DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Procedure di reclutamento del personale da parte delle società in house – Giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria (Massima a cura di Laura Pergolizzi)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 12 Marzo 2024
Numero: 4988
Data di udienza: 14 Febbraio 2024
Presidente: Sapone
Estensore: Biffaro
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Procedure di reclutamento del personale da parte delle società in house – Giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria (Massima a cura di Laura Pergolizzi)
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 12 marzo 2024, n. 4988
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Procedure di reclutamento del personale da parte delle società in house – Giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Le controversie inerenti alle procedure di reclutamento del personale da parte delle società in house rientrano nella sfera di competenza giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria. Con l’art. 19, comma 4, del Tuspp, il legislatore, nello stabilire espressamente che “la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”, ha sostanzialmente confermato il criterio di riparto di giurisdizione elaborato in sede pretoria, devolvendo al giudice ordinario le controversie sul reclutamento del personale delle società in house.
Pres. Sapone, Est. Biffaro – A.C. e altro (avv. Scipione) c. P. S.r.l. (avv. Patrizi, Barchiesi e Oliverio)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ - 12 marzo 2024, n. 4988SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale omissis del 2024, proposto da Antonio Ciccone e Francesco Ciriello, rappresentati e difesi dall’avvocato Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Salvatore Napoli in Roma, via A. Riboty, 23;
contro
Port Authority Security S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Patrizi, Simona Barchiesi e Francesco Oliverio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via degli Scipioni, n. 281;
nei confronti
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro – Settentrionale e Simone Comminazi, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensiva,
1) della determina n. 9/2023 del 27.11.2023 a firma dell’amministratore unico della società Port Authority Security, con cui è stata indetta la procedura di “selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di graduatoria volte all’eventuale assunzione di personale con qualifica di guardia particolare giurata (armata) a tempo determinato ed indeterminato e pieno – VI livello CCNL Vigilanza Privata Vigente, da reperirsi sia all’interno dell’organico esistente che all’esterno”, con approvazione degli atti di indizione della procedura (avviso e modello della domanda di partecipazione);
2) dell’Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di graduatoria volta all’eventuale assunzione di personale con qualifica di guardia particolare giurata (armata) a tempo determinato ed indeterminato e pieno – VI livello CCNL Vigilanza Privata Vigente, da reperirsi sia all’interno dell’organico esistente che all’esterno, col quale la società Port Authority Security srl ha bandito la predetta procedura;
3) della determina n. 10/2023 del 12.12.2023 a firma dell’amministratore unico della società Port Authority Security srl, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice per il bando della procedura di “selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di graduatoria volte all’eventuale assunzione di personale con qualifica di guardia particolare giurata (armata) a tempo determinato ed indeterminato e pieno – VI livello CCNL Vigilanza Privata Vigente, da reperirsi sia all’interno dell’organico esistente che all’esterno”;
4) delle prove scritte espletate per la procedura di selezione pubblica indetta con la determinazione n. 9/2023 del 27.11.2023 a firma dell’amministratore unico della società Port Authority Security srl;
5) di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria, pubblicata il 18.12.2023, degli assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato a conclusione della procedura di “selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di graduatoria volte all’eventuale assunzione di personale con qualifica di guardia particolare giurata (armata) a tempo determinato ed indeterminato e pieno – VI livello CCNL Vigilanza Privata Vigente, da reperirsi sia all’interno dell’organico esistente che all’esterno”;
nonché di tutti gli atti e i provvedimenti connessi, correlati e consequenziali a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Port Authority Security S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Port Authority Security S.r.l. (“PAS”) è la società in house dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro – Settentrionale (“AdSP”) costituita nel 2012 per l’espletamento dei servizi di vigilanza e di sicurezza complementare, di cui all’art. 133 T.U.L.P.S. e al d.m. 15 settembre 2009, n. 154, presso gli impianti portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e nelle aree soggette alla giurisdizione di AdSP.
1.1. PAS, con avviso del 28 novembre 2023, indiceva la selezione pubblica “per titoli ed esami per la formazione di graduatorie volte all’eventuale assunzione di personale con qualifica di guardia particolare giurata (armata) a tempo determinato ed indeterminato e pieno – VI livello ccnl vigilanza privata vigente, da reperirsi sia all’interno dell’organico esistente, che all’esterno” (“Avviso”).
