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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblico impiego Numero: 7202 | Data di udienza:

* PUBBLICO IMPIEGO Concorsi pubblici – Impugnazione dei giudizi di non idoneità e/o provvedimenti di esclusione – Estensione all’approvazione definitiva della graduatoria – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2 ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 2 Agosto 2012
Numero: 7202
Data di udienza:
Presidente: Sandulli
Estensore: Mangia


Premassima

* PUBBLICO IMPIEGO Concorsi pubblici – Impugnazione dei giudizi di non idoneità e/o provvedimenti di esclusione – Estensione all’approvazione definitiva della graduatoria – Fattispecie.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 2 agosto 2012, n. 7202

 

PUBBLICO IMPIEGO Concorsi pubblici – Impugnazione dei giudizi di non idoneità e/o provvedimenti di esclusione – Estensione all’approvazione definitiva della graduatoria – Fattispecie.

 

In caso di procedimenti di tipo concorsuale, l’impugnazione inizialmente proposta, concernente giudizi di non idoneità e/o provvedimenti di esclusione, deve successivamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli, quali l’approvazione definitiva della graduatoria, determinandosi altrimenti l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso inizialmente proposto; infatti si può consentire alla non necessità di impugnazione dell’atto finale, quando sia stato già impugnato quello preparatorio, solo quando fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione, consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti; diversamente, quando l’atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti, l’immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venire meno la necessità di procedere ad una corretta impugnazione dell’atto finale, pena la improcedibilità del ricorso; pertanto, la mancata impugnazione della graduatoria comporta carenza di interesse da parte dei ricorrenti alla pronuncia avverso il bando di concorso ed i provvedimenti di esclusione in seguito adottati, giacché anche l’eventuale buon esito di tale impugnativa non può incidere su un atto (rectius: la graduatoria finale) ormai divenuto inoppugnabile.

 

Pres. Sandulli, Est. Mangia – C.L. ed altri (avv.ti Betti ed altro) c. Ministero dell’Interno ed altro.


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 2 agosto 2012, n. 7202

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 2 agosto 2012, n. 7202

 

N. 07202/2012 REG.PROV.COLL.

N. 13728/1997 REG.RIC.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

 

(Sezione Prima Ter)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 13728 del 1997, proposto da: 

Aluigi Cinzia, Apicella Maurizio, Bartolotta Sebastiano, Botto Alessandro, Celauro Luigi, Cinquegrana Arcangelo, Dapelo Luca, Nucci Raffaella, Dionisio Roberto, Federici Alfredo, Mirabelli Michele, Ragosa Daniele, Verdelli Maurizio, Vidali Claudia, Visciotto Francesco, Madotto Remiglio, Raviele Giovanni, Sabetta Antonio Mauro, Borrelli Dario, Ciuffreda Domenico, Crisanti Alessandro, Formisano Maurizio, Greco Stefania, Parente Giovanna, Speranza Claudio, Totaro Giancarlo, Trofino Alberto, Espinosa Oreste, Mariani Natale, Morelli Luca, Andreozzi Pasquale, Barone Nicoletta, Di Cerbo Maria Annunziata, Leone Giovanni, Panico Ciro, Birilli Gianfranco, Bracale Alessandro, Gangone Clotilde, De Vita Roberto, Di Pasquale Sergio, Fusco Clotilde, Mariotti Rita, Melfa Mauro, Pace Giuseppe, Santacroce Margherita, Santilli Serafino, Terrana Michele, Tudisco Cinzia, Velli Giulio, Magali Giuseppe, Mastrogiovanni Sebastiano e Romano Antonio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Betti e Maurizio Massidda, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, situato in Roma, via Carlo Poma n. 4; 

 

contro

 

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 

 

nei confronti di

 

Tuzi Flavio; 

per l’annullamento,

in parte qua, del “Concorso straordinario, per titoli ed esami, a n. 158 posti per l’accesso alla qualifica di vice commissario del ruolo dei Commissari, riservato al personale della Polizia di Stato”, indetto con D.M. 16 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Interno del 30 giugno 1997, supplemento straordinario n. 1/10, laddove, all’art. 2, primo comma, D.M. citato, richiede il requisito del possesso del diploma di laurea (in giurisprudenza o in scienze politiche) anche per i ricorrenti, partecipanti al predetto concorso, appartenenti al ruolo ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore S.U.P.S., ispettore capo ed ispettore, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui i provvedimenti, tutti recanti il n. 333-B/12.03 (97) del settembre 1997 del Direttore Centrale del Personale del Ministero dell’Interno, notificati nel settembre/ottobre 1997 a ciascun ricorrente partecipante al predetto concorso, “con cui si comunica l’esclusione dello stesso dal concorso straordinario ….. in quanto, non avendo conseguito alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il prescritto diploma di laurea, non è in possesso di un requisito essenziale per l’ammissione al concorso di cui trattasi”;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Vista l’istanza di fissazione di udienza depositata in data 11 marzo 2011;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che:

