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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 9644 | Data di udienza: 20 Ottobre 2011

RIFIUTI – Controversie attinenti alla complessiva gestione del ciclo dei rifiuti – Competenza funzionale del TAR Lazio, Roma – Artt. 133, c. 1 e 135, c. 1, lett. e) C.P.A.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 9 Dicembre 2011
Numero: 9644
Data di udienza: 20 Ottobre 2011
Presidente: Orciuolo
Estensore: Biancofiore


Premassima

RIFIUTI – Controversie attinenti alla complessiva gestione del ciclo dei rifiuti – Competenza funzionale del TAR Lazio, Roma – Artt. 133, c. 1 e 135, c. 1, lett. e) C.P.A.



Massima

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ ter – 6 dicembre 2011, n.9644


RIFIUTI – Controversie attinenti alla complessiva gestione del ciclo dei rifiuti – Competenza funzionale del TAR Lazio, Roma – Artt. 133, c. 1 e 135, c. 1, lett. e) C.P.A.

L’art. 133, c. 1 lett. p) del CPA, richiamato dall’art. 135, c. 1, lettera e) dello stesso codice, attribuisce alla competenza funzionale, inderogabile, del TAR Lazio – sede di Roma, a tutte le controversie attinenti alla complessiva gestione del ciclo dei rifiuti, e quindi non soltanto quelle collegate ad una situazione emergenziale (come nel regime precedente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, prima cioè del 16 settembre 2010).

Pres. Filippi, Est. Dongiovanni – F.A.M. (avv. Bernardo) c. Comune di Forio (avv. regine) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ ter – 9 dicembre 2011, n.9644

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ ter – 6 dicembre 2011, n.9644

N. 09644/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09599/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9599 del 2006, proposto da:
Dolci Rita, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Ferrazza presso il cui studio in Roma Via Monte Santo, n. 68 elettivamente domicilia;

contro

Roma Capitale (già Comune di Roma) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniela Barbicinti e dall’Avv. Umberto Garofoli dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21 domicilia;

per l’annullamento

della determinazione dirigenziale n. 344424 in data 3 luglio 2006 con la quale l’Amministrazione comunale di Roma ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di opere abusive, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Roma in data 3 ottobre 2006 e depositato il successivo 25 ottobre, espone parte ricorrente di avere acquistato in data 17 dicembre 1989 dalla Azienda Agricola Belvedere una porzione di terreno sito in agro romano.

Con ordinanza n. 383/90 il Sindaco di Roma, sul presupposto che il frazionamento del fondo del quale faceva parte quello acquistato dall’interessata costituisse lottizzazione abusiva, ingiungeva la sospensione della lottizzazione e trascorsi novanta giorni il suolo veniva acquisito al patrimonio comunale. La comunicazione raggiungeva la ricorrente in data 14 febbraio 1992 con atto a prot. 129 con cui il Comune disponeva pure la sospensione delle opere in corso di realizzazione dell’immobile, colpito dalla determinazione in esame.

Avverso il provvedimento con il quale l’Ente disponeva l’acquisizione della lottizzazione, unitamente agli altri lottisti la ricorrente proponeva ricorso giurisdizionale (n. reg. 4119/90).

L’interessata espone pure che, in data 16 febbraio 1995 presentava istanza di condono per l’immobile ad uso abitativo realizzato sul terreno in questione, ma il Comune respingeva tale richiesta con determinazione del 10 aprile 1998, al n. 26, provvedimento che veniva pure esso impugnato con ricorso n. 10679/1998.

Nelle more del giudizio il Comune che aveva approvato un Piano di recupero dell’area con atto del 24 febbraio 1998 integrava il bando concorrenziale anche nel senso di consentire ai titolari dei suoli abusivamente lottizzati di partecipare ai piani di lottizzazione uti domini se ricorrenti contro il provvedimento ablatorio e come superficiari in caso contrario.

Nell’ambito del detto Piano di recupero veniva costituito il “Consorzio A.S.PE 1 – S. Giusto Podere Zara” alla cui costituzione partecipava anche la ricorrente.

Per come espone l’interessata il procedimento conosceva l’invito ai lottisti dell’area ad aderire al consorzio in data 7 marzo 2002 da parte dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio, la conferenza di servizi decisoria del 14 luglio 2004 preordinata alla sottoscrizione dell’accordo di programma e la pubblicazione di quest’ultimo in data 30 novembre 2005.

Del tutto inaspettatamente era dunque seguita la determinazione a demolire il manufatto realizzato dalla ricorrente ed oggetto anch’esso del Piano di recupero, al cui Consorzio realizzativo ella aveva partecipato.

Avverso tale provvedimento l’interessata oppone:

1.Contraddittorietà, illogicità manifesta, carenza di interesse sotto il profilo dell’insistenza dell’immobile in zona sottoposta a programma di recupero urbano ex art. 11 L. n. 493/1993.

2. Contraddittorietà, illogicità manifesta, carenza di interesse sotto il profilo della pendenza di giudizio relativo alla reiezione dell’istanza di concessione edilizia.

Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento e del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, rassegnando opposte conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 23 gennaio 2007 sono stati disposti incombenti istruttori; alla successiva del 23 marzo 2007 l’istanza cautelare è stata accolta a termine, mentre a quelle del 19 giugno 2007 e del 4 ottobre 2007 sono stati disposti incombenti istruttori, accogliendo a termine l’istanza cautelare.

L’Amministrazione comunale con memoria depositata in data 22 luglio 2011 ricostruisce la vicenda e insiste nelle già prese conclusioni.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011 il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

In primo luogo va esaminata la doglianza proposta per seconda che qualora venisse accolta potrebbe determinare la carenza di interesse della ricorrente allo scrutinio della prima.

Con tale censura la ricorrente lamenta che data la pendenza del ricorso presentato al n. reg. 10679/1998 avverso il diniego di condono edilizio oppostole dall’Amministrazione comunale con determinazione dirigenziale n. 26 del 10 aprile 1998, del tutto contraddittoriamente l’Ente avrebbe proceduto ad adottare la demolizione senza attendere l’esito del ricorso.

La censura non può essere accolta, dal momento che il Comune con memoria per l’udienza odierna ha rilevato come il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di condono edilizio, ora citato, è stato dichiarato perento con decreto n. 2731/2011 del 27 aprile 2011 con la motivazione in particolare che “nel termine semestrale dalla ricezione dell’avviso non è stata presentata nuova istanza di fissazione dell’udienza con la firma della parte ricorrente”, sicché la interessata ha con ciò dimostrato la sua carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio sul provvedimento di diniego di condono.

Tale osservazione comporta un consolidamento della risposta negativa del Comune sul condono, con la conseguenza che ne risulta spezzato il dedotto nesso – peraltro labile – di presupposizione che legherebbe quello alla demolizione, disposta prima di avere ottenuto una pronuncia giurisdizionale appunto sul diniego.

2. Si può pertanto procedere ad esaminare e respingere la prima censura proposta con la quale l’interessata fa valere che del tutto contraddittorio si presenta l’operato dell’Amministrazione. Questa, infatti, dapprima ha previsto che al Consorzio partecipassero tutti i soggetti titolari di opere abusive per le quali fosse stata presentata o rilasciata concessione in sanatoria, come la ricorrente che ne era uno dei fondatori, tuttavia successivamente colpisce l’opera rientrante nel territorio del ridetto Consorzio con la determinazione a demolire. Né, sostiene la ricorrente, si può dire che la procedura sia bloccata, poiché manca esclusivamente la convenzione tra il Comune di Roma ed il Consorzio a seguito della quale sarà possibile effettuare ogni tipo di regolarizzazione necessaria al fine di consentire l’esecuzione di quanto previsto nel Piano di recupero urbano.

Ma anche se si volesse argomentare che il condono edilizio era già stato rigettato con atto del 10 aprile 1998 ugualmente gli immobili realizzati sui suoli compresi nell’area del Piano di recupero possono essere salvaguardati a seguito del mutamento di destinazione urbanistica impresso all’area che è destinata a “zona H2 agricola e città da ristrutturare”.

Rappresenta che la legge n. 47 del 1985 ha previsto l’ipotesi del condono in aree da sottoporre ad urbanizzazione richiamando l’art. 8 della legge n. 765 del 1967, ponendosi il problema di come giungere all’urbanizzazione di simili aree compromesse dall’abusivismo edilizio, attraverso le convenzioni di lottizzazione. Detta possibilità va vista poi in coordinamento con quella di cui all’art. 11 della legge n. 493 del 1993 tramite cioè la procedura che a fini di recupero urbano sfocia in un accordo di programma prima ed in una convenzione poi, grazie ai quali la destinazione urbanistica del suolo cambia ed anche le diverse zone comprese nell’area da urbanizzare ottengono una destinazione specifica.

2.1. In punto di fatto la descrizione della vicenda in narrativa riportata va integrata con quanto dal Comune esposto nella memoria per l’udienza pubblica.

L’Ente ha rappresentato che nel 1990, a seguito di accertamenti di Polizia municipale nella zona di Boccea – Via Monte del Marmo, emergeva che un ampio appezzamento di terreno di circa mq. 103.000 sito in zona H2 di PRG era stato oggetto di frazionamento catastale, con conseguente formazione di n. 64 lotti di varie grandezze, aventi una superficie inferiore al lotto minimo previsto dall’art. 18 della legge n. 47/1985 e delle NTA del PRG del Comune di Roma per la suddetta zona agricola. Da tali accertamenti si evinceva pure la trasformazione urbanistica edilizia con finalità edificatoria del terreno, mediante la recinzione in lotti, la formazione di n. 5 strade in terra battuta per una lunghezza complessiva di circa ml. 1000 e la costruzione di numerosi villini residenziali.

