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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 5570 | Data di udienza: 17 Aprile 2013

* DIRITTO VENATORIO – Commissioni per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio – Nomina – Regione Lazio – Competenza – Regione – Art. 40 L.r. Lazio n. 17/95 – Perdurante vigenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 4 Giugno 2013
Numero: 5570
Data di udienza: 17 Aprile 2013
Presidente: Scafuri
Estensore: Maddalena


Premassima

* DIRITTO VENATORIO – Commissioni per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio – Nomina – Regione Lazio – Competenza – Regione – Art. 40 L.r. Lazio n. 17/95 – Perdurante vigenza.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ quater – 4 giugno 2013, n.5570


DIRITTO VENATORIO – Commissioni per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio – Nomina – Regione Lazio – Competenza – Regione – Art. 40 L.r. Lazio n. 17/95 – Perdurante vigenza.

In tema di nomina delle commissioni per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio, deve affermarsi la perdurante vigenza dell’art. 40 della L.R. Lazio n. 17/95 con conseguente applicazione della disposizione che assegna alla Regione la competenza alla nomina delle commissioni di esame per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio. Detta norma, nel suo contenuto dispositivo, non essendo stata né abrogata, né modificata da altra fonte normativa di pari rango, nel senso di attribuire la competenza alla provincia, deve ritenersi ancora vigente, il che comporta la persistente competenza della Regione alla nomina della commissione in esame.


Pres. Scafuri, Est. Maddalena – Regione Lazio (avv. Prezioso) c. Provincia di Rieti (avv. Pizzutelli)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ quater – 4 giugno 2013, n.5570

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ quater – 4 giugno 2013, n.5570

N. 05570/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01410/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Regione Lazio, rappresentato e difeso per legge dall’Elena Prezioso, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;


contro

Provincia di Rieti, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Pizzutelli, con domicilio eletto presso Marco Ramadori in Roma, via M. Prestinari, 13;

per l’annullamento

della deliberazione della Giunta Provinciale di Rieti n. 33 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto “Modifiche Regolamento Commissione Provinciale per l’abilitazione all’esercizio venatorio”;

nonché per l’annullamento dell’Avviso prot. N. 50 del 5 novembre 2010, con il quale la Provincia di Rieti ha pubblicato la richiesta del curriculum al fine di provvedere all’individuazione dei componenti della Commissione per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Rieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la regione Lazio impugna la deliberazione della Giunta provinciale di Rieti con la quale sono state apportate “Modifiche al Regolamento Commissione provinciale per l’abilitazione all’esercizio venatorio”.

Sostiene la ricorrente di aver conosciuto detta delibera solo in data 27.12.2011, ossia dalla data di arrivo della nota con la quale la Provincia di Rieti ha trasmesso detta deliberazione, in quanto non risulta che essa sia mai stata pubblicata sul BURL.

Tanto premesso, la Regione sostiene che la competenza in materia non spetti alla Provincia e di aver provveduto, con decreto del 3 settembre 2010, alla nomina di una Commissione provvisoria per la provincia di Rieti.

La Regione ha quindi dedotto varie doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere.

La Provincia di Rieti si è costituita e ha dedotto varie eccezioni preliminari.

In primo luogo, di nullità del ricorso per nullità della procura alle liti in quanto essa è stata conferita dal Presidente della Giunta regionale senza la previa deliberazione della Giunta regionale, imposta dall’art. 22 della l. 346 del 22.5.1971 (recante l’approvazione dello Statuto della regione Lazio).

In secondo luogo, la Provincia ha dedotto la nullità del ricorso perché diretto avverso una delibera della Giunta provinciale anziché del consiglio provinciale di Rieti.

In terzo luogo, la ricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché proposto oltre 60 giorni dal 5 ottobre 2010, data di pubblicazione della deliberazione consiliare mediante affissione all’albo pretorio della Provincia, nonché dopo la pubblicazione dell’avviso per acquisire curriculum al fine di procedere alla costituzione della Commissione.

Nel merito, la Provincia di Rieti ha affermato l’infondatezza del ricorso, sostenendo la competenza provinciale in materia.

Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, la Regione ha impugnato la delibera con cui la Provincia di Rieti ha pubblicato la richiesta dei curriculum, al fine di procedere alla individuazione dei componenti della commissione per il conseguimento della abilitazione all’esercizio venatorio della provincia di Rieti.

Il ricorso per motivi aggiunti è articolato in vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere per illegittimità derivata.

