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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 9878 | Data di udienza: 7 Giugno 2016

* INFORMAZIONE AMBIENTALE – Accesso – D.lgs. n. 195/2005 – Limiti – Cause di esclusione del diritto di accesso ex art. 5 d.lgs. n. 195/2005 – Pregiudizio allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alle attività di indagine – Fattispecie: atti relativi all’attività di accertamento svolta dal NOE su una discarica.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 21 Settembre 2016
Numero: 9878
Data di udienza: 7 Giugno 2016
Presidente: Mezzacapo
Estensore: Mattei


Premassima

* INFORMAZIONE AMBIENTALE – Accesso – D.lgs. n. 195/2005 – Limiti – Cause di esclusione del diritto di accesso ex art. 5 d.lgs. n. 195/2005 – Pregiudizio allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alle attività di indagine – Fattispecie: atti relativi all’attività di accertamento svolta dal NOE su una discarica.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^  quater – 21 settembre 2016, n. 9878


INFORMAZIONE AMBIENTALE – Accesso – D.lgs. n. 195/2005 – Limiti.

In materia ambientale la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi è contenuta nel d.lg. 19 agosto 2005, n. 195, che prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell’informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all’accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241. Tuttavia, le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell’ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull’ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale;  nel caso di accesso alle informazioni ambientali, inoltre,  l’ampiezza dei diritto riconosciuto agli istanti, ex d.lg. n. 195 del 2005, non può ritenersi illimitato, non potendo dare titolo né ad una forma di indiscriminato accesso a tutte le pratiche inerenti ad un determinato settore di attività amministrativa, né tradursi in uno strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di tutti i procedimenti amministrativi in itinere e, più in generale, sull’intero operato di un ente pubblico, atteso che simile esercizio finirebbe per conferire ad un’associazione privata poteri ispettivi, che non le competono.

INFORMAZIONE AMBIENTALE – Accesso – Cause di esclusione del diritto di accesso ex art. 5 d.lgs. n. 195/2005 – Pregiudizio allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alle attività di indagine – Fattispecie: atti relativi all’attività di accertamento svolta dal NOE  su una discarica.

L’art. 5 del d.lg. 19 agosto 2005, n. 195 (Cause di esclusione del diritto di accesso), disciplina le circostanze in cui l’accesso all’informazione ambientale è oggetto di diniego da parte dell’amministrazione, all’uopo prevedendo ipotesi specifiche di esclusione allorquando (comma 2, lett. c) l’accesso rechi pregiudizio “allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti”; il tutto mediante lo svolgimento da parte dell’autorità pubblica di un meccanismo valutativo ponderato fra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso stesso. E’ pertanto immune da vizi il diniego all’istanza di accesso agli atti relativi all’attività di accertamento svolta dal Nucleo operativo ecologico relativamente ad una discarica,  fondato sulla circostanza che la discarica stessa ed i terreni prospicienti  sono oggetto di indagine da parte della polizia giudiziaria.

Pres. Mezzacapo, Est. Mattei – Associazione R. (avv.ti Teofilatto, Di Matteo e Terracciano) c. Regione Lazio (avv. Chieppa) e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. Stato)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 21 settembre 2016, n. 9878

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^  quater – 21 settembre 2016, n. 9878

Pubblicato il 21/09/2016

N. 09878/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01948/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2016, proposto da:
Associazione Raggio Verde, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorina Teofilatto, Alessandro Di Matteo, Daniela Terracciano, con domicilio eletto presso l’avv.Vittorina Teofilatto in Roma, viale delle Milizie, 1;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Teresa Chieppa , domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento della Regione Lazio, in epigrafe indicato, che ha respinto l’istanza di accesso ambientale, ex art. 5 del decreto legislativo n. 195/1995, avente ad oggetto tutti gli atti in possesso della Regione Lazio relativi all’attività di accertamento svolta dal Nucleo operativo ecologico eseguita presso la discarica ubicata nell’area di Magliano Romano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 1948/2016) l’Associazione Raggio Verde, con sede in Roma Viale delle Milizie n. 1, ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento della Regione Lazio, in epigrafe indicato, che ha respinto l’istanza di accesso ambientale, ex art. 5 del decreto legislativo n. 195/1995, avente ad oggetto tutti gli atti in possesso della Regione Lazio relativi all’attività di accertamento svolta dal Nucleo operativo ecologico eseguita presso la discarica ubicata nell’area di Magliano Romano.

