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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 14183 | Data di udienza: 20 Novembre 2019

APPALTI – art. 18 Direttiva 24/2014/EU – Art. 83, comma 9 – D.lgs 50/2016 – Dichiarazione di partecipazione incompleta – Rettifica in gara della dichiarazione – Obbligo di attivazione del soccorso istruttorio – Favor partecipationis – Par conditio – Potere di verifica.  (Massima a cura di Marco Terrei)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 11 Dicembre 2019
Numero: 14183
Data di udienza: 20 Novembre 2019
Presidente: Daniele
Estensore: Blanda


Premassima

APPALTI – art. 18 Direttiva 24/2014/EU – Art. 83, comma 9 – D.lgs 50/2016 – Dichiarazione di partecipazione incompleta – Rettifica in gara della dichiarazione – Obbligo di attivazione del soccorso istruttorio – Favor partecipationis – Par conditio – Potere di verifica.  (Massima a cura di Marco Terrei)



Massima

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^, 11 dicembre 2019, n. 14183

 

APPALTI – art. 18 Direttiva 24/2014/EU – Art. 83, comma 9 – D.lgs 50/2016 – Dichiarazione di partecipazione incompleta – Rettifica in gara della dichiarazione – Obbligo di attivazione del soccorso istruttorio – Favor partecipationis – Par conditio – Potere di verifica.

In applicazione ai Principi dettati dalla Direttiva 2014/24/UE ai Considerando 74 e 95 e ribaditi all’articolo 18 deve affermarsi che, ove, per mero errore materiale, un concorrente presenti una dichiarazione che ne determinerebbe l’esclusione ma produca, ancora in fase di gara, autodichiarazione che dimostri il possesso dei requisiti di partecipazione alla stessa, la stazione appaltante è tenuta ad attivare l’istituto del soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016. In tali circostanze vige, in capo alla stazione appaltante, un autonomo, oltre che doveroso, potere di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto concorrente nel rispetto dei Principi della par conditio e del favor partecipationis.

Pres. Daniele, Est. Blanda – R1 S.p.a. (avv.ti Tuffanelli e Di Carlo) c. Università degli studi di Roma “La Sapienza” (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^, 11 dicembre 2019, n. 14183

SENTENZA

Pubblicato il 11/12/2019

N. 14183/2019 REG.PROV.COLL.

N. 09730/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9730 del 2019, proposto da
R1 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tufarelli e Mario Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via E.Q. Visconti, 20;

contro

Università degli Studi Roma “Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Italware S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Altamura, Giancarlo Sorrentino e Valeria Falconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cicerone, n. 60;

per l’annullamento

– della nota prot. n. 0057139 del 25 giugno 2019, con la quale l’Università degli Studi di Roma La Sapienza – Centro InfoSapienza ha comunicato l’esclusione di R1 S.p.A. dalla procedura di appalto specifico per l’affidamento del servizio di desktop management di ateneo, indetta dalla stessa Università nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni, istituito da Consip S.p.A.;

– della nota prot. n. 0064844 del 19 luglio 2019, con la quale l’Università degli Studi di Roma La Sapienza – Centro InfoSapienza ha respinto l’istanza di revisione in autotutela presentata da R1 S.p.A. in data 17 luglio 2017, confermando il provvedimento di esclusione prot. n. 57139/2019;

– del capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico, ove da interpretare nel senso di escludere la possibilità per l’Università degli Studi di Roma La Sapienza – Centro InfoSapienza di procedere autonomamente alla verifica circa la correttezza dei dati e delle informazioni riportati nelle dichiarazioni sostitutive di partecipazione presentate dai concorrenti;

– di ogni altro atto, anche di estremi sconosciuti, presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli su indicati;

e per la condanna

della parte resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, cagionati all’odierna Società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza e di Consip S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 091-206426 del 15 maggio 2018, Consip S.p.A. ha indetto, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 una procedura ristretta – da svolgersi attraverso l’utilizzo di un sistema telematico per l’istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (anche “SDAPA”), per la durata di 48 mesi.

Il paragrafo 2.1 del Capitolato d’oneri, dopo avere previsto che lo SDAPA è suddiviso in 14 categorie merceologiche – tra le quali è compresa la categoria “Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione” – e che ogni categoria di ammissione è a sua volta suddivisa in più classi di ammissione, stabilisce che “gli operatori economici verranno ammessi alle suddette ‘categorie merceologiche’ in funzione della propria capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale… e, pertanto, della propria ‘Classe di ammissione’”.

