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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 11 | Data di udienza: 14 Dicembre 2011

* DIRITTO URBANISTICO – Permesso in sanatoria – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Pagamento del contributo di costruzione – Debenza anche nell’ipotesi di gratuità del titolo originario.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 11 Gennaio 2012
Numero: 11
Data di udienza: 14 Dicembre 2011
Presidente: Petruzzelli
Estensore: Gambato Spisani


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Permesso in sanatoria – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Pagamento del contributo di costruzione – Debenza anche nell’ipotesi di gratuità del titolo originario.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 11 gennaio 2012, n. 11


DIRITTO URBANISTICO – Permesso in sanatoria – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Pagamento del contributo di costruzione – Debenza anche nell’ipotesi di gratuità del titolo originario.

L’art. 36 del DPR 6.6.2001 n. 380- al secondo comma – dispone che “Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16.”. E’ quindi evidente che la norma prevede che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria sia subordinato al pagamento di una somma di danaro anche per le ipotesi in cui il permesso originariamente non richiesto sia a titolo gratuito.

Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani – A. s.s. (avv.ti Terzi, Terzi e Capretti) c. Comune di Suisio (avv. Brambilla)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ - 11 gennaio 2011, n. 11

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 11 gennaio 2012, n. 11

N. 00011/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00428/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 428 del 2010, proposto da:
Azienda Agricola Albergati Giovan Angelo & C. Ss, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Terzi, Federica Terzi, Francesco Capretti, con domicilio eletto presso Francesco Capretti in Brescia, via V. Eman. II, 60 (Fax=030/45851);

contro

Comune di Suisio, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Brambilla, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

per l’annullamento

del provvedimento n. 805 di prot., permesso di costruire n. 10/2009, emesso in data 27/01/2010 dall’Ufficio Tecnico del Comune di Suisio, in persona del Responsabile del Servizio arch. Emiliano Calvi, con il quale è stato confermato l’avviso di avvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR 6.6.2001 n. 380 in data 14/12/2009 prot. N. 10062 con cui veniva comunicata l’oblazione determinata nella misura di € 61.923,10; e il provvedimento datato 14/12/2009 prot. N. 10062 con cui veniva comunicata l’oblazione determinata nella misura di € 61.923,10.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Suisio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 31.3.2010 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 30.4.2010, l’ Azienda agricola Albergati Giovan Angelo & C. S.S. si grava avverso gli atti in epigrafe recanti la determinazione dell’oblazione (per complessivi € 61.923,10)da pagarsi per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria in relazione alla realizzazione, senza titolo, sul proprio terreno agricolo, di un capannone prefabbricato in C.A ad uso deposito attrezzi e derrate agricole.

La ricorrente premette:

a) di aver presentato, il 21.4.2009, richiesta di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ;

b) che il 14.12.2009 l’U.T.C. avvisava del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 T.U. n. 380/01 con richiesta di pagamento di € 61.923,10 per oblazione;

c) di aver contestato, con nota 12.1.2010, la determinazione dell’ oblazione, sostenendo che in luogo dell’art. 36, andava applicato l’art. 37, 4° comma del cit. T.U.;

d) che con atto del 27.1.2010 l’Ufficio Tecnico “rigettava” la sua richiesta, confermando l’oblazione così come precedentemente determinata;

e) di aver presentato (doc. n. 8) ricorso gerarchico – notificato 26.2.2010 – che non ha ricevuto risposta.

La ricorrente articola le seguenti doglianze:

1) Violazione di legge art. 37 DPR 6.6.2001 n. 380 ed art. 62 L.R. n. 12 dell’11.3.2005; sostenendo che erroneamente il Comune ha qualificato l’intervento in questione come assentibile solo mediante permesso di costruire, mentre esso rientra nel novero di quelli consentiti dall’art. 62 LR 12/05 (ampliamento dell’attività agricola) per i quali può essere presentata DIA, sicché non andava applicato l’art. 36, ma l’art. 37 del DPR n. 380/01, il quale non prevede l’oblazione.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 36 DPR 6.6.2001 n. 380, carenza di motivazione; sostenendo di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 60 LR 12/05 (imprenditore agricolo), viene asserito che la costruzione sarebbe esente dal pagamento del contributo di costruzione in forza del richiamo – operato dall’art. 36 T.U. – all’art. 16 che, al c. 1, fa salvo quanto disposto dall’art. 17 c. 3 (vale a dire i casi in cui non è dovuto il contributo di costruzione).