Precisa, al riguardo, di essere venuta a conoscenza di attività ispettive svolte dal predetto Nucleo in data 18 luglio 2011 presso l’area interessata dalla discarica e di essere legittimata ad accedere a tutti gli atti e le informazioni relative, in ragione della presenza di numerosi suoi associati nell’area territoriale adiacente alla discarica.

Espone che sulla predetta istanza di accesso la Regione Lazio ha espresso il proprio diniego essendo la discarica ed i terreni prospicienti oggetto di attività di indagine da parte della polizia giudiziaria.

Avverso tale diniego la Associazione Raggio Verde ha dedotto le seguenti censure: a) Violazione degli artt. 3 e 5 del decreto legislativo n. 195/2005; difetto di motivazione ed eccesso di potere, in ragione dell’asserito diritto di chiunque ne faccia richiesta di acquisire le informazioni ambientali detenute dall’amministrazione pubblica regionale; sotto altro profilo, deduce il difetto di motivazione del provvedimento oggetto d’impugnativa per omessa indicazione della tipologia e degli estremi dei procedimenti giudiziari sottesi al disposto diniego, nonché delle ragioni specifiche per le quali l’esercizio del diritto di accesso costituirebbe fonte di pregiudizio allo svolgimento dell’attività d’indagine di polizia giudiziaria.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

L’Associazione Raggio Verde censura il provvedimento di diniego, in epigrafe indicato, sostenendo in materia di accesso ambientale, ex artt. 3 e 5 del decreto legislativo n. 195/2005, il proprio diritto ad accedere agli atti relativi all’attività di accertamento svolta dal Nucleo operativo ecologico, nonché a tutte le informazioni in possesso della Regione Lazio sulla discarica ubicata all’interno del territorio comunale di Magliano Romano.

Occorre premettere, al fine del decidere, che in materia ambientale la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi è contenuta nel d.lg. 19 agosto 2005, n. 195, che effettivamente prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell’informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all’accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241.

In particolare, le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell’ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull’ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale, con la conseguenza che l’accesso all’informazione può essere legittimamente negato nei casi di richieste manifestamente irragionevoli ovvero espresse in termini eccessivamente generici.

Deve tuttavia considerarsi come, nel caso di accesso alle informazioni ambientali, l’ampiezza dei diritto riconosciuto agli istanti, ex d.lg. n. 195 del 2005, non possa ritenersi illimitato, non potendo dare titolo né ad una forma di indiscriminato accesso a tutte le pratiche inerenti ad un determinato settore di attività amministrativa, né tradursi in uno strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di tutti i procedimenti amministrativi in itinere e, più in generale, sull’intero operato di un ente pubblico, atteso che simile esercizio finirebbe per conferire ad un’associazione privata poteri ispettivi, che non le competono.

A tale proposito il Collegio osserva come la citata fonte normativa espressamente disciplini, nella prospettiva ora riferita, all’art. 5 (Cause di esclusione del diritto di accesso), le circostanze in cui l’accesso all’informazione ambientale sia oggetto di diniego da parte dell’amministrazione, all’uopo prevedendo ipotesi specifiche di esclusione – peraltro rinvenibili nel caso di specie nella motivazione del diniego oggetto di impugnativa – allorquando (comma 2, lett. c) l’accesso rechi pregiudizio “allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti”; il tutto mediante lo svolgimento da parte dell’autorità pubblica di un meccanismo valutativo ponderato fra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso stesso.

Con specifico riferimento alla controversia in esame, il diniego fondato sul rilievo espresso dalla Regione nella motivazione posta a relativo corredo, secondo cui la discarica ed i terreni prospicienti sono oggetto di attività di indagine da parte della polizia giudiziaria, integra la riferita causa di diniego di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 195/2005, tanto da rendere immune il provvedimento gravato dai prospettati vizi anche per quel che concerne il profilo motivazionale, avendo l’Amministrazione reso percepibili all’Associazione le ragioni sottese alla determinazione a quest’ultima sfavorevole.

Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Per quanto concerne il governo delle spese questo Tribunale respinge l’istanza proposta dalla parte ricorrente in quanto l’istante non ha adeguatamente documentato il possesso dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disponendone la compensazione fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della controversia in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Fabio Mattei
 

 IL PRESIDENTE 

Salvatore Mezzacapo

 

IL SEGRETARIO
 

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