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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblico impiego Numero: 6886 | Data di udienza: 20 Luglio 2012
* PUBBLICO IMPIEGO – Appartenenti alle Forze di Polizia – Retribuibilità del lavoro straordinario – Condizioni – Ore di lavoro straordinario non autorizzate In assenza di autorizzazione – Impossibilità di retribuzione – Diritto al riposo compensativo – Particolarità del servizio svolto – Impossibilità a fruire del riposo compensativo – Obbligo per la P.A. di effettuare il versamento –Anche in assenza di idonea copertura di spesa nell’apposito capitolo di bilancio – Eccezione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 25 Luglio 2012
Numero: 6886
Data di udienza: 20 Luglio 2012
Presidente: Morabito
Estensore: Proietti


Premassima

* PUBBLICO IMPIEGO – Appartenenti alle Forze di Polizia – Retribuibilità del lavoro straordinario – Condizioni – Ore di lavoro straordinario non autorizzate In assenza di autorizzazione – Impossibilità di retribuzione – Diritto al riposo compensativo – Particolarità del servizio svolto – Impossibilità a fruire del riposo compensativo – Obbligo per la P.A. di effettuare il versamento –Anche in assenza di idonea copertura di spesa nell’apposito capitolo di bilancio – Eccezione.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 25 luglio 2012, n. 6886

 

PUBBLICO IMPIEGO – Appartenenti alle Forze di Polizia – Retribuibilità del lavoro straordinario – Condizioni – Ore di lavoro straordinario non autorizzate In assenza di autorizzazione – Impossibilità di retribuzione – Diritto al riposo compensativo – Particolarità del servizio svolto – Impossibilità a fruire del riposo compensativo – Obbligo per la P.A. di effettuare il versamento –Anche in assenza di idonea copertura di spesa nell’apposito capitolo di bilancio – Eccezione.

 

La retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro e, quindi, in assenza di autorizzazione – a parere dell’Amministrazione – il compenso previsto per lavoro straordinario non può essere retribuito, perché il diritto al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte oltre il complessivo monte-ore individuale, sorge, per gli appartenenti alle Forze di Polizia, unicamente in presenza di formale autorizzazione alla spesa (preventiva o anche successiva) da parte del competente Ufficio, mentre le ore di lavoro straordinario non autorizzate, prestate sulla base di ordine di servizio impartito dal superiore gerarchico (cui, quindi, i dipendenti non possono sottrarsi), danno unicamente titolo – ove ricorrano le condizioni fissate dalle vigenti norme contrattuali e sempreché ne sia stata fatta richiesta entro i termini previsti da tali norme – al riconoscimento del previsto riposo compensativo; quando però le ore di servizio prestate in eccedenza a quanto dovuto (e non retribuite) non sono state remunerate con la concessione dei prescritti riposi compensativi, stante l’impossibilità per l’interessato di fruire di riposi compensativi a causa di esigenze di servizio, deve essergli versato quanto dovuto in relazione al concreto servizio straordinario svolto, senza che incida il fatto che l’Amministrazione non abbia preventivamente chiesto e previsto una idonea copertura di spesa nell’apposito capitolo di bilancio, perché tale circostanza è caratterizzata da un adempimento che non è posto a carico del militare e, quindi, la mancata richiesta di autorizzazione non può pregiudicare le pretese economiche dell’interessato.

 

Pres. Morabito, Est. Proietti – Ministero dell’Inerno c. G.T. (avv. Barone).


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 25 luglio 2012, n. 6886

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 25 luglio 2012, n. 6886

 

N. 06886/2012 REG.PROV.COLL.

N. 08993/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

 (Sezione Prima Ter)

 

ha pronunciato la presente


SENTENZA

 

sul ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo numero 163/12 emesso dal TAR del Lazio il 29.12.2011, proposto nella causa numero di registro generale 8993 del 2011, dal Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 

 

contro

 

Gennaro Turano, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Barone, con domicilio eletto presso Paolo Barone in Roma, via Paolo Emilio, 7; 

in opposizione

al decreto ingiuntivo numero 163/12 emesso il 29.12.2011, con il quale è stato ingiunto al Ministero dell’Interno di pagare la somma di curo 48.256,35, oltre gli interessi legali e spese della procedura, I.V.A. e C.A.P..

