DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile – Valutazione di impatto ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – Art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 – Valutazione completezza della documentazione – Valutazione di incidenza appropriata (Massima a cura di Lucrezia Corradetti)
Provvedimento:
Sezione:
Regione:
Città:
Data di pubblicazione:
Numero: 18015
Data di udienza: 9 Ottobre 2024
Presidente: Stanizzi
Estensore: Savi
Premassima
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile – Valutazione di impatto ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – Art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 – Valutazione completezza della documentazione – Valutazione di incidenza appropriata (Massima a cura di Lucrezia Corradetti)
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 17 ottobre 2024, n. 18015
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile – Valutazione di impatto ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – Art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 – Valutazione completezza della documentazione – Valutazione di incidenza appropriata
Il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) è disciplinato dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Esso prevede che nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso (co. 1). Il coordinamento tra la procedura di VIA e quella per la valutazione di incidenza (VIncA) è regolato dall’art. 10 del T.U. ambientale, ai sensi del quale la VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza. Nella verifica della completezza della documentazione prodotta ai sensi del comma 3 dell’art. 27-bis, il richiamo al principio di precauzione non può colmare le carenze di un’istruttoria inadeguata che si verifica quando la richiesta di integrazione documentale di cui all’art. 27-bis, co. 3, costituisce l’unica occasione di confronto tra il proponente e l’Amministrazione procedente
Pres. Stanizzi, Est. Savi – I. S.r.l. (avv.ti Marocco, Fraudatario, Gasparri) c. Regione Lazio (avv. Caprio)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ - 17 ottobre 2024, n. 18015SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Iris Rinnovabili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Teodora Marocco, Biagio Daniele Fraudatario, Martina Gasparri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune Ischia di Castro, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del parere prot. n. 1371281 del 28 novembre 2023, adottato dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Area Protezione e Gestione della Biodiversità, recante “Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi del combinato disposto dell”art. 27 bis del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e D.M. 52/2015 relativo al progetto di “Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 6 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 5 MW per una potenza complessiva di 30 MW, da realizzarsi nei comuni di Ischia di Castro (VT) con opere connesse ricadenti nei di Comuni Ischia di Castro, Cellere, Valentano, Piansano, Arlena di Castro e Tuscania (VT)”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.4.2024:
– della determinazione prot. n. G01489 del 14 febbraio 2024 della Regione Lazio, Direzione Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi, recante “Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell”art. 27 bis del D.lgs.152/2006 relativo al progetto di “Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 6 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 5 MW per una potenza complessiva di 30 MW, da realizzarsi nei comuni di Ischia di Castro (VT) con opere connesse ricadenti nei di Comuni Ischia di Castro, Cellere, Valentano, Piansano, Arlena di Castro e Tuscania (VT);
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente;
nonché dei seguenti atti già impugnati a mezzo del ricorso introduttivo del giudizio:
– nota prot. n. 1371281 del 28 novembre 2023 della Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Area Protezione e Gestione della Biodiversità;
– ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente è titolare del progetto relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 6 aerogeneratori di potenza nominale pari a 5 MW ciascuno, da realizzarsi nel comune di Ischia di Castro (VT), con opere connesse ricadenti nei Comuni di Ischia di Castro, Cellere, Valentano Piansano, Arlena di Castro e Tuscania (VT).
2. In relazione a tale progetto, in data 23 dicembre 2022 è stata presentata istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, nel contesto del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27-bis del D.lgs n. 152/2006. Nel frattempo, la ricorrente ha avviato la campagna di monitoraggio in relazione all’avifauna e alla chirotterofauna, finalizzata, per la fase ante operam, a verificare lo scenario ambientale di riferimento utilizzato nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) per la valutazione degli impatti generati dall’opera in progetto.
3. In data 14 giugno 2023, con nota prot. 0645888, l’Area Protezione e Gestione della Biodiversità della Regione Lazio ha trasmesso all’Area Valutazione di Impatto Ambientale l’avviso di competenza, richiedendo che il progetto fosse sottoposto a procedura di valutazione di incidenza appropriata – Livello II, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DPR 357/1997, con conseguente necessità di depositare uno Studio di incidenza ambientale. In data 21 giugno 2023, con nota prot. 0676706, l’Area Valutazione Impatto Ambientale ha trasmesso alla ricorrente tutte le richieste di integrazioni pervenute dagli enti coinvolti, tra cui quella dell’Area Protezione e Gestione della Biodiversità.
4. In aderenza alla richiesta, Iris ha depositato nel prescritto termine di 30 giorni l’istanza di avvio della procedura di valutazione appropriata, allegando altresì lo Studio di Incidenza, il modello di screening,) nonché le preliminari relazioni trimestrali dei monitoraggi fino ad allora eseguiti in relazione all’avifauna e della chirotterofauna, facendo presente che gli stessi dovevano intendersi preliminari, in attesa della conclusione dei monitoraggi ancora in essere.
5. Mentre i suddetti monitoraggi erano ancora in essere, l’Area della Regione Lazio competente in materia di procedura di valutazione di incidenza ha provveduto sull’istanza, lamentando la mancata ricezione dei risultati relativi agli approfondimenti proposti dall’istante e previsti dalla normativa di riferimento. Nello specifico, sulla scorta del “livello di incertezza e incompletezza delle informazioni e conseguenti valutazioni, che l’attività di monitoraggio in campo avrebbe dovuto contribuire a risolvere”, l’Ente ha concluso che “non è possibile escludere con ragionevole certezza possibili incidenze negative sulle popolazioni animali (principalmente Uccelli e Chirotteri) tutelate”. Sulla base di tale motivazione, l’Area Protezione e Gestione della Biodiversità della Regione Lazio, invocando il principio di precauzione, ha adottato parere non favorevole alla realizzazione dell’Impianto.
