AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Regione Puglia – Olivi colpiti dalla Xylella fastidiosa – Piano di interventi adottato dal Commissario delegato – Sospensione.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 1^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 7 Maggio 2015
Numero: 1917
Data di udienza: 6 Maggio 2015
Presidente: Ferrari
Estensore: Perna
Premassima
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Regione Puglia – Olivi colpiti dalla Xylella fastidiosa – Piano di interventi adottato dal Commissario delegato – Sospensione.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ – 7 maggio 2015, ordinanza n. 1917
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Regione Puglia – Olivi colpiti dalla Xylella fastidiosa – Piano di interventi adottato dal Commissario delegato – Sospensione.
Va sospeso il Piano degli Interventi per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa, adottato dal Commissario delegato Per Fronteggiare il Rischio Fitosanitario Nella Regione Puglia. Tale atto è stato assunto in attuazione della Decisione di esecuzione n. 2014/497/UE della Commissione Europea relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea del batterio Xylella fastidios; tuttavia, in data 28 aprile 2015 la Commissione Europea ha adottato un nuovo testo di Decisione di esecuzione sulla medesima questione, che si avvia a completare nei prescritti tempi il proprio iter interno ai fini della formale adozione, e a sostituire la richiamata Decisione 2014/497/CE, rispetto alla quale prevede misure differenti sia sul punto degli accertamenti tecnici da compiersi sia in ordine alle misure da adottare, con la conseguenza che a fronte di un pregiudizio grave e irreparabile per i vivai ricorrenti, sul piano dell’esecutività residua un orizzonte temporale esiguo, dovendo detto atto essere a breve termine rimodulato in modo coerente con il con il nuovo testo della Decisione di esecuzione medio tempore intervenuto.
Pres. f.f. Ferrari, Est. Perna – Ditta E. e altri (avv. Manelli) c. Commissario Delegato Per Fronteggiare il Rischio Fitosanitario Nella Regione Puglia e altri (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ - 7 maggio 2015, ordinanza n. 1917SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ – 7 maggio 2015, ordinanza n. 1917
N. 01917/2015 REG.PROV.CAU.
N. 05222/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5222 del 2015, proposto da:
Ditta Eden Green di Verdesca Giuseppe, Cairo & Doutcher Azienda Agricola, Ss Azienda Agricola di Cairo Vito & Strafella M. Rosa, Vivai del Salento di Castrignanò Carmelo Antonio, Soc Agricola Castrignanò Vivai Srl, Piante in di Cipressa Carmine, Azienda Vivaistica D’Elia Simone, Vivai e Piante, Verde Giuranna, Azienda Ortoflorovivaistica, Vivai Mazzotta Carmine, Soc Agricola Mello Vivai di Mello Antonio, Vivai di Mello Alessandro, Ditta Mello Lucio, Garden Montelauro di Romano Alessio Luigi, Vivai Piante di Sansone Antonio, Vivai Tarantino Ss, Vivai Piante, Vivai Piante di Verdesca Giuseppe, Ditta Hobby Flora, Azienda Agricola Vivai Piante Mauro Stefano, Ditta Europlant, Miggiano Garden Center Sas, Azienda Agricola di Miggiano Claudio, Vivai Piante Rizzo Carmelo Ss, Ditta Cairo Antonio, tutte in persona dei rispettivi rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Gianluigi Manelli, con domicilio eletto presso Giorgio Fraccastoro in Roma, Via Piemonte, 39;
contro
Commissario Delegato Per Fronteggiare il Rischio Fitosanitario Nella Regione Puglia, Dipartimento della Protezione Civile, Corpo Forestale dello Stato, Regione Puglia; Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del Piano degli Interventi per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa, la cui approvazione è stata resa pubblica con ordinanza n. 1/2015 del Commissario Delegato;
– dell’ordinanza n. 1/2015 del Commissario Delegato;
– della nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DIP/0014811 del 19.03.2015;
– delle proposte di rettifica ed integrazioni indicate dal Comitato di monitoraggio;
– ove occorra anche delle ordinanze n. 2/2015, n. 3/2015 e n. 4/2015;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, a una sommaria delibazione del ricorso propria della presente fase cautelare, che gli atti nazionali oggetto dell’odierno contenzioso sono stati asseritamente assunti in attuazione della Decisione di esecuzione n. 2014/497/UE della Commissione Europea relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea del batterio Xylella fastidiosa;
Considerato che in data 28 aprile 2015 la Commissione Europea ha adottato un nuovo testo di Decisione di esecuzione sulla medesima questione, che si avvia a completare nei prescritti tempi il proprio iter interno ai fini della formale adozione, e a sostituire la richiamata Decisione 2014/497/CE, rispetto alla quale prevede misure differenti sia sul punto degli accertamenti tecnici da compiersi sia in ordine alle misure da adottare;
Rilevato quindi che per gli atti nazionali impugnati, alla cui esecuzione si riconnette il periculum prospettato dalla parte ricorrente, residua, sul piano dell’esecutività, un orizzonte temporale esiguo, dovendo detti atti essere a breve termine rimodulati in modo coerente con il nuovo testo della Decisione di esecuzione, medio tempore intervenuto;
Ritenuto che le censure svolte dalla parte ricorrente in merito al prospettato periculum siano meritevoli di favorevole apprezzamento in punto di gravità e irreparabilità del pregiudizio, e che pertanto, anche alla luce del menzionato imminente mutamento delle disposizioni di riferimento, vada accolta, nei limiti dell’interesse azionato, la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, con contestuale fissazione della pubblica udienza del 16 dicembre 2015 per la trattazione della causa nel merito;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Accoglie, nei limiti dell’interesse, la suindicata domanda incidentale e, per l’effetto:
a) sospende gli atti impugnati;
b) compensa le spese della presente fase cautelare;
c) rinvia la causa per la trattazione di merito del ricorso all’udienza pubblica del 16 dicembre 2015.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Giulia Ferrari, Presidente FF
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)