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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblico impiego Numero: 6429 | Data di udienza: 24 Maggio 2012
* PUBBLICO IMPIEGO – Concorso pubblico – Quota riservata al personale interno – Canone della par condicio – Appartenenza alla P.A. che ha bandito il concorso – Come causa di precedenza – Rileva solamente in sede di redazione della graduatoria finale dei vincitori – Compresa la prova preselettiva.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 16 Luglio 2012
Numero: 6429
Data di udienza: 24 Maggio 2012
Presidente: Sandulli
Estensore: Mangia


Premassima

* PUBBLICO IMPIEGO – Concorso pubblico – Quota riservata al personale interno – Canone della par condicio – Appartenenza alla P.A. che ha bandito il concorso – Come causa di precedenza – Rileva solamente in sede di redazione della graduatoria finale dei vincitori – Compresa la prova preselettiva.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 16 luglio 2012, n. 6429

 

PUBBLICO IMPIEGO – Concorso pubblico – Quota riservata al personale interno – Canone della par condicio – Appartenenza alla P.A. che ha bandito il concorso – Come causa di precedenza – Rileva solamente in sede di redazione della graduatoria finale dei vincitori – Compresa la prova preselettiva.

 

Premesso che l’ordinamento giuridico, anche alla luce delle coordinate costituzionali, mostra un chiaro favor per l’accesso concorsuale esterno e il concorso con una quota riservata costituisce una procedura unitaria ispirata al canone della par condicio, si deve convenire, in ragione dei principi generali delle procedure concorsuali e della non equivoca disciplina che regge la materia, che solo al momento dell’attribuzione in concreto dei posti messi a concorso ai soggetti che hanno superato le prove previste e, quindi, in sede di redazione della graduatoria finale dei vincitori, viene in gioco l’appartenenza alla P.A. che ha bandito il concorso come causa di precedenza – nei limiti dei posti riservati – rispetto ad altri concorrenti ancorché meglio collocati in graduatoria; diversamente opinando, e cioè applicando un meccanismo di riserva intermedio a favore dei candidati interni, questi verrebbero a disporre, in modo illogico e non autorizzato dalla disciplina, non già di una quota di posti da assegnare a seguito della graduatoria degli utilmenti collocati bensì di una quota di posti riservati fin dall’origine: la prelazione disposta in favore dei candidati interni che hanno superato tutte le prove, collocandosi utilmente in graduatoria, finirebbe cioè, in spregio alle coordinate costituzionali in tema di eccezionalità delle riserve interne, con il divenire un numero di posti ab origine intangibile.

 

Pres. Sandulli, Est. Mangia – G.U. ed altri (avv. Morrone) c. Regione Lazio (avv. Doria)

  

In seno ad un concorso pubblico ontologicamente unitario in cui la prova preselettiva è solo una delle prove della procedura complessivamente intesa, lo status che consente di utilizzare la quota di riserva non può che venire in rilievo solo dopo l’espletamento delle prove, in coerenza, tra l’altro, “con il disposto dell’art. 16 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni), a tenore del quale solo dopo il superamento delle prove orali (e quindi ai fini della compilazione della effettiva graduatoria dei vincitori) i candidati positivamente valutati devono far pervenire all’Amministrazione i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, ove non già in possesso dell’amministrazione medesima. (In tal senso, C.d.S., Sez. V, n. 5081 del 26 agosto 2009).

 

Pres. Sandulli, Est. Mangia – G.U. ed altri (avv. Morrone) c. Regione Lazio (avv. Doria)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 16 luglio 2012, n. 6429

SENTENZA

 

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 16 luglio 2012, n. 6429

 

