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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 4243 | Data di udienza: 28 Febbraio 2013

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Artt. 4 e 6 d.m. 19/02/2007 – Secondo conto energia – Impianto fotovoltaico con integrazione architettonica – Nozione – Tipologie ammissibili – Tassatività delle ipotesi richiamate all’art. 2, c. 1, lett. B3) – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Esercizio del potere di autotutela – Illegittimo esborso di pubblico denaro – Interesse pubblico – Decorso del tempo – Irrilevanza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 29 Aprile 2013
Numero: 4243
Data di udienza: 28 Febbraio 2013
Presidente: Taglienti
Estensore: Francavilla


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Artt. 4 e 6 d.m. 19/02/2007 – Secondo conto energia – Impianto fotovoltaico con integrazione architettonica – Nozione – Tipologie ammissibili – Tassatività delle ipotesi richiamate all’art. 2, c. 1, lett. B3) – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Esercizio del potere di autotutela – Illegittimo esborso di pubblico denaro – Interesse pubblico – Decorso del tempo – Irrilevanza.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 29 aprile 2013, n. 4243


DIRITTO DELL’ENERGIA – Artt. 4 e 6 d.m. 19/02/2007 – Secondo conto energia -Impianto fotovoltaico con integrazione architettonica – Nozione – Tipologie ammissibili – Tassatività delle ipotesi richiamate all’art. 2, c. 1, lett. B3).

Secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del d. m. del 19/02/07, agli impianti fotovoltaici viene riconosciuta una tariffa incentivante diversa a seconda della tipologia degli stessi. In particolare, al fine di favorire un minore consumo di territorio ed una maggiore integrazione degli impianti nel contesto architettonico ed urbanistico preesistente, è stabilita un’incentivazione maggiore ai manufatti che, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1° lettera b3) del d. m. del 19/02/07, rientrano nella tipologia di “impianto fotovoltaico con integrazione architettonica”, tale intendendosi “l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione”. Proprio la disposizione da ultimo richiamata depone per la tassatività delle ipotesi previste dall’allegato 3, in quanto lo stesso è ivi richiamato allo scopo di delimitare le tipologie ammissibili ai fini della qualificazione della categoria laddove l’inciso “di qualsiasi funzione e destinazione”, invocato a fondamento della censura, non si riferisce all’impianto fotovoltaico ma agli “edifici, fabbricati, strutture edilizie” cui accedono gli impianti fotovoltaici allo scopo di significare che, ai fini dell’individuazione della categoria, è irrilevante la funzione e destinazione di tali edifici e fabbricati purchè ricorra il carattere d’integrazione architettonica dell’impianto stesso.

Pres. f.f. Taglienti, Est. Francavilla – A. s.r.l. (avv.ti Manzi e Depretis) c. G.S.E. s.p.a. (avv.ti Segato, Pugliese e Fadel) e Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Esercizio del potere di autotutela – Illegittimo esborso di pubblico denaro – Interesse pubblico – Decorso del tempo – Irrilevanza.

L’esercizio del potere di autotutela, relativo a provvedimenti che comportano un illegittimo esborso di pubblico denaro, non richiede una specifica valutazione e motivazione sulla sussistenza e prevalenza dell’interesse pubblico, essendo questo automaticamente individuabile nell’indebita erogazione di benefici economici a danno della finanze pubbliche, senza che assuma rilievo in senso contrario il decorso del tempo (Cons. Stato sez. V n. 5772/2012; Cons. Stato sez. III n. 3595/2012).

