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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 3415 | Data di udienza: 26 Gennaio 2012

* DIRITTO DEL’ENERGIA – DIRITTO URBANISTICO – Efficienza degli usi finali dell’energia – Edifici di nuova costruzione – Spessore delle murature esterne – Computo per la determinazione dei volumi – Esclusione – Limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 16 Aprile 2012
Numero: 3415
Data di udienza: 26 Gennaio 2012
Presidente: Pugliese
Estensore: Vinciguerra


Premassima

* DIRITTO DEL’ENERGIA – DIRITTO URBANISTICO – Efficienza degli usi finali dell’energia – Edifici di nuova costruzione – Spessore delle murature esterne – Computo per la determinazione dei volumi – Esclusione – Limiti.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 16 aprile 2012, n. 3415


DIRITTO DEL’ENERGIA – DIRITTO URBANISTICO – Efficienza degli usi finali dell’energia – Edifici di nuova costruzione – Spessore delle murature esterne – Computo per la determinazione dei volumi – Esclusione – Limiti.

L’art. 11 del D.Lgs. 30.5.2008 n. 115, in attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e dei servizi energetici, dispone che nel caso di edifici di nuova costruzione lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai trenta centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del dieci per cento dell’indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i trenta centimetri e fino ad un massimo di ulteriori venticinque centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di quindici centimetri per quelli orizzontali intermedi.

Pres. Pugliese, Est.Vinciguerra – F.M. e altri (avv. Morelli) c. Comune di Roma (avv. Ciavarella)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 16 aprile 2012, n. 3415

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 16 aprile 2012, n. 3415


N. 03415/2012 REG.PROV.COLL.
N. 08510/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8510 del 2009, proposto da:
Fabio Mandelli, Alvaro Marinelli e Antonio Brandi, rappresentati e difesi dall’avv. Sabrina Morelli, con domicilio eletto presso Sabrina Morelli in Roma, via Crescenzio, 63;

contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Ciavarella, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

STE.PA. s.r.l., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Valeri e Luisa Fonti, con domicilio eletto presso Giovanni Valeri in Roma, viale Mazzini, 11 Sc H Int.3;

per l’annullamento

dell’atto tacito di assenso alla dichiarazione d’inizio attività edilizia n. prot. 39339 del 28.4.2009, e dei successivi nuovi tipi n. prot. 54045 dell’11.6.2009, entrambi presentati al Comune di Roma dalla Società STE.PA. s.r.l. per varianti in corso d’opera relative al realizzando immobile sito in via Traetta n. 155, assentito in via originaria con il permesso di costruire n. 20/08;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma e di STE.PA. s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti sono proprietari di abitazioni residenziali in località Infernetto. Contestano l’assenso tacito alle dichiarazioni d’inizio attività per varianti in corso d’opera al permesso di costruire n. 20/2008 rilasciato dal Comune di Roma a STE.PA. s.r.l. per la costruzione di un immobile in area confinante alle loro proprietà.

Deducono che le prospettate varianti concretano modifica essenziale al progetto originario, sia per sagoma che per altezza e volumetria. Esse, oltre a contrastare con il divieto di eseguire nuove opere in assenza di permesso di costruire, confliggono altresì con il piano di recupero di zona quanto alla cubatura massima assentibile. Inoltre le d.i.a. sono carenti della relazione a firma di progettista abilitato, richiesta dall’art. 23 del T.U. delle disposizioni in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001).

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Roma e STE.PA. s.r.l.

Il Tribunale ha disposto consulenza tecnica affidata all’architetto dott. Antonello Carotenuto, con ordinanze 26.7.2010 n. 1168 e 3.10.2011 n. 7660. I ricorrenti e STE.PA. s.r.l. hanno a loro volta depositato relazioni redatte da tecnici di fiducia.

Le parti hanno depositato memorie.

La causa è passata in decisione all’udienza del 26.1.2012.


DIRITTO

Con determinazione dirigenziale 9.1.2008 n. 20 il Dipartimento IX del Comune di Roma ha rilasciato a STE.PA. s.r.l. permesso di costruire per l’esecuzione progettuale di due edifici residenziali bifamiliari in località Infernetto di Roma.

