PROCESSO AMMINISTRATIVO – Ricorso collettivo – Ammissibilità – Presupposti (Massima a cura di Laura Pergolizzi)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 5 Aprile 2024
Numero: 6588
Data di udienza: 20 Marzo 2024
Presidente: Morabito
Estensore: Francavilla
Premassima
PROCESSO AMMINISTRATIVO – Ricorso collettivo – Ammissibilità – Presupposti (Massima a cura di Laura Pergolizzi)
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^bis – 5 aprile 2024, n. 6588
PROCESSO AMMINISTRATIVO – Ricorso collettivo – Ammissibilità – Presupposti.
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali (di tal che si tratti di domande giudiziali identiche nell’oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. Invero, anche nell’attuale codice, la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione: il che è, del resto, il precipitato tecnico della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativa e non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato. Per tal via, grava sui ricorrenti (in prospettiva restrittiva e rigorosa) la prova (ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio liminare sulla causa petendi della domanda ai fini dell’accertamento di una condizione dell’azione) della puntuale identità non solo di petitum, ma anche di causa petendi (cioè di oggetto e motivi del ricorso), oltreché dell’assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale. In tale prospettiva, è arbitrario postulare una (possibile) scissione (a posteriori) del ricorso (distinguendo, in buona sostanza, tra motivi ammissibili e motivi inammissibili), essendo il ricorso giurisdizionale atto complessivamente unitario (e ponendosi, del resto, come la giurisprudenza non ha omesso di rimarcare, anche un problema di elusione, relativamente all’obbligo di versamento del contributo unificato).
Pres. Morabito, Est. Francavilla – R.C. e altri (avv.ti De Lucia e Marrapodi) c. Comune di Morlupo (avv. Urbani)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^bis - 5 aprile 2024, n. 6588SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1965 del 2024, proposto da
PAOLO BARBERI, JOLENA CESCHEL, RENATA CIANCA, LAURA CICONTE, GIORGIO DI MARIO, ORNELLA DI MARIO, ROSSANA DI MARI, GIANCARLO DISTANTE, CECILIA ENRIA, VITTORIA FERRANTE, LAURA LATTANZI, COSIMO PAGA, SERGIO RISI, STANISLAO GIUSEPPE SCARCELLO, UGO SPAGNUOLO, BIANCA MARIA TROVARELLI e ANNA VILLANO con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Federica De Luca e Ivan Marrapodi che li rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
COMUNE DI MORLUPO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocata Michela Urbani che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l’annullamento
dei seguenti atti:
– provvedimento prot. n. 25532/2023 del 29/11/23 con cui il Comune di Morlupo ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 13/07/23 ed ha invitato i ricorrenti a procedere, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’atto, alle integrazioni documentali necessarie per ottenere le autorizzazioni con avvertenza che, in difetto, l’ente locale concluderà il procedimento sanzionatorio avviato con nota prot. n. 3922 dell’08/03/18;
– verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 13/07/23, pubblicato sull’albo pretorio dal 12/09/23 al 27/09/23 ed avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la definizione dei procedimenti di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in località Ca’ Bellina”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Morlupo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Espletate le formalità previste dall’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato, in fatto, che i ricorrenti impugnano il provvedimento prot. n. 25532/2023 del 29/11/23 con cui il Comune di Morlupo ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 13/07/23, anch’essa gravata, e li ha invitati a procedere, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’atto, alle integrazioni documentali necessarie per ottenere le autorizzazioni con avvertenza che, in difetto, l’ente locale concluderà il procedimento sanzionatorio avviato con nota prot. n. 3922 dell’08/03/18;
Considerato, in diritto, che il ricorso è inammissibile;
Considerato, in particolare, che:
– secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (per cui, da ultimo, Cons. Stato n. 8138/23, Cons. Stato n. 1775/23, Cons. Stato n. 8338/22, Cons. Stato n. 8488/21):
a) nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali (di tal che si tratti di domande giudiziali identiche nell’oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti;
b) invero, anche nell’attuale codice, la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione: il che è, del resto, il precipitato tecnico della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativa e non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato;
c) per tal via, grava sui ricorrenti (in prospettiva restrittiva e rigorosa) la prova (ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio liminare sulla causa petendi della domanda ai fini dell’accertamento di una condizione dell’azione) della puntuale identità non solo di petitum, ma anche di causa petendi (cioè di oggetto e motivi del ricorso), oltreché dell’assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale;