6. Avverso tale parere è stato proposto il ricorso introduttivo, affidato a quattro motivi.
7. Con il primo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, nonché dell’art. 5, comma 3 e 4, del d.P.R. 357/1997. Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto – Irragionevolezza ed ingiustizia manifeste”. Secondo la ricorrente, la Regione Lazio avrebbe condotto e concluso il procedimento di valutazione di incidenza in assenza di un’appropriata rappresentazione delle circostanze di fatto e di tutti gli elementi idonei ad influire sul giudizio di merito, risultando pendenti le attività di monitoraggio rappresentate nello studio di incidenza. Invero, la conclusione dei monitoraggi ben avrebbe potuto evidenziare che, per esempio, determinate specie di uccelli non sono state rinvenute nei pressi dell’impronta dell’impianto, determinando un importante indirizzo di valutazione derivante da un’aggiornata osservazione di campo (e non da mere, e datate, bibliografie sul tema). Né avrebbe rilievo in proposito il richiamo al principio di precauzione: l’ente, infatti, avrebbe dovuto, in ossequio al principio di buon andamento dell’azione amministrativa e al divieto di aggravio del procedimento, sospendere il procedimento in attesa della conclusione dei monitoraggi, richiedendo l’integrazione documentale relativa all’aggiornamento dello Studio di Incidenza non appena gli esiti fossero stati disponibili. Questo avrebbe consentito, in conformità alle tempistiche e al buon andamento dell’azione amministrativa, l’espletamento di una completa e adeguata istruttoria.
8. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione del principio di precauzione di cui all’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’art. 301 del d.lgs. n. 152/2006; violazione dell’art. 3 della l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d. lgs. 387/2003. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e motivazione”. Il vizio istruttorio dedotto col primo motivo si riverberebbe anche sulla falsa e scorretta applicazione del principio di precauzione. La Regione Lazio, Area Protezione e Gestione della Biodiversità, ha motivato il proprio parere negativo sulla scorta dell’asserita impossibilità di “escludere con ragionevole certezza possibili incidenze negative sulla popolazioni animali (principalmente Uccelli e Chirotteri) tutelate”, ritenendo tale agire coerente col principio di precauzione di cui all’art. 191 del TFUE e all’art. 12 301 del D.Lgs. 152/2006. Sennonché, l’applicazione del principio di precauzione richiederebbe il rispetto di alcuni criteri sostanziali e di regole procedimentali, proprio al fine di evitare che di tale principio si faccia un’applicazione distante dalla ratio che lo muove. Invero, affinché il principio di precauzione possa dirsi correttamente applicato, la giurisprudenza europea sarebbe orientata nel senso di ritenere imprescindibile che siano raccolti tutti i dati necessari a garantire la completezza della valutazione. Solo ove la valutazione scientifica, così eseguita, non consenta di determinare con sufficiente certezza il rischio e l’eventuale gravità dello stesso sull’ambiente o sulla salute di una data popolazione, l’Amministrazione invocare il principio di precauzione. Nel caso di specie, ai fini della legittima invocazione del principio di precauzione sotto un profilo procedurale, l’Ente avrebbe dovuto attendere i risultati del monitoraggio ante operam ed effettuare la valutazione del rischio considerando tutti gli elementi che tale monitoraggio avrebbe apportato. Solo così l’Amministrazione avrebbe potuto valutare la pericolosità dell’intervento secondo un ragionamento rigorosamente logico, basato su una valutazione scientifica quanto più completa possibile e su dati scientifici affidabili ed aggiornati e, solo a seguito di tale istruttoria, valutare l’applicabilità del principio di precauzione.
9. Con il terzo mezzo si contesta “Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Carenza assoluta di istruttoria e motivazione”. La nota impugnata sarebbe anche censurabile in punto di violazione dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto la Regione Lazio avrebbe del tutto omesso di valutare la marginalità dell’impatto dell’opera che viene illustrato nelle relazioni depositate con riferimento allo stato della conoscenza a quel tempo disponibile e, in tale contesto, avrebbe altresì pretermesso la valutazione delle misure di mitigazione proposte dalla ricorrente al fine di escludere tale marginale impatto.
10. Il quarto motivo reca “Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione. Diversità di trattamento e di criteri di valutazione. Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria. Sotto altro profilo, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste. Disparità di trattamento”. I vizi dedotti nei precedenti motivi assumerebbero ancor più rilevanza se si considera che il medesimo Ente ha escluso dalla valutazione di incidenza il progetto relativo alla costruzione di un impianto eolico la cui ubicazione è prevista nelle immediate vicinanze dell’impianto oggetto del presente ricorso. L’impatto, risultato marginale per l’impianto in questione sulla base di mere dichiarazioni non supportate da monitoraggi in situ, avrebbe dovuto essere definito tale anche per l’impianto di cui al presente gravame, perlopiù se supportato da monitoraggi in campo.
11. Con atto di motivi aggiunti notificato il 15.4.2024 e depositato il 22.4.2024 la ricorrente, ribadendo l’impugnazione degli atti oggetto del ricorso introduttivo, ha altresì censurato la determinazione di valutazione di impatto ambientale negativa adottata dalla Regione Lazio a conclusione del procedimento, in via derivata per i medesimi motivi enunciati nel ricorso introduttivo (cui fanno riferimento i primi quattro motivi aggiunti), nonché in via diretta per vizi propri.