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 luglio 2012 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo in data 29.9.2011, Gennaro Turano, in servizio dall’11 febbraio 1985 presso l’Arma dei Carabinieri, ha rappresentato di essere stato impiegato dall’1°.4.2003 al 28.2.2007 presso il Nucleo Scorte C.C. di Roma (della Regione Carabinieri Lazio) con il grado di Appuntato Scelto.

 

L’App. Sc. Turano è stato comandato, secondo tempi e modi individuati dall’Amministrazione, in attività di protezione di “personalità” che si sono risolte in servizi molto intensi anche a causa di una insufficiente turnazione. Ciò costringeva il ricorrente ad effettuare numerose ore di straordinario, salvo poi ricevere in busta paga il riconoscimento economico per un massimo di 55 (cinquantacinque) ore di straordinario mensile.

 

Con lettera di diffida indirizzata al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per il tramite del proprio legale, l’App. Sc. Turano chiedeva copia del prospetto analitico dei giorni di servizio, con l’orario di impiego, relativamente al periodo dal 1 aprile 2003 al 28 febbraio 2007, nonché il pagamento di tutte le ore di straordinario non retribuito e per le quali non aveva usufruito del riposo compensativo.

In data 3 giugno 2008 negli uffici della 2A Sezione del Nucleo Carabinieri Tribunali di Roma, veniva notificato all’odierno ricorrente il f.n. 618/276-34¬ 1981 di prot. senza data del Comando Regione Carabinieri Lazio (S.M.- Ufficio OAIO-Roma), nonché la lettera n. 333-G/2.1.84/CC in data 7/04/2008 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ¬Direzione Centrale per le Risorse Umane, con la quale si dava atto che, nonostante la richiesta da parte del Comando Regione di corrispondere all’App. Sc. Turano il compenso per le 4.585 (quattromilacinquecentottantacinque) ore di lavoro straordinario non retribuito (cfr. fn. 618/276-24-1981 allegato alla cit. 1. n. 333-G/2.1.84/CC), non era «possibile il favorevole accoglimento, stante l’insufficienza di fondi sull’apposito capitolo di bilancio che non consente deroghe ai limiti fissati».

 

Sul riconoscimento da parte del Comando Regione Carabinieri Lazio dell’impiego in maggiori esigenze dal 2003 al 2007 per complessive 4.585 ore, veniva elaborata, in data 8/02/2010, a firma della Dr.ssa Achiropita Formoso, consulenza tecnica di parte, con la quale si determinava in Euro 48.256,35 (quarantottomiladuecentocinquantasei/35) la somma di spettanza al ricorrente a titolo di straordinario, non retribuito e non compensato, per il periodo compreso dal 1 aprile 2003 al 28 febbraio 2007.

 

A seguito di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/90, all’odierno ricorrente veniva rilasciato lo specchio riepilogativo — a firma del Comandante Magg. F. Forleo in data 24/04/2007 — delle ore rese presso il Nucleo Scorte, nel quale illustra in via analitica l’intero periodo di servizio prestato dal militare, con esplicita indicazione che “le ore eccedenti non retribuite dal militare non sono state fatte recuperare con il riposo compensativo per esigenze di servizio”.

 

Poiché da tale documento emerge che, nel periodo in esame, sono state effettuate dall’App. Sc. Turano n. 7.232 ore di lavoro straordinario, mentre le ore retribuite assommano a n. 2.647, l’interessato ha chiesto al TAR Lazio di emanare un decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento del residuo numero di ore pan i a 4.585.

 

2. Con decreto ingiuntivo numero 163/12 emesso il 29.12.2011, Il TAR del Lazio ha ingiunto al Ministero dell’Interno di pagare al ricorrente le spettanze economiche dovute per i periodi di lavoro straordinario svolti dal 1°.4.2003 al 28.2.2007, maggiorati degli interessi legali sulle medesime da calcolarsi fino al soddisfo.