Con specifico riferimento alla categoria “Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione”, sono indicate le seguenti classi di ammissione: “Aver realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione/Aggiornamento o Rinnovo dati un fatturato specifico per forniture di Servizi di Assistenza Tecnica” per la classe G (che interessa ai fini della impugnazione in esame) “superiore ad euro 10.000.000,00” (…).

“Aver realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione/Aggiornamento o Rinnovo dati un fatturato specifico per forniture di Servizi di Assistenza Tecnica, nonché essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 per i processi di realizzazione ed erogazione di Servizi di Assistenza Tecnica”, per la classe G1 (che interessa ai fini della impugnazione in esame) “superiore ad euro 10.000.000,00”.

Nell’ambito dello SDAPA, l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” – Centro InfoSapienza ha indetto l’appalto per l’affidamento del “Servizio di desktop management di ateneo n. 2127269, invitando a presentare offerta tutti gli operatori economici ammessi alle categorie merceologiche “Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione”, “PC e Mobile Device” e “Apparecchiature di stampa e copia” in possesso dei requisiti indicati nella lex specialis.

In particolare, il paragrafo 5 del Capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico stabiliva che, “In caso di partecipazione in forma singola, l’operatore economico dovrà, a pena di esclusione, rientrare nella ‘Classe di ammissione’ indicata nella tabella che segue o in una Classe di ammissione ad essa superiore…” D1 o superiore.

La R1 S.p.A. iscritta allo SDAPA (dal 4 ottobre 2016, in occasione della indizione della precedente edizione della procedura) è stata invitata a partecipare e nei termini ha presentato la propria offerta.

R1 riferisce che, nel verificare la documentazione costitutiva dell’offerta presentata, si è avveduta che nella Dichiarazione sostitutiva di partecipazione – generata automaticamente dal Sistema – in relazione alla categoria merceologica “Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione”, risultava erroneamente indicata l’appartenenza alla classe di ammissione G in luogo della classe di ammissione G1, alla quale la Società avrebbe avuto titolo, stante il possesso ininterrotto, dal 2 settembre 2000, della certificazione di qualità EN ISO 9001:2015 per le attività di “Progettazione e sviluppo di sistemi informativi integrati. Commercializzazione ed assistenza di prodotti hardware e software”, con scadenza il 22 settembre 2020.

La R1 ha informato la Stazione appaltante con nota inviata il 22 giugno 2019.

La Stazione appaltante, tuttavia, con nota prot. n. 0057139 del 25 giugno 2019 ha comunicato l’esclusione di R1 dall’Appalto Specifico, “poiché non in possesso del requisito, per la categoria merceologica Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione, dell’appartenenza alla Classe di ammissione D1 o superiore, richiesta dal Capitolato d’oneri dell’Appalto Specifico… a pena di esclusione”.

L’Università, dopo avere richiamato i paragrafi 6.2 e 6.4 del Capitolato d’oneri SDAPA, ha evidenziato che “Nella Dichiarazione sostitutiva di partecipazione all’AS presentata da codesta Impresa… testualmente si dichiara che, ‘relativamente a Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione…, con riferimento a quanto specificato nel capitolato d’oneri, l’operatore economico richiedente l’ammissione, avendo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di sottomissione della domanda di ammissione, di modifica o rinnovo dati un fatturato specifico superiore a 10.000.000,00 appartiene alla classe g’.

Per quanto su esposto, la Classe di ammissione indicata (classe G) non soddisfa il requisito di appartenenza alla Classe di ammissione D1 o superiore, rappresentando pertanto motivo di esclusione”.

Con ulteriore nota prot. n. 130689 – trasmessa a Consip e, per conoscenza alla stessa Università il 27 giugno 2019 – la R1 ha ribadito di essere in possesso, sin dal 2 settembre 2000 (data di prima emissione), della certificazione di qualità EN ISO 9001:2015 per le attività di “Progettazione e sviluppo di sistemi informativi integrati. Commercializzazione ed assistenza di prodotti hardware e software” e di avere pertanto dichiarato – in relazione alla categoria merceologica “Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione” – l’appartenenza alla classe di ammissione G1 sin dalla prima Domanda di ammissione allo SDAPA, senza soluzione di continuità, fatta eccezione per un breve periodo, nel corso del quale è risultata iscritta alla classe G, a causa di un errore materiale nella selezione delle opzioni del menù a tendina, commesso nel corso delle operazioni di rinnovo/modifica dei dati precedentemente dichiarati, resesi necessarie per l’aggiornamento di alcuni fatturati relativi ad altre classi merceologiche.