12. In particolare, con il quinto motivo aggiunto si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 ss. del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 6 della l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97, comma 2 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e di motivazione. Sviamento”. La Regione Lazio avrebbe condotto il procedimento di VIA in spregio alla dinamica procedimentale delineata agli artt. 25 ss. del d.lgs. 152/2006. Ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, dopo aver verificato la procedibilità dell’istanza e aver proceduto alla pubblicazione, sul proprio sito, della documentazione allegata all’istanza di VIA, all’Ente competente è richiesto di verificarne, a livello formale, la completezza documentale ed eventualmente richiederne l’integrazione. Solo una volta completata la documentazione in seno al procedimento, l’Ente competente è chiamato ad avviare il procedimento, emettendo l’avviso al pubblico di cui all’art. 24, co. 2, del D.Lgs. 152/2006 per la fase di consultazione. A tal punto, il pubblico può presentare osservazioni e gli Enti coinvolti nel procedimento sono chiamati a trasmettere all’Ente competente per la VIA le eventuali richieste di integrazione di tipo contenutistico. È dunque concesso all’Ente competente per la VIA, raccolte tutte le integrazioni dagli Enti a vario titolo coinvolti, la possibilità di formulare una nuova richiesta di integrazione, questa volta di tipo contenutistico. In tale caso, la documentazione integrativa presentata dal proponente sarà oggetto di ulteriore pubblicazione e di una seconda consultazione al pubblico per la durata di 15 giorni. Nello stesso termine, gli Enti coinvolti nel procedimento sono chiamati ad esprimersi con proprio parere in materia ambientale necessario alla definizione del procedimento di VIA e prodromico all’adozione di nulla osta, atti di assenso o autorizzazioni in seno alla conferenza dei servizi. Entro i successivi 10 giorni, è previsto che l’autorità competente per la VIA convochi “una conferenza dei servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni e i soggetti competenti o comunque potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi, richiesti dal proponente, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto”.
13. Nel caso di specie, da un lato la Regione si è avvalsa della possibilità di avanzare richieste documentali di tipo contenutistico, concludendo poi l’istruttoria sottolineando, da una parte, lacune nei documenti progettuali non rilevate in sede di istruttoria e, dall’altra, non considerando informazioni già fornite a valle della richiesta di integrazione documentale. I rilievi formulati dall’Amministrazione, invero, non sarebbero mai stati oggetto di richiesta documentale; d’altra parte, le informazioni asseritamente mancanti sarebbero in realtà già agli atti del procedimento.
14. L’operato dell’amministrazione evidenzierebbe il malcelato intento di chiudere comunque negativamente il procedimento avviato dalla Società. Infatti, al parere non favorevole di VINCA sarebbe immediatamente seguita l’emissione della determinazione di VIA negativa senza alcuna convocazione della conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006, della l. 241/1990 e della DGR n. 884/2022, con ciò omettendo ogni contradditorio procedimentale a garanzia di tutti i pubblici interessi coinvolti.
15. Con il sesto motivo aggiunto si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 4, della direttiva habitat e dell’art. 5, co. 8, del d.P.R. 357/1997. Sotto ulteriore profilo, violazione e falsa applicazione dell’art. 25 ss. del d.lgs. 152/2006, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 6 della l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97, comma 2 della Costituzione. Sotto ulteriore profilo, eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e di motivazione”. La Regione avrebbe omesso di considerare l’applicabilità della deroga prevista dall’art. 6, co. 4, della Direttiva 92/43/CEE (la “Direttiva Habitat”) e recepita dall’art. 5, co. 8, del DPR 357/1997, il quale recita: “Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all’articolo 13”. Quand’anche avesse ritenuto di aderire alle conclusioni di cui al parere negativo di VINCA, la Regione Lazio, nel contesto del contemperamento della totalità dei pubblici interessi in gioco, avrebbe dovuto vagliare le “soluzioni alternative possibili” e considerare la possibilità di attingere alla deroga ex art. 6, co. 4, della Direttiva Habitat ed ex art. 5, co. 8, del DPR 357/1997.
16. Con il settimo motivo aggiunto si contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis e dell’art. 21-octies della l. 241/1990. Violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del contradditorio endoprocedimentale e del diritto di difesa. Eccesso di potere”. La Regione avrebbe omesso, sempre in spregio al principio del contraddittorio, di inviare il preavviso di rigetto alla Società ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990. Tale violazione renderebbe comunque inevitabile l’annullamento del provvedimento di VIA.
17. Si è costituita la Regione Lazio, rilevando che nel parere negativo di VIA è stato rappresentato che non erano pervenuti gli approfondimenti previsti dallo stesso proponente e che la situazione fosse critica in considerazione del fatto che il territorio coinvolto dall’impianto risultava essere già interessato dalla presenza di aerogeneratori e campi fotovoltaici, per cui non si sarebbe potuto escludere che l’interazione delle suddette tecnologie possa produrre effetti negativi diretti e indiretti su specie ed habitat di specie. L’Area competente ad esprimersi sulla valutazione di incidenza ha ritenuto che il livello di incertezza e incompletezza delle informazioni, che l’attività di monitoraggio in campo avrebbe dovuto contribuire a risolvere, e le conseguenti valutazioni sulle criticità evidenziate, non ha reso possibile escludere con ragionevole certezza possibili incidenze negative sulle popolazioni animali (principalmente Uccelli e Chirotteri) tutelate.
18. Secondo la difesa regionale, l’istruttoria sarebbe stata approfondita e sarebbero stati valutati anche altri elementi, pur dovendosi ritenere il parere VIncA sicuramente incidente e determinate dell’esito negativo. Infatti, la Valutazione di Incidenza è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti: nei casi in cui la valutazione di incidenza è integrata nei procedimenti di VIA e VAS, l’esito della Valutazione di Incidenza sarebbe vincolante ai fini dell’espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA e quest’ ultimo potrebbe essere favorevole solo nel caso sia raggiunta la certezza riguardo all’assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.
