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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblico impiego Numero: 7024 | Data di udienza: 4 Luglio 2012

* PUBBLICO IMPIEGO – L. n. 249 del 1997 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Trattamento economico e giuridico del proprio personale – Determinato sulla base della l. 14 novembre 1995, n. 481 – Modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l’immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 30 Luglio 2012
Numero: 7024
Data di udienza: 4 Luglio 2012
Presidente: Tosti
Estensore: Martino


Premassima

* PUBBLICO IMPIEGO – L. n. 249 del 1997 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Trattamento economico e giuridico del proprio personale – Determinato sulla base della l. 14 novembre 1995, n. 481 – Modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l’immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 30 luglio 2012, n. 7024

 

PUBBLICO IMPIEGO – L. n. 249 del 1997 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Trattamento economico e giuridico del proprio personale – Determinato sulla base della l. 14 novembre 1995, n. 481 – Modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l’immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato.

 

La l. n. 249 del 1997, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha conferito all’Organismo garante una spiccata autonomia regolamentare in materia di trattamento economico e giuridico del proprio personale, confermando l’orientamento già assunto con la l. n. 481/1995, che all’art. 2, co. 28, prevedeva che ciascuna Autorità indipendente definisse, con propri regolamenti, “le norme concernenti l’organizzazione interna, il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo – non eccedente le 120 unità – l’ordinamento delle carriere nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro, in vigore per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale”; infatti, l’art. 1, co. 9, della citata l. n. 249 ha previsto l’adozione di un regolamento “concernente l’organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella l. 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l’immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18”. (In termini, TAR Lazio, Sez. III ter, n. 4886/2001; nello stesso senso è la giurisprudenza della Cassazione civile, secondo cui l’elevato tasso di tecnicità, nonché autonomia delle Autorità indipendenti dal potere esecutivo non può non riflettersi anche sul momento “conformativo” del rapporto di lavoro del personale: Cass. civ., S.U., 19.12.2005, n. 27893).

 

Pres. Tosti, Est. Martino – T.B.B., (avv. Cicenia) c. A.G.Com


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 30 luglio 2012, n. 7024

SENTENZA

 

 TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 30 luglio 2012, n. 7024

 

N. 07024/2012 REG.PROV.COLL.

N. 08876/2011 REG.RIC.

 

  

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 8876 del 2011, proposto da: 

 

Tonino Basile Baldassarre, rappresentato e difeso dall’avv. Donato Cicenia, con domicilio eletto presso l’avv. Giulia Minichiello in Roma, via F. Paolucci De Calboli, 60; 

 

contro

 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

 

per l’annullamento

a) della delibera dell’AGCom n. 417/11/CONS in data 22.07.2011 con la quale è stata avviata la procedura selettiva interna per la “promozione alla qualifica di dirigente”;

b) del bando per lo svolgimento di tale procedura selettiva, allegato alla delibera 417/11/CONS;

c) del silenzio formatosi a seguito di istanza di copertura del posto di mobilità, inoltrata dal ricorrente;

d) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo del diritto del ricorrente, ivi compresi, per quanto possa occorrere, se ed in quanto lesivi:

1) delibera AGCOM n. 351/11/CONS del 15.6.2011, successivamente conosciuta;

2) regolamento del personale, del quale esiste traccia nel provvedimento impugnato sub a), con particolare riferimento all’art. 43;

3) delibera AGCOM n. 464/04/CONS del 22.12.2004, n. 522/07/CONS del 9.10.2007, delle quali esiste traccia nel provvedimento impugnato sub a);

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità intimata;

Vista la memoria difensiva;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. Il ricorrente è Dirigente dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Attualmente, è Segretario Generale presso i Comuni di Sturno e Melito Irpino.

Rappresenta che, già a far data dal 5.9.2007, ha comunicato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la propria disponibilità ad accettare un eventuale comando, ovvero un trasferimento per mobilità presso l’indicato Ente.

Tale richiesta è stata altresì reiterata in data 19.5.2011.

 

A tutt’oggi, non è stato fornito alcun riscontro alle citate istanze di mobilità.

 

Del tutto inaspettatamente, il dr. Basile ha quindi appreso che, con deliberazione n. 417/11/CONS del 22.7.2011, successivamente conosciuta, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha avviato una procedura selettiva interna per la “promozione alla qualifica di dirigente”, interamente riservata ai funzionari in servizio presso l’Autorità.

 

Dalla lettura del bando emerge che tale concorso è stato indetto senza che si sia preventivamente proceduto a rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico, per consentire agli interessati la presentazione di eventuali domande di trasferimento, così come previsto dagli artt. 28, 28 – bis e 30 del d.lgs. n. 165/2001.

