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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 348 | Data di udienza: 28 Marzo 2018

* APPALTI – Accesso documentale – Project financing – Istanza di accesso – Differimento al momento della dichiarazione di pubblico interesse del progetto – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 17 Aprile 2018
Numero: 348
Data di udienza: 28 Marzo 2018
Presidente: Daniele
Estensore: Goso


Premassima

* APPALTI – Accesso documentale – Project financing – Istanza di accesso – Differimento al momento della dichiarazione di pubblico interesse del progetto – Legittimità.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 17 aprile 2018, n. 348


APPALTI – Accesso documentale – Project financing – Istanza di accesso – Differimento al momento della dichiarazione di pubblico interesse del progetto – Legittimità.

A fronte della richiesta di ostensione degli atti relativi ad una procedura di project financing, è legittimo il differimento dell’esercizio dell’accesso documentale al momento della (eventuale) dichiarazione di pubblico interesse del progetto. Prima di tale determinazione, infatti, sussistono solo atti del proponente (elaborati progettuali, piano economico-finanziario e bozza di convenzione) che contengono dati idonei a costituire elementi di competitività nell’ambito della procedura di project financing, qualora l’Amministrazione decida di darvi corso. In particolare, il piano economico-finanziario è destinato a diventare l’elemento fondamentale per lo svolgimento della successiva procedura ad evidenza pubblica, sicché la sua anticipata conoscenza consentirebbe la disponibilità di un lasso di tempo maggiore per formulare un’offerta migliorativa di quella ricavabile dal piano medesimo. Ne consegue che la conoscenza del progetto da parte di terzi potrebbe compromettere il principio della par condicio dei concorrenti, alterando la successiva procedura ad evidenza pubblica.

Pres. Daniele, Est. Goso – P. s.p.a. (avv.ti Gerbi e Greco) c. Comune di Sanremo (avv.ti Sfamurri e Rossi)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 1^ - 17 aprile 2018, n. 348

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 17 aprile 2018, n. 348

Pubblicato il 17/04/2018

N. 00348/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2018, proposto da:
Portosole – Club Nautico Internazionale Sanremo S.p.a, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Gerbi e Ilaria Greco, presso i quali è elettivamente domiciliata nel loro studio in Genova, via Roma, 11/1;

contro
 

Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Sfamurri e Sara Rossi, elettivamente domiciliato presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;

nei confronti

Porto di Sanremo S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Bettini, Daniela Adamo e Luigi Ceffalo, presso i quali è elettivamente domiciliata nel loro studio in Genova, corso Aurelio Saffi, 7/12;

per l’annullamento

del provvedimento 14 dicembre 2017, a firma del Dirigente comunale del Settore lavori pubblici, recante differimento dell’esercizio dell’accesso ai documenti amministrativi di cui all’istanza 8 novembre 2017,

e per l’accertamento

del diritto della Società ricorrente di accedere ai documenti indicati nella predetta istanza, con conseguente condanna dell’Amministrazione comunale alla loro esibizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo e della Porto di Sanremo S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Portosole S.p.a. è titolare della concessione demaniale marittima, avente durata fino al 31 luglio 2064, per la realizzazione e la gestione di un approdo turistico nel Comune di Sanremo e nell’antistante specchio acqueo.

Essa ha informalmente appreso che Porto di Sanremo S.r.l. aveva presentato un progetto di fattibilità per la riqualificazione, mediante project financing, della limitrofa area demaniale marittima del cosiddetto “Porto Vecchio”.

Con istanza presentata al Comune di Sanremo in data 8 novembre 2017, quindi, ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia “di qualsiasi istanza e/o progetto che fosse stata/o presentata/o dalla società Porto di Sanremo s.r.l. per l’utilizzo dell’area demaniale marittima” sopra indicata.

La richiedente ha contestualmente precisato che la sua qualità di concessionaria dell’adiacente approdo turistico e di esercente un’attività analoga a quella che sarà presumibilmente insediata all’interno del “Porto Vecchio” comporterebbero la titolarità di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato all’accesso documentale.

Con nota del 12 dicembre 2017, il Dirigente del Settore lavori pubblici comunicava l’accoglimento dell’istanza di accesso, non essendo pervenuta nei termini di legge alcuna osservazione da parte della controinteressata Porto di Sanremo S.r.l.