19. L’Amministrazione sottolinea, altresì, come nella determinazione conclusiva sia stata contestato l’assunto del proponente secondo cui gli impianti eolici starebbero diventando degli elementi consolidati nel paesaggio dell’area vasta d’intervento e dunque l’inserimento degli aerogeneratori non avrebbe determinato un’alterazione significativa dei lineamenti dell’ambito visto a grande scala, tant’è che il MIC è intervenuto a salvaguardare l’area vasta di interesse del progetto, avviando l’iter approvativo di un vincolo di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
20. Inoltre, sono state evidenziate ulteriori carenze riguardanti le misure di mitigazione, le interferenze del cavidotto con le aree boschive, la viabilità cantieristica, nonché l’impatto cumulativo del progetto in considerazione di quelli analoghi già presenti sul territorio.
21. D’altra parte, se è vero che l’implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela dell’ambiente, un incremento eccessivo degli stessi su uno stesso territorio comporterebbe, in realtà, una distruzione dell’ambiente che in nome delle fonti energetiche rinnovabili si vuole tutelare. La Regione Lazio, sotto tale profilo, avrebbe ampiamente raggiunto gli obiettivi di cui al Piano Energetico Regionale Lazio previsto per il 2030, in un contesto in cui l’occupazione territoriale degli impianti FER è caratterizzata da una forte concentrazione nella sola Provincia di Viterbo (oltre il 78%) rispetto alle percentuali delle altre Province laziali, che dallo zero di Rieti al 14%. Tanto è vero che tale situazione ha condotto la Regione Lazio all’emanazione della DGR 171/23.
22. Quanto alla doglianza riguardante la mancata convocazione della conferenza dei servizi, l’incombente sarebbe risultato inconferente, in quanto la conferenza non avrebbe in nessun modo potuto modificare le risultanze acquisite – specie la VINCA – e anzi, al contrario, avrebbe comportato un inutile dispendio di risorse pubbliche.
23. Relativamente alla censura secondo la cui Regione avrebbe omesso, in spregio al principio del contraddittorio, di inviare il preavviso di rigetto alla Società ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990, l’art. 6, co. 10-bis, del d.lgs 152/2006 stabilisce che ai procedimenti di VIA non si applica quanto previsto dalla suddetta norma.
24. La ricorrente ha replicato alle difese della Regione, rilevando come dai provvedimenti impugnati non vi sono rimandi (né diretti, né indiretti) alla D.G.R. n. 171 del 12 maggio 2023, che non potrebbe in nessun caso dirsi applicata – né tantomeno applicabile – al caso di specie. Quanto sostenuto in sede di memoria difensiva sarebbe, però, eloquente in merito all’obiettivo che ha informato l’agire dell’ente in sede procedimentale, ovvero quello di ostacolare la costruzione di impianti di energia rinnovabile nel territorio viterbese, anche prima della vigenza della D.G.R. emanata per consentire tale limitazione ed in completa violazione dei principi e linee guida europei in merito allo sviluppo delle fonti rinnovabili a livello nazionale.
25. In ultimo, l’apposizione del vincolo di dichiarazione di notevole interesse pubblico – che all’epoca dell’emissione dei provvedimenti impugnati era in istruttoria – sarebbe del tutto estraneo all’area di progetto, né del resto si evincerebbe diversamente dai provvedimenti impugnati.
26. All’udienza pubblica del 9.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
27. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati nei termini di seguito precisati.
28. Il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) è disciplinato dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Esso prevede che nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso (co. 1). Entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web (co. 2) e che entro i successivi trenta giorni l’autorità competente e le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2 verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni (co. 3). In seguito alla verifica della completezza documentale ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l’autorità competente pubblica l’avviso al pubblico ed entro i trenta giorni seguenti il pubblico interessato può presentare osservazioni (co. 4). Entro l’ulteriore termine di trenta giorni l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile, su motivata richiesta del proponente, fino a centottanta giorni (co. 5). Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/90, alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente.
29. La procedura di valutazione di incidenza è prevista dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat”, che ha istituito una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata “Natura 2000”, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, e funzionale garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete “Natura 2000” comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE (c.d. direttiva “Uccelli”).
30. L’art. 6, par. 3, della direttiva Habitat stabilisce che “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica”.
31. Il successivo par. 4 contempla, peraltro, anche l’ipotesi in cui “nonostante le conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.
32. In ambito nazionale, la Valutazione di Incidenza viene disciplinata dall’art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120, mentre le indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali sono dettate nelle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4”, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
33. Il coordinamento tra la procedura di VIA e quella per la valutazione di incidenza (VIncA) è regolato dall’art. 10 del T.U. ambientale, ai sensi del quale la VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza. Lo studio di impatto ambientale contiene, quindi, gli elementi di cui all’allegato G del d.P.R. n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Il predetto d.P.R. stabilisce, a sua volta (art. 5, co. 4), che per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione la valutazione di incidenza è ricompresa nell’ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.
34. Così richiamato il quadro normativo, si può passare all’esame delle censure. Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso introduttivo e il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo aggiunto possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
35. Risulta dagli atti che in data 28.12.2022 la ricorrente ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale e PAUR in relazione al progetto di “Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 6 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 5 MW per una potenza complessiva di 30 MW, da realizzarsi nei comuni di Ischia di Castro (VT) con opere connesse ricadenti nei di Comuni Ischia di Castro, Cellere, Valentano, Piansano, Arlena di Castro e Tuscania (VT)”.
