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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 308 | Data di udienza: 1 Marzo 2017

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Provvedimenti amministrativi incidenti sulle acque pubbliche – Cognizione del TSAP – Art. 143 r.d. 1775/1933 – Oggetto del provvedimento impugnato.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 11 Aprile 2017
Numero: 308
Data di udienza: 1 Marzo 2017
Presidente: Daniele
Estensore: Goso


Premassima

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Provvedimenti amministrativi incidenti sulle acque pubbliche – Cognizione del TSAP – Art. 143 r.d. 1775/1933 – Oggetto del provvedimento impugnato.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 11 aprile 2017, n. 308


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Provvedimenti amministrativi incidenti sulle acque pubbliche – Cognizione del TSAP – Art. 143 r.d. 1775/1933 – Oggetto del provvedimento impugnato.

Sono devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i provvedimenti amministrativi che, ancorché emanati da autorità non specificamente preposte alla tutela delle acque pubbliche, riguardano comunque l’utilizzazione dei beni del demanio idrico e hanno incidenza immediata e diretta sul loro regime (cfr., ex multis, Cass., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9149). L’art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 delinea il criterio di riparto con esclusivo riferimento all’oggetto del provvedimento impugnato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3055). L’elemento determinante ai fini della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, pertanto, non può essere rinvenuto nella prospettazione delle parti o nella natura dei vizi dedotti (e neppure nel fine pubblico perseguito nel caso concreto dall’amministrazione), ma esclusivamente nell’incidenza diretta del provvedimento impugnato sul regime delle acque pubbliche.

Pres. Daniele, Est. Goso – Comitato P. e altri (avv. Massa) c. Comune di Camogli (avv.ti Sommazzi e Granara), Città Metropolitana di Genova (avv.ti Scaglia, Manzone e Olmi) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 11 aprile 2017, n. 308

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 11 aprile 2017, n. 308

Pubblicato il 11/04/2017

N. 00308/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 317 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comitato per la salvaguardia del rio Pissorella, Antonio Maria Moratti, Giuseppe Bozzo, Patrizia Segre Perrella, Emanuele Giudice, Guido Massone, Chiara Ronchetti, Elena Isolani e Laura Cingi, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Massa, presso il quale sono elettivamente domiciliati nel suo studio in Genova, via Roma, 11/1;

contro

Comune di Camogli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Silvia Sommazzi e Daniele Granara, con domicilio eletto presso l’avv. Daniele Granara nel suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;
Città Metropolitana di Genova, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Scaglia, Valentina Manzone e Lorenza Olmi, presso i quali è elettivamente domiciliata negli uffici dell’Ente in Genova, piazzale Mazzini, 2;
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Edilspazio costruzioni civili e industriali S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Acquarone e Roberta Acquarone, presso i quali è elettivamente domiciliata nel loro studio in Genova, via Corsica, 21/20;

per l’annullamento

del permesso di costruire 24/11/2014, n. 8, rilasciato alla Società Edilspazio per la “copertura rio in località Pissorella” al fine di realizzare una strada carrabile;

della deliberazione di Giunta comunale 30/10/2014, n. 169, di approvazione della bozza di atto unilaterale d’obbligo presentata dalla Società Edilspazio e di dichiarazione di pubblico interesse della proposta;

della concessione idraulica 7/7/2014, n. 2866, rilasciata dalla provincia di Genova alla Società Edilspazio per la “realizzazione copertura ad uso accesso carrabile in località via Livello n. 9” e del relativo disciplinare;

dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Camogli il 13/2/2013;

di ogni altro atto preparatorio, presupposto o connesso e, segnatamente, del parere del Comando di polizia locale 13/12/2012 nonché, occorrendo, della deliberazione di Giunta comunale 28/2/2008, n. 46;

e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento,

dell’atto della Città Metropolitana di Genova n. 3050/2015, trasmesso con nota raccomandata ricevuta il 27/8/2015, avente ad oggetto autorizzazione ai fini idraulici di lavori di copertura di un rivo secondario per la realizzazione di un passaggio carrabile, in variante al progetto precedentemente autorizzato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camogli, della Città Metropolitana di Genova e della Edilspazio costruzioni civili e industriali S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2017 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 28 marzo 2015 e depositato il successivo 13 aprile, il Comitato per la salvaguardia della Pissorella e alcuni cittadini proprietari di immobili o residenti nel Comune di Camogli hanno impugnato il permesso di costruire meglio indicato in epigrafe, rilasciato alla Edilspazio S.r.l. per la copertura di un rio.

L’intervento assentito comporta, più precisamente, la costruzione di una rampa carrabile per l’accesso al fabbricato di proprietà della Società Edilspazio, mediante demolizione della scalinata esistente e posa di una soletta a copertura del rio che scorre a lato della scalinata medesima.

Sono coinvolti nell’impugnazione anche l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Camogli, la concessione idraulica rilasciata dalla Provincia di Genova e la deliberazione di giunta n. 169 del 2014, con cui il Comune di Camogli ha dichiarato il pubblico interesse alla realizzazione dell’opera e approvato l’atto unilaterale d’obbligo presentato dalla Società Edilspazio.

