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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 788 | Data di udienza: 9 Giugno 2016

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici con potenza fino a 20 kw – Art. 21 ter, comma 1, della legge edilizia regionale della Liguria n. 16 del 2008 – Procedura abilitativa semplificata.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 6 Luglio 2016
Numero: 788
Data di udienza: 9 Giugno 2016
Presidente: Daniele
Estensore: Goso


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici con potenza fino a 20 kw – Art. 21 ter, comma 1, della legge edilizia regionale della Liguria n. 16 del 2008 – Procedura abilitativa semplificata.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 6 luglio 2016, n. 788


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici con potenza fino a 20 kw – Art. 21 ter, comma 1, della legge edilizia regionale della Liguria n. 16 del 2008 – Procedura abilitativa semplificata.

Giusta la previsione di cui all’art. 21 ter, comma 1, della legge edilizia regionale della Liguria n. 16 del 2008, gli impianti fotovoltaici con potenza fino a 20 kw rientrano nel novero degli interventi che possono essere realizzati sulla base della procedura abilitativa semplificata (PAS) e non necessitano, pertanto, di autorizzazione provinciale.

Pres. Daniele, Est. Goso – S.C. e altri (avv. Guccinelli) c. Comune di Castelnuovo Magra (avv.ti Zanobini e Gamalero)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 1^ - 6 luglio 2016, n. 788

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 6 luglio 2016, n. 788

N. 00788/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 60 del 2014, proposto da:
Stefania Caroti, Umberto Marcomeni e Cristina Cecchinelli, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Guccinelli, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Lavagetto nel suo studio in Genova, via Prà, 27/4;


contro

Comune di Castelnuovo Magra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Marialuisa Zanobini e Armando Gamalero, con domicilio eletto presso l’avv. Armando Gamalero nel suo studio in Genova, via XX Settembre, 6/9;

per l’annullamento

della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Castelnuovo Magra n. 99 del 5/11/2013, pubblicata all’albo pretorio in data 12/11/2013, nonché di ogni altro atto presupposto, successivo o conseguente, in particolare della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Castelnuovo Magra n. 13 del 23/2/2010 di approvazione del progetto preliminare, e per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo Magra;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 10 gennaio 2014 e depositato il successivo 20 gennaio, gli esponenti hanno impugnato la deliberazione meglio indicata in epigrafe, con cui il Comune di Castelnuovo Magra aveva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione di dodici impianti di produzione di energia da fonte solare, nella sola parte in cui è stata prevista la realizzazione di un impianto a confine con la strada di proprietà dei signori Cristina Cecchinelli e Umberto Marcomeni.

E’ previsto che il contestato impianto, destinato a fornire energia elettrica per il locale edificio scolastico, sorga a margine del parcheggio pubblico posto di fronte all’edificio residenziale di proprietà della signora Stefania Caroti.

Esso occuperà una superficie di mq 65 circa e sarà costituito da una pensilina in legno lamellare, sulla quale saranno posati i pannelli fotovoltaici.

Gli esponenti ritengono che tale struttura sia eccessivamente impattante e che non rispetti le distanze dai confini di proprietà.

Sulla scorta delle censure di legittimità di cui si riferirà in parte motiva, essi chiedono, pertanto, che il provvedimento impugnato sia annullato in parte qua e propongono una generica istanza risarcitoria.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Castelnuovo Magra, eccependo l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 71 del 11 febbraio 2014, è stata respinta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dai ricorrenti.

In prossimità della pubblica udienza, le parti in causa hanno depositato memorie difensive.

La difesa comunale riferisce, tra l’altro, che l’impianto in contestazione è stato ultimato ed è prossimo all’attivazione.

Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 9 giugno 2016 e ritenuto in decisione.

DIRITTO

1) E’ contestata la legittimità del provvedimento di approvazione del progetto definito ed esecutivo dei lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici da collocare nel territorio comunale, nella parte in cui è previsto che uno di tali impianti (sostanzialmente una pensilina in legno, con sovrastanti pannelli solari, posta entro il perimetro di un parcheggio pubblico) sorga a breve distanza dalla strada e dalle abitazioni di proprietà dei ricorrenti.

