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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 5474 | Data di udienza: 16 Marzo 2022

DIRITTO DELL’ENERGIA – ESCO – Rendicontazione di progetti di efficienza energetica – Richiesta di Verifica e Certificazione – Titoli di efficienza energetica (TEE) – Prova dell’estraneità alla quota d’obbligo ex art. 11 d.lgs. 28/2011 (Massima a cura di Antonio Persico)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 3 Maggio 2022
Numero: 5474
Data di udienza: 16 Marzo 2022
Presidente: Stanizzi
Estensore: Traina


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – ESCO – Rendicontazione di progetti di efficienza energetica – Richiesta di Verifica e Certificazione – Titoli di efficienza energetica (TEE) – Prova dell’estraneità alla quota d’obbligo ex art. 11 d.lgs. 28/2011 (Massima a cura di Antonio Persico)



Massima

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 3 maggio 2022, n. 5474

DIRITTO DELL’ENERGIA – ESCO – Rendicontazione di progetti di efficienza energetica – Richiesta di Verifica e Certificazione – Titoli di efficienza energetica (TEE) – Prova dell’estraneità alla quota d’obbligo ex art. 11 d.lgs. 28/2011

La prova dell’eccedenza rispetto alla quota d’obbligo, ai sensi dell’art. 11, co. 4, d.lgs. 28/2011, non può essere fornita, in caso di contestazione da parte del GSE, attraverso documentazione catastale, né tanto meno a mezzo di dichiarazioni dei clienti o dei progettisti, essendo all’uopo necessario il titolo autorizzatorio edilizio o, comunque, un atto proveniente dall’amministrazione comunale, l’unica competente ad attestare la realizzazione, ovvero la mancata realizzazione, di interventi edilizi che rientrano nell’ambito di applicazione della norma.

Pres. Stanizzi Est. Traina – A. S.r.l. (avv.ti Cassar e Battaglino) c. Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (avv.ti Frontoni, Luzi e Pugliese)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 3 maggio 2022, n. 5474

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12099 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ande S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar, Immacolata Battaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Boso Caretta in Roma, via dei Due Macelli 66;

