RIFIUTI – APPALTI – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Art. 260 d.lgs. n. 152/2006 (ora art. 452-quaterdecies c.p.) – Elemento di per sé bastevole a giustificare l’emissione dell’informativa interdittiva antimafia – Irreparabilità dei danni all’ambiente – Rigorosa applicazione degli strumenti di prevenzione di tipo anticipatorio.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 10 Marzo 2022
Numero: 2771
Data di udienza: 25 Gennaio 2022
Presidente: Arzillo
Estensore: Verlengia
Premassima
RIFIUTI – APPALTI – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Art. 260 d.lgs. n. 152/2006 (ora art. 452-quaterdecies c.p.) – Elemento di per sé bastevole a giustificare l’emissione dell’informativa interdittiva antimafia – Irreparabilità dei danni all’ambiente – Rigorosa applicazione degli strumenti di prevenzione di tipo anticipatorio.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 10 marzo 2022, n. 2771
RIFIUTI – APPALTI – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Art. 260 d.lgs. n. 152/2006 (ora art. 452-quaterdecies c.p.) – Elemento di per sé bastevole a giustificare l’emissione dell’informativa interdittiva antimafia – Irreparabilità dei danni all’ambiente – Rigorosa applicazione degli strumenti di prevenzione di tipo anticipatorio.
Il delitto di cui all’art. 260 del d.lgs. n.152/2006 , rientrante tra i delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. menzionati dall’art. 84, comma 4, lett. a) d.lgs. 159/2011, costituisce elemento di per sé bastevole a giustificare l’emissione dell’informativa interdittiva antimafia, perché il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 1315/2017, n. 6618/2012, n. 1632/2016, n. 4555/2016, n. 4556/2016, n. 1109/2017 e da ultimo CdS III 4168/2020). L’interesse che da anni muove le organizzazioni criminali di tipo mafioso nel settore dei rifiuti rappresenta infatti oramai un fatto notorio, tanto che è stato coniato un termine ad hoc per definirle, “ecomafie” (così CdS III 4168/2020); l’irreparabilità dei danni causati all’ambiente impone maggiore rigore nell’applicazione degli strumenti di prevenzione di tipo anticipatorio, attesa l’insufficienza della tutela penale ad evitare danni non ristorabili.
Pres. Arzillo, Est. Verlengia – omissis (avv.ti Clarizia e Presutti) c. Ministero dell’Interno e altri (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter - 10 marzo 2022, n. 2771SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale omissis del 2020, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma del 21.5.2020, n. 182118/AREA I Bis O.S.P.;
– del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia della Prefettura di Roma del 20.5.2020;
– nota dell’ANAC del 18.6.2020 relativa all’iscrizione nel Casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture della annotazione avente a oggetto l’emissione della predetta informativa antimafia nei confronti di -OMISSIS-;
– della nota della Prefettura di Roma prot. n. 0248291 del 16.07.2020;
– della circolare del Ministero dell’Interno n. 1001/119/20 del 29.4.2016;
– della circolare del Ministero dell’Interno n. 1001/119/20 del 27.3.2018;
– della circolare del Ministero dell’Interno n. 1001/119/20 dell’8.2.2019;
– di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, presupposto, connesso e/o conseguente all’informativa prefettizia ivi impugnato, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 20 luglio 2020 e depositato in pari data, la -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma del 21.5.2020, n. 182118 AREA I Bis O.S.P., emesso a seguito della richiesta di aggiornamento della interdittiva del 13 marzo 2014 e delle richieste ex art. 91 d.lgs. 159/2011 da parte di una stazione appaltante, con cui si informa che, allo stato, sussiste la presenza di -OMISSIS-previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti della ricorrente.
Avverso il predetto provvedimento e gli altri atti meglio descritti in epigrafe, la -OMISSIS- formula i seguenti motivi di gravame:
1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8 10 e 10 bis della legge 241/90, dell’art. 6, par. 1, del Trattato sull’Unione Europea e dell’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentale dell’U.E. del 7.12.2000, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 93, comma 7, d.lgs. 159/2011, in quanto sarebbe stato pretermesso qualsivoglia contraddittorio, mediante il quale la ricorrente avrebbe potuto orientare l’amministrazione in senso ad essa favorevole, né sussistevano ragioni d’urgenza, confermate dalla durata del procedimento. Analoghe censure la ricorrente formula nei riguardi della annotazione dell’ANAC sul casellario informatico;
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti e per difetto di istruttoria, atteso il carattere fuorviante che avrebbero i molteplici riferimenti alla precedente interdittiva del 2014, la ritenuta irrilevanza della sentenza di assoluzione n. 14783/2018 del 5.11.2018, la valorizzazione di misure cautelari per loro natura provvisorie. Secondo la ricorrente “essendo stata esclusa radicalmente la configurabilità del reato di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152/2006, dalla prefata sentenza non è possibile desumere alcun indizio o elemento che possa far ritenere sussistente -OMISSIS-”;
3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti e per difetto di istruttoria, per avere fondato il giudizio di -OMISSIS-sui collegamenti della -OMISSIS- con altre società raggiunte da interdittive antimafia, per effetto di detti collegamenti, con ragionamento circolare;
4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti e per difetto di istruttoria, attesa l’insufficienza ai fini del giudizio di infiltrazione di due rinvii a giudizio per altrettanti soggetti della compagine sociale non sussistendo alcun automatismo in caso di mero rinvio a giudizio.
