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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1362 | Data di udienza: 26 Novembre 2014

* APPALTI –  Bandi di gara – Assimilabilità all’invito a offrire – Regole interpretative dettate dal codice civile – Interpretazione secondo buona fede.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 10 Dicembre 2014
Numero: 1362
Data di udienza: 26 Novembre 2014
Presidente: De Zotti
Estensore: Gambato Spisani


Premassima

* APPALTI –  Bandi di gara – Assimilabilità all’invito a offrire – Regole interpretative dettate dal codice civile – Interpretazione secondo buona fede.



Massima

 

TAR LOMBARDIA , Brescia, Sez. 1^ – 10 dicembre 2014, n. 1362


APPALTI –  Bandi di gara – Assimilabilità all’invito a offrire – Regole interpretative dettate dal codice civile – Interpretazione secondo buona fede.

Il bando di gara, che è assimilato ad un invito ad offrire, dato che ne ha la sostanza ( C.d.S. sez. IV 21 maggio 2004 n°3355) è soggetto alle regole interpretative dettate dal codice civile per gli atti negoziali (C.d.S. sez. V 13 marzo 2014 n°1177) Nell’ambito di tali regole, assume particolare valore quella per cui l’atto va interpretato secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1366 c.c.: nel caso del bando di gara, ciò significa che le relative clausole vanno intese in senso restrittivo ( C.d.S. sez. V 13 maggio 2014 n°2448) nei soli significati chiaramente desumibili dai vocaboli usati (C.d.S. sez. V 17 giugno 2014  n°3093) e secondo quanto il destinatario può secondo ragione intendere (C.d.S. sez. III 2 settembre 2013 n°4364 e sez. V 16 gennaio 2013 n°238), del resto in conformità col principio di buon andamento, che mal s’accorda con atteggiamenti poco chiari dell’amministrazione.


Pres. De Zotti, Est. Gambato  Spisani – A. srl (avv. Inzaghi) c. Comune di Bergamo (avv.ti Gritti e Mangili)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ - 10 dicembre 2014, n. 1362

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA , Brescia, Sez. 1^ – 10 dicembre 2014, n. 1362

 

N. 01362/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00878/2013 REG.RIC.
N. 00929/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 878 del 2013, proposto da:
Agatonisi Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Alberto Inzaghi, con domicilio eletto presso Stefania Vasta in Brescia, Via Vitt. Emanuele II, 1;

contro

Comune di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Gritti, Silvia Mangili, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;

sul ricorso numero di registro generale 929 del 2013, proposto da:
Agatonisi Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Alberto Inzaghi, con domicilio eletto presso Stefania Vasta in Brescia, Via Vitt. Emanuele II, 1;

contro

Comune di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Mangili, Vito Gritti, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;

per

( A – ricorso n°878/2013 R.G.)

l’annullamento

del provvedimento 26 febbraio 2013, reso noto in data imprecisata, con il quale la Commissione giudicatrice della procedura di alienazione di area di proprietà comunale indetta dal Dirigente dell’Area risorse finanziarie, Direzione servizi a rete e patrimonio, Servizio Patrimonio del Comune di Bergamo con bando 22 giugno 2012 prot. n°U 0084625, ha disposto la revoca dell’aggiudicazione già disposta in favore della Agatonisi S.r.l.;

della deliberazione 28 maggio 2012 n°106, con la quale il Consiglio comunale di Bergamo ha indetto asta pubblica per l’alienazione dell’area di proprietà comunale sita in Bergamo, alla via Borgo Palazzo, all’interno dell’area di trasformazione AT e/i/s 27 – area del Concorso Europan, detta anche “area Europan”, identificata come Unità minima di intervento UMI 2 al Catasto comunale, foglio 59 mappali 16125 e 14598;

del bando di gara sopra citato;

del capitolato speciale;

della deliberazione 6 febbraio 2013 n°37, con la quale la Giunta comunale di Bergamo ha preso atto della informativa circa il relativo procedimento;

della deliberazione 4 marzo 2013 n°24, con la quale il Consiglio comunale di Bergamo ha indetto nuova asta pubblica per l’alienazione dell’area suddetta;

del bando di gara relativo;

del capitolato speciale;

nonché la condanna

dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno;

( B – ricorso n°929/2013 R.G.)