– con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 22 ottobre 1997 e depositato il successivo 5 novembre 1997, i ricorrenti impugnano il D.M. 16 giugno 1997, di indizione del “Concorso straordinario, per titoli ed esami, a 158 posti per l’accesso alla qualifica di vice commissario del ruoli dei commissari, riservato al personale della Polizia di Stato”, nella parte in cui – all’art. 2, comma 1 – richiede il requisito del diploma di laurea (in giurisprudenza o in scienze politiche) anche per gli “appartenenti al ruolo ispettori della Polizia di Stato”, nonché i provvedimenti di esclusione dal concorso de quo per carenza di detto requisito, in seguito adottati (con la precisazione che quest’ultimi non riguardano tutti i ricorrenti, posto che alcuni degli stessi non hanno presentato domanda e dichiarano di essere “interessati ad agire .. ad adiuvandum”);

 

– con atto depositato in data 18 novembre 1997 si è costituita l’Amministrazione intimata, per poi produrre – nel prosieguo e precisamente in data 17 febbraio 2012 – documenti;

 

– in data 11 marzo 2011, sono state depositate istanze di fissazione di udienza sottoscritte dai ricorrenti De Vita, Sabetta, Raviele, Terrana, Santilli, Birilli, Melfa, Mariani, Verdelli, Di Cerbo, Borrelli, Speranza, Andreozzi, Leone, Pace, Panico e Trofino, atte ad evitare – in relazione agli stessi – la perenzione, ai sensi dell’art. 1 dell’all. 3 al c.pr.amm;

 

– all’udienza pubblica del 28 giugno 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione;

 

Ritenuto che sia sopravvenuta carenza di interesse al ricorso a causa della mancata proposizione di apposita impugnativa avverso la graduatoria finale del concorso, in quanto:

– come ribadito dalla giurisprudenza in materia, sussiste il principio generale secondo cui – in caso di procedimenti di tipo concorsuale – l’impugnazione inizialmente proposta, concernente giudizi di non idoneità e/o provvedimenti di esclusione, deve successivamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli, quali l’approvazione definitiva della graduatoria, determinandosi altrimenti l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso inizialmente proposto (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4241; TAR Puglia, Bari, Sez. III, 29 aprile 2010, n. 1656; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 23 dicembre 2008, n. 4287);

 

– fermo restando l’onere di impugnazione immediata dei provvedimenti incidenti sulla partecipazione al concorso – quali atti endoprocedimentali di carattere direttamente ed autonomamente lesivi – sussiste, quindi, inequivocabilmente anche l’onere del concorrente di impugnare – entro il termine di legge – il provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ossia la graduatoria finale;

– tale principio trova origine essenzialmente nel rilievo che l’atto conclusivo del procedimento concorsuale non può ritenersi travolto dall’eventuale annullamento di atti presupposti;

– come noto, si può consentire alla non necessità di impugnazione dell’atto finale, quando sia stato già impugnato quello preparatorio, solo quando fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Diversamente, quando l’atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti, la immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venire meno la necessità di procedere ad una corretta impugnazione dell’atto finale, pena la improcedibilità del ricorso;

 

– tanto accade, con riferimento ai pubblici concorsi, nel rapporto tra esclusione e delibera di approvazione della graduatoria finale, dove quest’ultima non si pone, rispetto all’esclusione di uno o più concorrenti, in rapporto di consequenzialità immediata e diretta, in quanto comporta una valutazione di dati ed interessi più ampia, tenendo conto della posizione di tutti i concorrenti e non solo di quelli esclusi (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 1519 del 23 marzo 2004; C.d.S., n. 341 del 19 marzo 1996; TAR Basilicata, Potenza, n. 904 del 19 settembre 2003; TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 253 del 5 ottobre 2001);

 

– una volta affermato il principio dell’obbligatorietà dell’impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento, ossia della graduatoria finale, a cui si accompagna l’obbligo di notificazione del gravame ad almeno un controinteressato, da identificare non con un semplice candidato al concorso bensì con un concorrente utilmente posizionato, ne consegue che la mancata impugnazione della graduatoria comporta carenza di interesse da parte dei ricorrenti alla pronuncia avverso il bando di concorso ed i provvedimenti di esclusione in seguito adottati, giacché anche l’eventuale buon esito di tale impugnativa non può incidere su un atto (rectius: la graduatoria finale) ormai divenuto inoppugnabile (cfr. C.d.S., n. 1519 del 23 marzo 2004 di cui sopra; C.d.S., n. 4320 del 29 luglio 2003);

 

Ritenuto, in sintesi, che il ricorso vada dichiarato improcedibile;

Ritenuto, peraltro, che le spese di lite debbano essere liquidate in € 2.000,00 a favore dell’Amministrazione resistente;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13728/1997, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna i ricorrenti in solido, con successiva suddivisione in parti uguali, al pagamento delle spese di lite, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 con l’intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

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