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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 7310 | Data di udienza: 15 Maggio 2019

APPALTI – Servizio di refezione scolastica – Possesso di un centro cottura – Requisito di esecuzione dell’appalto.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 12 Giugno 2019
Numero: 7310
Data di udienza: 15 Maggio 2019
Presidente: Stanizzi
Estensore: Bruno


Premassima

APPALTI – Servizio di refezione scolastica – Possesso di un centro cottura – Requisito di esecuzione dell’appalto.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 12 giugno 2019, n. 7610


APPALTI – Servizio di refezione scolastica – Possesso di un centro cottura – Requisito di esecuzione dell’appalto.

Con riferimento all’affidamento del servizio di refezione scolastica, il possesso di un centro cottura si pone non come requisito di partecipazione bensì di esecuzione dell’appalto, non potendosi avallare interpretazioni ingiustificatamente restrittive della concorrenza e irragionevoli, tali da imporre a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell’aggiudicazione definitiva, un centro di cottura, sostenendo i connessi investimenti in vista di una solo possibile ma non certa acquisizione della commessa (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, n. 2083 del 2018).

Pres. Stanizzi, Est. Bruno – S. soc. coop. (avv. Perrone) c. Centrale Unica di Committenza CUC “Consorzio i Castelli della Sapienza” (avv. Mauro) e Comune di Olevano Romano (avv. Riccardi)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 12 giugno 2019, n. 7610

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 12 giugno 2019, n. 7610

Pubblicato il 12/06/2019

N. 07610/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02258/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2258 del 2019, proposto dalla Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Perrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini, n.30 e domicilio digitale all’indirizzo p.e.c. come da Registri di Giustizia;

contro

la Centrale Unica di Committenza CUC “Consorzio i Castelli della Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ciro Alessio Mauro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87 e domicilio digitale all’indirizzo p.e.c. come da Registri di Giustizia;
il Comune di Olevano Romano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuele Riccardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Nicotera, n. 29 e domicilio digitale all’indirizzo p.e.c. come da Registri di Giustizia;

nei confronti

Elior Ristorazione S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della determinazione del settore di vigilanza del Comune di Olevano Romano n. 19 del 22.1.2019 (Reg. Gen. n. 67) di ammissione e di aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica presso i plessi scolastici siti nel territorio comunale di Olevano Romano (C.I.G. 7641470487) e della relativa nota di comunicazione prot. n. 23/2019 del 22.1.2019; della proposta di aggiudicazione della CUC prot. n. 21/2019; del verbale di gara n. 2 relativo alle sedute riservate del 29.11.2018, del 6.12.2018 e del 10.1.2019; del verbale di gara n. 3 del 17.1.2019 nel quale si è proceduto alla lettura dei punteggi per l’offerta tecnica, all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica ed all’attribuzione dei relativi punteggi, si è stilata la graduatoria finale della gara e, sulla base della medesima, si è proposta l’aggiudicazione della gara in favore della società Elior Ristorazione S.p.A.; ove occorra, del disciplinare di gara e del chiarimento n. 7, limitatamente agli aspetti indicati in narrativa; di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, con conseguente istanza della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione dello stesso ovvero in subordine, per il risarcimento del danno in forma equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio "I Castelli della Sapienza" e del Comune di Olevano Romano;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2019 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro ha agito per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, riferiti alla procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica presso i plessi scolastici siti nel Comune di Olevano Romano da aggiudicarsi mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa, espletata, su richiesta del suddetto ente, dalla Centrale Unica di Committenza CUC “Consorzio i Castelli della Sapienza”.

Entro il termine stabilito (31.10.2018 ore 12.00) sono state presentate le domande di partecipazione dalle seguenti società: All Food. S.p.A.; Elior Ristorazioni S.p.a.; RI.CA. S.r.l.; Bioristoro Italia S.r.l.; Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

In esito alla selezione, la società Elior Ristorazioni S.p.a. è stata dichiarata aggiudicataria, con un punteggio complessivo di 72,85 punti (56,50+16,35), mentre la ricorrente si è classificata seconda nella relativa graduatoria, con 69,71 punti (52,80+16,91).

