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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 82 | Data di udienza: 26 Gennaio 2017

* APPALTI – Difformità dell’offerta tecnica – Inadeguatezza del prodotto rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante – Esclusione dalla gara – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 2 Febbraio 2017
Numero: 82
Data di udienza: 26 Gennaio 2017
Presidente: Pupilella
Estensore: Vitali


Premassima

* APPALTI – Difformità dell’offerta tecnica – Inadeguatezza del prodotto rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante – Esclusione dalla gara – Legittimità.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 2 febbraio 2017, n.  82


APPALTI – Difformità dell’offerta tecnica – Inadeguatezza del prodotto rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante – Esclusione dalla gara – Legittimità.

Le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del prodotto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (Cons. di St., V, 5.5.2016, n. 1809)

Pres. Pupilella, Est. Vitali – N. s.r.l. (avv. Contegno) c. Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) (avv.ti Cocchi e Taccogna)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 2^ - 2 febbraio 2017, n. 82

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 2 febbraio 2017, n.  82

Pubblicato il 02/02/2017

N. 00082/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2017, proposto da:
Nacatur International Import Export s.r.l. a socio unico, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberta Contegno, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Maragliano 3/8;

contro
 

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Macaggi 21/8;

per l’annullamento

del provvedimento 29.11.2016, prot. 2132, con cui ALISA ha disposto la sua esclusione dal lotto n. 4 (concernente: guanti chirurgici sterili in polyisoprene) della procedura di gara per l’affidamento della fornitura di guanti monouso ad uso sanitario occorrenti alle A.S.L., alle aziende ospedaliere ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della regione per la durata di quattro anni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Sentite sul punto le parti costituite;

Rilevato che, con ricorso notificato in data 29.12.2016, la società Nacatur International Import Export s.r.l. a socio unico impugna il provvedimento 29.11.2016, prot. 2132, con cui l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) ha disposto la sua esclusione dal lotto n. 4 (concernente: guanti chirurgici sterili in polyisoprene) della procedura di gara per l’affidamento della fornitura di guanti monouso ad uso sanitario occorrenti alle A.S.L., alle aziende ospedaliere ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della regione per la durata di quattro anni, a motivo del fatto che il prodotto offerto difetterebbe di un requisito minimo richiesto dal capitolato tecnico, in quanto il dispenser non è provvisto di apertura che permetta l’estrazione agevole di una sola busta per volta;

Rilevato che, a sostegno del gravame, sostiene che il dispenser era richiesto “preferibilmente” e non a pena di esclusione, mentre la confezione offerta conterrebbe una fustellatura laterale (peraltro, come confessoriamente ammesso nella richiesta 5.12.2016 di autotutela, “per errore” non presente nei tre campioni inviati all’amministrazione – doc. 4 delle produzioni di parte ricorrente) che, una volta rimossa, consentirebbe l’agevole estrazione di una busta per volta;

Rilevato che nel capitolato tecnico, tra le caratteristiche generali della confezione multipla dei guanti del lotto n. 4, è detto che essa “dovrà essere preferibilmente di tipo dispenser, o comunque realizzata in modo tale da permettere l’estrazione agevole di una sola busta per volta”;

Rilevato che, per costante giurisprudenza, le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del prodotto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (Cons. di St., V, 5.5.2016, n. 1809);

Considerato che il verbale di gara pubblica fa piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza (Cons. di St., V, 14.10.2009, n. 6311), tra i quali – per quanto qui interessa – l’accertata mancanza, nella confezione–campione offerta dalla società interessata relativamente al lotto n. 4, di un’apertura che permetta l’estrazione agevole di una sola busta per volta;

Considerato che la circostanza, confermata dal doc. 7 delle produzioni 23.1.2017 di parte resistente, è confessoriamente ammessa dalla ricorrente, che ha chiesto di poter sostituire il campione beneficiando del soccorso istruttorio;

Considerato che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sostituire elementi dell’offerta tecnica già acquisiti agli atti di gara e rivelatisi carenti dei requisiti minimi, pena la violazione della par condicio fra concorrenti;

Considerato che, in mancanza dell’apposita fustellatura nelle confezioni-campione prodotte, la possibilità di accedere alle buste mediante l’apertura “generale” della confezione non soddisfa, con ogni evidenza, la richiesta funzionalità di agevole estrazione dal contenitore di una busta per volta;

Ritenuto che il ricorso sia dunque infondato e che le spese di giudizio – che sono liquidate in dispositivo – debbano seguire come di regola la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore di ALISA, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Angelo Vitali
        
IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella
        
        
IL SEGRETARIO
 

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