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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 436 | Data di udienza: 23 Aprile 2015

* RIFIUTI – FOS –  Assoggettamento alla disciplina dei rifiuti urbani – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 8 Maggio 2015
Numero: 436
Data di udienza: 23 Aprile 2015
Presidente: Pupilella
Estensore: Morbelli


Premassima

* RIFIUTI – FOS –  Assoggettamento alla disciplina dei rifiuti urbani – Illegittimità.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 8 maggio 2015, n. 436


RIFIUTI – FOS –  Assoggettamento alla disciplina dei rifiuti urbani – Illegittimità.

Un rifiuto urbano, pur se sottoposto a trattamento, può continuare a mantenere il regime giuridico originario allorchè le operazioni cui è stato sottoposto non abbiamo prodotto un nuovo rifiuto. Ciò tuttavia non avviene quando i rifiuti urbani siano sottoposti, oltre che alla semplice trito-vagliatura (cfr. Consiglio di Stato sez. V 23 ottobre 2014 n. 5242), anche a un trattamento tramite sistemi di stabilizzazione (frazione organica stabilizzata). Ne consegue l’illegittimità della delibera regionale che assoggetti la FOS alla disciplina dei rifiuto urbano per quanto riguarda la circolazione e il regime fiscale.


Pres. Pupilella, Est. Morbelli – A. s.r.l. e altro (avv.ti Tanzarella, Macis, Barra e Tanzarella) c. Regione Liguria (avv.ti Crovetto e Castagnoli)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 8 maggio 2015, n. 436

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 8 maggio 2015, n. 436

N. 00436/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01366/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2014, proposto da:
Ares Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Maria Tanzarella, Rosanna Macis, Andrea Barra, Giancarlo Tanzarella, con domicilio eletto presso Andrea Barra in Genova, Via Macaggi, 21/5; Gedit S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Tanzarella, Carlo Maria Tanzarella, Andrea Barra, Rosanna Macis, con domicilio eletto presso Andrea Barra in Genova, Via Macaggi, 21/5;

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Marina Crovetto, Leonardo Castagnoli, con domicilio eletto presso Marina Crovetto in Genova, Via Fieschi, 15;

nei confronti di

Idroedil S.r.l., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2014 n. 1293 avente ad oggetto integrazione linee guida per le attivita’ di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica nella parte in cui stabilisce che le frazioni di rifiuto in uscita dagli impianti di trattamento, pur classificate quali rifiuto speciale (codice CER 19), “qualora inviate a smaltimento in impianti di discarica, restino sottoposte, in considerazione della loro provenienza e della valenza transitoria dei sistemi di trattamento applicati, al regime giuridico e fiscale proprio dei rifiuti urbani.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 16.12.2014 alla Regione Liguria e depositato il successivo 23.12.2014 le società in epigrafe, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il provvedimento in epigrafe.

Avverso il provvedimento impugnato le ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

1) nullità per difetto assoluto di attribuzione (art. 21 sexies l. 241/90, in relazione all’art. 117.2.lett. s) Costituzione) in quanto la Giunta regionale avrebbe operato una propria autonoma qualificazione giuridica di determinate tipologie di rifiuti la frazione organica stabilizzata (FOS) quando tale competenza apparterebbe in via esclusiva allo Stato;

2) violazione degli artt. 184, 182 e 182 – bis e all. ti B,C, D; alla parte quarta del d.lgs. 152/06 e dell’art. 7 d.lgs. 36/03, eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, erroneità ed illogicità della motivazione, sviamento, in quanto la FOS avendo subito un trattamento produttivo specifico perderebbe il connotato della materia prima lavorata e deve essere considerata un rifiuto speciale.

Le ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.