l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,

della determinazione 12 settembre 2013 prot. n°1471 13 11 11/09/2013 Registro e 0126 13 Area, notificata il 24 settembre 2013, con la quale il Dirigente dell’Area affari istituzionali, Direzione contratti e appalti del Comune di Bergamo ha disposto nei confronti della Agatonisi S.r.l. l’incameramento della cauzione di € 620.000 versata per partecipare alla gara di cui al bando 22 giugno 2012 prot. n°U 0084625, di cui sopra;

di ogni altro atto preordinato, presupposto e comunque connesso;

nonché la condanna

dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bergamo e di Comune di Bergamo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Agatonisi S.r.l., odierna ricorrente, ha partecipato alla prima gara indetta dal Comune di Bergamo, con la delibera consiliare 106/2012 meglio citata in epigrafe e con il conseguente bando, per l’alienazione dell’area nota come “Europan” (doc. ti 1 e 3 ricorrente in ricorso 878/13, copie delibera citata e bando), è riuscita aggiudicataria per il prezzo di € 6.828.060 ed è stata richiesta dal Comune, in asserito adempimento di un onere assunto partecipando alla gara, di “individuare e comunicare” al Comune “un’area di dimensioni di circa mq 25 mila/30 mila posta all’interno del Comune di Bergamo, da destinare a parcheggio della Fiera per un periodo massimo di quattro mesi all’anno, attrezzata con acqua, corrente elettrica e bagno pubblico, il tutto a proprio carico e spese” (doc. 6 ricorrente in ricorso 878/13, copia comunicazione).

Di conseguenza, la Agatonisi, con missiva 31 ottobre 2012, ha reso noto di avere a tal fine individuato un’area attrezzata con tali requisiti, con accesso da via Lunga, distinta al Catasto comunale al foglio 81 mappale 16296 e di proprietà di un terzo soggetto, certa Bergamo Fiera Nuova S.p.a. (doc. 8 ricorrente in ricorso 878/13, copia missiva), area ritenuta oggettivamente idonea, così come riportato dalla stampa, da esponenti politici della maggioranza consiliare (doc. 9 ricorrente in ricorso 878/13, copia articolo inerente).

A fronte di ciò, peraltro, la Agatonisi ha sollecitato senza esito la conclusione del contratto (doc. ti 10, 12 e 13 ricorrente in ricorso 878/13, copie lettere e diffide in merito); ha invece ricevuto, previo avviso di inizio del procedimento, il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di cui meglio in epigrafe (doc. 14 e 20 ricorrente in ricorso 878/13, copia avviso ed estratto verbale seduta ove fu pronunciata la revoca), motivato con un asserito inadempimento all’onere di mettere a disposizione l’area citata.

A fronte di ciò, la Agatonisi ha domandato la restituzione della cauzione versata (doc. 25 ricorrente in ricorso 878/13, copia istanza); ha poi partecipato all’ulteriore gara indetta, senza più menzionare l’area da mettere a disposizione di cui si è detto, per alienare l’Area Europan, e la ha vinta (doc. ti 24 e 26 ricorrente in ricorso 878/13, copie nuova indizione e aggiudicazione).

Parallelamente, al dichiarato scopo di difendere il proprio interesse a vedere restituita la cauzione, avverso il citato provvedimento di revoca, e avverso gli ulteriori provvedimenti meglio indicati in epigrafe (v. anche doc. 18 ricorrente in ricorso 878/13, copia delibera di Giunta) la Agatonisi ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato il 17 ottobre 2013 e affidato a sei censure, riconducibili secondo logica ai seguenti quattro motivi:

– con il primo di essi, corrispondente alla censura 1 alle pp. 9-11 dell’atto e rivolto espressamente contro i soli atti di indizione della prima gara (cfr. p. 9 ultime tre righe), deduce eccesso di potere per illogicità. Nell’ipotesi, comunque denegata, che gli atti in questione andassero interpretati nel senso che l’aggiudicataria dovesse mettere a disposizione – facendone acquistare la proprietà o altro diritto di godimento al Comune- l’area in parola, la ricorrente sostiene che essi sarebbero appunto illogici, perché in tal modo il prezzo a base di gara sarebbe divenuto non realistico;

– con il secondo motivo, corrispondente alle censure 2.1 e 2.2 alle pp. 11-15 dell’atto, deduce ulteriore eccesso di potere per falso presupposto, sostenendo che il bando di gara non può comunque interpretarsi nel senso sopra criticato, ovvero di prevedere un obbligo di acquistare l’area. Nulla di tutto ciò si ricava né dalla lettera dell’atto, che si limita a stabilire il predetto “onere di individuare”, né da una interpretazione sistematica dello stesso, che anzi, a fronte dell’elevato prezzo di cessione previsto, induce ad escludere ulteriori aggravi per l’acquirente;

– con il terzo motivo, corrispondente alla censura 2.3 a p. 15 dell’atto, deduce poi eccesso di potere per errore di fatto perché, comunque lo si voglia interpretare, l’onere suddetto era previsto a carico dell’acquirente, sì che non se ne si sarebbe potuto chiedere l’adempimento al semplice aggiudicatario, prima di fargli perfezionare l’acquisto stesso;

– con il quarto motivo, corrispondente alla censura 2.4 a p. 16 dell’atto, deduce infine violazione dell’art. 21 quinquies della l. 7 agosto 1990 n°2014, per esser stata la revoca pronunziata senza prevedere alcun indennizzo e senza motivare sulle specifiche ragioni di interesse pubblico richieste per procedervi.

Nel ricorso medesimo (cfr. p. 19 § 3), la ricorrente precisa poi che i motivi sopra esposti si intendono estesi agli atti di indizione della nuova procedura di alienazione, nella parte in cui confermino la revoca della precedente aggiudicazione e consentano di incamerare il deposito.

Di tale ricorso, il Comune di Bergamo, con atto regolarmente notificato e depositato il 21 ottobre 2013, ha chiesto la trasposizione nella presente sede giurisdizionale. Nel relativo procedimento, rubricato al n°878/13 R.G. di questo Tribunale, si sono costituite la Agatonisi, nonché il Comune, con memoria 27 novembre 2013, in cui chiede in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse, avendo la Agatonisi comunque potuto acquistare il bene quale aggiudicataria della seconda gara; nel merito, chiede comunque che esso sia respinto.

Con memorie del 4 aprile 2014, le parti hanno poi ribadito le rispettive asserite ragioni.

Nelle more, con ricorso rubricato al n°929/2013 R.G. di questo Tribunale, la Agatonisi ha impugnato anche il paventato ed effettivamente sopravvenuto provvedimento di incameramento della cauzione, di cui in epigrafe (doc. 29 ricorrente in ricorso 929/13, copia di esso) e a sostegno ha articolato due distinti gruppi di censure, rubricati “A e “B” e riconducibili ai seguenti quattro motivi:

– con il primo di essi, corrispondente al gruppo A di censure alle pp. 11-23 dell’atto, ripropone come prospettazioni di illegittimità derivata i motivi già proposti nel ricorso n°878/13;

– con il secondo motivo, corrispondente alla censura B 1 alle pp. 23-234 dell’atto, deduce violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, per non esser stato l’atto di incameramento preceduto dall’indicazione dei motivi ostativi alla restituzione del deposito, restituzione che (v. doc. 25 ricorrente in ricorso n°929/2013) era stata richiesta in modo espresso;

– con il terzo motivo, corrispondente alla censura 2 a p. 24 dell’atto, deduce violazione del Regolamento comunale per l’alienazione di beni, poiché l’incameramento del deposito è in tal sede previsto per il solo caso, nella specie non verificatosi, di rifiuto da parte dell’aggiudicatario a stipulare la compravendita;

– con il quarto motivo, corrispondente alle residue censure 3-5 alle pp. 28-42 dell’atto, deduce infine violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per errata motivazione, sostenendo in sintesi che in alcun modo ella sarebbe stata obbligata, come preteso invece dal Comune per giustificare l’incameramento, ad acquistare l’area più volte citata.

Ha resistito anche in questa sede il Comune, con memoria 27 novembre 2013, in cui chiede la reiezione del ricorso, difendendo quanto contenuto nel provvedimento.

Con ordinanza 5 dicembre 2013 n°613 nel procedimento 929/2013, la Sezione ha accolto la domanda cautelare; ha poi fissato l’udienza di merito al 7 maggio 2014, disponendo per la trattazione congiunta in tal sede anche del ricorso n°878/2013.

Con memoria 4 aprile e replica 15 aprile 2014 per la Agatonisi e memoria 4 aprile 2014 per il Comune, le parti hanno ribadito le rispettive asserite ragioni.

La Sezione, all’udienza del giorno 26 novembre 2014 -fissata all’esito della precedente del 7 maggio 2014 su richiesta congiunta delle parti, interessate a esplorare la possibilità di una soluzione bonaria, poi non concretatasi- ha infine trattenuto i ricorsi in decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo, i ricorsi di cui in epigrafe vanno riuniti, in quanto all’evidenza connessi per soggetti, oggetto e titolo, poiché riguardano, in sintesi, i diversi momenti nei quali si è svolta la vicenda che ha portato il Comune di Bergamo ad incamerare la cauzione per cui è causa e la Agatonisi ad opporsi a tale incameramento.

2. Ciò posto, i ricorsi risultano entrambi fondati quanto alla domanda di annullamento; risultano invece solo parzialmente fondati quanto alla domanda risarcitoria, il tutto nei termini di cui appresso.

3. In via preliminare, risulta infondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, proposta dal Comune nel ricorso n°878/2013 R.G., in quanto la Agatonisi, come è pacifico in causa, ha acquistato la proprietà del terreno di cui alla prima gara in seguito ad una gara ulteriore, quella indetta con la delibera consiliare 4 marzo 2013 n°24. E’altrettanto pacifico infatti che un conto è acquistare la proprietà del bene desiderato senza inconveniente alcuno, altro è quanto nella specie accaduto, ovvero acquistare la proprietà stessa, ma ad un tempo perdere la non certo modesta cauzione versata per partecipare alla prima e infruttuosa gara per la vendita. Come detto in premesse, la Agatonisi ha chiarito senza equivoci di aver voluto coltivare i presenti ricorsi appunto al solo fine di recuperare il relativo importo, ed è indubbio che essa abbia un interesse in tal senso.

4. Ciò premesso, il primo e il secondo motivo del ricorso n°878/2013 vanno esaminati congiuntamente, in quanto a loro volta evidentemente connessi, e risultano entrambi fondati.

5. Si tratta di interpretare nel suo corretto significato la previsione di cui all’art. 4 comma primo del capitolato speciale di gara, cui si è accennato in premesse, secondo la quale “costituisce onere a carico dell’acquirente individuare a proprio carico e spese, un’area di dimensioni di circa mq 25.000/30.000 posta all’interno del Comune di Bergamo, da destinare a parcheggio della Fiera per un periodo massimo di quattro mesi all’anno, attrezzata con acqua, corrente elettrica e bagno pubblico” (cfr. doc. 4 ricorrente in ricorso 878/13, copia capitolato, p. 3).

6. Il Comune, come pure detto in premesse, ha richiesto alla Agatonisi, dopo l’aggiudicazione a suo favore nella prima gara, di “individuare e comunicare”, in termini non meglio specificati, detta area (doc. 6 ricorrente in ricorso 878/13, cit.); ha ricevuto dalla Agatonisi la risposta di cui alla lettera 31 ottobre 2012 (doc. 8 ricorrente in ricorso 878/13, cit.) e, come si è detto, la ha ritenuta insoddisfacente, originando l’attuale contenzioso.

7. Il Comune, per parte sua, ha infatti interpretato la locuzione “onere di individuare” nel senso che la Agatonisi dovesse avere la “disponibilità” del bene (in particolare, doc. ti 14 e 21 ricorrente in ricorso 878/13, ove si usa tale termine), ovvero la dovesse “fornire” al Comune (doc. 29 ricorrente in ricorso 929/2013, cit.). Il Comune stesso, negli atti di causa, ha poi inteso precisare quanto sopra, nel senso che, a suo dire, per adempiere all’onere, la Agatonisi avrebbe potuto “acquistare” l’area in parola, ma anche “individuarne una di sua proprietà o in locazione” (memoria 27 novembre 2013 in ricorso 878/13 p. 22 dall’ottavo rigo), fermo che l’ente avrebbe dovuto poterne “concretamente disporne” (stessa memoria, p. 25 diciassettesimo rigo). Non diversamente si esprime il Comune stesso nelle proprie difese nel procedimento 929/2013 (memoria 27 novembre 2013, pp. 23 dall’ottavo rigo e 26 settimo rigo dal basso).

8. All’opposto, la Agatonisi sostiene di non esser stata tenuta ad acquistare, in senso ampio, alcunché, ma soltanto ad indicare l’area, di proprietà di terzi, lasciando poi l’iniziativa al Comune (per tutti, doc. 8 in ricorso 878/13 ricorrente, cit.), e ciò ripete in tutte le proprie difese.

9. Ciò premesso in fatto, vanno richiamati in sintesi i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di interpretazione del bando di gara, che è assimilato ad un invito ad offrire, dato che ne ha la sostanza – come ritenuto per tutte già da C.d.S. sez. IV 21 maggio 2004 n°3355- ed è quindi soggetto alle regole interpretative dettate dal codice civile per gli atti negoziali: così fra le molte da ultimo C.d.S. sez. V 13 marzo 2014 n°1177.

10. Nell’ambito di tali regole, assume particolare valore quella per cui l’atto va interpretato secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1366 c.c.: nel caso del bando di gara, ciò significa, per costante giurisprudenza, che le relative clausole vanno intese in senso restrittivo – così da ultimo C.d.S. sez. V 13 maggio 2014 n°2448- nei soli significati chiaramente desumibili dai vocaboli usati- così C.d.S. sez. V 17 giugno 2014 n°3093- e secondo quanto il destinatario può secondo ragione intendere – come ritenuto da C.d.S. sez. III 2 settembre 2013 n°4364 e sez. V 16 gennaio 2013 n°238, del resto in conformità col principio di buon andamento, che mal s’accorda con atteggiamenti poco chiari dell’amministrazione.

11. Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ritiene corretta l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente, nel senso che il bando imponesse la semplice individuazione, intesa come notizia dell’esistenza sul mercato di un’area idonea. In proposito, depone anzitutto un argomento letterale. Il termine usato dal bando, appunto “individuare”, è ambiguo, potendo essere inteso secondo un’ampia scala di significati, da quello minimale di “dare notizia” a quello massimale pure in teoria ipotizzabile di “procurare al Comune la proprietà dell’area”. Non soccorre poi a precisarlo nemmeno la sua qualificazione come “onere”, concetto giuridico che impone un facere –peraltro, nel suo significato tecnico, rivolto al beneficiario di una liberalità, non alla parte di un contratto sinallagmatico- ma non dice di per sé in cosa tale facere consista.

12. Si deve allora rilevare che i molti significati possibili del termine “individuare” non sono indifferenti nell’economia del contratto per cui è causa. Il significato propugnato dalla ricorrente, di semplice informazione, comporta certo un qualche costo di ricerca, ammonta però sempre ad una frazione del corrispettivo da pagare; il significato massimale, acquistare un’area e trasferirla in proprietà al Comune poteva all’opposto rendere antieconomico partecipare alla gara.

13. In tali termini, per sciogliere l’ambiguità, diviene rilevante quanto correttamente sostenuto dalla ricorrente, e per vero non negato dal Comune, ovvero che l’area comunale oggetto di cessione veniva offerta –e in concreto è stata poi ceduta- ad un prezzo di mercato, non già simbolico o di favore: è un dato del tutto incompatibile con un’interpretazione massimale dell’onere in questione.

14. Il criterio di chiarezza e trasparenza di cui si è detto porta poi a considerazioni ulteriori: per concludere un qualsiasi contratto, è necessario che il suo contenuto, là dove comporti un sacrificio economico apprezzabile, sia ben determinato, e nel caso di specie la determinazione è mancata. Il Comune infatti non ha mai precisato cosa effettivamente, per essere considerata adempiente, la Agatonisi avrebbe dovuto prestare. I termini usati negli atti amministrativi di cui sopra – avere la “disponibilità” dell’area, ovvero “fornirla”- sono atecnici e altrettanto ambigui, né più chiare risultano le difese processuali. Ammesso infatti che dell’area da fornire la Agatonisi fosse stata proprietaria, ovvero locataria, posizione quest’ultima oltretutto di durata non illimitata nel tempo- non si dice che tipo di atto essa avrebbe dovuto concludere col Comune, se ad esempio un trasferimento gratuito, che però nessuno ipotizza chiaramente, una vendita, ovvero una locazione, e in tal caso per quali corrispettivi ovvero per quali tempi.

15. I ricorsi vanno quindi entrambi accolti nella domanda di annullamento, perché i motivi esaminati rivestono carattere assorbente; come si è detto, si individuano come primi due motivi non solo nel ricorso 878/13, ma anche, poiché dedotti come prospettazione di invalidità derivata, come primi due motivi del ricorso 929/2013. Ne segue che vanno annullati gli atti provvedimentali di cui in dispositivo, ovvero il provvedimento di incameramento della cauzione e gli atti di gara, questi ultimi, così come del resto chiesto dalla ricorrente, nella sola parte in cui detto incameramento consentono ovvero presuppongono. E’invece evidente, e si precisa solo per chiarezza, che l’annullamento non concerne la deliberazione 6 febbraio 2013 n°37, con la quale la Giunta comunale di Bergamo prese atto dello stato del procedimento: si tratta di un atto endoprocedimentale, privo come tale di autonoma attitudine lesiva.

16. Dall’accoglimento della domanda di annullamento segue che va accolta la domanda risarcitoria quanto alla restituzione della cauzione stessa, che andrà maggiorata degli interessi legali dal momento in cui venne richiesta dalla Agatonisi, ovvero dalla ricezione della richiesta del 24 aprile 2013 in merito (doc. 25 ricorrente in ricorso 878/13, cit.) al saldo effettivo.

17. Non va invece accolta l’ulteriore domanda risarcitoria. In proposito, la Agatonisi ha sostenuto che, non avendo ricevuto indietro tempestivamente la cauzione stessa, ha dovuto provvedere alle proprie necessità finanziarie mediante accesso al credito bancario a condizioni più onerose; ha quindi domandato il ristoro del maggior costo relativo, nei termini di cui alla relazione 24 marzo 2014 dell’esperto di parte dott. Pedrali (doc. 41 ricorrente in ricorso 929/13, copia di essa). In proposito, il Collegio ritiene però che sia mancata la dimostrazione di un nesso causale fra detto maggior costo e la mancata restituzione.

18. La Agatonisi in proposito ha prodotto un primo contratto di mutuo – atto 6 giugno 2012 rep. n°23094 racc. n°9357 Notaro Delfini di Bergamo, registrato ivi il giorno 11 giugno 2012 al n°7434 atti pubblici (doc. 43 ricorrente in ricorso 929/13, copia di esso)- e un successivo atto modificativo dello stesso – 19 febbraio 2014 rep. n°42391 racc. n°11042 Notaro Letizia di Gandino, registrato a Clusone il giorno 14 marzo 2014 al n°565 atti pubblici (doc. 44 ricorrente in ricorso 929/13, copia di esso)- in cui si conviene un diverso piano di rientro del dovuto, per il residuo ammontare di 4 milioni di euro.

19. Né in quest’ultimo atto, né in altra sede, peraltro, si fa cenno alla mancata restituzione della cauzione come causa del nuovo finanziamento, né esiste precisa corrispondenza fra il relativo ammontare e gli importi del finanziamento stesso. Al contrario, la lettera del 25 novembre 2013 della Agatonisi, che dello stesso sollecita la conclusione, allega in merito altre ragioni imprenditoriali, ovvero lo “slittamento” del rogito per immobili che la società ha in programma di realizzare e vendere a Dalmine e Bergamo: cita l’acquisto, perfezionato come più volte detto all’esito della nuova gara, dell’area ceduta dal Comune di Bergamo, espone un intento di urbanizzarla, ma della mancata restituzione della cauzione appunto nulla dice (doc. 45 ricorrente in ricorso 929/13, copia lettera citata).

20. La parziale soccombenza è giusto motivo per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:

a) riunisce i ricorsi;

b) accoglie le domande di annullamento di cui ai ricorsi n°878/2013 R.G. e n°929/2013 R.G. e per l’effetto annulla il provvedimento 26 febbraio 2013 della Commissione giudicatrice della procedura di alienazione di area di proprietà comunale indetta dal Dirigente dell’Area risorse finanziarie, Direzione servizi a rete e patrimonio, Servizio Patrimonio del Comune di Bergamo con bando 22 giugno 2012 prot. n°U 0084625; la deliberazione 28 maggio 2012 n°106 del Consiglio comunale di Bergamo e la deliberazione 4 marzo 2013 n°24 del Consiglio comunale di Bergamo, tutti nella parte in cui consentono ovvero presuppongono l’incameramento a carico della Agatonisi S.r.l. della cauzione di € 620.000 versata per partecipare alla gara di cui al citato bando 22 giugno 2012 prot. n°U 0084625; parimenti annulla la determinazione 12 settembre 2013 prot. n°1471 13 11 11/09/2013 Registro e 0126 13 Area del Dirigente dell’Area affari istituzionali, Direzione contratti e appalti del Comune di Bergamo, di incameramento della cauzione stessa;

c) accoglie in parte la domanda risarcitoria e per l’effetto condanna il Comune di Bergamo alla restituzione a favore della Agatonisi S.r.l. della cauzione di € 620.000 maggiorata di interessi legali dalla data di ricezione della richiesta di restituzione del 24 aprile 2013 al saldo effettivo; respinge nel resto la domanda risarcitoria stessa;

d) compensa per intero fra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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