Avverso gli atti impugnati parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando, in particolare, che alla luce delle previsioni della lex specialis, e, segnatamente del criterio di valutazione dell’offerta tecnica di cui all’art. 13, n. 2 del disciplinare, punto 9), avrebbe dovuto essere riconosciuta in proprio favore la spettanza dei punteggi – quantificati nella misura massima di otto – correlati alla disponibilità di un centro cottura di emergenza, dovendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la dichiarazione resa in sede di offerta tecnica riferita al centro di cottura collocato ad una distanza dall’Istituto comprensivo di solo 1.1 km ove, per contro, le altre concorrenti non hanno indicato un centro di cottura di emergenza posto a una distanza minore. In tale quadro, parte ricorrente ha rappresentato di aver provveduto, pure in assenza di un onere in tal senso, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ad assicurarsi la disponibilità del centro di cottura di emergenza indicato in offerta, in forza di contratto di locazione con la società l’Oasi di Matteri Rolando e Milana Maurillo s.n.c. del 16 ottobre 2018, prodotto in atti. Su tali basi, inoltre, la ricorrente ha contestato il chiarimento n. 7 riferito proprio al criterio in questione, ove interpretato nel senso della necessità di una dichiarazione di impegno del proprietario/possessore a rendere disponibile il centro di cottura in questione nell’ipotesi di aggiudicazione, in ogni caso illegittimo per violazione del principio del favor partecipationis, venendo in rilievo un requisito di esecuzione, con l’ulteriore rilievo dell’omesso ricorso da parte della stazione appaltante all’istituto del c.d. soccorso istruttorio.

Il Comune di Olevano Romano si è costituito in giudizio per resistere al gravame, sollevando eccezione preliminare di parziale inammissibilità del ricorso per tardività con riferimento all’impugnazione del chiarimento n. 7, pubblicato anteriormente alla data del 25 ottobre 2018, nonché dei verbali relativi alle sedute pubbliche in particolare di quella del 17.01.2019. Nel merito, la difesa dell’amministrazione comunale ha concluso, con articolate argomentazioni, per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Si è costituita in giudizio Centrale Unica di Committenza CUC “Consorzio i Castelli della Sapienza”, la quale pure ha sollevato eccezioni di inammissibilità del gravame, concludendo, comunque, l’infondatezza nel merito.

All’udienza pubblica del 15 maggio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene prioritario verificare il superamento della c.d. prova di resistenza, corollario del generale principio dell’interesse ad agire, il quale costituisce indefettibile condizione dell’azione.

1.2. Come esposto nella narrativa in fatto, la società ricorrente si duole della mancata attribuzione in proprio favore di otto punti, relativi al criterio n. 2 dell’art. 13 del disciplinare punto 9), inerente la modalità di gestione delle emergenze per la messa a disposizione di un centro di cottura di emergenza, astrattamente idonei ad assicurarle una posizione di prevalenza rispetto all’attuale aggiudicataria, assegnataria di un punteggio complessivo di 72,85, a fronte dei 69,71 punti assegnati all’odierna ricorrente.

1.2.1. Da ciò consegue la piena ammissibilità del ricorso.

2. Sempre in via preliminare il Collegio deve esaminare l’eccezione di irricevibilità per tardività, con particolare riferimento alla portata dell’art. 13, punto 9), sub 2 del disciplinare di gara, oggetto del chiarimento n. 7 ed ai verbali di gara, sollevata dalle parti resistenti.

2.1. L’eccezione non merita accoglimento.

2.2. Sul punto il Collegio reputa sufficiente evidenziare che, come chiarito da ultimo dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 4 del 2018, non sussiste alcun onere di immediata impugnazione relativamente alle clausole che non rivestono portata escludente e, dunque, non precludono la partecipazione alla procedura.