N. 06429/2012 REG.PROV.COLL.

N. 09626/2011 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Prima Ter)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 9626 del 2011, proposto da: 
Giuseppina Ussia, Valentino Della Ragione, Andrea Pierini, Anna Grillo, Nadia Monaldi, Gabriella Reddavide, Giordana Pizzingrilli, Daria De Angelis, Anna Maria Pelliccia, Silvana Carlei, Laura Giovanrosa, Domenica Rinaldi, Elvisia Palluzzi, Caterina Luberti, Franca Spinosa e Loredana Pratesi, rappresentati e difesi dall’avv. Corrado Morrone, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, viale XXI Aprile n. 11; 
 
contro
 
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Doria, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Cola di Rienzo n. 28; 
 
per l’annullamento,
previa sospensione,
della Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio n. A8494 del 12/08/2011, con la quale sono stati annullati, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., tutti gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 40 posti, a tempo pieno e indeterminato, di cui il 50% riservato al personale interno, di Assistente Area Amministrativa (cat. C, pos. economica C1), nel ruolo del personale della Giunta Regionale, indetto con Determinazione del Direttore Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio n. A2282 del 18 marzo 2011, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali alla predetta Determinazione n. A8494/2011;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 novembre 2011 e depositato il successivo 22 novembre 2011, i ricorrenti impugnano la determinazione n. A8494 con cui, in data 12 agosto 2011, il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio ha annullato in autotutela gli atti del concorso pubblico per la copertura di n. 40 posti, di cui il 50% riservato al personale interno, di Assistente Area Amministrativa (cat. C, pos. C1), nel ruolo del personale della Giunta Regionale.
In particolare, i ricorrenti espongono quanto segue:
 
– con determinazione del Direttore Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio n. A2282 del 18 marzo 2011, veniva indetto il concorso di cui sopra;
– ai sensi dell’art. 5 del bando era previsto lo svolgimento di una prova preselettiva “ove il numero dei candidati fosse pari o superiore a 5 volte il numero dei posti messi a concorso”;
– il medesimo art. 5 prevedeva, poi, al comma 4, che “la riserva di posti del 50% a favore del personale interno operasse anche sull’esito” della su menzionata prova;
– con avviso pubblicato nel BURL del 28 giugno 2011 la Regione Lazio comunicava la data di svolgimento della prova preselettiva, fissata per il 25 luglio 2011;
– partecipavano a tale prova, collocandosi in posizione utile, “cioè tra i primi 120 candidati”;
– con determinazione n. A8494 del 12 agosto 2011, il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio annullava in autotutela tutti gli atti del concorso, a causa della presunta illegittimità della sopra indicata clausola di cui all’art. 5, comma 4, del bando.
 
Avverso tale determinazione i ricorrenti insorgono, deducendo i seguenti motivi di diritto:
1. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001; DEL D.P.R. N. 487/1994; DELLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 6/2002; DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; DELLA LEGGE N. 241/90 E S.M.I., NONCHE’ DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 97 E 98 COST.. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PERPLESSITA’, CONTRADDITTORIETA’, IRRAGIONEVOLEZZA. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE. Premesso che i ricorrenti vantano una situazione soggettiva di interesse legittimo alla conclusione della procedura concorsuale in quanto – avendo superato la prova preselettiva – si trovano in una posizione qualificata e differenziata, sussiste violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, atteso che l’Amministrazione – pur in carenza di ragioni di urgenza – non ha proceduto a metterli al corrente dell’avvio del procedimento.
 
2. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001; DEL D.PR. N. 487/1994; DELLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 6/2002; DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., NONCHE’ DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 97 E 98 COST.. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PERPLESSITA’, CONTRADDITTORIETA’, IRRAGIONEVOLEZZA. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE. L’amministrazione – nell’esercizio del proprio potere di autotutela – non ha rispettato alcuna delle tre condizioni prescritte dall’art. 21 nonies della legge n. 241/90. In particolare: – il provvedimento non è sorretto da alcuna reale esigenza di interesse pubblico, prevalente sulle posizioni soggettive dei candidati; – l’esercizio del potere è avvenuto “oltre un termine ragionevole”, tenuto – in particolare – conto che il bando era ormai inoppugnabile da parte dei candidati esterni; – nessuna contemperazione dell’interesse pubblico è stata effettuata dalla Regione. In ogni caso l’Amministrazione avrebbe potuto procedere mantenendo in vigore gli effetti della prova preselettiva già effettuata, considerato il carattere anonimo ed oggettivo della stessa.
 
3. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001; DEL D.PR. N. 487/1994; DELLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 6/2002; DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., NONCHE’ DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 97 E 98 COST.. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PERPLESSITA’, CONTRADDITTORIETA’, IRRAGIONEVOLEZZA. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE.
 
