+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 655 | Data di udienza: 17 Luglio 2019

* APPALTI – Sottoscrizione dell’offerta – Apposizione della sottoscrizione esclusivamente in calce all’ultimo foglio di un offerta contenuta su più fogli separati – Mera irregolarità sanabile.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 19 Luglio 2019
Numero: 655
Data di udienza: 17 Luglio 2019
Presidente: Peruggia
Estensore: Nasini


Premassima

* APPALTI – Sottoscrizione dell’offerta – Apposizione della sottoscrizione esclusivamente in calce all’ultimo foglio di un offerta contenuta su più fogli separati – Mera irregolarità sanabile.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 19 luglio 2019, n. 655


APPALTI – Sottoscrizione dell’offerta – Apposizione della sottoscrizione esclusivamente in calce all’ultimo foglio di un offerta contenuta su più fogli separati – Mera irregolarità sanabile.

L’apposizione della sottoscrizione esclusivamente in calce al secondo e ultimo foglio dell’offerta contenuta in due fogli separati, costituisce una mera irregolarità sanabile.  In virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione, la sanzione espulsiva da una gara può infatti essere disposta solo nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta che, a sua volta, può conseguire al difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali(C. Stato, sez. V, 27/11/2017, n. 5552). Nelle gare pubbliche per l’assegnazione di appalti pubblici, la funzione della sottoscrizione dell’offerta è garantire la provenienza della stessa da tutti i soggetti che si vincolano nei confronti della Stazione appaltante all’esecuzione della relativa prestazione (T.A.R. Puglia, sez. dist. Lecce, sez. III, 05/09/2017, n. 1436): a tal fine deve ritenersi necessaria e sufficiente la firma in calce alla corrispondente dichiarazione, con la quale solo si esprime, del resto, la consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto (C. Stato, sez. III, 24/05/2017, n. 2452).

Pres. f.f. Peruggia, Est. Nasini – V. s.r.l. (avv. Tepedino) c. Ministero della Difesa  (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 1^ - 19 luglio 2019, n. 655

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 19 luglio 2019, n. 655

Pubblicato il 19/07/2019

N. 00655/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 329 del 2019, proposto da
Valbasento S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Tepedino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 145;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale Genova, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

nei confronti

Corvino Costruzioni S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Cantile, con domicilio eletto presso il suo studio in San Marcellino, C.so Europa n. 337;
Socea di Pasquale Corvino, in proprio e quale rappresentante dell’ATI Socea – Corvino Costruzioni Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Caliendo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Colletta, n. 12;

per l’annullamento

dell’aggiudicazione definitiva- gara Appalto n. 4871 esperita il 5.02.2019 relativa ai lavori La Spezia- Marinarsen: completamento e allacciamento rete fognaria base navale; ID 2159- CE_225010; CIG 7731190BCE

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio de Ministero della Difesa, di Corvino Costruzioni S.a.s. e di Socea di Pasquale Corvino;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2019 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Valbasento Lavori Srl (d’ora in poi Valbasento) partecipava alla gara indetta dal Ministero della difesa avente ad oggetto il completamento e l’allacciamento agli scarichi della rete fognaria (lato ovest e lato est) della Base Navale.

Alla gara prendeva parte anche l’A.T.I. – Socea di Corvino Pasquale / Corvino Costruzioni S.A.S. (d’ora in poi Ati).

La gara veniva aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

Ati formulava il miglior ribasso e le veniva quindi aggiudicato l’appalto con provvedimento ID_2159-CE_225010-CIG_7731190BCE.

Avverso il predetto provvedimento Valbasento proponeva ricorso, datato 8.5.2019, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 del disciplinare e dello stesso modulo allegato al bando da utilizzare per formulare l’offerta, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 20 del disciplinare di gara; eccesso di potere per violazione del principio della par condicio tra operatori economici, del principio di non discriminazione, per grave arbitrarietà e contraddittorietà: secondo parte ricorrente, il provvedimento di aggiudicazione sarebbe illegittimo in quanto Ati avrebbe dovuto essere esclusa per violazione dell’art. 18 del disciplinare di gara; infatti, secondo Valbasento, solo la seconda delle due pagine di cui era composta l’offerta economica era stata sottoscritta da Ati con conseguente asserita violazione dell’art. 18 del disciplinare di gara ai sensi del quale sarebbe stato previsto, a pena di esclusione, che in caso di presentazione dell’offerta economica composta da più fogli separati, gli stessi dovessero essere firmati da tutti i soggetti di cui alla <<nota bene (3) e (4) secondo il caso>>;