Il 31 luglio 2020 si sono costituiti l’ANAC, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma con memoria di rito.
Il 25 agosto 2020 il Ministero dell’Interno ha depositato memoria con cui replica i motivi di gravame.
Il 26 Agosto 2020 l’Avvocatura ha depositato una relazione dell’ANAC con cui resiste nel merito della impugnativa rivolta alla annotazione fatta nel casellario informatico dell’informativa antimafia.
Alla udienza camerale del 27 ottobre 2020 la ricorrente rinuncia alla misura cautelare, in vista della trattazione congiunta nel merito con altro ricorso connesso.
Il 24 dicembre 2021 -OMISSIS- deposita memoria con cui insiste nelle proprie difese, lamentando in particolare la carenza di attualità relativamente ai fatti posti a base del provvedimento e la mancata considerazione della sentenza del Tribunale di Roma che ha assolto-OMISSIS-.
Il 30 dicembre 2021 l’Avvocatura dello Stato deposita una nota della Prefettura con cui si rappresenta che i procedimenti penali a carico dell’Amministratore Unico della Pontina ambiente sono ancora pendenti.
Il 4 gennaio 2022 la -OMISSIS- replica alla documentazione depositata dall’Amministrazione.
Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2022, sentiti i difensori presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Oggetto del ricorso è il decreto del 21.5.2020 con cui la Prefettura di Roma ha ritenuto sussistenti -OMISSIS-previste dal d.lgs. 159/2011.
Detta informativa si fonda su di un complesso di elementi raccolti a far data dalla interdittiva emessa nel 2006, consistenti principalmente nei legami e nelle cointeressenze con varie società, molte delle quali raggiunte da interdittiva e, da ultimo, nel rinvio a giudizio dell’amministratore unico per i reati di cui all’art. 260 d.lgs. 152/2006, oggi rubricato nell’art. 452 quaterdecies c.p., in due procedimenti penali (RGNR nn. 42675/2015 e 16006/2014, entrambi pendenti presso il Tribunale di Roma).
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancata partecipazione al procedimento di aggiornamento.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi dalla posizione di recente espressa dal giudice di appello (v. CdS sez. III, 31 gennaio 2020, n. 820, ma vedi anche 6 maggio 2020 n. 2854) che ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE, 26 settembre 2019, in C-63/18, § 37, la quale ritiene giustificata la restrizione in quanto finalizzata all’efficiente contrasto del fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, battaglia il cui interesse pubblico appare evidente volendosi sia evitare il dirottamento di fondi pubblici verso organizzazioni criminali che il vulnus alla concorrenza che metodi estranei al corretto e leale svolgimento degli appalti pubblici possono generare.
Del resto, proprio perché si tratta di un aggiornamento, la ricorrente conosce gli elementi sulla cui base la Prefettura ha emesso le precedenti informative ed in sede di richiesta di aggiornamento può allegare tutti i documenti e le notizie che ritiene utili per una revisione del giudizio a suo tempo espresso.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e il difetto dei presupposti e di istruttoria, affermando il carattere fuorviante che avrebbero i molteplici riferimenti alla precedente interdittiva del 2014 senza tenere in considerazione la sentenza di assoluzione n. 14783/2018 del 5.11.2018, che avrebbe assolto tutti gli imputati per insussistenza dei fatti.
Anche questo motivo è infondato.
Preliminarmente si osserva che il riferimento alla interdittiva del 2014 è solo uno degli elementi del più articolato e complesso quadro indiziario su cui si basa il giudizio di rischio di infiltrazione e giustifica il provvedimento di aggiornamento su richiesta della ricorrente.
Per quanto concerne la sentenza di primo grado n. 14783/18 del 5.11.2018, depositata il 3.5.2019, nel procedimento che ha visto-OMISSIS- non offre una precisa rappresentazione dell’esito del giudizio affermare, come fa la ricorrente, che tutti gli imputati siano stati assolti. L’assoluzione presuppone un accertamento negativo sui fatti o su chi li ha commessi, che nella fattispecie ricorre solo per taluni capi di imputazione (l’associazione per delinquere), mentre per altri capi è intervenuta la prescrizione.
La sentenza, peraltro, è stata impugnata in data 24 giugno 2019 dalla Procura presso il Tribunale di Roma D.D.A in Cassazione (v. p. 5 Relazione della Prefettura di Roma del 13 agosto 2020).