All’udienza pubblica del 23 aprile 2015 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

È impugnata la delibera della Giunta regionale ha stabilito che la frazione organica stabilizzata in uscita dagli impianti di trattamento pur essendo classificata con il codice CER 19 relativa ai rifiuti speciali qualora sia avviata allo smaltimento in discarica resti sottoposta al regime giuridico e fiscale dei rifiuti urbani, con conseguente assoggettamento alla cd. ecotassa e al divieto di circolazione, in ossequio al principio della cd autosufficienza.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità del provvedimento per difetto di attribuzione avendo la Giunta regionale operato una propria autonoma qualificazione giuridica di determinate categoria di rifiuti (FOS), invadendo per questo la competenza riservata al legislatore statale.

Il motivo è infondato

La Regione non ha inteso dettare una qualificazione giuridica autonoma di alcune tipologie di rifiuti, ma si è limitata ad assoggettare ad una disciplina particolare determinati rifiuti aventi il codice CER 19 (rifiuti speciali) assimilandoli per alcuni aspetti (fiscale e di circolazione) ai rifiuti urbani.

Tale operazione appare illegittima, per quanto verrà in appresso specificato, ma non ha realizzato una nuova qualificazione giuridica dei rifiuti, onde non appare eccedente le competenze regionali.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’erroneità dell’operazione compiuta dalla regione che è quella di avere assoggettato alcune tipologie di rifiuti speciali e precisamente la frazione organica stabilizzata ai rifiuti urbani.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza ha bensì ammesso che un rifiuto urbano, pur se sottoposto a trattamento, continui a mantenere il regime giuridico originario allorchè le operazioni cui è stato sottoposto non abbiamo prodotto un nuovo rifiuto.

Nel caso deciso dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V 23 ottobre 2014 n. 5242 la questione riguardava l’assimilabilità o meno del rifiuto derivante dalla semplice trito-vagliatura dei rifiuti urbani agli originari rifiuti urbani ovvero ai rifiuti speciali.

Il Consiglio di Stato ha ammesso l’assimilabilità al rifiuto urbano del rifiuto urbano sottoposto alla semplice operazione di trito-vagliatura.

Il caso che occupa il Collegio appare, tuttavia, sensibilmente differente in quanto lo stesso provvedimento impugnato che impone ai rifiuti urbani non soltanto la semplice trito-vagliatura ma anche un trattamento tramite sistemi di stabilizzazione di cui vengono anche determinate le caratteristiche minime (biossidazione accelerata in ambiente confinato e maturazione del rifiuto in ambiente protetto dagli agenti atmosferici) con il risultato di produrre la frazione organica stabilizzata.

Orbene tale operazione consente di escludere che il rifiuto risultante da tale operazione possa essere ancora assimilabile ai rifiuti urbani.

Tale assunto è confermato dalla sintetica motivazione del provvedimento impugnato. La delibera, infatti, dispone l’assoggettamento dei rifiuti de quibus (frazione organica stabilizzata FOS) alla disciplina fiscale e di circolazione dei rifiuti urbani in ragione della loro “provenienza e della valenza transitoria dei sistemi di trattamento applicato”. Tale motivazione evidenzia l’erroneità dell’assunto dell’amministrazione. La transitorietà dei sistemi di trattamento non può essere in assenza di ulteriore specificazione relativa alla inidoneità degli stessi a mutare la natura del rifiuto a giustificare la disciplina introdotta con il provvedimento impugnato.

Un sistema di trattamento può mutare o meno la natura del rifiuto ma ciò prescinde completamente dalla natura transitoria dello stesso che può essere legata a fattori diversissimi tra loro e non attinenti all’efficienza del trattamento. Peraltro non è dato comprendere le finalità dell’imposizione di un trattamento di stabilizzazione se all’esito dello stesso la natura sostanziale del rifiuto rimanesse immutata. Specularmente il continuare ad assoggettare la FOS alla disciplina dei rifiuto urbano per quanto riguarda la circolazione e il regime fiscale equivarrebbe ad ammettere la sostanziale inutilità del trattamento ulteriore di stabilizzazione imposto dalla delibera; risultato quest’ultimo inaccettabile.

Il ricorso deve essere accolto.

Le spese possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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