2) In via preliminare, la difesa comunale eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile, poiché non è stato notificato all’impresa aggiudicataria dell’appalto integrato indetto per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori in questione.

Tale eccezione non può essere condivisa.

Nel processo amministrativo, infatti, la qualità di controinteressato va riconosciuta in capo a coloro che sono nominativamente indicati nel provvedimento impugnato o, comunque, sono agevolmente individuabili (cd. “elemento formale”), purché siano portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento medesimo che attribuisce loro, in via diretta, una situazione giuridica di vantaggio (cd. “elemento sostanziale”).

Nono sono qualificabili come controinteressati, invece, i soggetti la cui posizione sia incisa solo in modo indiretto e riflesso dall’atto (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 299).

Nel caso in esame, non si ravvisano posizioni di vero e proprio controinteresse nell’impugnativa proposta contro il provvedimento di approvazione del progetto dell’opera pubblica, atteso che tale provvedimento – pur idoneo a generare benefici per l’impresa che, in qualità di aggiudicataria dell’appalto integrato, ha predisposto tale progetto e realizzerà i lavori – non ha determinato l’ampliamento della sfera giuridica dell’impresa medesima.

Quest’ultima è titolare, pertanto, di un interesse di fatto che ne avrebbe legittimato l’intervento ad opponendum, ma non ne qualifica la posizione giuridica alla stregua di controinteressata.

In conclusione, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto l’omessa notificazione all’impresa aggiudicataria non ha viziato l’instaurazione del rapporto processuale.

3) Parimenti infondata è la seconda eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale, con riferimento alla tardiva impugnazione del provvedimento di approvazione del progetto preliminare dell’opera pubblica.

Per pacifico orientamento giurisprudenziale, infatti, l’interesse all’impugnazione si concretizza con l’approvazione del progetto definitivo, poiché solo in tale momento l’opera pubblica assume una stabile connotazione che consente di valutare appieno i profili di interferenza con le posizioni giuridiche dei soggetti confinanti, mentre al livello di progettazione preliminare l’opera è ancora ad uno stadio iniziale e abbozzato che, in quanto tale, non è suscettibile di radicare un interesse concreto e attuale all’impugnazione (Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3116; T.A.R. Veneto, sez. I, 1° agosto 2014, n. 1114).

4) Nel merito, gli esponenti denunciano, con il primo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 105, comma 2, del regolamento edilizio comunale, che consente l’installazione di pannelli solari sui manufatti di nuova costruzione “purché opportunamente integrati architettonicamente con gli stessi” e previsti da un’accurata progettazione che tenga conto anche “del relativo inserimento nel contesto urbano-ambientale”.

Ad avviso dei ricorrenti, sarebbe stato violato nella fattispecie anche l’art. 11 della disciplina paesistica di livello puntuale del P.U.C. che, nella zona in cui è prevista la realizzazione del contestato intervento, prevede “una logica di integrazione e di riqualificazione delle preesistenze attraverso interventi volti a garantire omogeneità tipomorfologica, architettonica e d’uso”.

A suffragio di tali censure, gli esponenti rilevano che la pensilina in progetto sarebbe caratterizzata da un “ingombro notevole e impattante”, “con materiali portanti a vista non tradizionali”, quindi non suscettibile di inserimento in un contesto caratterizzato da “rigore e semplicità formale”.

E’ evidente, peraltro, come tali rilievi afferiscano al merito delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione procedente e, non risultando intesi a denunciare eventuali profili di palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà del provvedimento impugnato, si espongano a conseguente diagnosi di inammissibilità.

Fermo restando che, per quanto è consentito addentrarsi nel merito delle contestate valutazioni, non è dato scorgere la ragione per cui una normale pensilina, avente dimensioni contenute, non possa ritenersi compatibile con il contesto di un parcheggio per autoveicoli.