contro

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Frontoni in Roma, via Guido D’Arezzo n. 2;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
– della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. GSE/P20190044258 del 7 giugno 2019 recante “rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0219718020717R651, presentata da ANDE S.R.L.” con cui il GSE non ha accolto la RVC 0219718020717R651 presentata dalla ricorrente in data 19 settembre 2017 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali e, per quanto occorrer possa, della nota GSEP/20190006288 del 28 gennaio 2019 recante “richiesta di integrazione documentale in merito alla Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0219718020717R651 presentata da VENDOR S.R.L.” con cui il GSE richiedeva alla ricorrente ulteriori documenti, nonché della nota del GSE prot. GSE/P20170090846 del 23.11.2017 recante “preavviso di rigetto, ai sensi dell’articolo 10-bis della L. 241/1990 della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0219718020717R651 presentata da VENDOR S.R.L.” con cui il GSE comunicava un primo preavviso di rigetto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2 aprile 2021 per l’annullamento
– della nota del GSE – senza protocollo – ricevuta dalla ricorrente in data 5 gennaio 2021, recante “Istanza di riesame prot. GSE/A20190226667 del 3 dicembre 2019 in relazione al provvedimento del GSE prot. GSE/P20190044258 del 07/06/2019. Conferma del diniego della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0219718020717R651, presentata da ANDE S.r.l.”, nonché della richiesta di integrazioni prot. GSE/20200021134 del 20 maggio 2020 con cui il GSE chiedeva ulteriori documenti alla Società;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, ANDE S.r.l. (già VENDOR S.r.l.), nella sua qualità di Energy Service Company (c.d. ESCO), soggetto che cura nell’interesse dei propri clienti la presentazione e rendicontazione di progetti di efficienza energetica, presentava al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (d’ora innanzi solo GSE o Gestore), in data 19 settembre 2017, la Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0219718020717R651, finalizzata all’emissione dei titoli di efficienza energetica (TEE) relativamente a 14 impianti fotovoltaici riconducibili alla scheda “7T – Impianti Fotovoltaici” di potenza elettrica inferiore a 20 kW, categoria di intervento CIV-GEN settori residenziale, agricolo e terziario, realizzati sul tetto di edifici di immobili non industriali di proprietà di diversi soggetti, inerenti a progetti “standardizzati”, i quali consentono di definire a priori il risparmio ottenibile, senza dunque necessità di misurazioni.
1.1. Con nota prot. GSE/P20170090846 del 23 novembre 2017 il Gestore dava preavviso del rigetto della RVC, affermandone la non conformità alle previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012; a seguito di interlocuzione con la ricorrente e integrazione documentale da parte di quest’ultima il procedimento si concludeva con il provvedimento GSE/P20190044258 del 7 giugno 2019, con cui la RVC veniva definitivamente respinta in quanto, relativamente ad alcuni clienti, “la documentazione fornita non consente di verificare che gli impianti rendicontati non siano stati realizzati in adempimento agli “obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 e dall’allegato 3 del D.lgs. n. 28/2011” nonché, in relazione ad altri, “non è stata fornita documentazione comprovante la “superficie in pianta” di ciascuno degli edifici (….) al fine di verificare la corretta determinazione della quota di potenza installata”.
2. Avverso tale provvedimento, nonché avverso gli atti allo stesso presupposti, ANDE ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, deducendone l’illegittimità in relazione a due profili di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendone l’annullamento, previa concessione di misure cautelari.
3. Nel giudizio così introdotto si è costituito in giudizio il GSE, che ha depositato documentazione e memoria difensiva nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. In data 3 dicembre 2019 la ricorrente ha, poi, presentato al Gestore istanza di riesame del provvedimento impugnato, allegando alla stessa documentazione finalizzata a superare le precedenti determinazioni reiettive.