36. In data 8.3.2023 è stata comunicata agli enti competenti l’avvenuta pubblicazione nel sito web regionale degli elaborati di progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 27-bis, co. 2, del d.lgs. 152/2006. Si è quindi aperta la fase di verifica, da parte dell’autorità competente e delle amministrazioni ed enti coinvolti, della completezza della documentazione prodotta ai sensi del comma 3 dell’art. 27-bis. Occorre rilevare che, a termini del paragrafo 6.5.1 delle Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, approvate con delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 844/2022, prodotta in atti, “La verifica è finalizzata ad accertare, ognuno per quanto di propria competenza, che la documentazione sia completa di tutti i documenti necessari, come richiesti dalle diverse norme di settore, ed inoltre che tale documentazione sia predisposta nelle forme di legge (es. firmata, timbrata, datata; ecc.). Trattasi quindi di una verifica formale della documentazione volta ad accertarne la completezza, senza alcuna valutazione tecnico-scientifica del progetto”.
37. Sono quindi pervenuti diversi pareri e richieste di integrazione. Per quanto specificamente interessa la VIncA, la Direzione Regionale Ambiente Area Protezione e Gestione della Biodiversità, con prot.645888 del 14.6.2023 ha comunicato che, non potendo escludere interferenze con le specie tutelate, era necessaria la procedura di valutazione di incidenza appropriata ai sensi dell’art. 5, co. 3, d.P.R. n. 357/97. In merito, è d’uopo osservare che già in tale sede la Direzione competente prendeva atto, quanto all’analisi faunistica, dell’osservazione del proponente per cui “al fine di una migliore comprensione dei possibili effetti legati alla realizzazione delle opere a progetto potrebbe essere di notevole importanza la realizzazione di un monitoraggio su avifauna e chirotteri almeno annuale da realizzarsi prima della realizzazione delle stesse e, successivamente, al fine di verificare le valutazioni effettuate”.
38. Con nota prot. n. 676706 del 21.6.2023 è stata inviata al proponente apposita richiesta di integrazioni documentali a norma dell’art. 27-bis, co. 3, del D.lgs. n. 152/2006 e la richiesta di procedura di Valutazione di Incidenza, assegnando un termine di trenta giorni. Il proponente ha provveduto riscontrando le richieste e depositando lo studio per la valutazione di incidenza appropriata, contenente anche le informazioni risultanti dai primi monitoraggi condotti.
39. In data 13.11.2023 è stato dato avviso al pubblico a norma dell’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. 152/06 e della e D.G.R. 884/2022, con la richiesta della pubblicazione dell’avviso nel proprio albo pretorio dei Comuni interessati e la richiesta dei pareri in materia ambientale necessari alla definizione del provvedimento di VIA o, in alternativa, eventuali richieste di integrazione.
40. Con nota prot. 13711281 del 28.11.2023 la Direzione Regionale Ambiente Area Protezione e Gestione della Biodiversità ha trasmesso parere non favorevole sul progetto, in qualità di Soggetto gestore dei Siti “Natura 2000” menzionati e di Autorità regionale competente per la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del d.P.R. n. 357/1997. La competente struttura regionale ha, quindi, provveduto a chiudere l’istruttoria emettendo parere negativo di VIA.
41. Da quanto sopra rilevato emerge che la conduzione del procedimento da parte della Regione si è allontanata dal paradigma normativo come delineato dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e dalla stessa D.G.R. 884/2022.
42. In primo luogo, occorre rilevare che le richieste di integrazione documentale di cui all’art. 27-bis, co. 3, che in base alla D.G.R. n. 884/2022 dovrebbero conseguire a “una verifica formale della documentazione volta ad accertarne la completezza, senza alcuna valutazione tecnico-scientifica del progetto”, costituiscono soltanto il primo momento di confronto tra il proponente e gli enti interessati e sono funzionali alla definizione del corredo documentale minimo per l’avvio della procedura. I commi 4 e 5 dell’art. 27-bis prevedono, infatti, successivamente alla verifica della completezza documentale:
– la pubblicazione dell’avviso al pubblico, onde sollecitarne le osservazioni;
– la possibilità per l’autorità competente di chiedere integrazioni, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, elevabile fino a centottanta giorni su richiesta del proponente;
– la convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona.
43. Nel caso di specie, invece, la richiesta formulata ex art. 27-bis, co. 3, T.U. ambientale ha costituito l’unica occasione di confronto tra il proponente e l’Amministrazione procedente, che vi ha peraltro introdotto richieste di tipo contenutistico (cfr. ad es.: “Si richiede per ogni aerogeneratore, un elaborato (contenente l’area di ubicazione, le aree per la manutenzione, le aree di cantiere ed eventuali nuove viabilità) con verifica dei vincoli presenti in relazione alla Tavola B del P.T.P.R. (approvato con D.C.R. 21 aprile 2021, n. 5 e pubblicato sul Suppl. n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 10 giugno 2021), redatti in opportuna scala (1:1.000 oppure 1:2.000) al fine di verificare con chiarezza se le aree interessate suddette risultino sottoposte a vincoli di cui al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera a), b) e c), in quanto la tavola trasmessa risulta incompleta e redatta in scala non adeguata”; “Il proponente, in tema di viabilità cantieristica, afferma (pag. 9 e 10 SNT): Gli allargamenti delle sedi stradali avverranno in sinistra o in destra in funzione dell’esistenza di vegetazione di pregio (aree arborate o colture di pregio), mentre, in assenza di situazioni particolari di uso del territorio, l’allargamento avverrà indifferentemente in entrambe le direzioni. Il solo elaborato Planimetrie stradali non è sufficiente alla comprensione delle azioni, si richiede dunque un dettaglio preventivo di tale scelta”; “La presenza di aree boscate necessita di censimento, elaborato da esperti, delle specie arboree presenti interessate dal progetto. Ciò va sostenuto con approfondimenti specifici sull’impatto ambientale derivabile, sia dall’esercizio dell’impianto che dalla fase di cantiere, con dettagli sulle potenziali misure di mitigazione”; “Sempre per le aree boscate (uccelli e fauna in generale) risulta necessario produrre idonei studi delle specie faunistiche presenti e transitanti nell’area di progetto, redatti da esperti e a scala significativa, che potrebbero subire danni dall’esercizio dell’impianto. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si chiede di individuare (graficamente e narrativamente) le rotte degli uccelli migratori e i relativi periodi di transito, specificando dettagliatamente quali misure cautelative s’intendono adottare per evitare le collisioni”; ecc.).
