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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 238 | Data di udienza: 7 Marzo 2018

* APPALTI – Sopralluogo – Art. 79, c. 2 d.lgs. n. 50/2016 – Potere discrezionale in capo all’amministrazione – Essenzialità o meno del sopralluogo – Congruità dell’adempimento alla prestazione richiesta – Inadempimento dell’operatore – Esclusione – Legittimità


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 21 Marzo 2018
Numero: 238
Data di udienza: 7 Marzo 2018
Presidente: Pupilella
Estensore: Morbelli


Premassima

* APPALTI – Sopralluogo – Art. 79, c. 2 d.lgs. n. 50/2016 – Potere discrezionale in capo all’amministrazione – Essenzialità o meno del sopralluogo – Congruità dell’adempimento alla prestazione richiesta – Inadempimento dell’operatore – Esclusione – Legittimità



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 21 marzo 2018, n. 238


APPALTI – Sopralluogo – Art. 79, c. 2 d.lgs. n. 50/2016 – Potere discrezionale in capo all’amministrazione – Essenzialità o meno del sopralluogo – Congruità dell’adempimento alla prestazione richiesta – Inadempimento dell’operatore – Esclusione – Legittimità.

Dalla formulazione letterale dell’art. 79, c. 2 del d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui ammette la possibilità che la presentazione di un’offerta sia condizionata alla visita dei luoghi, si ricava il riconoscimento di un potere discrezionale in capo all’amministrazione di scelta in merito alla rilevanza da assegnare al sopralluogo rispetto allo specifico oggetto dell’affidamento o, in altri termini, a seconda dell’importanza che il medesimo riveste in relazione alla prestazione richiesta all’operatore economico, di talchè la scelta discrezionale dell’amministrazione risulta vincolata solo alla congruità dell’adempimento alla prestazione richiesta. Dal riconoscimento di tale potere di scelta discende che, qualora l’amministrazione si determini per l’imprescindibilità della visita dei luoghi, tanto da subordinarne la presentazione dell’offerta, e tale sopralluogo risulti appropriato all’oggetto della gara, un eventuale inadempimento da parte dell’operatore economico legittima la relativa esclusione della procedura.

Pres. Pupilella, Est. Morbelli – I. s.p.a. (avv.ti Robaldo e Ferraris) c. Comune di genova (avv.ti De Paoli e Masuelli)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 2^ - 21 marzo 2018, n. 238

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 21 marzo 2018, n. 238

Pubblicato il 21/03/2018

N. 00238/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00121/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2018, proposto da:
Ivri – Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Robaldo, Pietro Ferraris, con domicilio eletto presso lo studio Enzo Robaldo in Milano, piazza E. Duse 4;

contro

Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli, Aurelio Domenico Masuelli, con domicilio eletto presso lo studio Luca De Paoli in Genova, via Garibaldi 9;
A.M.I.U Genova S.p.A. non costituito in giudizio;

per l’annullamento

per l’annullamento, previa sospensione cautelare

– del provvedimento, comunicato in data 6 febbraio 2018 prot. n. 44463, con il quale è stata disposta l’esclusione del costituendo RTI composto da IVRI S.p.A. e IVRI Tecnologia Srl dalla procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di vigilanza presso i locali aziendali di A.M.I.U., procedura indetta ed esperita dal Comune di Genova per conto della società A.M.I.U. – Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.p.A.;

– per quanto possa occorrere, della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione e richiesta di osservazioni, comunicata in data 19 gennaio 2018 prot. 21647;

– del disciplinare di gara, nella parte in cui dispone che il sopralluogo, in caso di partecipazione di RTI o consorzi non ancora costituiti, debba esser svolto da ognuno dei legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, ovvero da soggetti delegati da tutti gli altri operatori raggruppandi o consorziandi;

— di ogni altro atto antecedente, conseguente o, comunque, connesso con l’atto impugnato, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente e avverso il quale si fa riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con bando di gara trasmesso per la pubblicazione in GUUE il 6/12/2017, il Comune di Genova, in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto della Società A.M.I.U. – Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.p.a., ha indetto una procedura aperta per l’affidamento “del servizio di vigilanza presso il locali aziendali di AMIU”, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In considerazione dell’oggetto e della natura del servizio, il bando ed il disciplinare di gara hanno previsto, a pena di esclusione, l’obbligo di effettuare un sopralluogo entro e non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato per il 16/1/2018.

Con particolare riferimento al caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei d’imprese non ancora costituiti prima della presentazione dell’offerta, la lex specialis di gara ha prescritto che il sopralluogo venisse effettuato:

– da ognuno dei legali rappresentanti di tutte le imprese che intendessero riunirsi;

– da un solo legale rappresentante per conto di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;

– da direttore tecnico di un’impresa facente parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;

– da dipendente di una impresa facente parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;

– da procuratore speciale in forza di procura a mezzo atto notarile, con riferimento a ciascun membro del raggruppamento.