4.1. Il procedimento di riesame, anch’esso caratterizzato da plurime interlocuzioni ed integrazioni documentali, si è, tuttavia, concluso con l’adozione, in data 5 gennaio 2021, di un nuovo provvedimento di rigetto, anch’esso motivato con riferimento al fatto che la documentazione prodotta non avrebbe consentito di verificare che alcuni degli impianti rendicontati non fossero stati realizzati in adempimento ai citati “obblighi di integrazione” né che – con riferimento ad altri impianti invece installati in esecuzione di questi ultimi – fosse stata correttamente determinata la quota di potenza né, infine, che, in relazione ad uno degli impianti contenuti nella RVC, fosse stato correttamente determinato il Risparmio Specifico Lordo conseguito.
5. Avverso tale provvedimento la società ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari, deducendone due distinti profili di illegittimità.
6. Alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda ex art. 55 c.p.a., previa rinuncia a quest’ultima, è stata disposta la fissazione, per il 16 marzo 2022, della udienza pubblica per la discussione.
6.1. In vista di quest’ultima, le parti hanno depositato ulteriore documentazione e memorie difensive con le quali hanno insistito per l’accoglimento delle opposte tesi rispettivamente proposte; la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
7. Prima di procedere all’esame dei motivi, occorre premettere che l’art. 11 e l’Allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011 prevedono l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione rilevante.
7.1. Nello specifico, secondo il disposto dell’art. 11 citato – vigente ratione temporis:
“1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all’Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all’allegato 3.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.
3. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione” “(…..)”.
7.2. L’Allegato 3 al decreto citato disciplina, poi, nel dettaglio le modalità di calcolo della quota d’obbligo in discorso, prevedendo che:
“3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:
P=1/K.S
Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.
4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.”
7.3. Come già affermato da questa Sezione, discende da tali disposizioni che “ogni progetto, per essere ammesso a incentivo, deve fornire tutti i dati utili affinché il GSE possa accertare la potenza installata per adempiere alla quota d’obbligo e la potenza eccedente, al fine di verificare che quest’ultima sia coerente con la potenza indicata nel file di rendicontazione dei risparmi 7T” (sent. n. 650 del 20 gennaio 2020).
8. Ciò premesso, può procedersi all’esame dei motivi di illegittimità dedotti avverso i provvedimenti impugnati che, per quanto si andrà ad esporre, non possono essere condivisi.
8.1. Con il primo motivo, sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti, la ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti di rigetto della RVC per violazione e falsa applicazione delle deliberazioni ARERA EEN 9/11 e 234/02, dei principi di buon andamento e proporzionalità, per irragionevolezza e sviamento di potere, nonché per violazione dell’art. 11 e dell’All. 3 del d.lgs. 28/2011 e del DM 28 dicembre 2012, impugnando l’argomento della motivazione con il quale il GSE ha ritenuto che, con riferimento alla posizione dei soggetti “Nord Est Antincendio”, “Randazzo Salvatore”, “Egmar S.r.l.” “Randazzo Angela” e “TMR S.r.l.”, non sia stata fornita documentazione sufficiente a comprovare l’esclusione degli interventi realizzati dall’obbligo di cui all’art. 11 del d.lgs. 28/2011. Afferma di avere, soprattutto nel procedimento di riesame, ma anche in precedenza, allegato copiosa documentazione dalla quale il GSE avrebbe dovuto evincere la realizzazione degli impianti su edifici che non potrebbero essere considerati “nuovi” né oggetto di “ristrutturazioni rilevanti”.
8.1.1. In proposito, occorre rilevare che la normativa in argomento è entrata in vigore, come disposto dall’art. 47 del d.lgs. 28/2011, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (dunque il 29 marzo 2021, essendo quest’ultima avvenuta il 28 marzo 2021); tuttavia l’All. 3 al decreto, nel disciplinare le modalità di calcolo della quota d’obbligo, ne prevede l’applicazione agli interventi (di nuova costruzione o ristrutturazione rilevante) che siano oggetto di titoli edilizi la cui richiesta sia presentata a far data dal 31 maggio 2012.
8.1.2. Ciò posto, reputa il Collegio che la parte ricorrente non abbia fornito, neppure nell’ambito del procedimento di riesame, la prova, necessaria al fine del rispetto del chiaro disposto dell’art. 11 d.lgs. 28/2011 più volte citato, che gli impianti in argomento non siano stati installati in adempimento degli obblighi dallo stesso previsti, così che le impugnate determinazioni di rigetto della RVC, nella parte in esame, devono ritenersi correttamente adottate.
