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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblico impiego Numero: 7029 | Data di udienza: 20 Giugno 2012

* PUBBLICO IMPIEGO – Procedure concorsuali di assunzione – Prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore – Progressione verticale – Giurisdizione G.A.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 30 Luglio 2012
Numero: 7029
Data di udienza: 20 Giugno 2012
Presidente: Tosti
Estensore: Martino


Premassima

* PUBBLICO IMPIEGO – Procedure concorsuali di assunzione – Prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore – Progressione verticale – Giurisdizione G.A.



Massima

  

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 30 luglio 2012, n. 7029

 

PUBBLICO IMPIEGO – Procedure concorsuali di assunzione – Prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore – Progressione verticale – Giurisdizione G.A.

 

In tema di lavoro pubblico, “per procedure concorsuali di assunzione”, ascritte al diritto pubblico e all’attività autoritativa dell’amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, e cioè ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; pertanto, in siffatta ipotesi le eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione del G.A. (così, da ultimo, Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 8924 del 19 aprile 2011).

 

Pres. Tosti, Est. Martino – G.C., (avv. Guida) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze ed altri

 

 


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 30 luglio 2012, n. 7029

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 30 luglio 2012, n. 7029

 

N. 07029/2012 REG.PROV.COLL.

N. 10727/1998 REG.RIC.
N. 04518/2004 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Seconda)
 
ha pronunciato la presente

SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 10727 del 1998, proposto da: 
Guida Corrado, rappresentato e difeso dall’avv. Cristiano Guida, con domicilio eletto presso Cristiano Guida in Roma, via Verona, 30; 
 
contro
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 
nei confronti di
 
Bugarini Paola, De Lorenzo Giuseppe; 
 
 
sul ricorso numero di registro generale 4518 del 2004, proposto da: 
Guida Corrado, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Palomba, Cristiano Guida, con domicilio eletto presso Cristiano Guida in Roma, via Bartoli 30; 
 
contro
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Agenzia delle Dogane; 
 
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 10727 del 1998:
del decreto n. 16001/IV della Direzione Centrale AGP – Ministero delle Finanze, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte dirette in data 25.5.1998, con il quale è stata modificata la posizione in graduatoria di alcuni candidati e, per l’effetto, è stata annullata la nomina del sig. Corrado Guida a vincitore del concorso di funzionario tributario di VII qualifica;
quanto al ricorso n. 4518 del 2004:
 
dell’art. 5 della determinazione del Direttore dell’Area Personale Organizzazione e Informatica dell’Agenzia delle Dogane, via Mario Carucci, n. 71, Roma, prot. n. 2810 del 6 febbraio 2004, recante la rettifica della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso riservato a 746 posti, elevati a 1343, di funzionario tributario, VIII q.f., attualmente area C, posizione economica C2, comunicatogli in data 24.2.2004, dal Dirigente dell’ Ufficio delle Dogane di Gaeta che contestualmente procedeva al processo verbale di assunzione di funzioni; nonché per il risarcimento del danno.
 
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
1. Parte ricorrente espone di aver partecipato al concorso, per titoli, nel profilo professionale di funzionario tributario di VIII q.f., nel ruolo del Personale delle Dogane e delle Imposte Indirette, indetto con d.m. del 29.9.1992.
Con decreto del 24.6.1996, n. 7934, veniva approvata la graduatoria generale di merito, nella quale figurava come vincitore, con effetto giuridico a decorrere dal 10.5.1990 ed economico a far data dal 2.9.1996.
Tale nomina, tuttavia, veniva annullata nel mese di aprile 1998, per effetto della rideterminazione della graduatoria operata dall’amministrazione (egli scivolava, infatti, dal posto n. 1392, mentre, nella nuova graduatoria, venivano nominati vincitori i candidati collocatisi sino al posto n. 1389).
 
Deduce:
– di avere diritto a punti 14,60 e non già ai 13 assegnatigli dall’amministrazione. Allega, all’uopo, l’attestato relativo al corso di formazione per imposte dirette presso l’intendenza di Finanza di Latina svoltosi dal 19.3.1980 al 10.10.1980; quello relativo al corso di specializzazione “sportello al pubblico”, frequentato presso il Centro di Servizio II.DD. di Roma, nell’anno 1983; nonché, infine, l’attestato relativo alla partecipazione, quale Segretario di seggio, alle elezioni del Consiglio di amministrazione del Ministero delle Finanze nell’anno 1984;
– di avere diritto, comunque, al riconoscimento anche formale delle mansioni superiori svolte per circa quattro anni.
Si costituiva, per resistere, l’amministrazione intimata, depositando memoria.
 