La clausola di cui all’art. 5, comma 4, del bando non è nemmeno illegittima. “Conseguentemente deve ritenersi, nella specie, non integrato il presupposto fattuale dell’esercizio del potere di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990… ossia un provvedimento illegittimo viziato”.
Con atto depositato in data 9 dicembre 2011 si è costituita la Regione Lazio, la quale – nel contempo – ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e del primo motivo di diritto formulato per carenza, in capo ai partecipanti che abbiano superato la prova preselettiva, di un interesse legittimo allo svolgimento della procedura concorsuale. Nel merito, ha così confutato le censure sollevate: – nonostante non vi fosse tenuta, ha immediatamente pubblicato sul proprio sito internet la comunicazione relativa alla verifica della legittimità della procedura concorsuale; – l’art. 5, comma 4, del bando è chiaramente illegittimo ed idoneo ad inficiare tutta la procedura in quanto “impedisce la reale valutazione comparativa dei candidati, mutando la natura del concorso pubblico e dando luogo, nella sostanza, a due procedure parallele, una per gli interni e l’altra per gli esterni”; – in fase di autoannullamento sono stati valutati anche gli interessi dei destinatari e dei controinteressati; – le deduzioni circa l’intervenuta decadenza dell’impugnativa sono prive di fondamento – non sussistendo nel caso l’onere di immediata impugnazione del bando – e, dunque, la possibile impugnativa giurisdizionale, con le relative conseguenze, è stata correttamente valutata.
 
Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2011 i ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare.
 
Con memoria depositata in data 20 aprile 2012 l’Amministrazione resistente ha sostanzialmente riproposto le repliche soprariportate.
Con memorie prodotte in date 23 aprile 2012 e 3 maggio 2012 i ricorrenti hanno denunciato che “a tutt’oggi, la Regione Lazio non ha adottato alcun provvedimento volto alla riedizione della procedura concorsuale annullata” nonché ribadito la titolarità di una situazione di interesse legittimo e l’illegittimità del provvedimento impugnato.
 
All’udienza pubblica del 24 maggio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
 
1. Il Collegio ritiene di poter soprassedere sull’eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Lazio in quanto il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
 
2. Come esposto nella narrativa che precede, i ricorrenti lamentano l’illegittimità della determinazione con cui la Regione Lazio ha proceduto, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, all’annullamento in autotutela di tutti gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 40 posti, di cui il 50% riservato al personale interno, di assistente area amministrativa nel ruolo del personale della Giunta Regionale, in ragione essenzialmente della riconosciuta illegittimità della previsione di cui all’art. 5, comma 4, del bando di concorso, in base al quale “in ogni caso la prova preselettiva deve garantire il rispetto della riserva agli interni in modo tale che alle successive prove scritte vengano ammessi un numero bilanciato di candidati interni ed esterni”.
 
A tale fine, denunciano violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.
 
Tali censure sono infondate per le ragioni di seguito indicate.
 
3. In primis, appare opportuno valutare le doglianze incentrate sul corretto esercizio del potere di autoannullamento.
Evidenziato – in via preliminare – che:
– il concorso in esame è risultato connotato dall’espletamento di una prova preselettiva, prevista dall’art. 5, comma 1, del bando di concorso – approvato con la determinazione n. A2282 del 18 marzo 2011 – per il caso in cui il numero dei candidati fosse pari o superiore a 5 volte il numero dei posti messi a concorso e, dunque, diretta precipuamente – in linea con il ruolo che ordinariamente connota tale genere di prove – alla riduzione dei candidati da ammettere alle prove successive (fissato, nel caso di specie, in un numero non superiore al triplo dei posti messi a concorso, ossia in n. 120);
– posto che lo stesso art. 5, al comma 4, prevedeva – come già ricordato – che tale prova garantisse il rispetto della riserva agli interni “in modo tale che alle successive prove scritte vengano ammessi un numero bilanciato di candidati interni ed esterni”, l’Amministrazione ne ha rilevato l’illegittimità e, pertanto, ha annullato gli atti del concorso;
è bene ricordare che i ricorrenti – in sintesi – sostengono che:
– non sussisteva alcuna ragione di annullare, in autotutela, gli atti della procedura, atteso che la clausola di cui all’art. 5, comma 4, del bando “non è nemmeno illegittima”;
– i presupposti di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/90 non sono ravvisabili anche nel “quomodo”, tenuto conto che l’interesse all’annullamento è inesistente, non sono state prese in considerazioni le posizioni dei privati e l’atto di ritiro è stato posto in essere oltre un termine ragionevole.
Tale motivi non sono meritevoli di condivisione.
 
