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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5369 | Data di udienza: 17 Maggio 2012
* DIRITTO URBANISTICO – Parcheggi semi-interrati – Assoggettabilità alla disciplina edilizia ordinaria – Autonomo valore di mercato – Permesso di costruire.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 13 Giugno 2012
Numero: 5369
Data di udienza: 17 Maggio 2012
Presidente: Orciulo
Estensore: Bignami


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Parcheggi semi-interrati – Assoggettabilità alla disciplina edilizia ordinaria – Autonomo valore di mercato – Permesso di costruire.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 13 giugno 2012, n. 5369

 

DIRITTO URBANISTICO – Parcheggi semi-interrati – Assoggettabilità alla disciplina edilizia ordinaria – Autonomo valore di mercato – Permesso di costruire – Assoggettabilità.

 

L’art. 9 della l. n. 122 del 1989, a tutt’oggi in vigore secondo quanto disposto dall’art. 144, co. 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha per oggetto i soli parcheggi interamente interrati, come tali soggetti a semplice denuncia di inizio attività, mentre, i parcheggi semi-interrati, al di fuori della eccezionale ipotesi prevista dalla legge Tognoli, sono soggetti all’ordinaria disciplina edilizia; pertanto, il parcheggio semi-interrato, in ragione dell’autonomo valore di mercato che gli è proprio, non costituisce pertinenza a fini urbanistici, ed è soggetto a permesso di costruire.

 

Pres. Orciulo, Est. Bignami – A.D.F. (avv. Gobbi) c. Comune di Rocca di Papa.


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 13 giugno 2012, n. 5369

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 13 giugno 2012, n. 5369

N. 05369/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06728/2007 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Prima Quater)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 6728 del 2007, proposto da: 
Di Filippo Adelina, rappresentato e difeso dall’avv. Catia Gobbi, con domicilio eletto presso Mauro Livi in Roma, via Timavo, 3; 
 
contro
 
Comune di Rocca di Papa; 
per l’annullamento
DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI-ordinanza n.88 del 2007
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
 
La ricorrente, proprietaria di area sita in via Borgo valle Vergine Campagna del Comune di Rocca di Papa, impugna l’ordine di demolizione n. 88 del 2007, avente ad oggetto la realizzazione, senza permesso di costruire, di un parcheggio di m. 7 per 6, con altezza da m 2,60 a m. 3,60.
Con il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi in via prioritaria, viene dedotto che il parcheggio, alla luce dell’art. 9 della l. n. 122 del 1989, può essere eseguito con denuncia di inizio attività, sicchè, in difetto di essa, non sarebbe comunque possibile ordinare la demolizione, ma sarebbe necessario procedere ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001.
 
Il Tribunale osserva che l’art. 9 della l. n. 122 del 1989, a tutt’oggi in vigore secondo quanto disposto dall’art. 144, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 ha per oggetto i soli parcheggi interamente interrati, mentre, nel caso di specie, la stessa ricorrente ammette che il proprio è parcheggio solo semi-interrato: la giurisprudenza si è oramai attestata nel senso che, al di fuori della eccezionale ipotesi prevista dalla legge Tognoli, il parcheggio sia soggetto all’ordinaria disciplina edilizia (da ultimo, Tar Liguria, n. 1176 del 2011).
 
Esso, pertanto, in ragione dell’autonomo valore di mercato che gli è proprio, non costituisce pertinenza a fini urbanistici, ed è soggetto a permesso di costruire.
 
La censura è perciò infondata: a nulla rileva accertare in causa se l’amministrazione, nel descrivere l’abuso, abbia omesso di qualificarlo quale parcheggio, poiché anche in tale ipotesi il manufatto abusivo è soggetto a demolizione.
 
Infondato è anche il primo motivo di ricorso, con cui si deduce che la ricorrente ha presentato domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001: per costante giurisprudenza di questo Tribunale, tale circostanza non si riflette sulla legittimità dell’ordine di demolizione; tanto meno l’amministrazione è tenuta a valutare in anticipo se l’opera possa usufruire di sanatoria, oppure no, come la ricorrente sembra credere, nello sviluppo dell’ultimo motivo di ricorso.
 
Il ricorso va perciò rigettato.
Nulla sulle spese, in difetto di costituzione del Comune.

P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere
Marco Bignami, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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