La Provincia di Rieti ha dedotto, con memoria, la nullità ed inammissibilità anche del ricorso per motivi aggiunti, nonché la sua infondatezza nel merito.

All’udienza camerale del31.5.2012, è stata concessa la tutela cautelare richiesta.

La Provincia di Rieti ha depositato note per l’udienza, insistendo per il rigetto del ricorso.

Anche la Regione ha depositato note d’udienza, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 28 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. 1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di nullità del ricorso per carenza di procura alla liti.

Infatti, come ha rilevato la Regione nelle sue difese, al di fuori delle ipotesi di giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, è sufficiente per stare in giudizio una determinazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio, in virtù dell’art. 160, lett. a) n. 8 del regolamento regionale 2002/1. Tale deliberazione in effetti è stata depositata agli atti.

2.2. Anche la seconda eccezione di nullità del ricorso per erronea indicazione dell’atto impugnato deve essere respinta. Infatti, nonostante l’erroneo riferimento – contenuto nel ricorso – ad un atto della Giunta anziché del consiglio, la delibera impugnata è stata perfettamente individuata dalla amministrazione resistente e pertanto non si ravvisa il presupposto della assoluta incertezza sull’oggetto del giudizio, che sola giustifica la sanzione della nullità del ricorso.

2.3. Quanto alla questione della tardività del ricorso, osserva il collegio che la giurisprudenza amministrativa pressoché unanimemente afferma che il termine decadenziale per l’impugnativa di una deliberazione comunale o provinciale decorre dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto, o da quella dell’effettiva piena conoscenza, per i soggetti direttamente contemplati nell’atto o immediatamente incisi dai suoi effetti, anche se in esso non contemplati, mentre per i terzi il termine decorre dalla data della relativa pubblicazione all’ albo pretorio (T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. I, 11 gennaio 2013 n. 20; T.A.R. Potenza Basilicata sez. I 7 febbraio 2013, n. 53; T.A.R. Firenze Toscana sez. I, 8 novembre 2012, n. 1792).

Nel caso di specie, la posizione della Regione Lazio deve intendersi assimilabile a quella dei soggetti immediatamente lesi dal provvedimento impugnato, ancorché in esso non espressamente menzionati. La determinazione della Provincia di Rieti infatti riguarda una materia nella quale vi è un contrasto circa il riparto di competenze tra Regione Lazio e Province e intende proprio promuovere una interpretazione normativa volta ad affermare la competenza provinciale in materia di nomina della Commissione provinciale di esame per l’acquisizione dell’abilitazione venatoria, sulla scorta della disciplina sopravvenuta e in contrasto con quanto previsto dall’art. 40 della l. reg. 17/95. E’ evidente dunque che la posizione che la Regione Lazio vanta in questo contenzioso è differenziata rispetto a quella dei terzi per i quali vale ai fini del decorso del termine di impugnazione la mera affissione all’Albo pretorio e che pertanto nei suoi confronti il termine per impugnare deve decorrere dalla effettiva conoscenza dell’atto lesivo.

3. Nel merito, il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto sulla base delle stesse considerazioni svolte dalla sentenza n. 4029/2012 di questa stessa sezione, resa in analoga fattispecie, concernente l’impugnazione, sempre da parte della Regione Lazio della deliberazione della Giunta Provinciale di Roma n. 24/3 del 23 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Istituzione della commissione di esami per il rilascio dell’attestato all’abilitazione dell’esercizio venatorio e approvazione schema di avviso pubblico per l’individuazione dei componenti”.

Anche in quell’occasione, infatti, la Regione aveva sostenuto che ai sensi dell’art. 40 della L.R. 17/1995, il potere di nomina delle commissioni per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio per ciascuna provincia le spettasse.

Tale doglianza di incompetenza è in particolare dedotta con il primo motivo di ricorso.

Il potere regionale si evincerebbe sia dall’art. 40 della L.R. 17/95 sia dall’art. 22 della L. 11/2/92 n. 157; inoltre il rilascio dell’abilitazione alla caccia, valida su tutto il territorio regionale, non può che essere compresa tra le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario a livello regionale, come espressamente previsto dall’art. 3 della L. 14/99. Inoltre, si tratta di materia che investe profili giuridici riconducibili alla legislazione di pubblica sicurezza, che non può appartenere alla competenza provinciale.