La società IVRI s.p.a., odierna ricorrente, ha effettuato il sopralluogo in data 19 dicembre 2017 e ha presentato l’offerta in forma di costituendo raggruppamento temporaneo con la mandante IVRI Tecnologia s.r.l., ditta peraltro attualmente impiegata nell’esecuzione del servizio di vigilanza presso i siti di AMIU in qualità di sub-fornitore.

La Commissione di gara, previa comunicazione dell’avvio del procedimento e scambio di memorie, ha disposto l’esclusione del r.t.i. IVRI con nota prot. n. 44463 del 6/2/2018 in ragione dell’omesso espletamento del sopralluogo da parte della IVRI Tecnologia s.r.l..

Avverso il provvedimento di esclusione nonché contro le disposizioni della lex specialis di gara che hanno imposto a pena di esclusione il compimento del sopralluogo da parte di tutte le imprese facenti parte di un costituendo r.t.i., la IVRI s.p.a. ha proposto ricorso.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

I. “Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento – Falsa applicazione della disciplina di gara – Violazione del principio del favor partecipationis – Eccesso di potere per omessa valutazione dei presupposti di fatto (omessa considerazione di circostanze sulla conoscenza dei luoghi).”, in quanto l’omessa effettuazione del sopralluogo sarebbe imputabile alla formulazione della modulistica predisposta da AMIU la quale, contraddicendo le previsioni del disciplinare di gara, ha statuito che il sopralluogo potesse essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati non ancora costituiti;

II. “Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione – Violazione del principio costituzionale di libertà di iniziativa economica (art. 41 Costituzione) – Violazione di legge (art. 48 D.Lgs. n. 50/2016) –Irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità.”, in quanto l’art. 3 del disciplinare di gara, che prevede l’obbligo di sopralluogo da parte di tutti i membri di un costituendo r.t.i. a pena di estromissione dalla procedura di affidamento, sarebbe nullo per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

III. “Violazione di legge (art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016) per omessa applicazione del soccorso istruttorio – Violazione di legge (art. 1399 codice civile)”, poiché la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire all’impresa che non ha effettuato il sopralluogo di ratificare la visita svolta dalla da IVRI s.p.a. per il tramite del soccorso istruttorio.

La ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti impugnati.

Il Comune di Genova si è costituito con memoria, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso principale.

Alla camera di consiglio del 7 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

La presente controversia verte sulla legittimità del provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Genova ha disposto l’esclusione dalla gara di cui è causa del costituendo r.t.i. IVRI in ragione dell’omesso sopralluogo da parte una della componente IVRI Tecnologia s.r.l..

La società ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sia viziato da profili di illegittimità derivata dalla nullità della lex specialis di gara nella parte impone a ciascuna delle imprese facenti parte di un costituendo r.t.i. di effettuare il sopralluogo a pena di esclusione, clausola che violerebbe il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 83, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016.

La ricorrente afferma altresì di essere stata indotta in errore dalla modulistica predisposta da AMIU, società comunale beneficiaria del servizio oggetto della procedura di gara, nel quale era contemplata la possibilità di effettuare il sopralluogo a cura di uno qualsiasi degli operatori economici di un costituendo raggruppamento.

Infine, la ricorrente sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire ad IVRI Tecnologia s.r.l. di ratificare il sopralluogo effettuato da IVRI s.p.a. e di reperire detta ratifica tramite lo strumento del soccorso istruttorio.

Il ricorso è fondato.

È opportuno richiamare il dato normativo di riferimento in materia di sopralluogo, rappresentato dall’art. 79, comma 2, del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50.

La disposizione prevede che: “Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.”.

Dalla formulazione letterale della norma citata, nella parte in cui ammette la possibilità che la presentazione di un’offerta sia condizionata alla visita dei luoghi, si ricava il riconoscimento di un potere discrezionale in capo all’amministrazione di scelta in merito alla rilevanza da assegnare al sopralluogo rispetto allo specifico oggetto dell’affidamento.

In altri termini, spetta alla pubblica amministrazione determinarsi circa l’essenzialità o meno del sopralluogo a seconda dell’importanza che il medesimo riveste in relazione alla prestazione richiesta all’operatore economico.

Il riconoscimento di un siffatto potere discrezionale risponde alla circostanza che il sopralluogo può rivestire carattere più o meno indispensabile a seconda dello specifico oggetto dell’attività da svolgere di talché la scelta discrezionale dell’amministrazione risulta vincolata solo alla congruità dell’adempimento alla prestazione richiesta.