Detto Avviso, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, prevedeva che la domanda di partecipazione dovesse essere presentata entro le ore 12:00 del decimo giorno successivo alla sua pubblicazione, avvenuta nella sezione “Bandi di concorso” del sito web di PAS.
1.2. I ricorrenti rappresentavano di aver appreso dell’esistenza della suddetta procedura di reclutamento quando ormai era inutilmente decorso il termine per presentare la domanda di partecipazione, atteso che l’Avviso non era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1.3. PAS, con la determinazione n. 10 del 12 dicembre 2023 nominava la Commissione esaminatrice e con successivo provvedimento del 18 dicembre 2023 approvava le graduatorie di merito. Seguiva, poi, la stipula dei contratti con i candidati risultati vincitori.
2. I ricorrenti, con la proposizione del presente ricorso affidato ad un unico motivo, impugnavano gli atti e provvedimenti in epigrafe, contestandone la legittimità per violazione di legge, e ne chiedevano l’annullamento.
2.1. Port Authority Security S.r.l. si costituiva in resistenza nel presente giudizio ed eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione di questo giudice, prospettando che la competenza giurisdizionale a conoscere della controversia in esame spetti all’Autorità giudiziaria ordinaria. PAS, nel merito, eccepiva anche l’infondatezza del gravame.
2.2. I ricorrenti, con memoria depositata in data 2 marzo 2024, controdeducevano alle eccezioni sollevate dalla società resistente e instavano per l’accoglimento della domanda cautelare.
2.3. I ricorrenti, con istanza depositata in data 4 marzo 2023, chiedevano che la causa, con riferimento alla delibazione della domanda cautelare, fosse trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.
2.4. All’udienza camerale del 6 marzo 2024 la causa veniva discussa dal patrono di PAS. Il Collegio formulava avviso di definizione della controversia con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ciò veniva fatto constare nel verbale d’udienza. All’esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che l’eccezione sollevata da PAS in ordine alla inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione sia meritevole di pregio e debba essere accolta.
3.1. In proposito, è sufficiente evidenziare che PAS è una società in house di AdSP e, quindi, risulta assoggettata alle disposizioni normative del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (“Tuspp”).
Più in particolare, l’art. 19, comma 4, del Tuspp stabilisce che “resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.
3.2. La giurisprudenza, sia amministrativa, sia di legittimità, concordemente ritiene che le controversie inerenti alle procedure di reclutamento del personale da parte delle società in house rientrano nella sfera di competenza giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria (cfr. C. Cass., SS.UU., 27 marzo 2017, n. 7759; T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, 23 febbraio 2024, n. 518; T.A.R. Toscana, sez. I, 17 gennaio 2022, n. 32; T.A.R. Lazio, sez. I, 7 dicembre 2020, n. 13108; T.A.R. Sicilia, sez. I, 6 marzo 2018, n. 555).
3.3. Il giudice amministrativo, in particolare, ha valorizzato la previsione di cui all’art. 19, comma 4, del Tuspp per affermare che il legislatore, nello stabilire espressamente che “la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”, ha sostanzialmente confermato il criterio di riparto di giurisdizione elaborato in sede pretoria, devolvendo al giudice ordinario le controversie sul reclutamento del personale delle società in house, nel cui novero è sicuramente ascrivibile anche la procedura selettiva per cui è causa.
4. Al Collegio preme evidenziare che la scelta delle parti in causa di non comparire nella camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare non può costituire ostacolo alla rapida definizione del giudizio, così frustrando la ratio acceleratoria che presiede all’art. 60 c.p.a. e il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) che ne sta a fondamento (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 8369 del 15 settembre 2023).
5. In definitiva, il Collegio, sulla scorta delle sopraesposte considerazioni, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la cognizione della presente controversia rientra nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere proseguito con le modalità e i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
5. Si reputano sussistenti giuste ragioni, anche alla luce della definizione in rito del giudizio, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia rientra nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
L’ESTENSORE
Luca Biffaro
IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone
IL SEGRETARIO