FAUNA E FLORA – Progetti di ricerca con sperimentazione su cani – Procedimento penale pendente – Illegittimità sulle modalità di detenzione e sulla qualificazione del dolore – Sospensione cautelare delle autorizzazioni.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 3^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 26 Giugno 2024
Numero: 2817
Data di udienza: 25 Giugno 2024
Presidente: Quiligotti
Estensore: Lattanzi
Premassima
FAUNA E FLORA – Progetti di ricerca con sperimentazione su cani – Procedimento penale pendente – Illegittimità sulle modalità di detenzione e sulla qualificazione del dolore – Sospensione cautelare delle autorizzazioni.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 26 giugno 2024, ord. n. 2817
FAUNA E FLORA – Progetti di ricerca con sperimentazione su cani – Procedimento penale pendente – Illegittimità sulle modalità di detenzione e sulla qualificazione del dolore – Sospensione cautelare delle autorizzazioni.
Per l’art. 9 della Costituzione e per l’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea è necessario assicurare il benessere degli animali, sicché, emergendo dal procedimento penale pendente illegittimità commesse all’interno dello stabulario in relazione alla modalità di detenzione dei cani nonché in relazione alla qualificazione del dolore, alla classificazione delle procedure ed alla pratica del riutilizzo, sono sospese, fino alla definizione del merito, le autorizzazioni del progetto di ricerca n. 15/2020-PR e n. 58/2015-PR con sperimentazione su cani
Pres. Quiligotti, Est. Lattanzi – LAV (avv. Casella) c. Ministero della Salute e altri (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 26 giugno 2024, ord. n. 2817SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3722 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Lav Lega Anti Vivisezione Onlus Ente Morale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tuscolana 370;
contro
Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore, Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, in persona del D.G., Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari,Uff 6 in persona del Direttore, Consiglio Superiore di Sanità in persona del Presidente pro tempore, Consiglio Superiore di Sanità, Sezione IV in persona del Presidente pro tempore, Consiglio Superiore di Sanità, Sezione 4 in persona del Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Aptuit (Verona) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Francesco Angelini, Massimo Nunziata, Simone Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Angelini in Roma, via Michele Mercati, n. 39;
Aptuit (Verona) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Andrea Marega, Francesco Angelini, Massimo Nunziata, Simone Rossi, Giorgia Diotallevi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Marega in Roma, via Venti Settembre 1;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
– Della nota di risposta alla richiesta di accesso agli atti inviata dal Ministero della Salute in data 17.03.2022 avente ad oggetto: “Istanza di accesso agli atti e documenti ai sensi dell”art. 22 e ss. Legge 241/1990 s.m.i.” Registro: DGSAF -Numero di protocollo: 7074 – Data protocollazione: 17/03/2022 Segnatura: 0007074- 17/03/2022-DGSAF-MDS-P.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lav Lega Anti Vivisezione Onlus Ente Morale il 11/1/2023:
per l’annullamento, con i presenti motivi aggiunti, dei seguenti documenti
– dell”autorizzazione del progetto di ricerca n. 15/2020 – PR avente ad oggetto: “Valutazioni di farmacocinetica nella specie cane” nuovamente trasmessa in data 25.10.2022;
– Del parere del Consiglio Superiore di Sanità- Sessione Lll (2019-2022) Sezione IV del 12 dicembre 2019 a firma del dott. Battaglia trasmesso in data 25.10.2022;
– Dell’autorizzazione n. 58/2015-PR del Ministeri della Salute inerente il progetto: “Valutazioni di farmacocinetica nella specie cane” trasmesso in data 25.10.2022;
– Del verbale del Consiglio Superiore di Sanità – Sessione L – Seduta del 13 aprile 2015 trasmesso in data 25.10.2022;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Aptuit (Verona) S.r.l. e di Aptuit (Verona) S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2024 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
– che, anche in base alle risultanze del procedimento penale, appaiono sussistere gravi illegittimità commesse all’interno dello stabulario in relazione alla modalità di detenzione dei cani nonché in relazione alla qualificazione del dolore, alla classificazione delle procedure ed alla pratica del riutilizzo;
– che per l’art. 9 Cost. e per l’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
è necessario assicurare il benessere degli animali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie la richiesta misura cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 16 dicembre 2024.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Claudia Lattanzi
IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti
IL SEGRETARIO