2.3. La clausola del disciplinare e i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante non integrano alcuna preclusione nei termini sopra chiariti, sicché il ricorso risulta nella sua integralità ritualmente e tempestivamente proposto, concretandosi la lesione nell’adozione della determinazione di aggiudicazione.

3. Nel merito, il ricorso va rigettato in quanto infondato.

4. Emerge per tabulas dalla documentazione prodotta in atti che il disciplinare di gara ha stabilito, relativamente alla gestione delle emergenze un “sistema messo in atto per la gestione delle emergenze, mediante un centro cottura di emergenza, in possesso dell’operatore economico partecipante”, rispetto al quale è stata prevista l’attribuzione “massimo fino ad 8 punti da attribuire tramite proporzioni”, con la precisazione che: « al concorrente che avrà offerto la distanza inferiore sarà attribuito il punteggio massimo. I concorrenti che offriranno un centro cottura di emergenza sito oltre 40 km otterranno un punteggio pari a zero». Ciò con l’ulteriore specificazione che “la mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti determinerà l’attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente criterio di valutazione nell’ambito dei parametri dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

4.1. Si evidenzia, inoltre, che la stazione appaltante, in sede di chiarimenti, ha esplicitato, relativamente al criterio in questione che: «trattandosi di requisito di mera esecuzione non è necessario disporre del centro cottura alla data di scadenza di presentazione delle offerte bensì al momento della stipula del contratto. È quindi sufficiente una dichiarazione di impegno del proprietario/possessore a renderne la disponibilità in caso di aggiudicazione in favore del partecipante alla procedura (…)».

4.2. Giova precisare, peraltro, che i chiarimenti forniti dall’amministrazione non rivestono carattere innovativo delle previsioni della lex specialis, non avendo in alcun modo modificato o integrato le fonti della procedura bensì esclusivamente esplicitato la portata e l’applicazione del requisito.

5. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, infatti, le previsioni della lex specialis ed i successivi chiarimenti forniti dalla stazione appaltante presentano una piena conformità con il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza, la quale ha avuto modo di evidenziare che il possesso di un centro cottura si pone non come requisito di partecipazione bensì di esecuzione dell’appalto, non potendosi avallare interpretazioni ingiustificatamente restrittive della concorrenza e irragionevoli, tali da imporre a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell’aggiudicazione definitiva, un centro di cottura, sostenendo i connessi investimenti in vista di una solo possibile ma non certa acquisizione della commessa (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, n. 2083 del 2018).

5.1. Del tutto ragionevolmente è stata, tuttavia, richiesta, prima dell’aggiudicazione, la produzione di documentazione idonea a comprovare non già la disponibilità immediata bensì il serio e formale impegno del concorrente a procurarsi tempestivamente un centro di cottura.

5.2. Nella fattispecie la ricorrente, nonostante i numerosi chiarimenti sulla dimostrazione del suddetto requisito e la formale accettazione e sottoscrizione degli stessi, non ha allegato alcunché e, nello specifico, non ha prodotto la “dichiarazione di impegno del proprietario/possessore a renderne la disponibilità in caso di aggiudicazione in favore del partecipante alla procedura”, a differenza, peraltro, di altre concorrenti.

5.3. Né ai fini pretesi dalla ricorrente può essere attribuito rilievo – in disparte l’assenza di data certa e le incongruenze evidenziate dalla difesa dell’amministrazione comunale – al contratto versato agli atti del presente giudizio, il quale avrebbe dovuto essere tempestivamente prodotto in sede di partecipazione alla procedura.

5.4. Del pari, va rilevato che l’art. 13 del disciplinare di gara, punto 9, si limita soltanto ad escludere la necessità di allegati “ulteriori” e, dunque, aggiuntivi rispetto a quelli necessari, nei termini con chiarezza chiariti dalla lex specialis e che l’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50 del 2016 s.m.i. esclude dal soccorso istruttorio la carenza di elementi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

6. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato in quanto infondato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Olevano Romano e del Consorzio “I Castelli della Sapienza”, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna di dette parti, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Brunella Bruno
        
IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi
        
        
IL SEGRETARIO
 

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