Consip con nota prot. n. 27002/2019 del 17 luglio 2019 – indirizzata alla R1 e all’Università – dopo ha affermato: che R1 “è stata ammessa, alla categoria ‘Servizi di assistenza tecnica e manutenzione’ con la classe G1, avendo espressamente dichiarato di possedere ‘la relativa certificazione di qualità ISO 9001’”, dalla data di iscrizione allo SDAPA (4 ottobre 2016); che, solo per un breve periodo, è risultata ammessa alla classe G; che, ai sensi del paragrafo 5.4 del Capitolato d’oneri SDAPA, la stessa Consip ha una mera facoltà di controllo delle dichiarazioni rese dagli operatori economici in sede di aggiornamento e rinnovo delle dichiarazioni rilasciate ai fini della ammissione allo SDAPA.

Nella medesima nota, infine, Consip ha evidenziato che “Resta ferma, pertanto, in capo alla stazione appaltante l’opportunità dell’utilizzo degli istituti, messi a disposizione dalla normativa vigente, per la verifica sostanziale circa l’effettivo possesso dei requisiti sottesi alla classe richiesta in sede di Appalto Specifico e l’adozione dei provvedimenti conseguenti”.

Con nota prot. n. 130690 del 18 luglio 2019, R1, quindi, ha invitato la Stazione appaltante a rivedere, in via di autotutela, il provvedimento di esclusione del 25 giugno 2019 e riammettere la stessa Società alla procedura di Appalto Specifico.

Con nota prot. n. 0064844 del 19 luglio 2019, l’Università ha informato la Società che, “preso atto anche di quanto asserito da Consip…, ritiene di non dar seguito all’istanza di revisione in autotutela, confermando il provvedimento di esclusione ns prot. n. 57139/2019, notificato a mezzo pec il 25.06.2019”.

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi: violazione, falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; violazione, falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione; violazione, falsa applicazione dei paragrafi 2.2, punto 11), 5.4 e 6 del capitolato d’oneri relativo allo SDAPA; violazione, falsa applicazione dei paragrafi 5.1 e 7.8 del capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa; violazione del principio del favor partecipationis; eccesso di potere sotto i profili di difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, incongruità della motivazione, illogicità e irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento, sviamento.

Stante la formulazione delle categorie merceologiche e relative classi di ammissione previste nelle tabelle Il paragrafo 2.2 del Capitolato d’oneri SDAPA, tenuto conto delle soglie di fatturato specifico previste per l’ammissione alle classi A/A1, B/B1, C/C1, D/D1, E/E1, F/F1 e G/G1, l’unico elemento determinante ai fini della ammissione alle classi da A1 a G1, rispetto all’ammissione alle classi da A a G, sarebbe il possesso della certificazione di qualità ISO 9001 per i processi di realizzazione ed erogazione di Servizi di Assistenza Tecnica.

Nell’ambito delle richiamate categorie e classi di ammissione, il paragrafo 5.1 del Capitolato d’oneri, con riferimento alla categoria “Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione”, sono state individuate le categorie e le classi di ammissione oggetto dell’Appalto Specifico, prevedendo in particolare che i concorrenti dovessero attestare l’appartenenza alla classe di ammissione D1 e, dunque, l’avvenuta realizzazione, negli ultimi due esercizi finanziari, di un fatturato specifico compreso tra Euro 1.000.001,00 ed Euro 2.000.000,00, nonché il possesso della richiamata certificazione di qualità ISO 9001 per i processi di realizzazione ed erogazione di Servizi di Assistenza Tecnica.

R1 sarebbe titolare dal 2 settembre 2000 (data di prima emissione), della certificazione di qualità EN ISO 9001:2015 per le attività di “Progettazione e sviluppo di sistemi informativi integrati. Commercializzazione ed assistenza di prodotti hardware e software”, la cui scadenza, a seguito dell’ultima emissione in data 23 settembre 2017, è fissata al 22 settembre 2020.

La Stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla regolarizzazione in base al paragrafo 7.8 del Capitolato d’oneri, risultando provato che la ricorrente al momento dell’ammissione allo SDAPA e a quello di ricezione della Lettera di invito relativa all’Appalto Specifico, era in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione alla classe di ammissione G1.