In ottemperanza alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 veniva emessa l’ordinanza del Sindaco n. 383 del 29 agosto 1990 e successivamente l’ordinanza n. 493 del 16 novembre 1990, con le quali si ingiungeva la sospensione della lottizzazione e l’interruzione dei lavori. Seguivano l’acquisizione al patrimonio comunale anche del suolo acquistato dalla ricorrente in data 17 dicembre 1989 e l’immissione in possesso, che si concretizzava tuttavia in modesti interventi demolitori, mentre la lottizzazione veniva proseguita, come dimostrano le relative opere di urbanizzazione abusive ed anche la realizzazione sui lotti acquisiti di edifici abusivi, fra i quali il manufatto della ricorrente. Prosegue nella sua esposizione il Comune rappresentando che la ricorrente, appunto, presentava domanda di condono che veniva rigettata come sopra accennato.

2.2. Ciò chiarito l’Ente osserva pure, nel merito della doglianza e con notazione del tutto condivisibile, che le opere realizzate all’interno della lottizzazione abusiva denominata “Soc. Agricola Belvedere” in località Pian del Marmo ricadevano in zona H2 del PRG precedente e ricadono nel nuovo PRG in “città da ristrutturare proposte programmi di recupero urbano art. 11 della legge n. 493/1993”. In particolare con la deliberazione di CC. n. 17 dell’11 gennaio 2001 con cui veniva adottato il Programma di Recupero Urbano denominato “Primavalle Torrevecchia” all’art. 8 si stabiliva che “le costruzioni abusive e le relative pertinenze fondiarie, inserite nelle proposte di intervento assumeranno la nuova destinazione di PRG solo dopo la conclusione del procedimento di condono edilizio ed il rilascio della concessione edilizia in sanatoria”. Ed ancora secondo quanto previsto dal Bando di confronto concorrenziale dei Programmi di recupero urbano ex art. 11 della legge n. 493 del 1993 approvato con la delibera n. 571 del 24 febbraio 1998 “le costruzioni esistenti si intendono in corso di sanatoria quando l’istanza di condono sia stata già presentata e non sia già stata respinta. In tal caso l’approvazione e la realizzazione della proposta di intervento è condizionata all’accoglimento dell’istanza di condono”.

Come osservato dal Comune nessuna di queste due delibere che stabiliscono le condizioni alle quali, in applicazione dell’art. 11 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, le costruzioni abusive realizzate nell’ambito della lottizzazione essa stessa abusiva di Pian del Marmo possono assumere una nuova destinazione e cioè il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, è stata impugnata dalla ricorrente. Per di più la domanda di condono da quest’ultima presentata è stata anche rigettata, in quanto carente dei requisiti essenziali – la costruzione superava cioè i limiti dimensionali – e dei presupposti legittimanti – e cioè la ricorrente non era la titolare del bene al momento della domanda -, sicché nonostante l’inserimento del lotto per cui è causa nel Programma di Recupero Urbano, come dedotto in ricorso, non possono ritenersi realizzate le condizioni per esso stabilite, affinché vi operi la nuova destinazione urbanistica del suolo sul quale la costruzione è realizzata.

Stante tale situazione non è condivisibile neppure la prospettazione dell’interessata che ha osservato come la attesa convenzione in applicazione del Piano di recupero avrebbe potuto salvaguardare il mutamento di destinazione urbanistica dei suoli sui quali insistono le costruzioni abusive tra le quali è ricompresa la sua, dal momento che il manufatto supera l’indice di fabbricabilità stabilito dal Piano di recupero, per come osservato nella determinazione di rigetto del condono ed è di oltre mc. 750, (sostanzialmente dall’apparato fotografico si evince trattarsi di una villetta di tre piani fuori terra) laddove l’art. 30, comma 1 della legge n. 724 del 1994 (cd. secondo condono) si applica alle opere abusive non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

La convenzione urbanistica che intervenga in esecuzione di un Piano di recupero urbano non può sanare una costruzione che, ancorché insistente sul lotto minimo di una lottizzazione abusiva, supera per le sue dimensioni quelle previste dalla legge per la sua sanabilità.

Anche la giurisprudenza sull’argomento osserva come lo stesso Piano di recupero in sé non costituisca una sanatoria della lottizzazione abusiva in quanto non è previsto dalle disposizioni regolanti la sanatoria edilizia, contenute nella l. n. 47 del 1985, nè dalle norme che prevedono il c.d. condono edilizio di cui alla l. 23 dicembre 1994 n. 724 (Cassazione penale, sezione III, 5 dicembre 2001, n. 1966), con la conseguenza che traslati i superiori principi sulla questione in esame la censura non può che essere respinta in tutti i suoi aspetti.

In limine deve pure osservarsi che dalla documentazione prodotta in atti dal Comune emerge che la ricorrente è stata condannata alla demolizione dell’opera una prima volta dalla Corte di Appello di Roma con sentenza 12 novembre 1993, rimasta ineseguita per la presentazione della domanda di condono del 1995; ed una seconda volta, dopo il diniego di condono, con sentenza della Pretura Circondariale di Roma n. 11178/98 del 3 giugno 1998 divenuta irrevocabile in data 7 luglio 1998, sicché vieppiù non appare accoglibile il ricorso in esame.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente Dolci Rita al pagamento di Euro 2.000,00 per spese di giudizio a favore di Roma Capitale (già Comune di Roma).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
Maria Ada Russo, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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