EMERGENZA COVID-19 – Chiusura delle discoteche – Interesse prevalente alla tutela della salute – Valutazioni dell’amministrazione – Elevato livello di discrezionalità tecnica e amministrativa – Massimo contenimento del rischio
Provvedimento: Decreto
Sezione: 3^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 18 Agosto 2020
Numero: 5408
Data di udienza: 18 Agosto 2020
Presidente: Arzillo
Estensore:
Premassima
EMERGENZA COVID-19 – Chiusura delle discoteche – Interesse prevalente alla tutela della salute – Valutazioni dell’amministrazione – Elevato livello di discrezionalità tecnica e amministrativa – Massimo contenimento del rischio
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 19 agosto 2020, decreto n. 5408
EMERGENZA COVID-19 – Chiusura delle discoteche – Interesse prevalente alla tutela della salute – Valutazioni dell’amministrazione – Elevato livello di discrezionalità tecnica e amministrativa – Massimo contenimento del rischio
Nel bilanciamento degli interessi proprio della fase del decreto cautelare, i danni economici lamentati dagli esercenti delle discoteche risultano recessivi rispetto all’interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto; tale interesse costituisce l’oggetto primario delle valutazioni dell’Amministrazione, caratterizzate dall’esercizio di un potere connotato da un elevato livello di discrezionalità tecnica e amministrativa in relazione alla pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti e all’esigenza di una modulazione anche temporale delle misure di sanità pubblica nella prospettiva del massimo contenimento del rischio.
Pres. Arzillo – SILB-FIPE – Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo (avv. Ferrara) c. Ministero della Salute (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater - 19 agosto 2020, decreto n. 5408SENTENZA
Pubblicato il 19/08/2020
N. 05408/2020 REG.PROV.CAU.
N. 06595/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6595 del 2020, proposto da
SILB-FIPE – Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lamberto Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’Ordinanza del 16 agosto 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2020 emessa da Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore, concernente “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato:
a) che nella presente fase cautelare monocratica occorre aver riguardo, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., al presupposto della “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”, la quale va fissata al 9 settembre 2020;
b) che secondo la parte ricorrente il periculum in mora andrebbe individuato “nei considerevoli danni economici, d’immagine che deriverebbero a tutti gli esercizi commerciali che hanno subito la illegittima chiusura, peraltro nel momento in cui gli stessi attendevano risultati economici importanti, in seguito ad una stagione già iniziata in ritardo, con numero di posti spesso limitati e ingenti investimenti realizzati per adeguarsi ai protocolli sottoscritti”; mentre l’estrema gravità e urgenza deriverebbe “dalla circostanza che il provvedimento impugnato ha avuto efficacia immediata a partire dal 17 agosto 2020”;
c) che la natura dei danni allegati ne consente in linea di principio la successiva reintegrazione anche per equivalente, nel caso che il giudizio abbia esito favorevole alla parte ricorrente;
d) che nelle premesse del provvedimento impugnato si richiama altresì la “comune volontà della Conferenza dei presidenti delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico di aprire con immediatezza un tavolo di confronto con le Associazioni di categoria, al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali al settore interessato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente ordinanza”;
e) che comunque, nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase del giudizio, la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto all’interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto;
f) che tale interesse costituisce l’oggetto primario delle valutazioni dell’Amministrazione, caratterizzate dall’esercizio di un potere connotato da un elevato livello di discrezionalità tecnica e amministrativa in relazione alla pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti e all’esigenza di una modulazione anche temporale delle misure di sanità pubblica nella prospettiva del massimo contenimento del rischio;
g) che l’esame approfondito dei profili di fatto e di diritto prospettati dalla parte ricorrente – anche con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità – resta riservato all’ordinaria cognizione collegiale della controversia, in contraddittorio tra le parti, nelle successive fasi processuali.
P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare monocratica.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 settembre 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 18 agosto 2020.
Il Presidente
Francesco Arzillo
IL SEGRETARIO