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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblico impiego Numero: 6428 | Data di udienza:

* PUBBLICO IMPIEGO – Concorso pubblico per il reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato – Tatuaggio presente su una parte del corpo non coperta dall’uniforme – Giudizio di non idoneità al servizio  – Anche in assenza di accertamento da parte della P.A. – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1 ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 16 Luglio 2012
Numero: 6428
Data di udienza:
Presidente: Sandulli
Estensore: Proietti


Premassima

* PUBBLICO IMPIEGO – Concorso pubblico per il reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato – Tatuaggio presente su una parte del corpo non coperta dall’uniforme – Giudizio di non idoneità al servizio  – Anche in assenza di accertamento da parte della P.A. – Legittimità.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 16 luglio 2012, n. 6428

 

PUBBLICO IMPIEGO – Concorso pubblico per il reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato – Tatuaggio presente su una parte del corpo non coperta dall’uniforme – Giudizio di non idoneità al servizio  – Anche in assenza di accertamento da parte della P.A. – Legittimità.

 

Ai fini dell’espressione del giudizio di non idoneità al servizio di polizia per carenza dei requisiti fisici previsti dal d.m. n. 198/03, è sufficiente che sia apposto un tatuaggio su una parte del corpo non coperta dall’uniforme, a prescindere da ogni ulteriore accertamento; solo se il tatuaggio è apposto su parti del corpo coperta dall’uniforme, l’art. 3, co. 2, tab. 1, punto 2 lett. b, del citato DM n. 198/2003 richiede infatti di verificare se lo stesso, per la sua sede o natura, sia deturpante o per il suo contenuto sia indice di personalità abnorme.

 

Pres. Sandulli, Est. Proietti – V.M., (avv. Mela) c. Ministero dell’Interno


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 16 luglio 2012, n. 6428

SENTENZA

 

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 16 luglio 2012, n. 6428

 

N. 06428/2012 REG.PROV.COLL.

N. 04564/2012 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Prima Ter)
 
ha pronunciato la presente

SENTENZA
 
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4564 del 2012, proposto da Vincenzo Mirci, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Maria Mela, con domicilio eletto presso Rosa Carlo in Roma, via Annia Regilla, 137; 
 
contro
 
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari,
del giudizio di inidoneità al servizio di polizia per carenza dei requisiti fisici previsti dal d.m. n. 198/03, espresso il 4.4.2012 nell’ambito del concorso per il reclutamento di 2800 allievi agenti della Polizia di Stato (bando pubblicato sulla GURI 4^ serie speciale n. 94 del 20.11.2011).
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
 
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità al servizi di Polizia di Stato ed il successivo provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di 2800 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con bando pubblicato sulla GURI 4^ serie speciale n. 94 del 29.11.2011; nonché, ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili affermando, in particolare, che il proprio tatuaggio sia deturpante o indice di personalità abnorme ed evidenziando che l’Amministrazione non ha svolto alcun accertamento al riguardo.
 
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha affermato l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
 
AL riguardo, va considerato che il ricorrente è stato giudicato non idoneo per la seguente ragione: “Tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme ai sensi dell’art. 3, comma 2, rif. tab. 1 punto 2 lett. b”.
 
Il ricorrente ha contestato l’erronea applicazione dell’art. 3, co. 2, tab. 1, punto 2 lett. b, DM n. 198/2003, ma il Collegio rileva che tale disposizione, tra le CAUSE DI NON IDONEITÀ PER L’AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI PER L’ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, prevede le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili: … b) tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.
 
Il ricorrente mette in dubbio che il tatuaggio sia deturpante o indice di personalità abnorme ed evidenzia che l’Amministrazione non ha svolto alcun accertamento al riguardo ma – tenuto conto del tenore letterale della normativa richiamata -, ai fini dell’espressione del giudizio di non idoneità, è sufficiente che il tatuaggio sia apporto su una parte del corpo non coperta dall’uniforme.
Sole se il tatuaggio è apposto su parti del corpo coperte dall’uniforme, la norma impone l’esclusione dal concorso se lo stesso, per la sua sede o natura, sia deturpante o per il suo contenuto sia indice di personalità abnorme.
 
Nel caso di specie il ricorrente non contesta il fatto che il tatuaggio sia apposto su una parte del corpo (il braccio) non coperta dall’uniforme ed, in particolare, sia visibile con la divisa estiva.
Pertanto, il provvedimento impugnato risulta corretto alla luce della disciplina applicabile alla fattispecie.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
lo rigetta;
condanna il ricorrente a corrispondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);
– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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