I ricorrenti denunciano i seguenti vizi di legittimità:

A) con riguardo alla deliberazione di giunta n. 169/2014:

1) eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione. Violazione dell’art. 9 Cost. Violazione dell’art. 49 della l.r. n. 36/1997;

2) violazione dell’art. 63 delle norme di attuazione del P.R.G. di Camogli. Travisamento di fatti. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione;

3) violazione dell’art. 15 dello Statuto comunale. Incompetenza;

B) con riguardo alla concessione idraulica:

4) violazione dell’art. 8 del regolamento regionale n. 3/2011 e dell’allegato 4 del Piano di bacino. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento;

C) con riguardo all’autorizzazione paesaggistica:

5) violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.C.M. 12 dicembre 2005. Difetto di istruttoria e di motivazione;

D) con riguardo al permesso di costruire:

6) illegittimità derivata;

7) violazione dell’art. 63 delle norme di attuazione del P.R.G. di Camogli e dell’art. 1 del d.lgs. n. 285/1992. Difetto di presupposto;

8) violazione del d.m. 5 novembre 2001. Difetto di presupposto;

9) violazione del d.m. 5 novembre 2001 e dell’art. 52 del regolamento edilizio comunale;

10) violazione degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004. Difetto di istruttoria;

11) violazione degli artt. 1, 4, 5 e 7 del d.P.R. n. 503/1996. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Si costituivano formalmente in giudizio la Città Metropolitana di Genova e la Società controinteressata.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 2 settembre 2015 e depositato il successivo 9 settembre, è stato impugnato il provvedimento dirigenziale con cui la Città Metropolitana di Genova aveva approvato, ai soli fini idraulici, una variante al progetto assentito con la precedente concessione provinciale.

Questi i motivi aggiunti di ricorso:

12) violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione;

13) violazione dell’art. 8 del regolamento regionale n. 3/2011. Eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione;

14) eccesso di potere per difetto di presupposto. Sviamento di potere. Illogicità;

15) illegittimità derivata.

Con decreto monocratico n. 211 del 9 settembre 2015, è stata accolta l’istanza di tutela cautelare provvisoria incidentalmente proposta con il ricorso per motivi aggiunti.

Si costituiva formalmente in giudizio il Comune di Camogli.

Le parti resistenti hanno sviluppato le proprie tesi difensive con memorie depositate il 5 ottobre 2015: esse sostengono che la cognizione della controversia spetterebbe al Tribunale superiore delle acque pubbliche, contestano la legittimazione del Comitato ricorrente e, in ogni caso, la fondatezza delle censure di legittimità sollevate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.

Con ordinanza n. 242 del 8 ottobre 2015, è stata respinta l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, per carenza di fumus in relazione all’eccepito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Nelle more del giudizio, è stato completato il contestato intervento edificatorio.

Con memoria depositata il 28 gennaio 2017, la parte ricorrente ha dichiarato di conservare l’interesse alla definizione della controversia nel merito: a tal fine, nell’intento di superare la questione di giurisdizione, dichiara espressamente di rinunciare all’impugnazione dei “provvedimenti idraulici” nonché alle censure di legittimità che attengono al regime idraulico dell’opera, vale a dire al quarto motivo di ricorso e ai motivi aggiunti.

Le parti resistenti hanno ribadito le proprie eccezioni con memorie difensive e di replica.

Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 1° marzo 2017 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.

Come eccepito concordemente dalle parti resistenti, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Infatti, anche volendo ammettere che le opere assentite abbiano natura civile e non idraulica, è innegabile che le stesse sono potenzialmente suscettibili di influire sul normale deflusso e convogliamento delle acque, atteso che il progetto approvato (e già integralmente realizzato) comporta la tombinatura di un rio per una lunghezza di 36 metri, l’adeguamento dell’alveo e il consolidamento delle sponde dello stesso corso d’acqua.

Trova applicazione nella fattispecie, pertanto, il principio secondo cui sono devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i provvedimenti amministrativi che, ancorché emanati da autorità non specificamente preposte alla tutela delle acque pubbliche, riguardano comunque l’utilizzazione dei beni del demanio idrico e hanno incidenza immediata e diretta sul loro regime (cfr., ex multis, Cass., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9149).

L’eccezione inerente al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, peraltro, non può ritenersi superata in virtù del fatto che la parte ricorrente ha rinunciato all’impugnativa delle concessioni idrauliche nonché alle censure concernenti gli aspetti propriamente idraulici del contestato intervento edificatorio.

Essa ritiene, cioè, che lo scrutinio delle sole censure attinenti i profili edilizi e paesaggistici sia sufficiente a consentire una corretta cognizione della controversia, senza necessità di ricorrere alle specifiche competenze tecnico-giuridiche che la legge attribuisce al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Tale soluzione, astrattamente non irragionevole, contrasta tuttavia con l’art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, che delinea il criterio di riparto con esclusivo riferimento all’oggetto del provvedimento impugnato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3055).

L’elemento determinante ai fini della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, pertanto, non può essere rinvenuto nella prospettazione delle parti o nella natura dei vizi dedotti (e neppure nel fine pubblico perseguito nel caso concreto dall’amministrazione), ma esclusivamente nell’incidenza diretta del provvedimento impugnato sul regime delle acque pubbliche che, nel caso di cui si controverte, appare incontestabile.

Tanto più che la soluzione proposta dalla parte ricorrente comporta che lo stesso provvedimento possa essere assoggettato ad un duplice regime di impugnazione (dinanzi al giudice amministrativo per i vizi attinenti ai profili edilizi e dinanzi al giudice speciale per quelli idraulici), in aperto contrasto con i principi di concentrazione della tutela giurisdizionale e di certezza delle situazioni giuridiche.

Ne deriva la necessità di declinare la giurisdizione, con facoltà per la parte ricorrente di riproporre il ricorso dinanzi al competente Tribunale superiore delle acque pubbliche nei termini e con le modalità stabiliti dall’art. 11 c.p.a.

Tenendo conto della natura in rito della presente pronuncia e dell’atteggiamento collaborativo della parte ricorrente, le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

Indica il Tribunale superiore delle acque pubbliche quale giudice munito di giurisdizione sulla controversia in esame, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto nel termine perentorio previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Richard Goso
        
IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele
        
        

IL SEGRETARIO
 

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