Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Pubblico impiego
Numero: 6847 |
Data di udienza: 19 Luglio 2012
* PUBBLICO IMPIEGO – Richiesta accertamento di un rapporto di pubblico impiego – Impugnazione nel termine decadenziale degli atti di conferimento dell’incarico – A pena di irricevibilità – Conseguenze – Collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Organizzazione del servizio in turni e la subordinazione paragerarchica nell’ambito delle prestazioni di tipo sanitario – Relazione intercorrente fra il soggetto che rende la prestazione e l’ente – Esula dal pubblico impiego.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 24 Luglio 2012
Numero: 6847
Data di udienza: 19 Luglio 2012
Presidente: Riggio
Estensore: Ferrari
Premassima
* PUBBLICO IMPIEGO – Richiesta accertamento di un rapporto di pubblico impiego – Impugnazione nel termine decadenziale degli atti di conferimento dell’incarico – A pena di irricevibilità – Conseguenze – Collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Organizzazione del servizio in turni e la subordinazione paragerarchica nell’ambito delle prestazioni di tipo sanitario – Relazione intercorrente fra il soggetto che rende la prestazione e l’ente – Esula dal pubblico impiego.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 24 luglio 2012, n. 6847
PUBBLICO IMPIEGO – Richiesta accertamento di un rapporto di pubblico impiego – Impugnazione nel termine decadenziale degli atti di conferimento dell’incarico – A pena di irricevibilità – Conseguenze – Collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Organizzazione del servizio in turni e la subordinazione paragerarchica nell’ambito delle prestazioni di tipo sanitario – Relazione intercorrente fra il soggetto che rende la prestazione e l’ente – Esula dal pubblico impiego.
Il soggetto, che intenda chiedere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, deve impugnare nel termine decadenziale di legge i singoli atti di conferimento dell’incarico a pena di irricevibilità di qualsiasi successiva richiesta di declaratoria giudiziale di un simile rapporto (Cons. St., sez. V, 25 maggio 2012, n. 3075); tale principio è fondato sull’incontrovertibile dato della natura autoritativa degli atti costitutivi di rapporti con la P.A. o con cui questa abbia determinato lo status giuridico ed economico di un soggetto che svolga attività lavorativa in suo favore, donde il corollario della loro immediata lesività e la conseguenza pratica che essi devono essere impugnati nel termine decadenziale stabilito in via generale per la tutela degli interessi legittimi, anche per quanto concerne la domanda con cui si invocano emolumenti retributivi in contrasto con le determinazioni adottate dall’amministrazione; pertanto, non è possibile ammettere un autonomo giudizio di accertamento in funzione di disapplicazione di provvedimenti dell’Amministrazione, atteso che l’azione di accertamento è esperibile a tutela di un diritto soggettivo laddove la posizione del pubblico dipendente a fronte della potestà organizzatoria della P.A. è quella di titolare di un mero interesse legittimo.
Pres. Riggio, Est. Ferrari – A.C. (avv.ti Damizia ed altro) c. C.R.I.
Nei rapporti di collaborazione con la Croce Rossa Italiana, non vale a qualificare alla stregua di rapporto di pubblico impiego la relazione intercorrente fra il soggetto che rende la prestazione e l’ente (C.g.a. 22 aprile 2009, n. 281).
Pres. Riggio, Est. Ferrari – A.C. (avv.ti Damizia ed altro) c. C.R.I.
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 24 luglio 2012, n. 6847
SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 24 luglio 2012, n. 6847
N. 06847/2012 REG.PROV.COLL.
N. 17551/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17551 del 2000, proposto dal sig. Alido Contucci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rosaria Damizia e Gemma Sasso presso il cui studio in Roma, viale Carso n. 23, è elettivamente domiciliato,
contro
la Croce Rossa Italiana (C.R.I.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliata,
per l’accertamento
del rapporto di natura subordinata intercorrente con la Croce Rossa Italiana dal 26 febbraio 1996 al 30 dicembre 1999 e per il conseguente riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nella qualifica funzionale di operatore specializzato – area B1 del nuovo C.C.N.L. degli Enti pubblici non economici ex V qualifica e, in particolare, il trattamento economico a titolo di ferie maturate e non godute e/o di ferie maturate e non retribuite, di tredicesima mensilità, di retribuzione accessoria in relazione a tutte le voci previste anche dalle norme di derivazione pattizia, il tutto oltre alla regolarizzazione contributiva, previdenziale ed assistenziale, nonché il riconoscimento degli anni di lavoro svolto in precedenza all’immissione in ruolo ai fini dell’anzianità nella qualifica, con conseguenze di ordine economico e giuridico.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana (C.R.I.);
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 luglio 2012 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con atto notificato in data 15 e 18 settembre 2000 e depositato il successivo 16 ottobre 2000 parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Croce Rossa Italiana dal 26 febbraio 1996 al 30 dicembre 1999 e il conseguente riconoscimento del proprio diritto a percepire il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nella qualifica funzionale di operatore specializzato – area B1 del nuovo C.C.N.L. degli Enti pubblici non economici ex V qualifica e, in particolare, il trattamento economico a titolo di ferie maturate e non godute e/o di ferie maturate e non retribuite, di tredicesima mensilità, di retribuzione accessoria in relazione a tutte le voci previste anche dalle norme di derivazione pattizia, il tutto oltre alla regolarizzazione contributiva, previdenziale ed assistenziale, nonché il riconoscimento degli anni di lavoro svolto in precedenza all’immissione in ruolo ai fini dell’anzianità nella qualifica, con conseguenze di ordine economico e giuridico.