 

3. Avverso il citato decreto ingiuntivo, l’Amministrazione ha proposto ricorso in opposizione eccependo, anzitutto, l’inammissibilità della domanda introdotta con il ricorso ed accolta dal giudice adito, in quanto, in ordine ai compensi per lavoro straordinario, prima che tale lavoro sia autorizzato e riconosciuto dall’Amministrazione competente, non sussiste una posizione di diritto soggettivo pieno ma una posizione di interesse legittimo, in relazione alla quale non e ammissibile la tutela monitoria.

 

Ciò posto, l’Amministrazione resistente ha affermato l’infondatezza delle pretese economiche avanzate dal ricorrente in quanto la richiesta di pagamento avanzata dal Turano si riferisce a prestazioni di lavoro straordinario rese in esubero rispetto al tetto fissato per il reparto di assegnazione dell’istante ed effettuate senza la necessaria preventiva autorizzazione ministeriale che avrebbe, tra l’altro, consentito l’accantonamento del fabbisogno finanziario occorrente per il pagamento di tutte le ore di straordinario svolte in eccesso. Il lavoro straordinario di cui si controverte, pur eccedendo il limite massimo del monte ore assegnato all’ufficio di appartenenza del ricorrente, non risulta essere stato né preventivamente autorizzato, né ratificato a posteriori dal competente Ufficio centrale dell’Amministrazione (Servizio T.E.P. e Spese Vane della Direzione Centrale per le Risorse Umane), al quale avrebbero dovuto essere previamente e tempestivamente segnalate (prima ancora dell’espletamento delle ore di lavoro straordinario di cui si controverte) le maggiori esigenze di lavoro straordinario, onde consentire gli accantonamenti finanziari necessari alla monetizzazione di dette prestazioni.

 

Peraltro, ha osservato l’Amministrazione, il citato Servizio T.E.P. e Spese Vane, essendo l’unico organo competente ad erogare le somme necessarie per far fronte al pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte da tutte le Forze di Polizia (anche in esubero rispetto al monte ore), ha la possibilità di intervenire, con specifiche autorizzazioni (anche in sanatoria o ratifica), solo per situazioni di carattere eccezionale e, comunque, limitate nel tempo, per non contravvenire al criterio di equa ripartizione delle risorse tra tutte le Forze di Polizia e per assicurare, in riferimento ad analoghe esigenze, identico trattamento.

 

Nel caso di specie non sussistevano le condizioni necessarie per poter eccezionalmente procedere (mediante autorizzazione ex post) al pagamento delle ulteriori ore di straordinario per cui e causa e, quindi, trattandosi di ore di lavoro straordinario effettuate in esubero rispetto al tetto prefissato, ma non preventivamente segnalate e autorizzate, e risultate successivamente insuscettibili di essere ratificate e mandate in pagamento per mancanza di sufficienti accantonamenti di fondi da destinare a tale scopo, il ricorrente avrebbe potuto unicamente richiederne (nei modi e nei termini prescritti) l’eventuale commutazione sotto forma di riposi compensativi.

 

La retribuibilità del lavoro straordinario è, infatti, in via di principio, condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro e, quindi, in assenza di autorizzazione – a parere dell’Amministrazione – il compenso previsto per lavoro straordinario non può essere retribuito, perché il diritto al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte oltre il complessivo monte-ore individuale, sorge, per gli appartenenti alle Forze di Polizia, unicamente in presenza di formale autorizzazione alla spesa (preventiva o anche successiva) da parte del competente Ufficio, mentre le ore di lavoro straordinario non autorizzate, prestate sulla base di ordine di servizio impartito dal superiore gerarchico (cui, quindi, i dipendenti non possono sottrarsi), danno unicamente titolo – ove ricorrano le condizioni fissate dalle vigenti norme contrattuali e sempreché ne sia stata fatta richiesta entro i termini previsti da tali norme – al riconoscimento del previsto riposo compensativo.

 

4. Turano Gennaro, costituitosi nel giudizio di opposizione, ha sostenuto l’infondatezza delle tesi prospettate dall’Amministrazione resistente ed ha confermato la fondatezza delle proprie pretese economiche.

