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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblico impiego Numero: 6884 | Data di udienza: 20 Luglio 2012

* PUBBLICO IMPIEGO – Concorsi per il reclutamento nelle Forze armate – Requisiti di idoneità fisica – Debbono essere posseduti dai candidati al momento della visita medica di idoneità – Modificare dello stato psicofisico tramite trattamenti o interventi terapeutici – Alterazione della parità di condizioni fra i candidati – Illegittimità – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 25 Luglio 2012
Numero: 6884
Data di udienza: 20 Luglio 2012
Presidente: Sandulli
Estensore: Morabito


Premassima

* PUBBLICO IMPIEGO – Concorsi per il reclutamento nelle Forze armate – Requisiti di idoneità fisica – Debbono essere posseduti dai candidati al momento della visita medica di idoneità – Modificare dello stato psicofisico tramite trattamenti o interventi terapeutici – Alterazione della parità di condizioni fra i candidati – Illegittimità – Fattispecie.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 25 luglio 2012, n. 6884

 

PUBBLICO IMPIEGO – Concorsi per il reclutamento nelle Forze armate – Requisiti di idoneità fisica – Debbono essere posseduti dai candidati al momento della visita medica di idoneità – Modifica dello stato psicofisico tramite trattamenti o interventi terapeutici – Alterazione della parità di condizioni fra i candidati – Illegittimità – Fattispecie.

 

In materia concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, o nei Corpi della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, i requisiti di idoneità fisica richiesti debbono essere posseduti dai candidati al momento in cui essi – nel rispetto delle scansioni temporali previste dai bandi – vengono sottoposti alla visita medica di idoneità, di modo che la legittimità delle valutazioni operate dalle commissioni sanitarie a ciò preposte deve essere riferita a quel momento; questo comporta che dette valutazioni non possono essere inficiate da fattori che intervengano successivamente a modificare lo stato psicofisico dell’interessato, come l’effettuazione di trattamenti o interventi terapeutici; diversamente opinando, si avrebbe infatti una manifesta alterazione della parità di condizioni fra i candidati, la tutela della quale implica tendenzialmente l’irripetibilità degli accertamenti sanitari svolti in ambito concorsuale. (Nella specie, la ricorrente si era sottoposta ad intervento agli occhi con laser ).

 

Pres. Sandulli, Est. Morabito – A.C. (avv. Parenti) c. Ministero dell’Interno ed altro.

 


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 25 luglio 2012, n. 6884

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 25 luglio 2012, n. 6884

 

 

N. 06884/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04994/2012 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Prima Ter)
 
ha pronunciato la presente

SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 4994 del 2012, proposto da: Angela Cozzolino, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Parenti, con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, 114; 

contro
 
Ministero dell’Interno – in persona del l.r.p.t., , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma; 
 
nei confronti di
 
Ivano Guerrieri; 
per l’annullamento
del provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di n. 2800 allievi agenti della Polizia di Stato
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2012 la relazione del Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Considerato:
 
che parte ricorrente – che ha partecipato al concorso per il reclutamento di 2800 allievi agenti della P.S. indetto con bando pubblicato nella G.U. n.94 del 2011 – è stata esclusa da detta selezione venendo riscontrata in data 29.3.2012, dalla competente Commissione medica concorsuale, affetta da “deficit visus (visus naturale OD 1/10; OS 3/10) con visus corretto a 10/10 con correzione complessiva maggiore di una diottria per ciascun occhio” ai sensi dell’art.3 comma 1, lett. C) del d.m. n.198 del 2003 e, dunque, carente dei requisiti fisici previsti da detto d.m.;
 
che la ricorrente, nel gravarsi, col ricorso in epigrafe, avverso detto giudizio di esclusione, ne ha dedotto il palese travisamento dei fatti, essendosi essa sottoposta (in data che, in gravame, non viene mai specificata) ad intervento (agli occhi) con laser ed essendo stata visitata in data 14.5.2012 (e dunque circa due mesi dopo l’esame concorsuale) presso l’Asl Salerno, P.O. “Umberto I°” di Nocera Inferiore ove le è stata diagnosticato un “visus naturale eguale a 10/10 in ambo gli occhi”;
 
Considerato che la Sezione, nel trattare del tutto analoga a quella oggetto del corrente scrutinio (ved. Sent 6432/2012 del 16.7.2012) ha evidenziato che gli interventi come quello cui si è sottoposta la ricorrente non garantiscono un immediato recupero visivo il quale, salva l’ipotesi che si renda necessaria una correzione complementare con occhiali o lenti a contatto, o un ritrattamento per ridurre eventuali residui refrattivi, si può ottenere (come di prassi riportato sul documento denominato “consenso informato” che il paziente deve sottoscrivere prima dell’intervento) solo dopo un certo periodo di tempo e fermo restando che il recupero è influenzato dall’entità del difetto corretto e dalla tecnica usata;
 
Considerato, pertanto, che, contrariamente a quanto sostenuto in gravame (laddove si addebita alla Commissione medica un travisamento dei fatti ed un’approssimata attività istruttoria), l’intervento cui si è sottoposta la ricorrente,a prescindere da ogni ulteriore considerazione, richiede, ai fini del completo recupero visivo un certo periodo di tempo; e quindi:
è perfettamente plausibile che, come più volte ripetuto in gravame, “allo stato” la ricorrente abbia pienamente recuperato la capacità visiva;
è, del pari plausibile, la correttezza del dato relativo al visus della ricorrente rilevato in sede concorsuale il 4.5.2012: dato la cui bontà avrebbe potuto essere messa in dubbio solo da un esame condotto presso un pubblica struttura sanitaria nell’immediatezza della visita concorsuale e non circa due mesi dopo;
 
Considerato che, per pacifica giurisprudenza, i requisiti psico fisici prescritti per l’accesso ad un Corpo di Polizia devono essere posseduti sotto la data in cui si procede, da parte della Commissione concorsuale, al loro accertamento e che non può, in linea di principio, ritenersi consentita alcuna verificazione nel caso (come quello di specie) in cui si tratti di requisito soggetto a mutamenti, più o meno consistenti, nel tempo. E difatti in materia concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, o nei Corpi della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, la giurisprudenza è costante nell’affermare che i requisiti di idoneità fisica richiesti debbono essere posseduti dai candidati al momento in cui essi – nel rispetto delle scansioni temporali previste dai bandi – vengono sottoposti alla visita medica di idoneità, di modo che la legittimità delle valutazioni operate dalle commissioni sanitarie a ciò preposte deve essere riferita a quel momento; questo comporta che dette valutazioni non possono essere inficiate da fattori che intervengano successivamente a modificare lo stato psicofisico dell’interessato, come l’effettuazione di trattamenti o interventi terapeutici; diversamente opinando, si avrebbe infatti una manifesta alterazione della parità di condizioni fra i candidati, la tutela della quale implica tendenzialmente l’irripetibilità degli accertamenti sanitari svolti in ambito concorsuale (cfr., ex multis, Cons. St. n. 2771/2006, n. 2936/05; nn. 6405 e 6394 del 2004; n.4808 del 2003; Tar Lazio, I^, n.6436/2008);
 
Considerato ancora:
che ricorrono, i presupposti per l’immediata definizione del giudizio tramite una pronuncia in forma semplificata: evenienza questa rappresentata alle parti presenti nessuna delle quali ha manifestato l’intendimento di assumere alcuna delle iniziative indicate nell’art.60 del C.p.a.;
che le spese di lite, attesa la peculiarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti in causa;
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), pronunciandosi ai sensi dell’art.60 del C.p.a. respinge, come da motivazione, il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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