Risulta, infatti, dagli atti del procedimento e dalle comunicazioni trasmesse ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990, che:
– con riferimento all’intervento effettuato presso “Nord Est Antincendio S.r.l.” il GSE ha rilevato, e contestato, che dalla visura catastale dell’immobile si evinceva che lo stesso era stato oggetto di “fusione” in data 19 dicembre 2011, ciò che rendeva plausibile che sullo stesso potesse essere stato eseguito un intervento edilizio successivamente alla entrata in vigore della norma; la ricorrente sostiene, invece, che detta “fusione” riguarderebbe un intervento di soppressione di “ulteriori subalterni” e, a sostegno di tale allegazione, ha prodotto visura catastale storica dell’immobile e dichiarazione del progettista e installatore dell’impianto fotovoltaico attestante le circostanze in questione;
– quanto all’intervento effettuato presso “Randazzo Salvatore”, il GSE ha rilevato e contestato che la visura storica presentata nel corso del procedimento riporta che l’immobile in oggetto è stato oggetto di costituzione del 5 dicembre 2012, così da rientrare nell’obbligo di legge; la ricorrente allega, in proposito, di avere presentato, anche per esso, visura storica e dichiarazione del cliente e del progettista circa la data di realizzazione dell’intervento e depositato, comunque, in via cautelativa il calcolo della quota d’obbligo;
– per gli ulteriori interventi individuati nella contestazione all’esame (“Egmar S.r.l.”, “Randazzo Angela”, “T.M.R. S.r.l.”), che parimenti sono risultati interessati da interventi potenzialmente successivi alla entrata in vigore dell’obbligo, la ricorrente ha parimenti fatto presente di avere depositato documentazione catastale e dichiarazioni dalle quali il GSE avrebbe dovuto evincere l’esclusione dall’obbligo medesimo.
8.1.3. La documentazione fornita dalla ricorrente nel procedimento e dalla stessa valorizzata in giudizio al fine di sostenere l’illegittimità dei provvedimenti non, è, tuttavia, ad avviso del Collegio idonea né sufficiente a dimostrare che gli interventi considerati siano effettivamente estranei all’adempimento di quanto disposto dall’art. 11 d.lgs. 28/2011 e, dunque, ad escludere che gli stessi siano stati realizzati in esecuzione della quota d’obbligo.
La chiarezza della norma citata implica infatti, soprattutto nella parte in cui, al comma 4, prevede che gli impianti realizzati in adempimento dell’obbligo possano accedere agli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli stessi, che il GSE debba verificare rigorosamente, soprattutto qualora dalla documentazione allegata dall’istante emergano elementi di dubbio, come nei casi in esame, le circostanze rilevanti al fine di escludere la concessione di incentivi non dovuti.
La prova in questione non può tuttavia essere fornita, in caso di contestazione, attraverso documentazione catastale, né tanto meno a mezzo di dichiarazioni dei clienti o dei progettisti, essendo all’uopo necessario il titolo autorizzatorio edilizio o, comunque, un atto proveniente dall’amministrazione comunale, l’unica competente ad attestare la realizzazione, ovvero la mancata realizzazione, di interventi edilizi che rientrano nell’ambito di applicazione della norma.
La documentazione allegata dalla ricorrente a supporto della censura non può, pertanto, essere considerata idonea all’assolvimento dell’onere in argomento, dovendosi inoltre in questa sede ribadire che, secondo univoca affermazione della giurisprudenza, nell’ambito delle procedure di attribuzione degli incentivi per cui è causa, opera il principio di autoresponsabilità, così che ricade sull’istante l’onere di provare la ricorrenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa per la relativa ammissione (tra le tante, sent. di questa sezione n. 8949 del 26 luglio 2021; 8244 del 12 luglio 2021), così che, allorché tale prova sia come nel caso di specie carente, il Gestore non può che procedere al rigetto dell’istanza.
Né in proposito può essere dato rilievo alla circostanza che l’obbligo di legge debba trovare applicazione, come correttamente affermato dalla ricorrente, agli interventi relativi a titoli la cui richiesta sia stata presentata successivamente al maggio 2012, come in effetti risulta dal tenore letterale dell’All. 3, nella parte in cui viene disciplinato il fattore “K” della formula di calcolo; alcune delle contestazioni svolte dal GSE riguardano, infatti, interventi che risultano oggetto di annotazioni successive a tale data così che, trattandosi di una RVC avente ad oggetto diverse posizioni che possono essere caratterizzate da problematiche eterogenee, l’istante assume su di sé il rischio che i vizi di ogni singola posizione possano inficiare l’intera rendicontazione, determinandone il rigetto.