La graduatoria per cui è causa, subiva poi, nel corso del tempo, ulteriori modifiche.
 
Tanto, per effetto dell’accoglimento da parte del TAR del Lazio, dei ricorsi presentati da alcuni colleghi dell’odierno ricorrente (TAR Lazio, sezione II^, sentenze n. 3679 del 6 maggio 2000, nonché n. 9687 del 7 novembre 2003).
Accadeva così che, per effetto della determinazione dirigenziale prot. n. 2810 del 6 febbraio 2004, il sig. Guida rientrasse nuovamente nel novero dei vincitori.
 
Con il presente ricorso lamenta però, in primo luogo, che il provvedimento di nomina nell’VIII q.f., non sia stato retrodatato anche agli effetti economici.
 
Deduce, poi, che l’amministrazione, per effetto dell’errore accertato nelle summenzionate sentenze, ha illegittimamente compresso il suo diritto ad esercitare la qualifica che gli competeva, con conseguente dequalificazione professionale e perdita di chance.
Chiede, pertanto, che l’amministrazione venga condannata a ricostruire la sua carriera anche agli effetti economici (posto che, nel caso di specie, si tratterebbe non già di ritardata assunzione nella qualifica di pertinenza, bensì di interruzione di un rapporto di servizio già in atto).
Domanda, comunque, il risarcimento del danno patrimoniale, morale e per perdita di chance.
 
Si è costituita, per resistere, l’amministrazione intimata.
 
Quest’ultima, in vista dell’udienza di discussione del 20 giugno 2012, ha depositato una memoria.
I ricorsi, sono stati assunti in decisione alla pubblica udienza del 20 giugno 2012.
2. In via preliminare, occorre procedere alla riunione dei ricorsi, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
3. Il ricorso n. 10727 del 1998, poi, è infondato.
Parte ricorrente non ha infatti contestato quanto dedotto nella memoria dell’amministrazione, depositata l’11.11.2000, secondo cui i titoli di cui nel ricorso il sig. Guida pretende la valutazione, non furono in realtà allegati all’originaria domanda di concorso.
Viene precisato, comunque, che formarono all’epoca oggetto di valutazione tutti i titoli desumibili dallo stato matricolare ovvero in possesso delle Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette.
 
E’ quasi inutile soggiungere che anche l’accertato svolgimento di mansioni superiori non poteva ad comportare alcun punteggio aggiuntivo, non dandosi, alle stesse, nel decreto ministeriale indittivo del concorso, alcun rilievo.
 
4. Con il ricorso n. 4518/2004, parte ricorrente ha poi chiesto la retrodatazione, anche ai fini economici, del provvedimento di nomina nell’VIII q.f., intervenuto nel corso del 2004 per effetto dell’ennesima riformulazione della graduatoria del concorso per cui è causa.
In subordine, ha domandato il risarcimento del danno (sotto varie voci), ricollegandolo al comportamento illegittimo dell’amministrazione, così come accertato nelle sentenze di questa Sezione, n. 3679 del 6 maggio 2000, nonché n. 9687 del 7 novembre 2003.
4.1. Il Collegio è chiamato, in primo luogo, a verificare la sussistenza della propria giurisdizione, atteso che la domanda di “restitutio in integrum”, ovvero di risarcimento del danno, sono state introdotte in un momento in cui il rapporto di pubblico impiego c.d. “contrattualizzato”, non apparteneva più alla cognizione del giudice amministrativo.
 
Nel caso di specie, tuttavia, si verte (sia pure con le precisazioni, di cui in seguito si dirà) in ordine alla reintegrazione agli effetti economici e/o al risarcimento del danno cagionato dall’illegittimità che si assume commessa dall’amministrazione nell’ambito di una “procedura concorsuale di assunzione”, finalizzata al passaggio dalla VII^ alla VIII^, q.f..
 
In relazione a tale “materia”, secondo consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, sussiste ancora la giurisdizione del giudice amministrativo.
 
E’ infatti ius receptum che, in tema di lavoro pubblico, “per procedure concorsuali di assunzione”, ascritte al diritto pubblico e all’attività autoritativa dell’amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, e cioè ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro (così, da ultimo, Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 8924 del 19 aprile 2011).
 
