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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 6940 | Data di udienza: 14 Giugno 2012
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Potere statale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica – Riservato all’Autorità comunale preposta alla tutela del vincolo – Amministrazione statale non può sostituire i suoi apprezzamenti sulla compatibilità ambientale con quelli espressi dall’ente locale.

Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 25 Luglio 2012
Numero: 6940
Data di udienza: 14 Giugno 2012
Presidente: Scafuri
Estensore: Tomassetti


Premassima

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Potere statale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica – Riservato all’Autorità comunale preposta alla tutela del vincolo – Amministrazione statale non può sostituire i suoi apprezzamenti sulla compatibilità ambientale con quelli espressi dall’ente locale.


Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ quater – 25 luglio 2012, n. 6940

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Potere statale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica – Riservato all’Autorità comunale preposta alla tutela del vincolo – Amministrazione statale non può sostituire i suoi apprezzamenti sulla compatibilità ambientale con quelli espressi dall’ente locale.

 

Il potere statale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, dovendo ritenersi necessariamente ancorato ad un riesame meramente estrinseco teso a verificare l’eventuale presenza di vizi di legittimità comprendenti l’eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche, non può tradursi in un ripetuto giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità urbanistica e paesaggistico-ambientale dell’intervento, giudizio che, al contrario, è riservato all’Autorità comunale preposta alla tutela del vincolo; pertanto, l’Amministrazione statale può verificare dall’esterno la coerenza, la logicità e la completezza istruttoria dell’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione emanante, ma non può sostituire i suoi apprezzamenti sulla compatibilità ambientale con quelli espressi dall’ente locale. (Ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 2; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, 9giugno 2008, n. 5635; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VII, 30 gennaio 2006, n. 9260).

 

Pres. Scafuri, Est. Tomasetti – A.C. (avv. Abbati) c. Ministero per i beni e le attivita’ culturali, ed altri.

 

 


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ quater – 25 luglio 2012, n. 6940

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ quater – 25 luglio 2012, n. 6940

 

 N. 06940/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00500/2005 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Seconda Quater)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2005, proposto da: 
 
Cafaro Angelo, rappresentato e difeso dall’avv. Piergiorgio Abbati, con domicilio eletto presso Piergiorgio Abbati in Rocca Di Papa, via S. Franc. D’Assisi 24; 
 
contro
 
Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, Sopr Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio, Comune di Rocca di Papa; 
per l’annullamento
del decreto che ha annullato il parere favorevole al rilascio di concessione in sanatoria.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
 
Con il ricorso in trattazione l’odierno ricorrente impugna il decreto emesso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio in data 30 settembre 2004 con cui è stato annullato il parere favorevole emesso dal Comune di Rocca di Papa ai sensi dell’art. 32 L. n. 47/1985 e dell’art. 39 L. n. 724/1994.
 
Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Il ricorso è stato quindi chiamato e posto in decisione alla udienza del 14 giugno 2012.
 
Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione.
 
Rileva il Collegio come l’Autorità statale, nell’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalle Amministrazioni comunali competenti, eserciti un riesame esclusivamente sotto il profilo estrinseco con riferimento alla mera verifica di legittimità, non potendo rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall’organo comunale.
 
Si tratta, infatti, di una valutazione tesa a verificare solo l’assenza di vizi di legittimità – tra essi compreso quello di eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche – che non può rinnovarsi in un giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggistico-ambientale dell’intervento, che, infatti, appartiene in via esclusiva all’Autorità competente.
 
In tale ambito, del resto, la stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 367/2007 ha escluso che il comma 3 del novellato art. 159 attribuisca all’Amministrazione centrale un potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico per motivi di merito, così da consentire alla stessa Amministrazione di sovrapporre una propria valutazione a quella di chi ha rilasciato il titolo autorizzativo.
 
Sulla base di tali assunti, il Collegio ritiene fondate le censure avanzate dalla parte ricorrente e relative all’eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria.
 
Sotto tale profilo, infatti, si legge nel provvedimento della Soprintendenza che “il PTP approvato con delibera regionale n. 4480 del 30/07/1999 classifica l’area interessata dall’intervento zona RP8 – zona boscata non compromessa e indica le seguenti prescrizioni e modalità d’uso: nei territori boscati è permesso solo il recupero degli edifici esistenti, la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per gli animali allo stato brado, fienili e legnaie”.
 
Rileva il Collegio come il giudizio contenuto nell’impugnato decreto non si appunti su un difetto estrinseco dell’atto comunale, ma si risolva in valutazioni di merito sostitutive di quelle già formulate dal Comune.
 
Orbene, come rilevato, il potere statale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, dovendo ritenersi necessariamente ancorato ad un riesame meramente estrinseco teso a verificare l’eventuale presenza di vizi di legittimità comprendenti l’eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche, non può tradursi – come invece risulta avvenuto nella fattispecie in esame – in un ripetuto giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità urbanistica e paesaggistico-ambientale dell’intervento, giudizio che, al contrario, è riservato all’Autorità comunale preposta alla tutela del vincolo.
 
L’Amministrazione statale può quindi verificare dall’esterno la coerenza, la logicità e la completezza istruttoria dell’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione emanante, ma non può sostituire i suoi apprezzamenti sulla compatibilità ambientale con quelli espressi dall’Ente locale (ex multis Cons.Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 2; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, 9giugno 2008, n. 5635; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VII, 30 gennaio 2006, n. 9260).
 
Per altro aspetto la giurisprudenza ha anche costantemente affermato che: a) il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo costituisce manifestazione di discrezionalità tecnica che, in quanto tale, deve recare l’indicazione delle ragioni assunte a fondamento della ritenuta compatibilità o incompatibilità di un dato intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica sottese all’imposizione del vincolo stesso; b) il diniego di nulla osta deve essere assistito da un apparato motivazionale che, sia pure in forma sintetica, dia conto di quelle esigenze ed espliciti in concreto, i motivi per i quali la costruzione viene giudicata pregiudizievole dell’integrità del contesto ambientale in cui si inserisce e, con essa, degli specifici interessi pubblici alla cui tutela il vincolo è inteso.
 
D’altra parte, quanto al rilievo operato dalla Soprintendenza in merito alla circostanza secondo cui l’intervento ricade in “zona RP8 – zone boscate non compromesse”, occorre osservare come la specifica disposizione di PTP richiamata nel provvedimento impugnato consenta il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 7 L. n. 1497/1939 anche per la costruzione di manufatti che – come nella fattispecie di cui all’odierno ricorso – possano qualificarsi quali “piccoli ricoveri per attrezzi”.
 
Conseguentemente, anche sotto tale profilo il Collegio rileva la fondatezza della censura in merito alla erronea applicazione del richiamato PTP in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell’intervento soggetto ad autorizzazione.
 
Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero per i beni e le attività culturali al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
 
 
 
 
 

 

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