Parte ricorrente, poi, chiedeva la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto in caso di stipula con l’aggiudicatario, nonchè l’accertamento del proprio diritto all’aggiudicazione, anche a seguito di rinnovo dell’attività istruttoria, con istanza di subentro nel contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a.; in via gradata, Valbasento avanzava domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno e del danno curriculare: in particolare, parte ricorrente chiedeva un ristoro quantificato nel 10% del valore di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto, ovvero nella somma maggiore o minore che il Tribunale volesse determinare in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenendo conto del pregiudizio curriculare, discendente dalla mancata esperienza lavorativa utile per la successiva partecipazione ad ulteriori procedure concorsuali.

Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa, Ati e la società Corvino spa, contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Le parti depositavano memorie difensive.

All’udienza del 17.7.2019 la causa veniva trattenuta in decisione, previo avviso di eventuale pronuncia in forma semplificata.

DIRITTO

1. In ordine all’unico motivo di impugnazione.

E’ pacifico che Ati abbia formulato l’offerta economica attraverso due fogli spillati, sottoscritti esclusivamente nella seconda pagina.

Al riguardo, ai sensi dell’art. 18 del disciplinare di gara <<la busta inerente l’offerta economica sigillata come sopra, deve ……. pena l’esclusione, contenere:……..l’offerta economica compilata su carta bollata o in bollo…che deve …. essere timbrata e firmata dalla persona del ha la rappresentanza legale dell’operatore economico ovvero in caso di costituendo RTI o Consorzio ordinario da tutti i componenti i sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. Nel caso di offerta non redatta su fogli uso bollo ma composta da più fogli separati (se uniti con punti spillatrice sono ritenuti separati) gli stessi dovranno essere firmati tutti dai suddetti soggetti secondo il caso>>.

L’art. 20 del disciplinare, d’altronde, riproducendo, sostanzialmente, la norma di legge, prevede, da un lato, che <<ai sensi dell’art. 59, comma 3, del Codice, sono considerate irregolari le offerte: a) che non rispettano i documenti di gara; b) che sono state ricevute in ritardo, rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito cui si indice la gara; c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse>>; dall’altro lato, che <<ai sensi dell’art. 59, comma 4 del Codice, sono considerate inammissibili le offerte: a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla procura della Repubblica per reati di corruzione e/o fenomeni collusivi; b) che non hanno la qualificazione necessaria; c) il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di gara>>.

L’art. 20 prevedeva, altresì, che <<i concorrenti saranno esclusi, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 80 e art. 59 commi 3 e 4 del codice nonché in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle norme vigenti e dalla lex specialis>>.

L’Art. 20.1. del disciplinare, poi, prevede che <<la stazione appaltante procederà ad esclusione del concorrente in presenza delle seguenti irregolarità essenziali non sanabili>> tra le quali, <<mancata sottoscrizione della domanda e dell’offerta da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza>>.

Peraltro, ai sensi dell’art. 20.2. <<nei casi di irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione, con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione>>, con la precisazione che <<in caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara>>.

Dal combinato disposto delle norme sopra dette, deve ritenersi che, secondo il disciplinare di gara, l’incompleta sottoscrizione dell’offerta, pur integrando un’ipotesi di “irregolarità formale”, non costituisse una “irregolarità essenziale”.

Infatti, pur rientrando in tale ultima categoria l’ipotesi di <<mancata sottoscrizione della domanda e dell’offerta da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza>>, tale espressione, attesa la gravità e radicalità dell’effetto escludente, conformemente a quanto previsto dall’art. 83, comma 9, d.lgs n. 50 del 2016, deve ritenersi far riferimento alle <<carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa>>.

Diversamente, la non integrale sottoscrizione dell’offerta economica contenuta su fogli separati, per essere la sottoscrizione stata apposta esclusivamente in calce al secondo e ultimo foglio, costituisce, alla luce altresì degli insegnamenti giurisprudenziali che il Collegio ritiene di fare propri, una mera irregolarità sanabile.