3.1. Per quanto attiene all’illegittimità della clausola in questione, il Collegio ritiene che la stessa effettivamente sussista.
In linea con la giurisprudenza in materia, dalla quale non si ravvisano motivi per discostarsi ed a cui – comunque – sembra rifarsi anche il provvedimento impugnato, è da rilevare, infatti, che:
– premesso che l’ordinamento giuridico, anche alla luce delle coordinate costituzionali, mostra un chiaro favor per l’accesso concorsuale esterno e il concorso con una quota riservata costituisce una procedura unitaria ispirata al canone della par condicio, si deve convenire, in ragione dei principi generali delle procedure concorsuali e della non equivoca disciplina che regge la materia, “che solo al momento dell’attribuzione in concreto dei posti messi a concorso ai soggetti che hanno superato le prove previste e, quindi, in sede di redazione della graduatoria finale dei vincitori, viene in gioco l’appartenenza alla pubblica amministrazione che ha bandito il concorso come causa di precedenza – nei limiti dei posti riservati – rispetto ad altri concorrenti ancorché meglio collocati in graduatoria”;
– in senso contrario alla possibilità di ricondurre la riserva dei posti ad un momento diverso ed, in particolare, alla prova preselettiva, depone – del resto – il rilievo che la prova preselettiva non costituisce un procedimento distinto dal concorso propriamente detto e dalle prove in cui esso di articola. Essa, infatti, insieme alle altre prove, costituisce una fase della procedura concorsuale, nell’ambito della quale concorre alla svolgimento della funzione selettiva;
– “diversamente opinando, e cioè applicando un meccanismo di riserva intermedio a favore dei candidati interni, i candidati interni verrebbero d’altronde a disporre, in modo illogico e non autorizzato dalla disciplina, non già di una quota di posti da assegnare a seguito della graduatoria degli utilmenti collocati bensì di una quota di posti riservati fin dall’origine. La prelazione disposta in favore dei candidati interni che hanno superato tutte le prove, collocandosi utilmente in graduatoria, finirebbe cioè, in spregio alle coordinate costituzionali in tema di eccezionalità delle riserve interne, con il divenire un numero di posti ab origine intangibile”;
– in definitiva, “in seno ad un concorso ontologicamente unitario in cui la prova preselettiva è solo una delle prove della procedura complessivamente intesa, lo status che consente di utilizzare la quota di riserva” non può che venire in rilievo solo dopo l’espletamento delle prove, in coerenza, tra l’altro, “con il disposto dell’art. 16 DPR 9 maggio 1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni), a tenore del quale solo dopo il superamento delle prove orali (e quindi ai fini della compilazione della effettiva graduatoria dei vincitori) i candidati positivamente valutati devono far pervenire all’Amministrazione i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, ove non già in possesso dell’amministrazione medesima” (in tal senso, C.d.S., Sez. V, n. 5081 del 26 agosto 2009; cfr., ancora, C.d.S., Sez. V, n. 5430 del 10 settembre 2009).
Ciò detto, si perviene alla conclusione che l’Amministrazione ha correttamente qualificato illegittima la clausola di cui all’art. 5, comma 4, del bando di gara.
 