d) in tale prospettiva, è arbitrario postulare una (possibile) scissione (a posteriori) del ricorso (distinguendo, in buona sostanza, tra motivi ammissibili e motivi inammissibili), essendo il ricorso giurisdizionale atto complessivamente unitario (e ponendosi, del resto, come la giurisprudenza non ha omesso di rimarcare, anche un problema di elusione, relativamente all’obbligo di versamento del contributo unificato);
– nella fattispecie i ricorrenti, benchè gravati dal relativo onere, non hanno comprovato né l’identità delle loro situazioni sostanziali e processuali né l’assenza di conflitto di interessi;
– in quest’ottica, deve essere rilevato che i provvedimenti impugnati subordinano il rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico degli impianti esistenti al deposito, per tutti gli immobili situati sia sul versante est che su quello ovest di Cà Bellina, della documentazione richiesta dalla normativa vigente (art. 124 d. lgs. n. 152/06, art. 28 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Lazio con D.C.R. n. 18/18 e regolamento per il servizio delle fognature approvato dal Comune di Morlupo il 28/11/97), e, per il solo versante ovest, anche al rinnovo dell’impegno dei proprietari alla realizzazione della fognatura consortile;
– con le censure articolate nel gravame i ricorrenti lamentano l’eccessiva durata del procedimento (prima censura), l’illegittima commistione, da parte del Comune, di due procedimenti distinti ovvero quello relativo al rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi e quello per la realizzazione della fognatura (seconda censura), l’illegittima condotta del Comune che avrebbe imposto indiscriminatamente a tutti i proprietari la realizzazione di un’opera di urbanizzazione senza distinguere tra chi aveva sottoscritto un atto d’obbligo, in sede di rilascio del titolo edilizio, e chi non lo aveva fatto, e, comunque, l’intervenuta prescrizione degli oneri di urbanizzazione (terza censura) e l’estrema difficoltà tecnica ed economica della realizzazione della fognatura (quarta censura);
– da quanto fin qui evidenziato emerge che, sostanzialmente, i ricorrenti contestano il fatto che il Comune abbia subordinato il rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico degli impianti già esistenti al rinnovo dell’impegno, da parte dei richiedenti, di realizzare, a loro spese, la fognatura di adduzione a quella comunale;
– senonché dagli atti emerge che con i provvedimenti impugnati il Comune ha richiesto l’atto d’impegno per i soli richiedenti i cui immobili sono posizionati sul settore ovest di Cà Bellina e non anche per quelli situati nel settore est;
– nella discussione effettuata nel corso della camera di consiglio del 20/03/24 il Comune ha eccepito che sei dei tredici ricorrenti sono collocati nel versante est e, pertanto, i provvedimenti impugnati, anche tenuto conto del contenuto delle censure proposte, non sono per essi lesivi;
– sempre nel corso della camera di consiglio del 20/03/24 tale circostanza è stata confermata dai ricorrenti i quali hanno dichiarato di avere proposto il gravame al fine di evitare che, per i soggetti le cui abitazioni si trovano sul versante est di Cà Bellina, gli atti comunali in questo giudizio impugnati possano costituire un precedente pregiudizievole in relazione al futuro svolgimento dei procedimenti di autorizzazione allo scarico e di realizzazione della fognatura;
– ne consegue una palese disomogeneità delle situazioni sostanziali dei ricorrenti ed anzi una situazione di conflitto di interessi tra gli stessi dal momento che solo alcuni degli esponenti (precisamente quelli posizionati sul versante ovest di Cà Bellina) sono direttamente pregiudicati dalla richiesta del Comune di impegnarsi a realizzare la fognatura mentre gli altri (ovvero quelli situati sul versante est), non interessati da tale pretesa, si vedrebbero sostanzialmente pregiudicati, nel loro interesse ad una celere definizione del procedimento di autorizzazione, dall’annullamento degli atti impugnati che hanno loro richiesto una mera integrazione documentale ai fini del perfezionamento di tale procedimento;
– del resto, l’eterogeneità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti è confermata:
a) dalle stesse censure proposte nel gravame allorchè si lamenta che il Comune abbia illegittimamente trattato allo stesso modo chi ha sottoscritto gli atti d’obbligo (tra cui solo alcuni degli odierni ricorrenti) e chi non lo ha fatto;
b) dal fatto che solo alcuni di essi hanno presentato la scia acquisita dall’ente locale con prot. n. 16679 del 06/11/18;
– la mancanza di identità delle situazioni sostanziali e processuali ed, anzi, il potenziale conflitto di interesse esistente tra i vari ricorrenti inducono il Tribunale a ritenere inammissibile il gravame alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato;
– per questi motivi deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, come anche eccepito dal Comune di Morlupo nel corso della camera di consiglio del 20/03/24 (da ciò la superfluità dell’avviso ex art. 73 c.p.a.);
– i ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo è liquidato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in solido, a pagare, in favore del Comune di Morlupo, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in complessivi euro tremila/00, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
L’ESTENSORE
Michelangelo Francavilla
IL PRESIDENTE
Pietro Morabito
IL SEGRETARIO