44. Procedendo per tale via l’amministrazione ha, da un lato, precluso ogni ulteriore forma di interlocuzione procedimentale al proponente, che non è più stato posto in condizione di riscontrare eventuali perplessità o richieste di chiarimenti o integrazioni; dall’altro lato, ha compresso i tempi procedimentali, in quanto ha costretto l’attività di integrazione documentale entro il termine di trenta giorni ai sensi nel comma 3, senza consentire al proponente di potersi avvalere dell’eventuale proroga di cui al comma 5.
45. Tale modus procedendi si è riflesso nell’adeguatezza dell’istruttoria condotta in materia di VIncA, che denota invero notevole perplessità.
46. In primo luogo, il parere dell’Area protezione e gestione delle biodiversità dichiaratamente afferma di muovere da “Da un’istruttoria preliminare della documentazione inviata”.
47. Nel parere si legge, altresì, che “Si condividono […] parte delle conclusioni dello Studio in cui si esprime: “Si ritiene in ogni caso auspicabile il proseguimento dell’attività di monitoraggio che possa soddisfare il perseguimento dei seguenti obiettivi:
– Acquisire un quadro quanto più completo possibile delle conoscenze riguardanti l’utilizzo, da parte degli uccelli, dello spazio interessato dalla costruzione dell’impianto, al fine di prevedere e stimare la possibile incidenza sulla medesima avifauna, a scale geografiche conformi ai range di attività delle specie e delle popolazioni coinvolte.
– Fornire una quantificazione dell’incidenza delle torri eoliche sul popolamento animale, e, per quanto attiene all’avifauna, sugli uccelli che utilizzano, per diverse funzioni (spostamenti per la migrazione, la difesa territoriale e l’alimentazione), le superfici al suolo e lo spazio aereo entro un certo intorno dalle turbine.
– Disporre di una base di dati che permetta l’elaborazione di modelli di previsione dell’incidenza ancora più accurati, attraverso la verifica della loro attendibilità e l’individuazione dei più importanti fattori che contribuiscono alla variazione della sua entità.
– Individuare eventuali misure di mitigazione. La possibile incidenza risulta tanto maggiore quanto maggiore è la densità delle macchine. In proposito va tenuto conto che gli spazi disponibili per il volo dipendono non solo dalla distanza “fisica” delle macchine (gli spazi effettivamente occupati dalle pale, vale a dire l’area spazzata), ma anche da un ulteriore eventuale impedimento costituito dal campo di flusso perturbato generato dall’incontro del vento con le pale oltre che dal rumore da esse generato”.
48. Prosegue il parere rilevando che “Nello studio specialistico viene riportato “[…] I risultati sono ancora preliminari e saranno completi a conclusione delle attività, prevista per il 31 ottobre prossimo […]; […] La ricerca di siti rifugio temporanei estivi (casolari e ruderi) più prossimi all’area del Layout è ancora in corso, i risultati verranno esposti nel report finale […]. Si rappresenta che ad oggi non sono pervenuti i risultati relativo ai suddetti approfondimenti previsti dallo stesso proponente”.
49. La Regione quindi, da un lato, afferma di condividere la necessità di un monitoraggio, di cui d’altra parte aveva già preso atto in avvio di procedura, ma, dall’altro lato, lamenta la mancata trasmissione dei dati aggiornati senza che essa stessa abbia posto capo a una sequenza procedimentale appositamente dedicata a tale fine, tramite richiesta di integrazione.
50. La conclusione per cui, “stante il livello di incertezza e incompletezza delle informazioni e conseguenti valutazioni, che l’attività di monitoraggio in campo avrebbe dovuto contribuire a risolvere, non è possibile escludere con ragionevole certezza possibili incidenze negative sulle popolazioni animali (principalmente Uccelli e Chirotteri) tutelate” sconta, pertanto, un’istruttoria parziale e incompleta, fondata su dati che la Regione sapeva dover essere integrati e senza che al proponente sia stato consentito contribuire secondo le forme di partecipazione procedimentale previste nell’ambito del PAUR.