Pres. f.f. Taglienti, Est. Francavilla – A. s.r.l. (avv.ti Manzi e Depretis) c. G.S.E. s.p.a. (avv.ti Segato, Pugliese e Fadel) e Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 29 aprile 2013, n. 4243

SENTENZA

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 29 aprile 2013, n. 4243

N. 04243/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03198/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3198 del 2012, proposto da
AREA 2 S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri n. 1 presso lo studio dell’avv. Luigi Manzi che, unitamente all’avv. Daria de Pretis, la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

– GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Bradano n. 26 presso lo studio dell’avv. Andrea Segato che, unitamente agli avv.ti Antonio Pugliese e Maria Antonietta Fadel, lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
– MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

per l’annullamento

dei seguenti atti:

a) provvedimento prot. n. GSE/P20120036931 del 24/02/12 con cui il G.S.E. ha annullato il provvedimento del 31 agosto 2011 e, per l’effetto, ha riconosciuto la tariffa incentivante nella misura di 0,346 euro /kWh;

b) comunicazione del G.S.E. del 28 novembre 2011 di avvio del procedimento di annullamento in autotutela;

c) per quanto occorra, “Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico” pubblicata dal GSE nell’aprile 2009, nella parte in cui definisce la pergola, la pensilina, la tettoia e la serra fotovoltaiche, e decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto del 6 agosto 2010, nella parte in cui recepisce le definizioni della Guida del G.S.E.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Elettrici – Gse Spa e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 19/04/12 e depositato il 27/04/12 la Area 2 s.r.l. ha impugnato la comunicazione di avvio del procedimento del 28/11/11, il provvedimento prot. n. GSE/P20120036931 del 24/02/12 (con cui il G.S.E. ha annullato il provvedimento del 31 agosto 2011 e, per l’effetto, ha riconosciuto la tariffa incentivante nella misura di 0,346 euro /kWh) e, per quanto necessario, la “Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico” pubblicata dal GSE nell’aprile 2009, nella parte in cui definisce la pergola, la pensilina, la tettoia e la serra fotovoltaiche, e il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto del 6 agosto 2010, nella parte in cui recepisce le definizioni della Guida del G.S.E..

Il Ministero dello Sviluppo Economico ed il G.S.E. s.p.a., costituitisi in giudizio con memorie depositate rispettivamente il 10/05/12 ed il 15/05/12, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 28 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La Area 2 s.r.l. impugna la comunicazione di avvio del procedimento del 28/11/11, il provvedimento prot. n. GSE/P20120036931 del 24/02/12 (con cui il G.S.E. ha annullato il provvedimento del 31 agosto 2011 e, per l’effetto, ha riconosciuto la tariffa incentivante nella misura di 0,346 euro /kWh) e, per quanto necessario, la “Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico” pubblicata dal GSE nell’aprile 2009, nella parte in cui definisce la pergola, la pensilina, la tettoia e la serra fotovoltaiche, e il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto del 6 agosto 2010, nella parte in cui recepisce le definizioni della Guida del G.S.E..

Con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 2 d. m. 19/02/07 ed il vizio di eccesso di potere sotto vari profili in quanto:

– la struttura realizzata rientrerebbe nella categoria degli impianti integrati, prevista dal d. m. del 19/02/07 come quella che beneficia degli incentivi di maggiore entità, in quanto la stessa avrebbe non solo la funzione di sostegno dei moduli fotovoltaici ma sarebbe anche strumentale all’uso agricolo del suolo essendo, in particolare, destinata ad ombreggiare “le sottostanti coltivazioni di specie vegetali che traggono benefici dalla riduzione di radiazione luminosa” (pag. 8 del ricorso) e a “consentire il convogliamento delle acque meteoriche in appositi serbatoi di raccolta ottenendo così il duplice risultato di evitare possibili allagamenti in occasione di precipitazioni particolarmente intense e di garantire risorse idriche nei periodi di siccità” (pag. 9 del ricorso);

– proprio l’autonoma funzionalità della struttura posta in essere dalla ricorrente non consentirebbe di ritenerla rientrante nelle definizioni di “pensilina, tettoia e pergola” previste dalla Guida predisposta dal G.S.E. che riguarderebbero i soli manufatti privi di autonoma funzionalità;

– le tipologie di “impianti integrati”, previste dall’allegato 3 al d. m. del 19/02/07, sarebbero meramente esemplificative come comprovato dal fatto che la Guida del G.S.E. contempla anche le “serre fotovoltaiche” non rientranti nelle predette tipologie. Qualora interpretato nel senso di ritenere tassative le ipotesi d’integrazione indicate dall’Allegato 3, il d. m. del 19/02/07 sarebbe, comunque, illegittimo per contraddittorietà in quanto l’articolo 2 del citato decreto prevede, comunque, che l’integrazione riguardi le “strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione”.

