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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 479 | Data di udienza: 9 Maggio 2018

* PROCEDIMENTO AMMMINISTRATIVO – Accesso ai documenti – Art. 22, c. 1, lett. b) l. n. 241/1990 – Difesa di un interesse giuridicamente rilevante – Nozione di strumentalità – Situazione giuridica rilevante – Interesse all’impugnazione – Differenza – Concretezza e attualità dell’interesse – Art. 24 l. n. 241/1990 – Procedimenti tributari – Esclusione del diritto di accesso – Fase di mera pendenza del procedimento – Adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta – Accessibilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 14 Maggio 2018
Numero: 479
Data di udienza: 9 Maggio 2018
Presidente: Politi
Estensore: Tenca


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMMINISTRATIVO – Accesso ai documenti – Art. 22, c. 1, lett. b) l. n. 241/1990 – Difesa di un interesse giuridicamente rilevante – Nozione di strumentalità – Situazione giuridica rilevante – Interesse all’impugnazione – Differenza – Concretezza e attualità dell’interesse – Art. 24 l. n. 241/1990 – Procedimenti tributari – Esclusione del diritto di accesso – