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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Fauna e Flora Numero: 117 | Data di udienza: 24 Gennaio 2018

FAUNA E FLORA – Animali domestici – Divieto di condurre cani sugli arenili durante la stagione balneare – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 6 Febbraio 2018
Numero: 117
Data di udienza: 24 Gennaio 2018
Presidente: Pupilella
Estensore: Vitali


Premassima

FAUNA E FLORA – Animali domestici – Divieto di condurre cani sugli arenili durante la stagione balneare – Legittimità.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 6 febbraio 2018, n. 117


FAUNA E FLORA – Animali domestici – Divieto di condurre cani sugli arenili durante la stagione balneare – Legittimità.

E’ legittimo il divieto di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, durante la stagione balneare. L’obbligo dei comuni, previsto dall’art. 4 lett. i) della L.R. n. 23/2000, di individuare durante la stagione balneare “aree debitamente attrezzate” ove poter accedere con i cani non comprende anche la ulteriore facoltà di condurre i cani su tutto l’arenile, posto che, secondo la stessa disposizione regionale, devono essere comunque assicurate le necessarie condizioni igieniche.

Pres. Pupilella, Est. Vitali – Associazione E. e altro (avv. Rizzato) c. Comune di Sestri Levante (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 2^ - 6 febbraio 2018, n. 117

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 6 febbraio 2018, n. 117

Pubblicato il 06/02/2018

N. 00117/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00755/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 755 del 2013, proposto da:
Associazione Earth e Oipa Italia Onlus, rappresentate e difese dall’avvocato Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonino Milazzo in Genova, via Palestro 16;

contro

Comune di Sestri Levante, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

dell’art. 4, lett. i), dell’ordinanza n. 21 emessa dal Dirigente del Servizio demanio marittimo del Comune di Sestri Levante in data 29/4/2013, nella parte in cui vieta ai conduttori di animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, di poter accedere a tutti gli arenili durante la stagione balneare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 14.6.2013 le associazioni Earth e OIPA Italia Onlus hanno impugnato l’art. 4, lett. i), dell’ordinanza n. 21 emessa dal Dirigente del Servizio demanio marittimo del Comune di Sestri Levante in data 29.4.2013, laddove vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani impiegati nel servizio di salvataggio o di vigilanza, condotti da personale specializzato.

A sostegno del gravame hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 4 lett. i) L.R. n. 23 del 22.3.2000, eccesso di potere per irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità; 2) Violazione artt. 13 e 16 Costituzione.

Il comune di Sestri Levante non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza 18.7.2013, n. 284 la sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso è infondato, per le motivazioni che seguono.

1. Ai sensi dell’art. 4 lett. i) della L.R. n. 23/2000, “I comuni […] i) provvedono ad individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate, da destinare ad animali domestici, salvaguardando l’incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative”.

L’obbligo dei comuni di individuare durante la stagione balneare “aree debitamente attrezzate” ove poter accedere con i cani non comprende anche la ulteriore facoltà di condurre i cani su tutto l’arenile, posto che, secondo la stessa disposizione regionale, devono essere comunque assicurate le necessarie condizioni igieniche.

Né appare sufficiente, in un’ottica di rispetto del principio di proporzionalità, l’imposizione dell’obbligo di raccogliere le deiezioni canine, posto che – come è noto – durante la stagione balneare in spiaggia si è soliti stare a piedi nudi.

Non è un caso che tutta la giurisprudenza citata in ricorso riguardi analoghi divieti riguardanti giardini pubblici, aree a verde o isole pedonali del centro cittadino, ma mai spiagge o arenili.

2. Gli artt. 13 e 16 Cost. riguardano libertà “personali”, e dunque sono impropriamente invocati a proposito delle limitazioni alla circolazione degli animali di affezione.

Stante la contumacia del comune, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Angelo Vitali
        
IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella
        
        
IL SEGRETARIO

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