La certificazione di qualità EN ISO 9001:2015 è stata prodotta dalla Società in sede di partecipazione alla procedura di Appalto Specifico, al fine di beneficiare della riduzione dell’importo dovuto a titolo di garanzia provvisoria, ai sensi del paragrafo 7.3 del Capitolato d’oneri AS.

Contrariamente a quanto preteso dalla Stazione appaltante, in capo a Consip non sarebbe configurabile alcun obbligo di verificare la correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di aggiornamento/rinnovo dei dati, con l’ovvia conseguenza che la certificazione circa il possesso dei requisiti sottesi alla appartenenza ad una determinata classe di ammissione non è un’attività di competenza di Consip, soggetta a verifica/approvazione da parte della medesima Consip; piuttosto – come rilevato dalla stessa Consip nella richiamata comunicazione del 17 luglio 2019 – incombe sulle singole stazioni appaltanti, in sede di appalti specifici, l’onere di procedere alla “verifica sostanziale circa l’effettivo possesso dei requisiti sottesi alla classe richiesta”, a tale fine ricorrendo all’“utilizzo degli istituti messi a disposizione dalla normativa vigente”.

Contrariamente a quanto preteso dalla Stazione appaltante, in capo a Consip non sarebbe configurabile alcun obbligo di verificare la correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di aggiornamento/rinnovo dei dati, con l’ovvia conseguenza che la certificazione circa il possesso dei requisiti sottesi alla appartenenza ad una determinata classe di ammissione non è un’attività di competenza di Consip, soggetta a verifica/approvazione da parte della medesima Consip; piuttosto – come rilevato dalla stessa Consip nella richiamata comunicazione del 17 luglio 2019 – incombe sulle singole stazioni appaltanti, in sede di appalti specifici, l’onere di procedere alla “verifica sostanziale circa l’effettivo possesso dei requisiti sottesi alla classe richiesta”, a tale fine ricorrendo all’“utilizzo degli istituti messi a disposizione dalla normativa vigente”.

L’Università degli Studi Roma “Sapienza” si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

La Italware S.r.l. si è costituita in giudizio depositando atto di intervento ad opponendum.

Con Decreto n. 5059/2019 in data 25 luglio 2019 il Presidente della Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche annessa al ricorso proposto dalla Società e, per l’effetto, sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e disposto l’ammissione con riserva della Società medesima al prosieguo della procedura, fissando per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio dell’11 settembre 2019.

All’esito di tale Camera di Consiglio dell’11 settembre 2019 con ordinanza n. 6109/2019, la Sezione ha confermato il predetto decreto monocratico: “Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che il ricorso presenta sufficienti profili di fumus boni iuris, in quanto dalla documentazione agli atti la ricorrente sembra essere in possesso del requisito per la classe G1, tenuto conto di quanto affermato dalla Consip nella nota n. 130690 del 18.7.2019 con cui invita la stazione appaltante a svolgere una attività di autotutela riammettendo alla gara l’istante;

Rilevato, altresì, che in senso favorevole alla tesi della R1 milita il § 7.8 del capitolato di oneri in tema di soccorso istruttorio;

Ritenuto che nel caso di specie sembrano sussistere i presupposti per consentire al concorrente di essere riammesso alla gara, senza che ne risulti alterata la par condicio, avendo l’istante prodotto elementi in grado di dimostrare il possesso dei requisiti alla data della scadenza del termine per partecipare alla gara”. Pertanto l’istanza cautelare formulata dalla Società ricorrente è stata accolta ai fini della sua riammissione alla gara.

All’udienza del 20 novembre 2019, dopo discussione tra le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La controversia in esame ha ad oggetto l’esclusione della società R1 disposta con nota prot. n. 0057139 del 25 giugno 2019 sul presupposto che la medesima società non era “in possesso del requisito, per la categoria merceologica Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione, dell’appartenenza alla Classe di ammissione D1 o superiore, richiesta dal Capitolato d’oneri dell’Appalto Specifico… a pena di esclusione”.

L’Università, in particolare, dopo avere richiamato i paragrafi 6.2 e 6.4 del Capitolato d’oneri SDAPA, ha ritenuto che “Nella Dichiarazione sostitutiva di partecipazione all’AS presentata da codesta Impresa… testualmente si dichiara che, ‘relativamente a Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione…, con riferimento a quanto specificato nel capitolato d’oneri, l’operatore economico richiedente l’ammissione, avendo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di sottomissione della domanda di ammissione, di modifica o rinnovo dati un fatturato specifico superiore a 10.000.000,00 appartiene alla classe g’.