 

AGCOM ha comunque violato il principio secondo cui ogni procedura concorsuale deve garantire la partecipazione dei candidati esterni, con la conseguente determinazione dell’aliquota di posti riservati al personale interno.

 

Egli ha quindi inviato un atto di diffida, espressamente richiedendo, per un verso, l’attivazione del procedimento di autotutela amministrativa, e, per l’altro, la contestuale attivazione del procedimento di copertura dei posti per mobilità.

 

Nell’inerzia dell’intimata Autorità, ha quindi proposto il presente ricorso, in particolare deducendo:

 

1) VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 28, 28 BIS E 30 DEL D.LGS. N. 165/2001; VIOLAZIONE DELL’ART. 39 L. N. 449/97; NULLITÀ, VIOLAZIONE DELL’ART. 34-BIS D.LGS. N. 165/2001; DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI, ELUSIONE DI ISTRUTTORIA, DIFETTO ED ELUSIONE DI MOTIVAZIONE; CONTRASTO CON I PRECEDENTI; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; IRRAZIONALITÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTE; SVIAMENTO.

L’Autorità non ha preventivamente attivato il procedimento di copertura dei posti di dirigente disponibili in organico mediante mobilità, così come prescritto dagli artt. 28, 28-bis e 30 del d.lgs. n. 165/2001.

Evidenzia altresì come, ai sensi dell’art. 34-bis, stesso decreto, le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni in materia di mobilità siano nulle di pieno diritto.

Rappresenta, altresì, che l’Autorità ha anche omesso di individuare analiticamente il proprio fabbisogno di personale, programmando le successive e conseguenziali attività amministrative. Tanto, ai sensi dell’art. 39 della l. n. 449 del 1997.

Soggiunge parte ricorrente che il bando impugnato è preordinato alla copertura di tutti i posti disponibili a vantaggio del solo personale interno, laddove, al contrario, nei concorsi pubblici per esami, può essere riservata ad essi una ben determinata aliquota di quelli messi a concorso;

 

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 2 BIS E 3 L. 7.8.1990, N. 241; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 28, 28 BIS E 30 DEL D.LGS. N. 165/2001; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE; MANIFESTA INGIUSTIZIA; MANCATA VALUTAZIONE DEL PUBBLICO INTERESSE; SVIAMENTO.

AGCOM si è comunque sottratta all’obbligo, normativamente previsto, di avviare e concludere il procedimento attivato dal ricorrente con ben due atti di diffida.

Si è costituita, per resistere, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, depositando memoria.

Il ricorso è stato assunto per la decisione alla pubblica udienza del 4 luglio 2012.

 

2. In via preliminare, appare opportuno premettere che parte ricorrente (non appartenente ai ruoli dell’intimata Autorità), impugna una selezione interna per la promozione alla qualifica di dirigente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, lamentando la circostanza che, per un verso, non siano state previamente attivate le procedure di mobilità, per l’altro, che sia stato violato il principio del pubblico concorso, riservando (in tesi) tutti i posti disponibili nella qualifica dirigenziale ad una selezione interna.

Si tratta di una fattispecie in relazione alla quale sussiste, pacificamente, la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (cfr. Cons. St., sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3889).

 

Per quanto occorrer possa, si osserva comunque che, anche a volere riguardare quella in esame, come una controversia in materia di assunzione, così come definita dal d.lgs. n. 165/2001 (art. 63, comma 1), è noto che i rapporti di lavoro alle dipendenze dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (come quello alle dipendenze di altre Autorità indipendenti quali la Banca d’Italia, la Consob e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), è rimasto soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. in materia, Cons. St., sez. VI, 20 giugno 2003, n. 3693; cfr. anche l’art. 133, comma 1, lett. i) del c.p.a. che, in sintonia con quanto stabilito dall’art. 63, comma 4, del cit. t.u. n. 165/2001, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”).

 

3. Nel merito, parte ricorrente ha invocato, in primo luogo, l’applicazione dei principi in materia di procedure di mobilità compendiati nell’art. 30, del cit. d.lgs. n. 165/2001 (recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).

 

Egli, tuttavia, non considera che proprio in siffatto testo unico è contenuta una norma che, come già accennato, sottrae alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, tra gli altri, anche il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in particolare, stabilendo che “rimangono disciplinati dai rispetti ordinamenti […] i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287” (art. 3, comma 1, decreto citato).