Con nota del 14 dicembre 2017, però, lo stesso Dirigente ha comunicato che, in ragione dell’opposizione pervenuta il giorno precedente dalla Società suddetta, l’esercizio dell’accesso era differito “ad un momento successivo alla dichiarazione sulla fattibilità dell’intervento”.

Essendo rimasta priva di riscontro la successiva richiesta di riesame, Portosole S.p.a. ha impugnato l’atto da ultimo menzionato con ricorso ex art. 116 c.p.a., instando per il riconoscimento del proprio diritto all’immediato accesso alla documentazione richiesta e per la conseguente condanna dell’Amministrazione ad esibire la stessa.

La ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:

I) Violazione degli artt. 7 e 10 bis, l. 241/1990. Violazione delle regole del giusto procedimento. Difetto di istruttoria.

A fronte del precedente accoglimento dell’istanza di accesso, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento volto a modificare in senso deteriore tale provvedimento.

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento.

Il differimento dell’accesso non può essere motivato con esclusivo riferimento all’opposizione tardivamente manifestata dal soggetto controinteressato.

III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e/o degli artt. 5 e 5 bis del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, correttezza e buona fede dell’operato della pubblica amministrazione. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Illogicità.

Il contestato differimento non è giustificato con riferimento ad alcuna delle ipotesi previste dalla legge e l’accesso documentale sarebbe del tutto inutile qualora posticipato alla valutazione positiva di fattibilità dell’intervento.

Si costituivano formalmente in giudizio la controinteressata Porto di Sanremo S.r.l. e, successivamente, il Comune di Sanremo.

In prossimità dell’udienza di trattazione, le parti resistenti hanno depositato articolate memorie con cui eccepiscono l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso per l’accesso.

Parte ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui riferisce, tra l’altro, di aver presentato in data 31 gennaio 2018 un’autonoma proposta di project financing per la riqualificazione del “Porto Vecchio”.

Il ricorso, quindi, è stato chiamato all’udienza camerale del 28 marzo 2018 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sia corretta la decisione con la quale l’intimato Comune di Sanremo ha differito l’esercizio dell’accesso documentale al momento in cui sarà eventualmente formulata la dichiarazione di pubblico interesse del progetto presentato dalla Società controinteressata.

Prima di tale determinazione, infatti, sussistono solo atti del proponente (elaborati progettuali, piano economico-finanziario e bozza di convenzione) che contengono dati idonei a costituire elementi di competitività nell’ambito della procedura di project financing, qualora l’Amministrazione decida di darvi corso.

In particolare, il piano economico-finanziario è destinato a diventare l’elemento fondamentale per lo svolgimento della successiva procedura ad evidenza pubblica, sicché la sua anticipata conoscenza consentirebbe la disponibilità di un lasso di tempo maggiore per formulare un’offerta migliorativa di quella ricavabile dal piano medesimo.

Ne consegue che la conoscenza del progetto da parte di terzi potrebbe compromettere il principio della par condicio dei concorrenti, alterando la successiva procedura ad evidenza pubblica.

Fino alla valutazione di fattibilità, d’altronde, l’interesse della ricorrente a conoscere gli aspetti di un intervento che riguarderà l’area limitrofa a quella assegnatale in concessione e determinerà una situazione di concorrenza con la sua attività, come prospettato nell’istanza di accesso e nel ricorso, non riveste carattere di attualità e non vale, pertanto, a supportare la pretesa di ostensione degli atti di un privato ancora soggetti al vaglio amministrativo.

Sono infondate, pertanto, le censure di carattere sostanziale sollevate con il terzo motivo di ricorso, in riferimento all’insussistenza dei presupposti del contestato differimento di esercizio dell’accesso documentale.

Tale diagnosi non muta in ragione del fatto che, a seguito di tale determinazione, la ricorrente abbia presentato un’autonoma proposta di project financing, poiché la sussistenza della posizione legittimante all’accesso deve essere valutata sulla base delle circostanze rappresentate nell’istanza e della prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante contenuta nel ricorso ex art. 116 c.p.a.

Le censure sollevate con i primi due motivi, infine, hanno natura formale e recedono di fronte alla natura vincolata del potere esercitato dall’amministrazione in materia di accesso documentale.

Ne discende l’infondatezza del ricorso.

Le spese del giudizio, considerata la novità delle questioni affrontate, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente
Richard Goso, Consigliere, Estensore
Elena Garbari, Referendario

L’ESTENSORE
Richard Goso
        
IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele
        
        
IL SEGRETARIO

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