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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto sanitario Numero: 3066 | Data di udienza: 22 Aprile 2020

EMERGENZA COVID -19 – Sbarco di migranti soccorsi in mare – Impossibilità di qualificare i porti italiani come Place of safety (luoghi sicuri) – Decreto interministeriale 07/04/2020 – Non va sospeso


Provvedimento: Decreto
Sezione: 3^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 23 Aprile 2020
Numero: 3066
Data di udienza: 22 Aprile 2020
Presidente: Daniele
Estensore:


Premassima

EMERGENZA COVID -19 – Sbarco di migranti soccorsi in mare – Impossibilità di qualificare i porti italiani come Place of safety (luoghi sicuri) – Decreto interministeriale 07/04/2020 – Non va sospeso



Massima

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 23 aprile 2020, decreto n. 3066

EMERGENZA COVID -19 – Sbarco di migranti soccorsi in mare – Impossibilità di qualificare i porti italiani come Place of safety (luoghi sicuri) – Decreto interministeriale 07/04/2020 – Non va sospeso.

Non va sospeso il Decreto Interministeriale del 07.04.2020, con il quale è stato stabilito che i porti italiani non rappresentano più “luoghi sicuri” (Place of safety) ai fini dello sbarco di migranti in caso siano soccorsi in mare da unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area SAR italiana, ritenuto, in considerazione di un bilanciamento degli interessi contrapposti tipico della fase cautelare, che non sussistono i requisiti di estrema gravità ed urgenza previsti dall’art. 56 c.p.a., poiché il decreto è motivato mediante argomentazioni non implausibili circa l’attuale situazione di emergenza da COVID-19, e la conseguente impossibilità di fornire un “luogo sicuro”, senza compromettere la funzionalità delle strutture nazionali sanitarie, logistiche e di sicurezza dedicate al contenimento della diffusione del contagio e di assistenza e cura ai pazienti COVID-19.

Pres. Daniele – Associazione Arci (avv. Notargiovanni) c. Minstero delle Infrastrutture e dei Trasporti e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ - 23 aprile 2020, decreto n. 3066

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2855 del 2020, proposto da
Associazione Arci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Notargiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero Esteri, Ministero Interni, Ministero Salute non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del Decreto Interministeriale del 07.04.2020, con il quale è stato stabilito che i porti italiani non rappresentano più “luoghi sicuri” (Place of safety) ai fini dello sbarco di migranti in caso siano soccorsi in mare da unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area SAR italiana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dall’associazione ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto, in considerazione di un bilanciamento degli interessi contrapposti tipico della presente fase (e riservato l’approfondimento del fumus del ricorso, con particolare riferimento alla dedotta violazione delle normative internazionali sul diritto del mare e il diritto di asilo, in sede di trattazione collegiale), che non sussistono i requisiti di estrema gravità ed urgenza previsti dalla norma da ultimo menzionata, poiché l’atto impugnato è motivato mediante argomentazioni non implausibili circa l’attuale situazione di emergenza da COVID-19, e la conseguente impossibilità di fornire un “luogo sicuro”, senza compromettere la funzionalità delle strutture nazionali sanitarie, logistiche e di sicurezza dedicate al contenimento della diffusione del contagio e di assistenza e cura ai pazienti COVID-19;

Tenuto inoltre presente, per quanto concerne la valutazione del periculum in mora, che resta comunque fermo l’obbligo di garantire assistenza alle persone eventualmente soccorse in mare, assicurando l’assenza di minaccia per le loro vite, il soddisfacimento delle necessità primarie e l’accesso a servizi fondamentali sotto il profilo sanitario, logistico e trasportistico;

P.Q.M.

Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche sopra specificata.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 maggio 2020, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 aprile 2020.

Il Presidente
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO

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