La norma dell’art. 40 della L.R. 17/95 è stata innovata con la L.R. 8/2002, ma non è stata modificata nella parte in cui stabilisce la competenza della Regione; inoltre si tratta di materia estranea per le sue connotazioni specifiche alla generica materia della “caccia” di competenza provinciale ai sensi del D.Lgs. 267/00. Di qui il vizio di erronea applicazione dell’art. 19 del D.Lgs. 267/00.

Il motivo è fondato e pertanto va accolto.

Come ha già rilevato questa sezione nella citata pronuncia n. 4029/2012, confermando i principi già espressi in sede cautelare anche nelle ordinanze del T.A.R. Lazio sez. Latina n. 151/11 e 148/11 (concernenti analoghi provvedimenti rispettivamente delle Province di Frosinone e di Latina) confermate poi dal Consiglio di Stato con provvedimenti 3209/11 e 3210/11, deve affermarsi la perdurante vigenza dell’art. 40 della L.R. 17/95 con conseguente applicazione della disposizione che assegna alla Regione la competenza alla nomina delle commissioni di esame per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio.

Il fondamento della competenza regionale si rinviene:

— nell’art. 22 della L. 11 febbraio 1992 n. 157 che al comma 2 espressamente prevede che il rilascio della licenza di fucile per uso caccia “avviene dopo che il richiedente ha conseguito l’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia”;

— nell’art. 40 comma 1 della L.R. 2 maggio 1995 n. 17 che espressamente dispone che “La Giunta regionale nomina in ciascun capoluogo della provincia, una commissione per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio con sede presso la provincia nel cui territorio opera. Ogni commissione rimane in carica per la durata dell’organo che ha provveduto alla nomina”;

— nello stesso art. 40 comma 11 della L.R. 2 maggio 1995 n. 17 che individua i componenti della Commissione (funzionario regionale designato dal Presidente della G.R. come presidente della commissione, e membri designati dall’Assessore regionale competente in materia);

Si tratta di disposizioni che per la loro chiarezza non possono consentire un’interpretazione difforme da quella desumibile dal mero dato testuale (ed infatti, fino all’anno 2010, la Provincia di Roma non ha mai contestato la competenza della Regione nella nomina della commissione per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio).

La tesi della Provincia – fondata sull’applicazione della L.R. 14/99 – non appare convincente atteso che non vi è stata alcuna innovazione specifica sulla disposizione dell’art. 40 della L.R. 15/97, pur dopo l’emanazione della legge regionale 14/99, ma anzi la stessa norma è stata modificata con l’art. 73 comma 1 lett. d) della L.R. 16 aprile 2002 n. 8 (pubblicata sul B.U.R.L. 29/4/2002 n. 11), senza che siano state mai apportate specifiche modifiche in merito alla competenza regionale sul potere di nomina.

Detta norma, nel suo contenuto dispositivo, non essendo stata né abrogata, né modificata da altra fonte normativa di pari rango, nel senso di attribuire la competenza alla provincia, deve ritenersi ancora vigente, il che comporta la persistente competenza della Regione alla nomina della commissione in esame.

Del resto si tratta di una di una procedura attraverso la quale viene rilasciata un’abilitazione alla caccia e quindi all’uso di un’arma da fuoco, valida su tutto il territorio regionale, e dunque si tratta di una funzione amministrativa che richiede l’esercizio unitario a livello regionale, come previsto dall’art. 3 comma 2 della L.R. 14/99, e che non può rientrare automaticamente nel concetto di “caccia”, materia oggi di pertinenza provinciale.

Infine, come ha rilevato la Regione nel secondo motivo di ricorso, neppure la disposizione di cui all’art. 36 della L.R. 14/99 può ritenersi idonea a suffragare la tesi del trasferimento del potere alla provincia, in quanto la norma stessa prevede l’esercizio delle funzioni trasferite nel rispetto della vigente normativa, e dunque nel rispetto anche della previsione dell’art. 40 della L.R. 17/95, che

attribuisce alla Regione la competenza in materia di nomina della Commissione per il rilascio delle abilitazioni all’esercizio venatorio nell’ambito del territorio regionale.

Fondato è pertanto anche il secondo motivo di ricorso.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori censure e conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Per identiche ragioni anche il ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto in atto consequenziale, deve essere accolto.

Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico della Provincia di Rieti in base al principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto annulla .

Condanna la Provincia di Rieti al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Lazio, che liquida in euro 2.500, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 28 febbraio 2013, 17 aprile 2013, con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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