51. Occorre aggiungere che il richiamo al principio di precauzione non può colmare le carenze di un’istruttoria inadeguata. E’ utile richiamare, in proposito, i principi affermati in materia dal Consiglio di Stato (v. Cons. St., IV, 23.6.2021, n. 4802):
“a) il principio di precauzione costituisce uno dei fondamenti della politica dell’Unione europea e dello Stato italiano in materia ambientale accanto a quelli della prevenzione, dell’azione preventiva, e della correzione in via prioritaria ed alla fonte dei danni causati all’ambiente; l’individuazione dei tratti giuridici del principio viene sviluppata lungo un percorso esegetico fondato sul binomio analisi dei rischi – carattere necessario delle misure adottate; le misure precauzionali, infatti, presuppongono che la valutazione dei rischi di cui dispongono le autorità riveli indizi specifici i quali, senza escludere l’incertezza scientifica, permettano ragionevolmente di concludere, sulla base dei dati disponibili che risultano maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che l’attuazione di tali misure è necessaria al fine di evitare pregiudizi all’ambiente o alla salute; si rifiuta un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente;
b) la giuridicizzazione e la conseguente giustiziabilità del principio di precauzione passano così attraverso la necessità di riconoscere canali istituzionali di coinvolgimento dei cittadini, delle loro formazioni sociali e delle loro comunità di riferimento, nell’esercizio della funzione (globalmente rilevante) di amministrazione del rischio, sia a livello comunitario che a livello nazionale; il che contribuisce alla costruzione di un diritto “effettivo” del rischio, in linea con il modello della responsible governance;
c) il principio presuppone che l’esistenza di un rischio specifico è tale solo quando l’intervento umano su un determinato sito, sulla base di elementi obbiettivi, non possa escludersi che pregiudichi il sito interessato in modo significativo;
d) sul piano procedurale, l’adozione di misure fondate sul principio di precauzione è condizionata al preventivo svolgimento di una valutazione quanto più possibile completa dei rischi calata nella concretezza del contesto spazio temporale di riferimento, valutazione che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura;
e) il principio in esame non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell’area interessata; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull’ambiente e la salute dell’uomo; sotto tale angolazione il principio di precauzione non consente ex se di attribuire ad un organo pubblico un potere di interdizione di un certo progetto o misura; in ogni caso il principio di precauzione affida alle autorità competenti il compito di prevenire il verificarsi o il ripetersi di danni ambientali ma lascia alle stesse ampi margini di discrezionalità in ordine all’individuazione delle misure ritenute più efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanze del caso concreto”
Questo Consiglio di Stato ha inoltre affermato che:
a) “posto che la normativa di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 è interamente ispirata al c.d. principio di precauzione – il rispetto delle procedure di V.I.A. ed A.I.A. ivi previste equivale ad una presunzione in merito al rispetto di quel principio; detta presunzione non può essere superata dall’apprezzamento di un rischio puramente ipotetico, fondato su mere supposizioni allo stato non ancora verificate in termini scientifici” (Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2020, n. 4545);
b) l’applicazione di misure fondate sul principio di precauzione “presuppone l’esistenza di un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura” (cfr., Cons. Stato, sez. III, sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655)”.
52. Se allora la concreta attuazione del principio di precauzione si invera anche attraverso la individuazione degli specifici modelli procedimentali apprestati dal d.lgs. n. 152 del 2006, l’utile richiamo al suddetto principio non può prescindere dal rigoroso rispetto delle prerogative partecipative dei soggetti coinvolti, incluso il proponente, che nel caso di specie sono rimaste, invece, del tutto frustrate.
53. L’inadeguatezza dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione emerge anche dall’esame degli ulteriori rilievi formulati nella determinazione negativa. Vi si legge: “Si evidenzia che all’attuale livello di progettazione sottoposto a Valutazione, non è analizzata la questione delle interferenze in fase cantieristica con il denso reticolo idrografico presente nell’area di progetto. Le misure di mitigazione appaiono scarne.
Non risulta analizzato adeguatamente il tema dell’interferenza del cavidotto con le aree boscate.
Il proponente, in tema di viabilità cantieristica, afferma (pag. 9 e 10 SNT): Gli allargamenti delle sedi stradali avverranno in sinistra o in destra in funzione dell’esistenza di vegetazione di pregio (aree arborate o colture di pregio), mentre, in assenza di situazioni particolari di uso del territorio, l’allargamento avverrà indifferentemente in entrambe le direzioni. Il solo elaborato Planimetrie stradali non è sufficiente alla comprensione delle azioni. Non riporta il censimento del verde.
Il progetto è scarno e non chiaro in tema di misure di mitigazione sui temi della fauna. Nel SIA (pag.
90) esso è ricondotto al proposito: Le misure di mitigazione devono essere valutate in funzione della loro efficacia nel ridurre il potenziale impatto previsto; infatti, una determinata misura può avere un’influenza sull’impatto da bassa fino ad alta. La significatività residua dell’impatto sarà quindi stimata in funzione di quest’ultimo valore.
Parrebbe necessario acquisire maggiori analisi e dettagli sul tema dell’impatto cumulato, visto che l’area più ampia è dotata di altri impianti simili. Si rileva peraltro l’esigua distanza in particolare dal progetto di impianto Wind Farm Ischia di Castro (registro elenco progetti n.89/2022), già in istruttoria presso l’area VIA”.
54. Sennonché, occorre al riguardo osservare quanto segue:
– in allegato all’istanza di PAUR, vi era un elaborato cartografico recante le interferenze del tracciato del cavidotto che riportava anche il reticolo idrografico (doc. 24), nonché la Relazione idrologica e idraulica (doc. 25). Inoltre, all’interno del documento “SIA Piano monitoraggio ambientale” (doc. 26), al paragrafo 3.1, viene eseguita l’analisi del Piano di Monitoraggio Ambientale riferita alla componente acque superficiali;
– in tema di viabilità cantieristica e interferenza del cavidotto con le aree boschive, la ricorrente aveva già riscontrato l’analoga richiesta di integrazione formulata ai sensi dell’art. 27-bis, co. 3, T.U. ambientale, facendo riferimento all’elaborato F0523HR01A – “Relazione tecnica sugli individui arborei definibili come camporili, monumentali”. Da un lato, quindi, la ricorrente non ha prodotto “il solo elaborato planimetrie stradali”, mentre la citata relazione tecnica contiene il censimento del verde. L’inadeguatezza dell’analisi circa le interferenze del cavidotto con le aree boscate, peraltro apoditticamente affermata, avrebbe potuto suggerire l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori;
– il rilievo circa la scarna descrizione delle misure di mitigazione non è chiaro. La Regione cita lo studio di impatto ambientale laddove si precisa che “Le misure di mitigazione devono essere valutate in funzione della loro efficacia nel ridurre il potenziale impatto previsto; infatti, una determinata misura può avere un’influenza sull’impatto da bassa fino ad alta. La significatività residua dell’impatto sarà quindi stimata in funzione di quest’ultimo valore”. Ebbene, nello studio appositamente prodotto è riportata l’incidenza delle misure di mitigazione sull’impatto previsto del progetto per quanto riguarda la fauna. Nello studio di impatto ambientale è altresì riportato l’impatto del progetto sulle varie componenti e gli effetti su detto impatto delle misure di mitigazione;
– il rilievo per cui “Parrebbe necessario acquisire maggiori analisi e dettagli sul tema dell’impatto cumulato” suggerirebbe l’opportunità di acquisire integrazioni istruttorie, mentre non sembra certo denotare un quadro di incertezza irrisolvibile e come tale di per sé ostativo al progetto.