Né la documentazione fotografica in atti rende evidente l’esistenza di elementi di eccezionale pregio che, in ipotesi, potrebbero risultare compromessi per effetto della realizzazione di tale struttura.

Non sussiste, infine, il denunciato vizio di contraddittorietà in quanto il parere contrario precedentemente formulato dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale faceva riferimento ad una diversa soluzione progettuale.

Vanno disattese, pertanto, le censure dedotte con il primo motivo di ricorso.

5) E’ infondato anche il secondo motivo, con cui viene denunciata la violazione della distanza minima di m 1,50 dal confine prescritta dall’art. 3 delle norme di conformità e congruenza del P.U.C.: la pensilina in progetto, infatti, si porrebbe ad una distanza di soli m 0,25 dal confine della strada di proprietà dei ricorrenti.

Parte ricorrente non ha allegato la menzionata disposizione del P.U.C. (uno stralcio della quale è stato prodotto dalla difesa comunale).

Secondo quanto riferito da quest’ultima (e non contestato dalla controparte), il citato art. 3 individua la distanza minima che deve essere osservata tra la superficie coperta di un manufatto e il confine.

La “superficie coperta” è definita dall’art. 2 delle norme di conformità e congruenza quale “superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le superfici utili degli edifici, comprese … le pensiline con sporgenze superiori a m 1,80”, limite che non risulta superato nella fattispecie.

Parte ricorrente non ha contrastato tale assunto né la successiva precisazione della difesa comunale, secondo la quale la vigente disciplina urbanistica locale consente di derogare alle distanze minime ivi previste nel caso delle strutture che, come si verifica nel presente caso, devono essere realizzate all’interno di aree pubbliche.

6) Anche le censure dedotte con il terzo motivo sono intese a denunciare la pretesa violazione dei limiti in tema di distanze dai confini.

Si fa riferimento, in questo caso, alla distanza minima di cinque metri prevista dal d.m. n. 1444 del 1968, oltre che dal citato art. 3 delle norme di conformità e congruenza.

Il primo profilo di censura è inammissibile per genericità, poiché i ricorrenti non indicano la disposizione normativa che sarebbe stata violata nella fattispecie.

In ogni caso, il citato d.m. non si occupa delle distanze dai confini, bensì dei limiti di distanza tra fabbricati (art. 9), e, anche volendo ammettere che la pensilina in questione possa essere qualificata alla stregua di “fabbricato”, parte ricorrente non ha indicato la distanza che intercorre tra di essa e l’edificio di proprietà.

Si evince dallo stralcio dell’art. 3 del P.U.C. prodotto dalla difesa comunale che la disciplina sulle distanze ivi contenuta “non si applica: – alle strutture da realizzare all’interno delle aree destinate a spazi per attrezzature e servizi di interesse comunale”.

Ne deriva che, anche volendo prescindere dalla genericità della censura in esame, essa è infondata in quanto la realizzazione della pensilina sarebbe legittimata dalla menzionata disposizione derogatoria.

7) Infine, con il quarto e ultimo motivo di ricorso, gli esponenti denunciano la mancata acquisizione dell’autorizzazione unica provinciale prescritta dall’art. 29, comma 1, della legge edilizia regionale n. 16 del 2008, per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

Anche quest’ultima censura è destituita di giuridico fondamento in quanto, giusta la previsione di cui all’art. 21 ter, comma 1, della legge citata, gli impianti fotovoltaici con potenza fino a 20 kw (quello in contestazione ha una potenza di 19,20 kw) rientrano nel novero degli interventi che possono essere realizzati sulla base della procedura abilitativa semplificata (PAS) e non necessitano, pertanto, di autorizzazione provinciale.

8) Il ricorso, in conclusione, è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Va disattesa anche l’istanza risarcitoria, peraltro solamente proposta, ma non articolata.

9) Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida forfetariamente in favore del Comune di Castelnuovo Magra nell’importo complessivo di € 2.000,00 (duemila euro), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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