Per quanto su esposto, la Classe di ammissione indicata (classe G) non soddisfa il requisito di appartenenza alla Classe di ammissione D1 o superiore, rappresentando pertanto motivo di esclusione”.

Con un unico motivo la ricorrente deduce che nella Dichiarazione sostitutiva di partecipazione – generata automaticamente dal Sistema Consip – in relazione alla categoria merceologica “Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione” – sarebbe stata erroneamente indicata l’appartenenza alla classe di ammissione G in luogo della classe di ammissione G1 (necessaria per partecipare alla gara in questione), sebbene la Società avesse titolo a tale ultima classificazione (G1), stante il possesso ininterrotto, dal 2 settembre 2000, della certificazione di qualità EN ISO 9001:2015 per le attività di “Progettazione e sviluppo di sistemi informativi integrati. Commercializzazione ed assistenza di prodotti hardware e software”, con scadenza il 22 settembre 2020.

In proposito sostiene che il riferimento erroneo alla classe di ammissione G, in luogo della effettiva classe G1, sarebbe dovuto ad un mero errore materiale commesso dalla Società medesima nel corso dell’iter di rinnovo/aggiornamento dati, risultando comunque documentalmente provato che la ricorrente, sia al momento dell’ammissione allo SDAPA quanto al momento della ricezione della Lettera di invito relativa all’Appalto Specifico, era in possesso dei requisiti della classe di ammissione G1.

2. La tesi della istante, che invoca il soccorso istruttorio previsto dal § 7.8 del capitolato di oneri merita adesione.

La R1, infatti, ha introdotto validi principi di prova atti a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per ottenere la classificazione G1 superiore alla classe minima di ammissione D1 richiesta dal Capitolato d’Oneri dell’AS (cfr. par. 5.1 punto A), a pena di esclusione.

In particolare ha allegato (cfr. doc. n. 8) copia della certificazione di qualità EN ISO 9001:2015 per le attività di “Progettazione e sviluppo di sistemi informativi integrati. Commercializzazione ed assistenza di prodotti hardware e software” rilasciata il 2 settembre 2000 e la cui scadenza, a seguito dell’ultima emissione in data 23 settembre 2017, è fissata al 22 settembre 2020.

L’esclusione disposta dalla stazione appaltante è conseguenza della produzione da parte della istante in corso di gara di una dichiarazione sostitutiva di certificazione generata in modo automatico (in cui in relazione alla categoria merceologica de qua, è indicata l’appartenenza della Società alla classe di ammissione G, in luogo della effettiva classe G1), tale diversa indicazione non è negata dalla ricorrente, che tuttavia evidenzia la riconducibilità di tale diversa classificazione ad un mero errore materiale commesso dalla Società medesima nel corso dell’iter di rinnovo/aggiornamento dati presso la Consip.

2.1. Tale affermazione trova riscontro nella nota prot. n. 27002/2019 del 17.7.2019 di Consip (cfr. doc. 11 ricorrente) in cui si afferma che “codesta società risulta iscritta al Bando di gara per l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione per la pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni, dapprima all’edizione n. 2 (ID 1744) e successivamente all’edizione 3 (ID 2018) (di seguito per brevità anche “SDAPA ICT”), sin dal 4 ottobre 2016;

– sin dalla data di iscrizione, codesta società è stata ammessa, alla categoria –“Servizi di assistenza tecnica e manutenzione”, con la classe G1, avendo espressamente, dichiarato, di possedere “…la relativa certificazione di qualità iso 9001”;

– successivamente, in conformità rispetto a quanto previsto al paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri relativo al bando Istitutivo dello SDAPA ICT, codesta società ha periodicamente rinnovato i propri dati, confermando, di volta in volta, la suddetta dichiarazione, inerente al possesso della certificazione ISO 9001 e all’appartenenza alla classe G1;

– l’ultima dichiarazione di rinnovo dei dati contenente tale dichiarazione è stata trasmessa da codesta società l’8 maggio 2018;

– successivamente, con l’aggiornamento dei dati del 9 novembre 2018 e la successiva conferma del 3 maggio 2019, codesta società ha modificato la propria dichiarazione, affermando quanto segue “…..con riferimento a quanto specificato nel capitolato d’oneri, l’operatore economico richiedente l’ammissione, avendo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di sottomissione della domanda di ammissione, di modifica o rinnovo dati un fatturato specifico superiore 10.000.000,00 appartiene alla classe G”;

– solo in data 20 giugno 2019 codesta società ha nuovamente dichiarato il possesso della certificazione ISO 9001 e la conseguente appartenenza alla classe G1”.