 

5. All’udienza del 20 luglio 2012 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

 

6. Il Collegio, preliminarmente, respinge l’eccezione l’inammissibilità della domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo proposta dall’Amministrazione e basata sulla considerazione secondo la quale, in ordine ai compensi per lavoro straordinario, prima che tale lavoro sia autorizzato e riconosciuto dall’Amministrazione competente, non sussiste una posizione di diritto soggettivo pieno ma una posizione di interesse legittimo, in relazione al quale non e ammissibile la tutela monitoria.

 

Al riguardo, va ricordato che, ai sensi degli artt. 3 e 63 del d.lgs. n. 165/2001, le controversie di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (quale quella di specie) rientrano nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

 

Ciò posto, va considerato che con nota del Comando Regione Carabinieri Lazio 15.2.2008 è stata affermata, di fatto, l’impossibilità per l’interessato di fruire di riposi compensativi nel caso di specie, data la particolarità del servizio svolto -, deve ritenersi che la presente controversia involga posizioni di diritto soggettivo alla retribuzione in quanto non si può pretendere che il militare (essendo impossibilitato a fruire di riposi compensativi) lavori a titolo gratuito.

 

La particolarità della controversia, data, appunto, dalla riconosciuta impossibilità per l’interessato di fruire di riposi compensativi nel caso concreto, induce a ritenere non di particolare rilievo la giurisprudenza richiamata dalla difesa erariale nella memoria del 2.3.2012.

7. Ciò posto il Collegio ritiene che, per le medesime ragioni, il ricorso in opposizione sia infondato e debba essere respinto.

Il ricorrente, al tempo dipendente in servizio presso il Nucleo Scorte del Comando Provinciale di Roma, ha chiesto la corresponsione della retribuzione dovuta a titolo di lavoro straordinario in ordine alle prestazioni lavorative svolte, a partire dal 1° aprile 2003 sino al 28 febbraio 2007, eccedenti il limite delle 55 (cinquantacinque) ore mensili di cui alle buste paga dell’interessato.

Al riguardo, va rilevato che il personale militare ha tra i propri doveri di ufficio quello di svolgere, in aggiunta al normale orario di servizio, il lavoro straordinario che si renda necessario per soddisfare specifiche esigenze del Comando di appartenenza (cfr. art. 63, co. 4, L.n. 121/1981).

 

E’ vero che – in linea di principio ed in via ordinaria – occorre una formale autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario. Ma, nel caso concreto, occorre considerare la particolarità del servizio svolto dal ricorrente, che ha dato luogo alla vicenda oggetto di causa.

Del resto, come correttamente rilevato dalla difesa del Turano, in virtù del principio sinallagmatico che caratterizza il rapporto di lavoro, non può non sussistere il diritto al compenso da parte di colui che presti lavoro straordinario per rispondere ad esigenze di servizio indilazionabili, imprevedibili e non programmabili, tipiche di quei Reparti che si occupano della protezione e scorta di “personalità” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1899/2003).

 

Ciò è, sostanzialmente, riconosciuto anche dall’Amministrazione, la quale afferma che a fronte del lavoro straordinario svolto dal Turano in eccesso (rispetto al limite ordinario) l’interessato avrebbe avuto diritto almeno al riposo compensativo.

Sta di fatto che, nel caso concreto, le ore di servizio prestate in eccedenza a quanto dovuto (e non retribuite) non sono state remunerate con la concessione dei prescritti riposi compensativi per documentate esigenze di servizio (cfr. specchio riepilogativo del 24/04/2007 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) e che con nota del Comando Regione Carabinieri Lazio 15.2.2008 è stata affermata, di fatto, l’impossibilità per l’interessato di fruire di riposi compensativi nel caso di specie, data la particolarità del servizio svolto.

 

Pertanto, a parere del Collegio al militare non si può che versare quanto dovuto in relazione al concreto servizio straordinario svolto,

Su tale conclusione non incide il fatto che l’Amministrazione non abbia preventivamente chiesto e previsto una idonea copertura di spesa nell’apposito capitolo di bilancio, perché tale circostanza è caratterizzata da un adempimento che non è posto a carico del militare e, quindi, la mancata richiesta di autorizzazione non può pregiudicare le pretese economiche dell’interessato.

 

9. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

rigetta l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;

condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore di Turano Gennaro, delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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