Si rammenta al riguardo, il principio per cui <<.. in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione, la sanzione espulsiva da una gara può essere disposta solo nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta che, a sua volta, può conseguire al difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali>> (C. Stato, sez. V, 27/11/2017, n. 5552).

Peraltro, nelle gare pubbliche di appalto, la mera incompleta sottoscrizione non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta, né comporta un’incertezza assoluta sulla stessa, trattandosi di un vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva (T.A.R. Sardegna, sez. I, 22/01/2019, n. 34).

Infatti, <<nelle gare pubbliche per l’assegnazione di appalti pubblici la funzione della sottoscrizione dell’offerta è garantire la provenienza della stessa da tutti i soggetti che si vincolano nei confronti della Stazione appaltante all’esecuzione della relativa prestazione>> (T.A.R. Puglia, sez. dist. Lecce, sez. III, 05/09/2017, n. 1436).

A tal fine deve ritenersi necessaria e sufficiente la firma <<in calce alla corrispondente dichiarazione, con la quale solo si esprime, del resto, la consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto>> (C. Stato, sez. III, 24/05/2017, n. 2452).

Del resto, in caso di interpretazione differente da quella sopra offerta, la previsione del disciplinare invocata da parte ricorrente risulterebbe nulla per contrasto con il già citato art. 83, comma 9, d.lgs n. 50 del 2016, che ricollega, in via tassativa, l’esclusione dalle procedure di gara alle ipotesi di "mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti", ovvero ai casi di "incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali" e introduce il generale principio della nullità delle disposizioni del bando di gara o della lettera di invito che contengano ulteriori prescrizioni sanzionate con l’esclusione (T.A.R. Sardegna, sez. I, 13/07/2017, n. 477).

Nella vigenza del d.lgs. 163 del 2006, ma trattasi di principio applicabile anche alla fattispecie in esame, peraltro, era stato sottolineato come <<il requisito della sottoscrizione dell’offerta, deve intendersi rispettato con l’apposizione della formalità in questione in calce al relativo documento, atteso che per «sottoscrizione dell’offerta» s’intende proprio la firma in calce alla corrispondente dichiarazione, con la quale solo si esprime la consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto. La formalità richiesta nella specie dalla lex specialis, secondo cui "l’offerta tecnica dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile", non ha così una precisa copertura legale e pertanto la sua violazione non può suffragare la ventilata sanzione escludente>> (T.A.R. Campania, sez. dist. Salerno, sez. I , 06/04/2017, n. 664).

Peraltro, occorre sottolineare come l’art. 83, comma 9, cui fa riferimento l’art. 59 comma 3 (<<fermo restando l’art. 83 comma 9…) è disposizione speciale che, nel qualificare come irregolarità essenziale non sanabili <<le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa>>, a contrario comporta che, in caso di carenze documentali idonee comunque a individuare il contenuto del soggetto responsabile, non possa parlarsi di irregolarità non sanabile e, quindi, idonea a determinare l’esclusione del concorrente.

Infatti, ai fini dell’annullamento di una procedura concorsuale per l’aggiudicazione di un pubblico appalto sono irrilevanti le irregolarità formali quando quest’ultime in nulla alterino la par condicio tra concorrenti e non sussista alcuna fraudolenta volontà di sottrarsi agli obblighi imposti dalle condizioni di gara (C. Stato, sez. IV, 30/11/1982, n. 792).

Deve in altre parole farsi proprio un approccio interpretativo “sostanzialistico” della rilevanza delle irregolarità formali non avallando eccessi di formalismo in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali e con l’esigenza, nella prospettiva di tutelare la concorrenza, di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sugli operatori economici, riconoscendo giuridico rilievo all’inosservanza di regole procedurali o formali solo in quanto questa impedisca il conseguimento del risultato verso cui l’azione amministrativa è diretta.

Nel caso di specie nessuna incertezza risulta sussistere in ordine alla riconducibilità anche del foglio non sottoscritto alla volontà partecipativa dell’offerente ATI controinteressata, né l’omissione lamentata risulta idonea ad incidere sulla par condicio concorsuale.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui detto, il ricorso deve essere respinto.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità al d. m. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente e alle parti controinteressate costituite in giudizio le spese del presente giudizio che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Peruggia, Presidente FF
Richard Goso, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Paolo Nasini
        
IL PRESIDENTE
Paolo Peruggia
        
        
IL SEGRETARIO
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!