8.1.4. Le censure spiegate da parte ricorrente non sono meritevoli di condivisione neppure nella parte riferita al secondo argomento sul quale i provvedimenti impugnati fondano il rigetto dell’istanza, laddove – con riferimento agli interventi effettuati in adempimento dell’obbligo ex art. 11 d.lgs. 28/2011 – il GSE ha contestato che la documentazione fornita non consente la verifica del corretto calcolo o, comunque, della quota di potenza ai sensi dell’allegato 3 al decreto sopra citato.
In proposito deve essere, peraltro, fatto presente che i provvedimenti all’esame sono plurimotivati, così che “pur ove il ricorrente abbia aggredito tutti i pilastri motivazionali, ove uno dei motivi indicati dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento superi il vaglio giurisdizionale (regga, cioè, alle doglianze formulate dall’interessato), il giudice può arrestarsi, posto che, quand’anche gli altri motivi enucleati dall’Amministrazione venissero ritenuti illegittimi, comunque l’atto non sarebbe caducato, stante la piena idoneità del primo motivo a sorreggerne da solo il deliberato (così, di recente, tra le tante, Cons. di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2022 n. 1445).
Ciò nonostante, per completezza, il Collegio reputa di esaminare anche le censure aventi ad oggetto gli ulteriori argomenti sui quali si fondano le impugnate determinazioni di rigetto, che non possono parimenti, come anticipato, essere condivise.
Come già affermato, nell’istruttoria della RVC in argomento, che ha ad oggetto interventi di efficienza energetica in relazione alla installazione di impianti fotovoltaici, il Gestore deve verificare, per ogni impianto rendicontato, sia la potenza installata in adempimento della quota d’obbligo sia la potenza eccedente incentivabile, la quale deve essere coerente con le indicazioni contenute nella scheda di rendicontazione dei risparmi (7T), in applicazione di quanto disposto dal sopra riportato comma 4 del più volte menzionato art. 11 d.lgs. 28/2011.
La ricorrente deduce, con riferimento alla contestazione del GSE secondo cui in relazione ad alcuni interventi non risulta possibile verificare la corretta determinazione della quota di potenza installata (sempre nell’ambito del primo motivo, sia del ricorso introduttivo che dei motivi aggiunti), di avere prodotto delle planimetrie dalle quali sarebbe stato possibile evincere i dati necessari alla effettuazione del calcolo in questione.
Tali atti non sono, tuttavia, ad avviso del Collegio, idonei allo scopo, atteso che, come il GSE ha fatto presente nell’ambito dell’istruttoria, la formula di calcolo individuata dall’All. 3 richiede l’individuazione del fattore “S”, rappresentato per l’appunto dalla “superficie in pianta”, ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, dato che non emerge dalle planimetrie in scala prodotte dalla ricorrente nel procedimento, che individuano, invece, la superficie complessiva dell’edificio.
La mancata produzione di un elemento necessario, per quanto rilevato, al calcolo in argomento ha dunque costituito ulteriore impedimento al positivo vaglio della RVC presentata, con conseguente infondatezza del rilievo all’esame.
8.1.5. Non può, infine, essere superato, ad avviso del Collegio, neppure l’ulteriore argomento motivazionale – spiegato dal GSE nell’ambito del rigetto dell’istanza di riesame – inerente l’impossibilità di verificazione, per quanto riguarda l’intervento “Ferrari Matteo Antonio”, della corretta determinazione del Risparmio Specifico Lordo conseguito (RSL), in ragione della mancata produzione di documentazione idonea a comprovare il “valore del coefficiente k1, funzione dell’angolo �� di inclinazione dei moduli rispetto all’orizzontale”, rilievo che la ricorrente censura affermandone sia la novità rispetto alle interlocuzioni procedimentali, sia l’irrilevanza essendo comunque asseritamente possibile ricavare il dato dalle fotografie dell’impianto.
Tale doglianza, come anticipato, deve infatti ritenersi priva di fondamento in quanto, da un lato, l’elemento in questione è necessario, come emerge dal punto 4 dell’All. 3, per il calcolo della quota d’obbligo in caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici (come nel caso di specie), dovendo i componenti degli stessi essere “aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda”, così da non poter essere ricavato dalle fotografie dei pannelli prodotte dalla ricorrente ed invocate a supporto della doglianza (non essendo dato comprendere in che modo dalle stesse possa evincersi l’inclinazione dei moduli); dall’altro, perché la carenza in argomento risulta essere stata contestata dal GSE nell’ambito integrazione documentale del 20 maggio 2020 nella quale, al punto 3, è stata evidenziata la necessità di verificare, per tutti gli interventi, il valore del coefficiente in argomento, così che non può dirsi “nuova”, come infondatamente argomentato da parte ricorrente.