E’ noto poi che, prima della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, nel caso di ritardata assunzione in servizio, conseguente ad un comportamento della pubblica amministrazione dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, la controversia instaurata dall’impiegato assunto in servizio con effetto retroattivo ai soli fini giuridici, e non anche economici, ed avente ad oggetto la pretesa di una somma equivalente alle retribuzioni non percepite, a titolo di risarcimento del danno, veniva prevalentemente considerata come appartenente alla giurisdizione amministrativa esclusiva, atteso che tale causa petendi si collegava pur sempre (e non occasionalmente) al pubblico impiego (in termini Cons. St., sez. VI, sentenza n. 5042 del 17.10.2008).
 
L’estensione della cognizione del g.a. anche ai diritti patrimoniali “conseguenziali” è avvenuta poi con l’entrata in vigore del d.lvo n.80 del 1998 il quale, all’art.35, commi 4 e 5, ebbe da un lato a modificare l’art.7, comma 3, della l. n. 1034 del 1971 e, dall’altro, ad abrogare le norme che riservavano al giudice ordinario le liti aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali (sempre con riferimento alla giurisdizione esclusiva – cfr. Cons. St., sez. V, sentenza n.1023 del 6.9.99).
 
Con l’ulteriore modifica dell’art. 7 della l. n. 1034 del 1971, ad opera della l. n. 205/2000, il g.a. è infine divenuto competente a conoscere di tutte le pretese miranti al risarcimento del danno da attività amministrativa, tanto nell’ambito della giurisdizione di legittimità quanto in quella esclusiva.
 
Secondo la formulazione dell’art. 7, comma 3, primo periodo, della l. n. 1034/71, come sostituita dall’art. 7, comma 4 della l. n. 205/2000, “Il Tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali conseguenziali”.
 
La novella legislativa, come noto, intese eliminare ogni inconveniente e pregiudizio all’effettività della tutela giurisdizionale derivanti dalla necessità del successivo ricorso a due giudici diversi, concentrando innanzi al giudice amministrativo “una tutela potenzialmente esaustiva per la posizione soggettiva lesa dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica” (Cass., SS.UU., sentenza n. 500/99).
 
Oggi, infine, il Codice del processo amministrativo ha definitivamente statuito che “Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali conseguenziali, pur se introdotte in via autonoma” (art. 7, comma 4, c.p.a.).
 
5. Ciò premesso, nel caso di specie, deve in primo luogo respingersi la domanda di annullamento del provvedimento di nomina impugnato, nella parte in cui non ha operato la retrodatazione, anche agli effetti economici.
 
E’ noto infatti che la retribuzione, per il suo carattere di controprestazione, non può prescindere dall’effettivo espletamento del servizio (TAR Lazio, sez. I^, sentenza n. 4160 del 27 aprile 2009; Cons. St., A.P., decisione n. 10 del 12.12.91).
 
Nel caso in esame, è bene precisare che non può parlarsi di illegittima interruzione di un rapporto già in corso, in relazione alla circostanza che il sig. Guida venne effettivamente assunto nell’VIII q.f., ed immesso nelle funzioni, dal 2.9.1996.
 
Si è visto, infatti, che il provvedimento che dispose, nel 1998, l’annullamento della nomina originaria, è esente dai profili di illegittimità dedotti, mentre la successiva rideterminazione della graduatoria di merito è l’effetto delle sentenze n. 3679 del 6 maggio 2000, nonché n. 9687 del 7 novembre 2003, di questa stessa Sezione.
 
5.1. Le considerazioni che precedono, inducono a ritenere infondata anche la domanda di risarcimento del danno.
 
Il sig. Guida pretende infatti di beneficiare degli effetti riflessi di provvedimenti giurisdizionali resi nei confronti di altri soggetti, senza considerare che il giudicato “fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” (art. 2909 c.c.).
 
Nel caso di specie, se può discutersi circa l’efficacia “erga omnes” della decisione di annullamento, non può tuttavia dubitarsi dell’efficacia, limitata alle parti del giudizio, dell’implicito accertamento di illiceità del comportamento tenuto dall’amministrazione nella fase di ammissione al concorso.
 
Pertanto, nel presente giudizio, il sig. Guida non può, sic et simpliciter, avvalersi di tali pronunce, ai fini del risarcimento del danno, poiché esse non fanno stato anche nei suoi confronti.
 
Inoltre, anche a volere considerare l’azione risarcitoria come autonoma dall’impugnazione della graduatoria (la cui illegittimità è stata accertata con le ridette sentenze), l’esposizione in fatto che precede evidenzia come gli unici profili di illegittimità dal ricorrente specificamente allegati e sviluppati, siano soltanto quelli, infondati, contenuti nel ricorso n. 10727 del 1998.
 
6. In definitiva, per quanto appena argomentato, i ricorsi debbono essere respinti.
Sembra tuttavia equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in premessa, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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