Dal riconoscimento di tale potere di scelta discende che, qualora l’amministrazione si determini per l’imprescindibilità della visita dei luoghi, tanto da subordinarne la presentazione dell’offerta, e tale sopralluogo risulti appropriato all’oggetto della gara, un eventuale inadempimento da parte dell’operatore economico legittima la relativa esclusione della procedura.

In tal senso risulta aver optato il Comune di Genova il quale ha espressamente prescritto che “Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo presso sedi, locali, impianti ed altri luoghi interessati dall’appalto con accompagnamento di personale A.M.I.U..

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara …” (art. 3 del disciplinare di gara; doc. n. 2 produzioni del Comune).

Detta scelta non pone problemi di ragionevolezza o di illogicità, considerato che appare opportuno richiedere che per lo svolgimento di un servizio di sorveglianza sia richiesta la visita dei luoghi da sorvegliare prima di formulare l’offerta.

Ciò posto, la questione centrale sulla quale il Collegio è chiamato a decidere concerne il mancato adempimento dell’onere del sopralluogo da parte di uno degli operatori economici facenti parte di un r.t.i. costituendo.

A tal riguardo, la lex specialis di gara richiedeva quanto segue:

“In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei d’imprese e/o consorzi ordinari, NON ancora costituiti prima della presentazione dell’offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato, pena l’esclusione dalla presente procedura di gara, da:

– ognuno dei legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono riunirsi/consorziarsi;

– da un solo legale rappresentante per conto di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento/consorzio;

– da direttore tecnico di un’impresa facente parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento/consorzio;

– da dipendente di una impresa facente parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento/consorzio;

– da procuratore speciale in forza di procura a mezzo atto notarile, con riferimento a ciascun membro del raggruppamento/consorzio.” (art. 3 del disciplinare di gara; doc. n. 2 produzioni del Comune).

Le diverse ipotesi contemplate dal citato art. 3 del disciplinare di gara possono essere sussunte nell’ambito di due categorie: il sopralluogo compiuto da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento ed il sopralluogo effettuato da un unico esponente di un’impresa al quale tutti gli altri operatori facenti parte del raggruppamento abbiano conferito una delega.

Ebbene, proprio dalla previsione di un meccanismo di delega discende l’illegittimità del provvedimento di esclusione il quale risulta viziato sotto il profilo della sproporzionalità.

Invero, la disciplina di gara imponeva che il sopralluogo potesse “essere effettuato nei soli giorni stabiliti e comunicati dal committente”, previa prenotazione, ed “entro e non oltre 5 giorni solari prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte”, termine di presentazione delle offerte individuato nel 16/1/2018 (art. 3 del disciplinare di gara citato).

La società IVRI s.p.a. ha effettuato il predetto sopralluogo in data 19 dicembre 2017 (doc. n. 5 produzioni della ricorrente).

In sede di presentazione dell’offerta, la società ha deciso di partecipare in forma di costituendo r.t.i. con la ditta IVRI Tecnologia s.r.l.

Nel certificato di avvenuto sopralluogo rilasciato da AMIU, società beneficiaria del servizio oggetto della gara, era espressamente riconosciuto che “In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, […] il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati […]” (doc. n. 5 produzioni ricorrente).

Tale indicazione ha generato un legittimo affidamento della società ricorrente in relazione alla non necessità di effettuare la visita dei luoghi da parte di ognuno dei componenti del raggruppamento, considerato anche che IVRI Tecnologia s.r.l. era già a conoscenza dello stato dei siti in quanto attuale esecutrice del servizio di vigilanza presso i medesimi siti di AMIU in qualità di sub-fornitore.

Da tali circostanze di fatto e di diritto si coglie la sproporzionalità del provvedimento di esclusione.

Il Comune di Genova, infatti, ben avrebbe potuto (e dovuto) richiedere alla società inadempiente una ratifica delle operazioni sopralluogo dagli altri componenti del raggruppamento.

È noto, infatti, che la ratifica costituisce lo strumento per sanare con effetti retroattivi l’operato di un rappresentante senza poteri (art. 1399).

La disponibilità di tale strumento giuridico avrebbe dovuto imporre all’amministrazione di attivare lo strumento del soccorso istruttorio per richiedere alla IVRI Tecnologia s.r.l. di ratificare le operazioni di sopralluogo svolte dagli altri appartenenti al costituendo raggruppamento, soccorso istruttorio attivabile in considerazione della natura formale del documento richiesto.

Optando per l’esclusione del raggruppamento, invece, l’amministrazione è incorsa in un provvedimento contrario al canone della proporzionalità, considerato anche il principio di favor partecipationis che governa le procedure ad evidenza pubblica.

Di qui, l’illegittimità del provvedimento di esclusione e la conseguente fondatezza del ricorso.

Le spese possono essere compensate in ragione delle peculiarità della vicenda trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere

L’ESTENSORE
Luca Morbelli
        
IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella
        
        
IL SEGRETARIO

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