Il motivo è infondato.

Dall’esame degli atti di causa emerge che con nota prot. n. 229213 del 31/08/11 il G.S.E. ha riconosciuto alla ricorrente, per l’impianto fotovoltaico denominato “Le Rene”, l’incentivazione prevista per gli impianti integrati dall’art. 2 comma 1° lettera b3) del d. m. del 19/02/07 in relazione alla tipologia 2 dell’Allegato 3 che concerne le “pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto”.

Contrariamente a quanto dedotto nella censura le tipologie di interventi previste nell’allegato 3 al d.m. del 19/02/07 sono da ritenersi tassative.

Secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del d. m. del 19/02/07, agli impianti fotovoltaici viene riconosciuta una tariffa incentivante diversa a seconda della tipologia degli stessi.

In particolare, al fine di favorire un minore consumo di territorio ed una maggiore integrazione degli impianti nel contesto architettonico ed urbanistico preesistente, è stabilita un’incentivazione maggiore ai manufatti che, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1° lettera b3) del d. m. del 19/02/07, rientrano nella tipologia di “impianto fotovoltaico con integrazione architettonica”, tale intendendosi “l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione”.

Proprio la disposizione da ultimo richiamata depone per la tassatività delle ipotesi previste dall’allegato 3, in quanto lo stesso è ivi richiamato allo scopo di delimitare le tipologie ammissibili ai fini della qualificazione della categoria laddove l’inciso “di qualsiasi funzione e destinazione”, invocato a fondamento della censura, non si riferisce, come, invece, ritiene la ricorrente, all’impianto fotovoltaico ma agli “edifici, fabbricati, strutture edilizie” cui accedono gli impianti fotovoltaici allo scopo di significare che, ai fini dell’individuazione della categoria, è irrilevante la funzione e destinazione di tali edifici e fabbricati purchè ricorra il carattere d’integrazione architettonica dell’impianto stesso.

Quanto, poi, alla categoria delle “serre fotovoltaiche”, richiamata dalla ricorrente a conferma del carattere esemplificativo delle ipotesi previste nell’Allegato 3, essa, in realtà, è da ritenersi, comunque, compresa nel citato Allegato essendo sussumibile nell’ambito delle ipotesi 1 (“sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalita’ architettonica della superficie rivestita”) e 10 (“qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa”).

Ciò posto, l’impianto realizzato dalla ricorrente non rientra nelle nozioni (quali risultanti dalla Guida predisposta dal G.S.E. come recepita dal d. m. del 06/08/10) di “pergola” (perché non costituisce pertinenza di unità a carattere residenziale), “pensilina” (perché non è struttura posta a copertura di parcheggi o percorsi pedonali) e “tettoia” (perché non è un manufatto che poggia sul muro di altro edificio), richiamate nel provvedimento del 31/08/11 per la concessione della maggiore tariffa incentivante ivi indicata.

In ogni caso, anche a volere accedere alla tesi della ricorrente circa il carattere meramente esemplificativo delle ipotesi d’integrazione architettonica degli impianti, previste dall’art. 2 del d. m. del 19/02/07, non può essere condiviso il presupposto su cui si fonda la censura e relativo all’autonoma funzionalità dell’impianto prospettata nel gravame.

In particolare, la funzione di ombreggiamento delle coltivazioni sottostanti è nella fattispecie da escludersi sia in astratto che in concreto.

In relazione al primo profilo, la ricorrente non ha in alcun modo comprovato il nesso tra la dedotta funzione di ombreggiamento dell’impianto fotovoltaico ed il migliore sfruttamento delle coltivazioni, ivi posizionabili, in quanto lo stesso studio richiamato nel gravame (costituente l’allegato 12 all’atto introduttivo) non contiene significative risultanze in tal senso.