55. Illegittimamente l’Amministrazione ha altresì omesso la convocazione della conferenza di servizi prevista dall’art. 27-bis, co. 7, T.U. ambientale. L’omissione di tale adempimento è stata giustificata dalla difesa regionale alla luce del carattere vincolante degli esiti della VIncA rispetto alla valutazione di impatto ambientale, con la conseguenza che la convocazione della conferenza avrebbe costituito un inutile dispendio di risorse, mentre l’immediata reiezione dell’istanza sarebbe stata conforme al principio di non aggravamento del procedimento.
56. In merito, occorre in primo luogo ricordare che, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte Cost., 27.12.2018, n. 246), dalla disciplina in tema di PAUR “si ricava chiaramente l’intendimento del legislatore statale di ricondurre a unità le complesse procedure amministrative, stabilendo che, qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, sono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241 del 1990. […] la disciplina statale individua un punto di equilibrio tra l’esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la “speciale” tutela che deve essere riservata al bene ambiente, dall’altro, ambito materiale, quest’ultimo, cui devono essere ascritte sia la norma regionale impugnata che quelle statali interposte. […] Alla luce di questa ricostruzione del quadro normativo, non è consentita al legislatore regionale la scissione dell’unitario procedimento autorizzatorio, che, a prescindere dal modo in cui è concretamente configurata, non sembra garantire un livello più elevato di tutela dell’ambiente”.
57. Da questa configurazione unitaria la giurisprudenza amministrativa ha tratto il corollario che “La struttura del procedimento e gli effetti propri del P.A.U.R. inducono […] a ritenere che le relative funzioni amministrative – in quanto “integrano” la VIA “nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti” (così l’art. 1, par. 2, della direttiva 2014/52/UE) – siano espressione di una nuova competenza, implicante poteri e responsabilità ulteriori in capo all’Autorità procedente rispetto alla sola espressione del giudizio di compatibilità ambientale”, il cui elemento qualificante “è costituito dall’adozione del modulo della conferenza di servizi, così come disciplinata dall’art. 14-ter della l. n. 241 del 1990, con la conseguenza che la determinazione conclusiva viene assunta dall’Autorità procedente “con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti”.” (Cons. St., IV, 10.9.2021, n. 6248; v. anche TAR Lazio, V, 22.5.2024, n. 10356; TAR Milano – Lombardia, II, 16.11.2021, n. 2538).
58. Con specifico riferimento alla rilevanza della VIncA nel contesto della procedura VIA, va altresì ricordato che la conclusione negativa della valutazione appropriata non costituisce un ostacolo assoluto alla realizzazione del progetto, in quanto è in tal caso possibile individuare soluzioni alternative ovvero motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che giustifichino l’intervento e la contemporanea adozione di misure di compensazione. (cfr. C.G.A.R.S, 4.3.2024, n. 172, secondo cui “Il dissenso […] non costituiva […] un limite insuperabile all’adozione della determinazione conclusiva dei lavori in senso favorevole, poiché, secondo quanto previsto dall’art. 5 co. 9 e co. 10 del D.P.R. n. 357/1997 in conformità all’art. 6 co. 4 della Direttiva “habitat” 92/43/CE : “9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete “Natura 2000” e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all’ articolo 13”; ed, inoltre: “10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l’intervento di cui sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”).
59. La Regione, pertanto, oltre ad aver compresso il diritto di partecipazione procedimentale della ricorrente per quanto in precedenza osservato, ha altresì impedito ogni possibile interlocuzione a seguito della conclusione negativa della procedura di valutazione di incidenza appropriata, che avrebbe potuto eventualmente condurre ad individuare soluzioni alternative ovvero motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che consentissero comunque la realizzazione dell’intervento.
60. Va solo aggiunto che nessun rilievo possono assumere, ai fini del presente giudizio, la D.G.R. n. 171/23, richiamata dalla difesa regionale ma in nessun modo posta a fondamento degli atti e dei provvedimenti impugnati e peraltro neppure prodotta agli atti, né l’intervenuta dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui ai dd.mm. n. 22 e 23 del 15.2.2024, intervenuti successivamente all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento e la cui eventuale interferenza con il progetto in esame avrebbe potuto, se del caso, rilevare in sede di riedizione del potere in termini di autorizzazioni richieste. Peraltro, in sede di discussione orale la difesa regionale ha confermato il rilievo di parte ricorrente circa l’estraneità dell’area di intervento rispetto a quella oggetto della dichiarazione di interesse culturale.
61. Le superiori considerazioni esauriscono la disamina dei motivi di ricorso, essendo stati vagliati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che i profili di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della presente decisione e, comunque, inidonei a supportare una soluzione di tipo diverso.
62. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e gli atti impugnati vanno annullati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa.
63. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo nei rapporti tra la ricorrente e la Regione Lazio. Nulla per le spese sostenute dal Comune di Ischia di Castro, non costituitosi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa.
Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge. Nulla per le spese sostenute dal Comune di Ischia di Castro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Marco Savi, Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
L’ESTENSORE
Marco Savi
IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi
IL SEGRETARIO