In ogni caso, ciò che appare rilevante ai fini della persistenza della informativa sono i seguenti (e più recenti) procedimenti penali:
– -OMISSIS-con decreto del Tribunale di Roma datato 25 gennaio 2018 nel procedimento n.r. 42675/2015 e n. 39330/2016 G.I.P. con -OMISSIS-della -OMISSIS- fino al 2.2.2014) ed altri, per il delitto di cui all’art. 416 c. p., “poiché operando nelle qualifiche formali e di fatto assumendo ruoli decisionali ed esecutivi ad esse conformi, si associavano tra loro (..) al fine di commettere una serie indeterminata di delitti…” tra cui quello di cui agli artt. 110 c.p., 260 del d.lgs. 152/2006;
– nell’ambito del procedimento penale n. 16006/14 R.G.N.R. – 6906/14-19597/19 R.G.G.I.P., con decreto del G.I.P. del 13.9.2019 vengono rinviati a giudizio dal GIP del Tribunale di Roma, per il delitto di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152/2006 in concorso con altri, -OMISSIS-
I -OMISSIS- gestire le suddette, sono parimenti rilevanti, trattandosi di società le quali risultano tutte attinte da interdittive antimafia: le prime due nel 2014 e la -OMISSIS-
Più che di un ragionamento circolare, la parte motiva del provvedimento offre un quadro di legami tra soggetti che si alternano nell’amministrazione, ove non gestiscono addirittura congiuntamente società nelle quali hanno quote, anche minoritarie: circostanza che dimostra la sussistenza di cointeressenze tra soggetti segnalati per-OMISSIS-.
Quanto al censurato automatismo nel caso di mero rinvio a giudizio per reati cosiddetti “spia”, non sembra che la Prefettura abbia applicato alcun automatismo, descrivendo, come già accennato, i legami che esistono tra la -OMISSIS- e le altre società nelle quali lo stesso amministratore unico ed altri titolari di cariche sociali hanno operato.
La circostanza che il rinvio a giudizio di -OMISSIS-, non esclude il rischio di infiltrazione di cui si tratta, posto che si tratta di provvedimento di natura preventiva, che anticipa la tutela e pertanto non richiede la prova della commissione dei reati, né che detti reati siano riferibili alla società oggetto della informativa, posto che ove la identità dei titolari delle cariche sociali e i legami che intercorrono tra le società non consentono di ritenere -OMISSIS- avulsa dal contesto nel quale operano le società controllate e/o controllanti (vedi -OMISSIS-al 90%) della stessa e i suoi amministratori.
La stessa creazione di una rete del tipo di quella descritta, che ha fatto ritenere trattarsi di società orbitanti nella “-OMISSIS-”, costituisce un altro ragionevole indizio della volontà di costruire un sistema mediante il quale controllare il mercato dello smaltimento dei rifiuti.
Il reato di cui si tratta è stato ritenuto, con valutazione non manifestamente illogica, reato “spia” del condizionamento mafioso, in quanto rientrante tra i delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. menzionati dall’art. 84, comma 4, lett. a) d.lgs. 159/2011 tra i reati che danno luogo alla adozione dell’informazione antimafia interdittiva (vedi tra le tante CdS III 4168/2020 ma v. anche 4556/2016).
“L’interesse che da anni muove le organizzazioni criminali di tipo mafioso nel settore dei rifiuti rappresenta oramai un fatto notorio, tanto che è stato coniato un termine ad hoc per definirle, “-OMISSIS-”” (così CdS III 4168/2020); l’irreparabilità dei danni causati all’ambiente impone maggiore rigore nell’applicazione degli strumenti di prevenzione di tipo anticipatorio, attesa l’insufficienza della tutela penale ad evitare danni non ristorabili.
In particolare “il delitto di cui all’art. 260 del d.lgs. n.152/2006 costituisce elemento di per sé bastevole a giustificare l’emissione dell’informativa, perché il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso” (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 1315/2017, n. 6618/2012, n. 1632/2016, n. 4555/2016, n. 4556/2016, n. 1109/2017 e da ultimo CdS III 4168/2020).
Infine, con riguardo alla mancata adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese di cui all’art. 32 comma 10, del d.l. n. 90/2014, l’accertamento svolto dall’amministrazione ha evidenziato la mancanza di contratti d’appalto in essere con pubbliche amministrazioni.
Per quanto infine concerne l’annotazione dell’interdittiva nel Casellario Informatico tenuto dall’ANAC, trattandosi di attività dovuta, sulla quale l’Autorità non esercita alcun margine di discrezionalità, ad essa non possono estendersi le censure contenute in ricorso.
Alla luce delle osservazioni che precedono, il ricorso va respinto, poiché infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ed i soggetti menzionati nella motivazione, ivi incluse le indicazioni di luogo e di sede riportate nella motivazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Referendario
L’ESTENSORE
Anna Maria Verlengia
IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.