EMERGENZA COVID-19 – DPCM 26/04/2020 – Divieto di partecipare fisicamente alle cerimonie religiose – Prevalenza della tutela della salute pubblica.
Provvedimento: Decreto
Sezione: 1^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 29 Aprile 2020
Numero: 3453
Data di udienza: 29 Aprile 2020
Presidente: Amodio
Estensore:
Premassima
EMERGENZA COVID-19 – DPCM 26/04/2020 – Divieto di partecipare fisicamente alle cerimonie religiose – Prevalenza della tutela della salute pubblica.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ – 29 aprile 2020, decreto n. 3453
EMERGENZA COVID-19 – DPCM 26/04/2020 – Divieto di partecipare fisicamente alle cerimonie religiose – Prevalenza della tutela della salute pubblica.
Nelle more della celebrazione della camera di consiglio, non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza di tutela cautelare monocratica avverso il DPCM 26.4.2020 nella parte in cui vieta di partecipare fisicamente alle cerimonie religiose, dovendosi ritenere prevalente la tutela della salute pubblica.
Pres. Amodio – omissis c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ - 29 aprile 2020, decreto n. 3453SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3010 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del DPCM 26.4.2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, nella specie, non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio, dovendosi ritenere prevalente la tutela della salute pubblica, per come prevista nell’impugnato provvedimento, di natura latamente discrezionale;
Considerato altresì che il sacrificio della pur comprensibile esigenza, prospettata dal ricorrente, di partecipare fisicamente alle cerimonie religiose può ritenersi in via temporanea compensato dalla possibilità di soddisfare il proprio sentimento religioso usufruendo delle numerose alternative offerte mediante gli strumenti informatici;
P.Q.M.
rigetta l’istanza cautelare indicata in parte motiva.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 maggio 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma il giorno 29 aprile 2020.
Il Presidente
Antonino Savo Amodio
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.