CACCIA – Abbattimenti selettivi di cinghiali – Materia compiutamente disciplinata dall’art. 36 l.r. Liguria n. 29/94 – Ricorso allo strumento delle ordinanze contingibili e urgenti ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 – Illegittimità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 26 Novembre 2019
Numero: 901
Data di udienza: 13 Novembre 2019
Presidente: Pupilella
Estensore: Pupilella
Premassima
CACCIA – Abbattimenti selettivi di cinghiali – Materia compiutamente disciplinata dall’art. 36 l.r. Liguria n. 29/94 – Ricorso allo strumento delle ordinanze contingibili e urgenti ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 – Illegittimità.
Massima
TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 26 novembre 2019, n. 901
CACCIA – Abbattimenti selettivi di cinghiali – Materia compiutamente disciplinata dall’art. 36 l.r. Liguria n. 29/94 – Ricorso allo strumento delle ordinanze contingibili e urgenti ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 – Illegittimità.
La giurisprudenza ( Tar Liguria II, n.744 del 3092019; Tar Toscana n.1632019) è consolidata nel ritenere che la previsione di abbattimenti selettivi di cinghiali ed in generale della fauna selvatica sono disciplinate da apposite norme dell’ordinamento (nella Regione Liguria l’art. 36, c. 4 della L.R. n. 2994): nessuno spazio residua pertanto per le ordinanze ex artt. 50 e 54 del Dlgs n.2672000.
Pres. ed Est. Pupilella – Associazione V. (avv. Rizzato) c. Comune di Imperia (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR LIGURIA, Sez. 2^ - 26 novembre 2019, n. 901SENTENZA
Pubblicato il 26/11/2019
N. 00901/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00704/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2019, proposto da
Associazione Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Imperia non costituito in giudizio;
nei confronti
Ambito Territoriale Caccia non costituito in giudizio;
per l’annullamento
ordinanza n. 323 emessa dal Comune di Imperia in data 19\9\19, nella parte in cui demanda agli agenti della vigilanza faunistica venatoria di adottare misure necessarie al contenimento dei cinghiali (sus scrofa) con i metodi ritenuti più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze fattuali di tempo e di luogo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2019 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Verificato che il ricorso risulta regolarmente notificato e depositato;
Considerato che l’associazione ricorrente è legittimata ex art.100 c.p.c., all’impugnazione degli atti di cui in epigrafe, come reso evidente dall’art. 2 dello Statuto, in quanto associazione di protezione ambientale, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13, L. n. 349\86;
Verificata quindi la conseguente legittimazione ad impugnare l’ordinanza contingibile e urgente n. 323 emessa dal Comune di Imperia in data 19\9\19, assunta ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL, nella parte in cui demanda agli agenti della vigilanza faunistica venatoria di adottare misure necessarie al contenimento dei cinghiali (sus scrofa) con i metodi ritenuti più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze fattuali di tempo e di luogo.
Premesso che L’art. 36 della L.R. Liguria n. 29\94, al comma 4 stabilisce che “gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza.
Considerato che il Tribunale ha più volte censurato l’utilizzo dell’uso delle ordinanze extra ordinem emesse ai sensi degli artt. 50 3 54 TUEL, (Tar Liguria n. 653\17; N799\18)
Nelle citate sentenze il T.A.R. Liguria ha affermato che non si può utilizzare lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, risultando la materia già compiutamente disciplinata dalla legge regionale n.29\94”.
In particolare, nell’ordinamento della Regione Liguria, infatti, sono previste apposite norme per fare fronte all’emergenza collegata alla presenza della fauna selvatica e, in particolare, dei cinghiali.
L’art. 36, comma 4, della L.R. 1 luglio 1994, n. 29, stabilisce che “gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza”, difettando pertanto “il requisito della contingibilità, intesa come impossibilità di fronteggiare con gli strumenti ordinari una situazione non tipizzata dalla legge di pericolo effettivo (cfr., in analoga fattispecie, T.A.R. Liguria, sez. II, 21 luglio 2017, n. 653)”.
Poiché la giurisprudenza, non solo di questo Tribunale ( Tar Liguria II, n.744 del 30\9\2019; Tar toscana n.163\2019) è consolidata nel ritenere che la previsione di abbattimenti selettivi di cinghiali ed in generale della fauna selvatica sono disciplinate da apposite norme dell’ordinamento, nessuno spazio residua per le ordinanze ex artt. 50 e 54 del Dlgs n.267\2000.
Sulla base delle pregresse indicazioni appare pertanto illegittimo il ricorso all’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente per fronteggiare una situazione ormai da anni diffusa su tutto il territorio ligure e priva di quell’indispensabile requisito dell’impossibilità di farvi fronte con gli strumenti ordinari posti dal legislatore per regolare le più svariate fattispecie proprie del vivere sociale.
Nel caso di specie, l’art. 36 della L.R. Liguria 1.7.1994, n. 29 detta apposite norme per fare fronte all’emergenza collegata alla presenza della fauna selvatica in generale e del cinghiale in particolare, mediante l’autorizzazione da parte della regione, di concerto con gli enti locali interessati, di specifici interventi di controllo, anche mediante piani di abbattimento da effettuarsi in deroga ai divieti di cui all’art. 21 comma 1 lett. e) della L. n. 157/1992 (divieto di esercizio della caccia nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali).
Il ricorso va pertanto accolto.
Non si dà luogo alla condanna alle spese di lite essendo stata l’associazione ricorrente ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato e per essersi risolta la controversia con sentenza breve in esito alla istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato così come in motivazione specificato.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente, Estensore
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Pupilella
IL SEGRETARIO