Si è costituito in giudizio – con memoria depositata il 10.5.2010 – il Comune di Suisio, il quale eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 20 L. n. 1034/71, in quanto depositato quando ancora non era decorso il termine di 90 giorni per la decisione del proposto ricorso gerarchico. Il Comune nel merito contesta la fondatezza del gravame rilevando: a) che si tratta di un intervento del tutto nuovo, soggetto a permesso di costruire; b) che l’originaria gratuità del titolo, ex art. 17 T.U. n. 380/01, non rileva ove si faccia questione dell’oblazione, la qual ha una funzione del tutto differente dal contributo di costruzione.

Alla Camera di consiglio del 12.05.2010 (ord. N. 268/10) la Sezione ha dato atto della rinuncia alla domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato resa dalla ricorrente con atto depositato il 7.5.2010.

La ricorrente in data 2.11.2011 ha depositato documenti relativi piano pluriennale di sviluppo aziendale.

Con memoria depositata l’11.11.2011 la ricorrente ha contestato l’eccezione d’inammissibilità proposta dal Comune ed insistito per l’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 14.12.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso all’esame, l’ Azienda agricola Albergati Giovan Angelo & C. S.S. chiede l’annullamento degli atti con cui il Comune di Suisio – nel rilasciare il richiesto permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione sine titulo, in zona agricola, di un capannone prefabbricato ad uso deposito attrezzi e derrate agricole – ha richiesto il pagamento dell’oblazione, determinata in complessivi € 61.923,10.

Il Collegio è dispensato dalla disamina dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del resistente Comune, posto che lo stesso si appalesa infondato nel merito.

Con il primo motivo la ricorrente Azienda agricola Albergati afferma che erroneamente il Comune ha qualificato l’intervento in questione come assentibile solo mediante permesso di costruire, mentre esso rientrerebbe nel novero di quelli consentiti dall’art. 62 LR 12/05 (ampliamento dell’attività agricola) per i quali può essere presentata DIA, sicché non andava applicato l’art. 36, ma l’art. 37del DPR n. 380/01 il quale non prevede l’oblazione.

Con il secondo motivo, afferma che – quand’anche fosse applicabile l’art. 36 del DPR n. 380/01 -non sarebbe comunque dovuto il pagamento dell’oblazione, in quanto proprio l’art. 36 rimanda all’art. 16 del T.U. edil. che, al c. 1, fa salvo quanto disposto dall’art. 17 c. 3, vale a dire i casi in cui non è dovuto il contributo di costruzione sicché opererebbe la gratuità spettante agli imprenditori agricoli in forza dell’art. 62 della L.R. n. 12/05.

I due motivi debbono essere disaminati congiuntamente.

Occorre muovere dalla disciplina regionale in tema di attività edificatoria.

L’art. 60 della L.R. n. 12/2005 dispone espressamente – al primo comma – che “Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire;”.

L’intervento in questione è costituito dalla costruzione ex novo di un capannone prefabbricato in cemento armato, sicchè risulta un fuor d’opera il richiamo alla disciplina di cui all’art. 62 della L.R. n. 12/05 che attiene a interventi sull’esistente e di piccole dimensioni.

Una volta chiarito che l’intervento edilizio in questione non era assentibile a mezzo dichiarazione d’inizio d’attività, va rilevata la necessaria applicabilità alla fattispecie della disposizione in tema di rilascio di permesso in sanatoria dettata dall’art. 36 del T.U. edil.

L’art. 36 del DPR 6.6.2001 n. 380- al secondo comma – dispone che “Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16.”.

E’ quindi evidente che la norma prevede che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria sia subordinato al pagamento di una somma di danaro anche per le ipotesi in cui il permesso originariamente non richiesto sia a titolo gratuito.

In altri termini, nel caso di permesso oneroso il pagamento dell’oblazione ha duplice funzione: a) di partecipazione agli oneri urbanistici; b) di riparazione pecuniaria del pregiudizio arrecato all’ordinamento giuridico; mentre nel caso di permesso gratuito svolge esclusivamente la funzione di cui sub b).

La doglianza non sono dunque fondate.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste – alla stregua del principio victus victori – a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune resistente, che liquida in € 2.500 oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
      
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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