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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 3308 | Data di udienza: 1 Marzo 2017

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da energia rinnovabile – Art. 6, c. 5 d.lgs. n. 28/2011 – Atti di assenso necessari – Denuncia ex art. 65 del d.p.r. n. 380/01 per la realizzazione di opere in cemento armato – Denuncia a fini sismici ex art. 94 d.p.r. n. 380/2001 – Non rientrano.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 9 Marzo 2017
Numero: 3308
Data di udienza: 1 Marzo 2017
Presidente: Lo Presti
Estensore: Francavilla


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da energia rinnovabile – Art. 6, c. 5 d.lgs. n. 28/2011 – Atti di assenso necessari – Denuncia ex art. 65 del d.p.r. n. 380/01 per la realizzazione di opere in cemento armato – Denuncia a fini sismici ex art. 94 d.p.r. n. 380/2001 – Non rientrano.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 9 marzo 2017, n. 3308


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da energia rinnovabile – Art. 6, c. 5 d.lgs. n. 28/2011 – Atti di assenso necessari – Denuncia ex art. 65 del d.p.r. n. 380/01 per la realizzazione di opere in cemento armato – Denuncia a fini sismici ex art. 94 d.p.r. n. 380/2001 – Non rientrano.

Tra gli atti di assenso necessari ai fini del conseguimento del titolo edilizio abilitativo ed acquisibili tramite conferenza di servizi ex artt. 14 e ss. l. n. 241/90, così come individuati nell’art. 6 comma 5 d. lgs. n. 28/2011 (richiamato dal punto 2.2.7 delle Procedure Applicative elaborate deal GSE), non rientrano né la denuncia ex art. 65 del d.p.r. n. 380/01 per la realizzazione di opere in cemento armato, né quella a fini sismici ex art. 94, entrambe costituenti adempimenti necessari per la sola esecuzione dei lavori, di talchè, anche in loro mancanza, il titolo deve ritenersi conseguito alla scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione del soggetto responsabile dell’impianto, così come stabilito dall’art. 6 comma 5 citato.

Pres. Lo Presti, Est. Francavilla – P. s.r.l. (avv. Celotto) c. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A. (avv.ti Segato e Pugliese)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 9 marzo 2017, n. 3308

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 9 marzo 2017, n. 3308


Pubblicato il 09/03/2017

N. 03308/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2017, proposto da
PALMENERGY S.R.L. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Emilio dè Cavalieri n. 11 presso lo studio dell’avv. Alfonso Celotto che, unitamente agli avv.ti Tommaso Matteo Ferrario e Michele Di Michele, la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 68 presso lo studio dell’avv. Andrea Segato che, unitamente all’avv. Antonio Pugliese, lo rappresenta e difende nel presente giudizio

nei confronti di

COMUNE DI VIGGIANO, in persona del Sindaco p.t. – non costituito in giudizio

per l’annullamento

dei seguenti atti:

a) provvedimento prot. GSE/P20160084362 del 24 ottobre 2016 emanato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A con cui, in esito alle attività di verifica documentale, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n.28/2011, l’impianto eolico della società ricorrente è stato escluso dalla graduatoria pubblicata in data 8 luglio 2014 (Codice FER003544) sul sito internet del GSE ed è stato dichiarato decaduto dagli incentivi previsti dal DM 6 luglio 2012;

b) atto prot. GSE/P20160079518 del 7 ottobre 2016, emanato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A, recante comunicazione di sospensione del procedimento di controllo documentale sull’impianto eolico della società ricorrente ed invito all’acquisizione di osservazioni e documenti;

c) ove occorra, in parte qua, nota prot. n. 11777 del 28 giugno 2016, con cui il Comune di Viggiano ha qualificato l’ordine di sospensione dei lavori quale sospensione della PAS,