8.1.6. I motivi esaminati, alla luce delle complessive considerazioni svolte, non possono pertanto essere accolti.
8.2. Con il secondo motivo, sia del ricorso introduttivo che dei motivi aggiunti, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 2, 3 10 bis e 18 della L. 241/1990, della delibera dell’ARERA EEN 9/11, dell’art. 6 del D.M. 28 dicembre 2012, nonché degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, oltre che dei principi di buon andamento, proporzionalità, sviamento di potere e violazione del contraddittorio, adducendo l’insufficienza della motivazione dei provvedimenti di rigetto a contestare compiutamente le ampie produzioni documentali effettuate nonché l’omessa valutazione, da parte del GSE, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio dalla stessa parimenti allegate.
8.2.1. Esso è infondato in entrambe le articolazioni in cui si sviluppa.
8.2.2. Quanto alla motivazione, rileva il Collegio che l’insufficienza della documentazione prodotta dalla ricorrente ai fini della prova del rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 28/2011 a proposito della “quota d’obbligo” in discorso sia stata ampiamente rilevata dal Gestore nell’ambito della complessa istruttoria che ha preceduto l’emanazione dei provvedimenti impugnati, nonché nelle diverse interlocuzioni intercorse nell’ambito del procedimento, anche di riesame, tra cui la sopra citata richiesta di integrazione documentale del 20 maggio 2020; deve pertanto ritenersi che, alla luce del complesso di tali atti, le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento dei provvedimenti impugnati siano state compiutamente esternate.
8.2.3. Con riferimento, invece, alle dichiarazioni sostitutive, deve osservarsi che per consolidata affermazione della giurisprudenza, riconosciuta anche da parte ricorrente che la cita nei propri scritti difensivi, “la funzione di tale istituto (…) è di semplificare gli oneri di documentazione, non già di conferire efficacia probatoria a dichiarazioni che hanno per oggetto fatti dei quali solo il dichiarante può essere a conoscenza” (Cons. di Stato, sez. VI, 10 giugno 2019 n. 3874); pertanto gli indici dai quali il GSE ha rilevato che gli edifici potevano essere stati realizzati o ristrutturati successivamente alla entrata in vigore dell’art. 11 d.lgs. 28/2011 potevano essere superati solo dalla prova contraria, da fornirsi con le modalità sopra indicate, che tuttavia, per quanto sopra detto, è mancata.
Va, inoltre, precisato che le disposizioni dettate dall’art. 18 della L. 241/1990 in materia di autocertificazione e acquisizione documentale officiosa da parte delle amministrazioni pubbliche non possono trovare applicazione nell’ambito del peculiare procedimento di rendicontazione dei progetti di efficienza energetica, fondato – come sopra ricordato – sui principi di autoresponsabilità e onere della prova del possesso di tutti i requisiti prescritti per l’accesso al beneficio.
8.2.4. Il motivo all’esame, in ogni caso, in quanto diretto a contestare solo la prima parte della motivazione, riferita alla mancata prova del fatto che gli interventi non siano stati realizzati in adempimento della quota d’obbligo, non potrebbe travolgere gli ulteriori argomenti spiegati dal GSE a supporto del rigetto della RVC, non potendo, evidentemente, essere oggetto di dichiarazione sostitutiva né la superficie in pianta degli edifici né il coefficiente di inclinazione dei moduli, che costituiscono dati tecnici oggettivi e non già “stati, qualità personali o fatti”.
8.2.5. Lo stesso non può, pertanto, alla luce del complesso delle considerazioni svolte, essere accolto.
9. Conclusivamente, i motivi di illegittimità veicolati con il ricorso e i motivi aggiunti non possono essere condivisi, così che la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati deve essere respinta.
10. Sussistono infine, in ragione della particolarità, novità e complessità delle questioni trattate, eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Paola Patatini, Consigliere
Emanuela Traina, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

Emanuela Traina

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi
  

IL SEGRETARIO

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