2.2. A fronte di tale riscontro fornito con la predetta nota del 17 luglio 2019, considerato che Consip, dopo la verifica iniziale per la iscrizione allo SDAPA, in base al paragrafo 5.4 del Capitolato di tale sistema (il quale stabilisce l’obbligo per gli operatori economici di mantenere costantemente aggiornate le dichiarazioni e le informazioni caricate a Sistema, utilizzando l’apposita procedura) ha solo una mera possibilità “di svolgere verifiche e controlli sulla veridicità, completezza, correttezza e aggiornamento delle dichiarazioni rese dagli operatori economici”, con la precisazione che delle verifiche eventualmente compiute “potrà essere data evidenza alle Stazioni Appaltanti attraverso il Sistema, nonché all’A.N.A.C.” (cfr. doc. 6 ricorrente pag. 36)], deve ritenersi che l’onere di procedere alla “verifica sostanziale circa l’effettivo possesso dei requisiti sottesi alla classe richiesta”, ricorrendo a tal fine all’“utilizzo degli istituti messi a disposizione dalla normativa vigente”, spettava alla stazione appaltante in sede di appalto specifico (nel caso di specie l’Università “Sapienza”), come peraltro indicato dalla stessa Consip nella parte finale della citata nota.

3. Per tale ragione non può condividersi l’assunto dell’Università secondo cui “Le principali cause che hanno determinato la iniziale esclusione della società R1 S.p.A.… e la successiva conferma di esclusione… sono da rinvenirsi nella specifica lex specialis dello SDAPA ICT e dell’Appalto Specifico in parola…”.

Qualora si accedesse a tali argomentazioni escludendo, quindi, la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere autonomamente all’accertamento dei requisiti in capo ai partecipanti agli appalti specifici, verrebbe elisa o – meglio – neutralizzata la disciplina del soccorso istruttorio prevista dal paragrafo 7.8 del Capitolato d’oneri AS, secondo cui: “L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta”; ed altresì: “Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”.

Tale disposizione che prevede la sanabilità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, ove ne sia accertato l’effettivo possesso, non può che presupporre un autonomo potere di verifica dei requisiti medesimi in capo alla Stazione appaltante, che, opinando nel senso inteso dall’Università, sarebbe invece vincolata a quanto certificato da Consip, non potendo quindi ricorrere al rimedio del soccorso istruttorio pur in presenza dei presupposti per esercitarlo.

4. In un sistema, come quello proprio del nostro ordinamento, ispirato al principio del favor partecipationis, seppure necessariamente armonizzato con i principi di imparzialità e della par condicio dei concorrenti, non può essere escluso da una gara il concorrente che, seppur incorso in errore, quantunque imputabile, possa porvi rimedio, senza che ne risulti alterata la par condicio, potendo dimostrare di essere in possesso dei requisiti alla data della scadenza del termine per partecipare alla gara.

5. In conclusione deve ritenersi che la Stazione appaltante, accertato l’errore commesso dalla Società e in ogni caso il possesso, da parte della stessa, della certificazione di qualità EN ISO 9001:2015, evincibile dalla documentazione a corredo della suddetta dichiarazione datata 6.6.2019 (cfr. doc. 8 ricorrente), avrebbe dovuto riammettere la stessa R1 alla procedura, previo invito alla regolarizzazione della Dichiarazione sostitutiva precedentemente resa.

In virtù di quanto fin qui considerato il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza con parziale compensazione nei confronti della controinteressata Italware S.r.l.-.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 0057139 del 25 giugno 2019, con la quale l’Università degli Studi di Roma “Sapienza – Centro InfoSapienza” ha comunicato l’esclusione di R1 S.p.a. dalla procedura di appalto specifico e la nota prot. n. 0064844 del 19 luglio 2019, con la quale la medesima Università ha respinto l’istanza di revisione in autotutela presentata da R1 S.p.a. in data 17 luglio 2017, confermando il provvedimento di esclusione prot. n. 57139/2019;

Condanna l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri dovuti per legge, le compensa nei confronti controinteressata Italware S.r.l.-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO

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