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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo Numero: 960 | Data di udienza: 22 Novembre 2023

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Giustizia amministrativa – Giurisdizione – Conflitto negativo – Giurisdizione civile – Ricorso – Inammissibilità (Massima a cura di Giuseppina Lofaro)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 4 Dicembre 2023
Numero: 960
Data di udienza: 22 Novembre 2023
Presidente: Morbelli
Estensore: Vitali


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Giustizia amministrativa – Giurisdizione – Conflitto negativo – Giurisdizione civile – Ricorso – Inammissibilità (Massima a cura di Giuseppina Lofaro)



Massima

TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 4 dicembre 2023, n. 960

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Giustizia amministrativa – Giurisdizione – Conflitto negativo – Giurisdizione civile – Ricorso – Inammissibilità.

Qualora il giudice amministrativo sollevi il conflitto negativo di giurisdizione – e le sezioni unite dichiarino che la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice ordinario -, il giudice amministrativo non può che dichiarare il ricorso inammissibile, atteso che, ex art. 59, comma 1, l. n. 69 del 2009, la pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice nonché per le parti anche in altro processo.

Pres. Morbelli, Est. Vitali – M. s.p.a., (avv.ti Cocchi e Taccogna) c. M. s.p.a., (avv.ti Traverso e Arvigo), Comune di Genova, (avv.ti Pessagno e Burlando) e Città Metropolitana di Genova, già Provincia di Genova, (avv.ti Scaglia, Manzone e Olmi)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 2^ - 4 dicembre 2023, n. 960

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 779 del 2015, proposto da
Marina Porto Antico s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Macaggi 21/5 – 8;

contro

Mediterranea delle Acque s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Paolo Traverso e Alessandro Arvigo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via G. D’ Annunzio 2/102;
il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Laura Burlando, con domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’Ente in Genova, via Garibaldi 9;
la Città Metropolitana di Genova, già Provincia di Genova, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Scaglia, Valentina Manzone e Lorenza Olmi, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura dell’ente in Genova, piazzale Mazzini n. 2;

nei confronti

di Allianz s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Fontana, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Fieschi 3/17;
di Aig Europe s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Cambieri e Daniela Olcese, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Genova, via Porta D’Archi 10/21;
di Iren Acqua e Gas s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorio Corradi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via G. D’Annunzio 2/102;

per l’accertamento

degli illeciti commessi nella gestione dello scarico a mare del rio Carbonara in area Morosini, nonché per la condanna al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno al bene demaniale ed alla concessionaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mediterranea delle Acque s.p.a., del Comune di Genova, della Città Metropolitana di Genova, di Allianz s.p.a., di Aig Europe s.p.a. e di Iren Acqua e Gas s.p.a.;;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso in riassunzione ex artt. 59 L. n. 69/2009 e 11 c.p.a., notificato in data 12-14.8.2015, la società Marina Porto Antico s.p.a., concessionaria di un compendio demaniale ubicato nel Porto Antico di Genova, in ambito Morosini, ha proposto dinanzi a questo Tribunale le domande originariamente avanzate nei confronti della società Mediterranea delle Acque s.p.a., del Comune di Genova e della Provincia di Genova dinanzi al Tribunale civile di Genova, concernenti l’accertamento della illiceità della gestione dello scarico a mare del rio Carbonara e delle relative immissioni, domanda sulla quale il Tribunale di Genova, II sezione, con sentenza 15.6.2015, n. 1911, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 104/2010.

Costituitesi in giudizio le parti resistenti, con ordinanza 21.1.2020, n. 51 la sezione ha sospeso il processo e sollevato dinanzi alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione conflitto negativo di giurisdizione con il giudice ordinario, relativamente alla domanda di accertamento degli illeciti commessi nella gestione dello scarico a mare del rio Carbonara in area Morosini, nonché per la condanna degli enti convenuti al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni.

Con ordinanza 20.10.2020, n. 23908 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo è stato poi effettivamente riassunto.

Stante il disposto dell’art. 59 comma 1 secondo periodo della legge 18/6/2009, n. 69 (“La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo”), non resta dunque che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di giudizio, atteso che la società ricorrente aveva fin dall’inizio correttamente incardinato la controversia dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

L’ESTENSORE
Angelo Vitali

IL PRESIDENTE
Luca Morbelli

IL SEGRETARIO

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