Parte ricorrente espone, in fatto, di aver svolto attività presso la Croce Rossa Italiana riconducibile alla V qualifica professionale, profilo di operatore specializzato – area B1, al pari di un dipendente inquadrato in ruolo, con l’unica differenza dell’obbligo di effettuare, fino al 29 dicembre 1999, fatturazione di quanto percepito per ogni prestazione. E’ stato però immesso in ruolo solo dal 30 dicembre 1999, a seguito del superamento di un pubblico concorso.
2. Avverso l’omesso retroattivo inquadramento in ruolo, con le connesse conseguenze giuridiche, economiche e previdenziali, propone vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili.
Dalla documentazione versata in atti si evince che il preteso riconoscimento deve essere circoscritto al periodo 26 febbraio 1996 – 30 giugno 1998 perché per il periodo successivo al 30 giugno 1998 (in particolare, sino al 30 dicembre 1999) è intervenuta la sentenza n. 6228 del 28 luglio 2009 della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, che ha riconosciuto l’esistenza del rapporto di pubblico impiego, sussistendo i relativi indici rivelatori.
3. Si è costituita in giudizio la Croce Rossa Italiana, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.
4. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
5. All’udienza del 19 luglio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Come esposto in narrativa parte ricorrente chiede che sia accertata l’esistenza del rapporto di pubblico impiego intercorrente con la Croce Rossa Italiana dal 26 febbraio 1996 al 30 giugno 1998 ai fini giuridici (anzianità nella qualifica), economici (ferie maturate e non godute e/o ferie maturate e non retribuite, tredicesima mensilità e retribuzione accessoria), previdenziali ed assistenziali.
Il ricorso è inammissibile, così come comunicato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. (e iscritto a verbale).
Parte ricorrente propone, infatti, dinanzi a questo giudice un giudizio di accertamento di un diritto senza essersi mai preoccupata di chiedere, con un ricorso impugnatorio, l’annullamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con la Croce Rossa.
Eppure è principio costante nella giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons.St., sez. V, 31 marzo 2010, n. 1879; 4 marzo 2008, n. 916; sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4953; sez. V, 11 febbraio 2005, n. 373; 20 ottobre 2004, n. 6815; 21 novembre 2003, n. 7601; 7 novembre 2002, n. 6141; 30 ottobre 2002, n. 5971; 11 gennaio 2002, n. 126) che il soggetto, che intenda chiedere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, deve impugnare nel termine decadenziale di legge i singoli atti di conferimento dell’incarico a pena di irricevibilità di qualsiasi successiva richiesta di declaratoria giudiziale di un simile rapporto (Cons.St., sez. V, 25 maggio 2012, n. 3075).
Si tratta di un principio risalente, espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sin dalla decisione 9 settembre 1992, n. 10, dal quale il Collegio non ravvisa elementi per discostarsi, in quanto fondato sull’incontrovertibile dato della natura autoritativa degli atti costitutivi di rapporti con la Pubblica amministrazione o con cui questa abbia determinato lo status giuridico ed economico di un soggetto che svolga attività lavorativa in suo favore, donde il corollario della loro immediata lesività e la conseguenza pratica che essi devono essere impugnati nel termine decadenziale stabilito in via generale per la tutela degli interessi legittimi, anche per quanto concerne la domanda con cui si invocano emolumenti retributivi in contrasto con le determinazioni adottate dall’amministrazione.
Né è possibile ammettere un autonomo giudizio di accertamento in funzione di disapplicazione di provvedimenti dell’Amministrazione, atteso che l’azione di accertamento è esperibile a tutela di un diritto soggettivo laddove la posizione del pubblico dipendente a fronte della potestà organizzatoria della Pubblica amministrazione è quella di titolare di un mero interesse legittimo.
Tale profilo di inammissibilità ha carattere assorbente ed esonera il Collegio dall’esame del merito della causa, non senza peraltro aver ricordato il principio, espresso nella materia dal giudice amministrativo, secondo cui, con riferimento ai rapporti di collaborazione con la Croce Rossa Italiana, l’organizzazione del servizio in turni e la subordinazione paragerarchica nell’ambito delle prestazioni di tipo sanitario non vale a qualificare alla stregua di rapporto di pubblico impiego la relazione intercorrente fra il soggetto che rende la prestazione e l’ente (C.g.a. 22 aprile 2009, n. 281).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in considerazione del tempo trascorso per la definizione nel merito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)