 

In materia, è più volte intervenuto questo Tribunale amministrativo, a sottolineare che “la legge n. 249 del 1997, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha conferito all’Organismo garante una spiccata autonomia regolamentare in materia di trattamento economico e giuridico del proprio personale, confermando l’orientamento già assunto dal legislatore con la legge n. 481/1995, che all’art. 2, comma 28, prevedeva che ciascuna Autorità indipendente definisse, con propri regolamenti, ‘le norme concernenti l’organizzazione interna, il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo – non eccedente le 120 unità – l’ordinamento delle carriere nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro, in vigore per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale’. L’art. 1, comma 9, citata legge n. 249/1997 ha previsto, infatti, l’adozione di un regolamento ‘concernente l’organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l’immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18’” (così, in termini, TAR Lazio, sez. III – ter, n. 4886/2001; cfr. anche i precedenti ivi richiamati).

 

Nello stesso senso è la giurisprudenza della Cassazione civile, invocata dalla difesa della resistente, secondo cui l’elevato tasso di tecnicità, nonché autonomia delle Autorità indipendenti dal potere esecutivo non può non riflettersi anche sul momento “conformativo” del rapporto di lavoro del personale (Cass. civ., Sez. un., 19.12.2005, n. 27893).

 

Vero è che, anche all’organizzazione dell’intimata Autorità, non risulta del tutto estranea l’applicazione dell’istituto della mobilità.

Esso, tuttavia, è stato previsto da norme appositamente dettate, quali, ad esempio, quelle recate dalla 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 67, alle quali AGCOM ha già da tempo dato attuazione (cfr., la delibera 467/04/CONS, oggetto della cit. pronuncia n. 4886/2011).

Tali disposizioni (evidenzia la difesa dell’Autorità), non hanno mai implicato il passaggio diretto di dipendenti pubblici di altre amministrazioni, ma hanno riguardato esclusivamente personale in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, vale a dire personale che avesse già maturato una specifica esperienza professionale presso l’Autorità.

E’ comunque pacifico che l’attuazione di tale speciale procedura di mobilità costituisse, per la medesima Autorità, non già un obbligo, bensì una mera facoltà.

 

La resistente Autorità evidenzia ancora che, a partire dal 2008, nell’esercizio della propria potestà di autoorganizzazione, ha deciso di rafforzare ulteriormente i criteri di selezione dei propri dipendenti, stabilendo che anche per il personale in posizione di comando o fuori ruolo l’accesso ai ruoli sia indefettibilmente subordinato al superamento degli specifici concorsi previsti dal Regolamento del personale (cfr. delibera n. 557/08/CONS).

 

Le considerazioni che precedono, convincono il Collegio che, anche nella fattispecie, debba essere confermato l’orientamento secondo cui la particolare rilevanza e specificità delle professionalità che fanno capo all’Autorità, in relazione all’indipendenza ed autonomia richieste per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, non consentano di operare trasposizioni automatiche della disciplina generale relativa al personale in regime di pubblico impiego, c.d. privatizzato, recata dal t.u. n. 165/2001.

 

3.1. Ciò posto, nella materia in esame, vengono in rilievo gli artt. 29 e 43 del Regolamento del personale dell’Autorità, secondo cui i posti di livello dirigenziale possono essere ricoperti sia attraverso procedurali concorsuali pubbliche (art. 29), sia avviando una specifica procedura interna per la promozione a Dirigente (art. 43).

 

La difesa dell’Autorità ha evidenziato come la delibera n. 417/11/CONS., impugnata, si ponga in applicazione del cit. art. 43 del Regolamento del Personale e che, comunque, tre degli otto posti complessivamente disponibili nella qualifica di dirigente, siano stati assegnati in quota concorso (uno mediante scorrimento della graduatoria finale del precedente concorso pubblico di cui alla delibera n. 286/09/CONS. e due da coprire all’esito dei due bandi di concorso pubblico indetti rispettiva con delibera n. 418/11/CONS e delibera n. 419/11/CONS.).

E’ pertanto evidente che i candidati esterni (come il ricorrente) che aspirano alla qualifica di Dirigente dell’Autorità, possono spendere le loro chances partecipando a tali concorsi.

 

4. Le considerazioni che precedono destituiscono di fondamento anche le censure tendenti ad affermare l’illegittimità del silenzio serbato dall’intimata Autorità sulle reiterate istanze, avanzate dal ricorrente, al fine di vedere scrutinata la propria posizione per l’assunzione diretta nei ruoli.

 

Si tratta infatti, come si è appena visto, di istanze manifestamente infondate, in quanto basate su norme non applicabili alla fattispecie.

Su di esse, pertanto, non sussisteva alcun obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/90 (cfr., ex plurimis, TAR Campania, Napoli, sentenza n. 4913 del 25 ottobre 2011).

 

5. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Vi sono tuttavia ragioni di equità che inducono a compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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