Ed, infatti, lo studio in esame presenta, circa i benefici del prospettato ombreggiamento, risultati che lo stesso documento deduce non essere in linea con parte della letteratura scientifica sull’argomento (si veda quanto ivi riportato sul rapporto tra ombreggiamento e antocianine non acilate) laddove l’unico beneficio effettivo evidenziato, ovvero il moderato contenimento del grado alcolico dei vini, è riconducibile anche all’andamento meteorologico del periodo di osservazione (secondo quanto indicato nell’elaborato) ed è, comunque, controbilanciato dai numerosi effetti negativi derivanti dalla riduzione della luminosità per effetto della presenza dell’impianto fotovoltaico (tra cui la minore produzione e il minor peso dei grappoli).

Tali elementi inducono ad escludere che ci sia un nesso di significativa strumentalità tra la funzione di ombreggiamento, derivante dall’impianto fotovoltaico, e il miglioramento dell’attività agricola ivi asseritamente condotta.

A ciò si aggiunga che nemmeno in concreto l’impianto fotovoltaico risulta strumentale all’esercizio dell’attività agricola come emerge dalla stessa documentazione fotografica allegata alla domanda di incentivi dove non compaiono coltivazioni in atto ad eccezione di una modestissima superficie coltivata a funghi.

Completamente priva di supporto documentale è, poi, la dedotta funzione di “raccolta delle acque meteoriche” non risultante da alcuno degli atti presentati al G.S.E. in allegato alla richiesta di incentivi (la relazione depositata dalla ricorrente il 18/01/03 risale al 2012 e presenta foto di tubature per la raccolta di acqua della cui realizzazione in epoca coeva all’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico non vi è, però, idonea prova).

Da quanto fin qui evidenziato emerge la non veridicità della circostanza di fatto (funzione strumentale dell’impianto fotovoltaico rispetto all’esercizio dell’attività agricola) posta a fondamento della prima censura.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/90 ed eccesso di potere sotto vari profili perché l’annullamento in autotutela del precedente provvedimento del 31/08/11, che aveva riconosciuto una maggiore tariffa incentivante, sarebbe avvenuto in violazione del principio di affidamento e senza l’indicazione dell’interesse pubblico e delle ragioni della sua prevalenza rispetto agli interessi della ricorrente.

La censura è infondata.

Dall’esame degli atti emerge che l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento del provvedimento del 31/08/11 è stato trasmesso con nota prot. n. 20110085952 del 28/11/11 e, quindi, a meno di tre mesi di distanza dall’atto successivamente caducato di talchè anche per l’esiguo periodo di tempo trascorso non è nella fattispecie configurabile un affidamento della ricorrente di tale consistenza da ostare alla rimozione dell’atto illegittimo.

Quanto all’interesse pubblico perseguito con il gravato provvedimento di annullamento in autotutela esso è agevolmente desumibile dal contesto generale dell’atto e si identifica nell’esigenza di evitare l’erogazione di contributi pubblici non dovuti.

Rispetto a tale esigenza, connotata da una pregnanza tutta particolare nel settore degli incentivi agli impianti fotovoltaici caratterizzato dalla limitatezza delle risorse e dalla necessità che siano effettivamente perseguiti gli obiettivi (nell’ipotesi in esame d’integrazione architettonica) cui è legata l’erogazione dei contributi, debbono essere ritenuti recessivi gli eventuali interessi della ricorrente contrastanti con l’esercizio del potere di autotutela.

Per questi motivi non può non convenirsi con l’orientamento giurisprudenziale per cui l’esercizio del potere di autotutela, relativo a provvedimenti che comportano un illegittimo esborso di pubblico denaro, non richiede una specifica valutazione e motivazione sulla sussistenza e prevalenza dell’interesse pubblico, essendo questo automaticamente individuabile nell’indebita erogazione di benefici economici a danno della finanze pubbliche, senza che assuma rilievo in senso contrario il decorso del tempo (Cons. Stato sez. V n. 5772/2012; Cons. Stato sez. III n. 3595/2012).

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto (con assorbimento nella predetta statuizione di ogni questione circa l’ammissibilità del gravame sollevata dal G.S.E. nella memoria di costituzione).

La peculiarità della fattispecie oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente FF
Mario Alberto di Nezza, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
 
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
            

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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