Con una prima d.i.a. per variante in corso d’opera, presentata al Municipio XIII in data 13.3.2008, la società costruttrice dichiarava modifiche consistenti in una diversa distribuzione dei vani interni e la sostituzione della copertura a tetto a falde con un piano torrino a copertura piana, destinato a ospitare impianti tecnologici e accessori (pannelli fotovoltaici, lavatoio, essiccatoio, centrale termica e macchinari per il risparmio energetico e climatizzazione). Con successiva d.i.a., dell’11.6.2009, la STE.PA. dichiarava ulteriori modifiche interne al piano seminterrato e la rettifica del calcolo della cubatura, erroneamente indicata in progetto con altezza di ml. 3,00 anziché 3,20. Su richiesta dell’U.O.T. del Municipio XIII le d.i.a. sono state integrate, il 30.7.2009, con una perizia giurata, redatta da tecnico competente, per la rideterminazione del costo di costruzione e con allegazione dei nuovi tipi di progetto.

Dal supplemento d’indagine commesso dal Tribunale, con ordinanza n. 7660/2011, al tecnico incaricato con ordinanza n. 1168/2010 l’altezza del complesso immobiliare, calcolata tra la base del fabbricato e l’estradosso dell’ultimo solaio, è risultata essere ml. 7,13, superiore di cm. 18 a quanto indicato in progetto.

In disparte dalle considerazioni espresse dal consulente, non può non farsi rilevare come l’aumento di altezza sia minimo e comunque inadeguato sia per un piano aggiuntivo abitabile, sia per concretare la modifica della sagoma della costruzione progettata (come diversamente sostenuto nel ricorso).

Come fatto rilevare dal perito di STE.PA., occorre distinguere tra la modifica dei prospetti – per la quale è sufficiente qualsiasi mutamento dell’aspetto esteriore della costruzione, quindi anche la sostituzione del tetto a falde con una copertura piana – e la modifica del perimetro dell’immobile, sia in senso verticale che in senso orizzontale. Tecnicamente quest’ultimo tipo di modifica concreta una diversa sagoma della costruzione e può essere assentita solo da espresso titolo edificatorio, giacché determina superficie e volumi utili nuovi (in tal senso la nota n. prot. 13136 del 9.2.2012 del dirigente dell’U.O.T. del Municipio XIII).

L’art. 3, comma 8 lett. a), delle norme tecniche di attuazione del p.r.g. al tempo in vigore esclude dal computo delle altezze i volumi tecnici indispensabili agli impianti tecnologici a servizio dell’edificio.

L’art. 11 del D.Lgs. 30.5.2008 n. 115, in attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e dei servizi energetici, dispone che nel caso di edifici di nuova costruzione lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai trenta centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del dieci per cento dell’indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i trenta centimetri e fino ad un massimo di ulteriori venticinque centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di quindici centimetri per quelli orizzontali intermedi.

La delibera n. 48/2006 del Consiglio Comunale di Roma, in merito agli obiettivi del risparmio energetico, consente (art. 48 ter) la realizzazione di muri perimetrali fino a un massimo di cinquanta centimetri, di cui trenta contribuiscono al calcolo del volume imponibile, mentre per lo spessore dei solai l’altezza massima consentita è di cm. 45, di cui venti da computarsi nella volumetria utile. Non emergono, poi, limitazioni normative per le dimensioni dei locali a servizio di impianti tecnologici.

Da quanto riportato non emergono ragioni di irregolarità nella procedura di assenso tacito alle d.i.a. presentate da STE.PA. e non sono riscontrabili contrasti normativi nelle relative progettazioni.

Il ricorso deve perciò essere respinto in quanto infondato.

Al consulente tecnico incaricato dal Tribunale, architetto dott. Antonello Carotenuto, va liquidata a titolo forfettario per compenso e rimborsi la somma di euro 800,00 come da richiesta del medesimo per il supplemento di indagine disposto con l’ordinanza n. 7660/2011, in aggiunta a quanto liquidato con ordinanza 21.3.2011 n. 2419. La predetta somma è posta a carico dell’Amministrazione di Roma Capitale, già Comune di Roma.

In punto a spese, onorari e accessori del giudizio sussistono motivi di compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) rigetta il ricorso in epigrafe.

Dispone la liquidazione della somma di euro 800,00 (ottocento/00) a favore dell’architetto dott. Antonello Carotenuto, a titolo di compenso e rimborso per il supplemento di indagine commesso da ordinanza della Sezione 3.10.2011 n. 7660, in aggiunta a quanto liquidato con ordinanza 21.3.2011 n. 2419 e con onere di pagamento a carico dell’Amministrazione di Roma Capitale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria di trasmettere la presente pronuncia alle parti e all’architetto dott. Antonello Carotenuto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente
Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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