e per la condanna dell’ente intimato al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 1 marzo 2017 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Espletate le formalità previste dall’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna il provvedimento prot. GSE/P20160084362 del 24 ottobre 2016, con cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A, all’esito delle attività di verifica documentale ex art. 42 D.Lgs. n.28/2011, ha escluso l’impianto eolico della società predetta dalla graduatoria pubblicata in data 8 luglio 2014 (Codice FER003544) sul sito internet del GSE ed ha dichiarato l’impianto decaduto dagli incentivi previsti dal DM 6 luglio 2012, l’atto prot. GSE/P20160079518 del 7 ottobre 2016, con cui il GSE ha sospeso il procedimento di controllo ed ha invitato alla produzione di osservazioni e documenti, e la nota prot. n. 11777 del 28 giugno 2016, con cui il Comune di Viggiano ha qualificato l’ordine di sospensione dei lavori quale sospensione della PAS, e chiede la condanna dell’ente intimato al risarcimento dei danni;

Considerato, in diritto, che la domanda caducatoria è fondata e merita accoglimento;

Considerato che con un’unica censura la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 6 d. lgs. n. 28/2011, 65, 93 e 94 d.p.r. n. 380/01, 10 d.m. 06/07/12 e 3 e 10 l. n. 241/90 nonché eccesso di potere per difetto d’istruttoria, di motivazione e travisamento dei fatti in quanto, al momento della scadenza dei termini per l’iscrizione al registro, la società esponente sarebbe stata in possesso del titolo autorizzativo per la realizzazione dell’impianto; in quest’ottica sia la denuncia ex art. 65 d.p.r. n. 380/01 che la denuncia e l’autorizzazione a fini sismici ex artt. 93 e 94 d.p.r. n. 380/01 non influirebbero sul perfezionamento del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell’impianto ma solo sull’esecuzione dei relativi lavori. Tale circostanza sarebbe stata rappresentata nelle osservazioni presentate nell’ambito del procedimento che, però, non sarebbero state valutate il che integrerebbe l’ulteriore vizio di difetto di motivazione del provvedimento impugnato (così a pag. 14 dell’atto introduttivo);

Considerato che il motivo in esame è fondato e deve essere accolto;

Considerato, in particolare, che, secondo quanto previsto dall’art. 6 d. lgs. n. 28/2011, il titolo autorizzativo, ivi previsto, si perfeziona decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione del privato, unitamente alla documentazione prescritta, senza che il Comune competente abbia esercitato il potere inibitorio di sua pertinenza (si veda, in particolare, il comma 4 della disposizione in esame secondo cui “il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l’assenza di una o piu’ delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorita’ giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza; e’ comunque salva la facolta’ di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l’attivita’ di costruzione deve ritenersi assentita”);

Considerato, poi, che la denuncia prescritta dall’art. 65 d.p.r. n. 380/2001 per la realizzazione dei lavori in cemento armato non costituisce presupposto del titolo edilizio ma è un adempimento necessario per la sola esecuzione dei lavori (così TAR Lombardia – Milano n. 2581/2015) come si evince dalle seguenti circostanze:

a) la denuncia non deve essere effettuata prima del rilascio del permesso di costruire, bensì prima dell’inizio lavori;

b) gli artt. 68 e segg. del d.P.R. n. 380 del 2001 riservano una disciplina speciale per l’esecuzione di lavori in assenza di denuncia diversa, rispetto a quella concernente la realizzazione di opere senza titolo edilizio ed anche la disciplina penalistica della fattispecie, contenuta negli artt. 71 e ss., diverge da quella prevista dall’art. 44 del medesimo testo normativo nel caso di mancanza del titolo edilizio;

c) la giurisprudenza ritiene che la presentazione della denuncia delle opere in cemento armato non sia idonea ad impedire la decadenza del permesso di costruire per l’inutile decorso del termine annuale previsto per l’inizio lavori, termine stabilito dall’art. 15, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. TAR Veneto, sez. II, 24 gennaio 2008, n. 174). La tesi in esame, nel propugnare la perdurante decorrenza del termine, presuppone la piena efficacia del titolo edilizio;