3.2. Valutata positivamente la sussistenza del presupposto posto a fondamento dell’esercizio del potere di annullamento in autotutela, permane da considerare il “quomodo”.
Anche sotto questo profilo, non si ravvisano ragioni per affermare che l’Amministrazione non abbia operato in conformità alle previsioni di leggi che disciplinano la materia.
Al riguardo, viene in rilievo l’art. 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il quale dispone che:
“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21 octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.
A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, il Collegio ritiene che:
– sussistano le ragioni di interesse pubblico, da identificare con l’interesse ad evitare l’espletamento di un concorso connotato da illegittimità, l’insorgenza di contenzioso e l’esborso inutile di danaro, così come, tra l’altro, adeguatamente rappresentato nel provvedimento impugnato. Ad abundantiam, si può, poi, ricordare che, nel caso di annullamento in autotutela di provvedimenti illegittimi aventi effetti permanenti nel tempo e, in particolare, nel pubblico impiego, l’interesse pubblico è stato riconosciuto “in re ipsa” proprio nel caso in cui gli stessi atti si pongano – come nel caso in trattazione – in contrasto con principi fondamentali della materia, individuati nel “concorso pubblico”, operato nel rispetto della par condicio dei candidati, e nell’esborso indebito di pubblico danaro (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 18 ottobre 1996, n. 1253);
– risultano prese in considerazione le posizioni dei “candidati che hanno partecipato e superato la prova preselettiva”, ritenendo – seppure implicitamente – l’interesse degli stessi chiaramente recessivo rispetto all’interesse pubblico alla rimozione dell’illegittimità sulla base dell’impossibilità di riscontrare – al momento, ossia tenuto conto dello stato della procedura concorsuale – posizioni di vantaggio connotate da “garanzia di stabilità”;
– il provvedimento di autoannullamento è intervenuto entro un termine ragionevole, ossia a distanza di soli 18 gg. dall’espletamento della prova preselettiva, in chiara carenza di posizioni consolidate o, comunque, insindacabili. Per quanto attiene al profilo in trattazione, è, infatti, sicuramente da respingere la tesi dei ricorrenti secondo la quale il bando di concorso – ed, in particolare, la clausola di cui all’art. 5, comma 4 – era ormai inoppugnabile. Ciò, infatti, non corrisponde a verità. In aderenza a quanto osservato anche dalla Regione Lazio, è noto che sono soggette ad immediata impugnazione esclusivamente le clausole che inibiscano la stessa partecipazione al concorso, ossia le clausole dotate di un effetto immediatamente “escludente” e, dunque, lesivo, mentre per le restanti – nel cui ambito è riconducibile quella in esame – il candidato può ben attendere l’esito delle prove, atto a determinare – nel caso in cui sia negativo – l’effettiva insorgenza dell’interesse all’impugnazione (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2011, n. 6135; C.d.S., Sez. VI, 4 ottobre 2011, n. 5434; C.d.S., Sez. V, 13 maggio 2011, n. 2892; TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 3 marzo 2011, n. 122).
In definitiva, la censura de qua è infondata.
 
4. Permane da valutare la doglianza concernente la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90.
I ricorrenti affermano, infatti, che “dovevano essere messi a conoscenza del procedimento di autotutela da parte dell’Amministrazione”, ai sensi dei su citati articoli, “in quanto soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti”, e, dunque, sostengono l’illegittimità del provvedimento per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
Anche tale censura non può trovare positivo riscontro.
Soprassedendo sui rilievi formulati dall’Amministrazione in ordine alla titolarità da parte dei ricorrenti di una mera aspettativa di fatto, inidonea – in quanto tale – a comportare “titolo a ricevere la comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’esercizio del potere di autotutela”, il Collegio osserva che:
– l’Amministrazione resistente ha fornito prova di aver immediatamente pubblicato, sul proprio sito internet, nella selezione dedicata ai concorsi, “la comunicazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio relativa alla verifica della legittimità formale e sostanziale della Procedura” (cfr. all. n. 5 alla memoria di costituzione della Regione);
– in ogni caso, sovviene l’art. 21 octies, comma 2 , della legge n. 241/90. E’, infatti, da rilevare che l’Amministrazione di cui trattasi ha dimostrato “che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. In ragione di tale premessa, diviene doveroso dichiarare l’inidoneità del vizio di cui trattasi – ossia, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 – a determinare l’annullamento del provvedimento impugnato.
5. In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della Regione Lazio in € 1.500,00.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9626/2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido e con successiva ripartizione interna in parti eguali, al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l’intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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