Considerato che, nella stessa ottica, anche la denuncia e l’autorizzazione ex artt. 93 e 94 d.p.r. n. 380/01 costituiscono atti necessari per il solo inizio dei lavori e non anche per il perfezionamento del titolo edilizio come si evince dal fatto che le disposizioni in esame riguardano il solo inizio dei lavori e dall’inciso iniziale del citato art. 94 secondo cui “fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione” (in questo senso anche TAR Campania – Napoli n. 2356/2013);

Considerato, poi, che la nota del Comune di Viggiano del 28 giugno 2016 deve essere interpretata nel senso che le vicende evidenziate nella motivazione della stessa, concernenti la denuncia e l’autorizzazione sismica, abbiano influito sulla sola esecuzione dei lavori (come emerge dal terzo alinea dell’atto ove si richiama la precedente nota del 02/05/13 in cui si parla espressamente di mera “sospensione dei lavori”) e non anche sull’efficacia del titolo edilizio essendo la contraria opzione ermeneutica contraria alla normativa vigente, come in precedenza evidenziato;

Considerato, pertanto, che, al momento dell’iscrizione nel registro, la ricorrente era in possesso del titolo autorizzativo richiesto dall’art. 10 comma 1 d.m. 06/07/12 tale dovendosi intendere il titolo per la realizzazione dell’impianto e non già quello per l’avvio dei lavori;

Considerato che, in questo senso, deve essere interpretato anche il disposto dell’art. 2.2.1. delle Procedure Applicative elaborate dal GSE secondo cui “possono richiedere l’iscrizione al registro i soggetti responsabili titolari del titolo autorizzativo/abilitativo conseguito per la costruzione e l’esercizio dell’impianto”;

Considerato che l’opzione ermeneutica in esame è coerente con i punti 2.2.7 e 3.1. delle stesse Procedure Applicative ove si specifica che “nell’ipotesi di denuncia di inizio attività (DIA) o di procedura abilitativa semplificata (PAS)…il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 d.p.r. n. 380/01 e articolo 6, comma 5 d. lgs. n. 28/2011)”;

Considerato che, come già precisato, tra gli atti di assenso necessari ai fini del conseguimento del titolo edilizio abilitativo ed acquisibili tramite conferenza di servizi ex artt. 14 e ss. l. n. 241/90, così come individuati nell’art. 6 comma 5 d. lgs. n. 28/2001 (richiamato dal punto 2.2.7 delle Procedure Applicative), non rientrano quelli ex artt. 65 e 94 d.p.r. n. 380/01 di talchè nella fattispecie il titolo deve ritenersi conseguito alla scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione del soggetto responsabile dell’impianto, così come stabilito dall’art. 6 comma 5 citato;

Considerato che tali circostanze sono state rappresentate dalla ricorrente nell’ambito delle osservazioni del 13 ottobre 2016 (si veda l’allegato n. 9 alla memoria del GSE del 20/02/17) che non risultano specificamente valutate dal gravato provvedimento di decadenza che, pertanto, risulta affetto anche dal dedotto difetto motivazionale;

Considerato che la fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento della domanda caducatoria e l’annullamento del provvedimento prot. GSE/P20160084362 del 24 ottobre 2016, unico tra gli atti impugnati lesivi dell’interesse dalla ricorrente stante la natura endoprocedimentale delle ulteriori note gravate;

Considerato, poi, che la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente deve essere respinta non avendo la stessa provato l’esistenza del danno dedotto;

Considerato, infine, che la prevalente soccombenza dell’ente resistente ne giustifica la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie la domanda caducatoria e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. GSE/P20160084362 emesso dal GSE il 24 ottobre 2016;

2) respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente;

3) condanna l’ente resistente a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 1 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Antonino Masaracchia, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Michelangelo Francavilla
        
IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti
        
        
IL SEGRETARIO
 

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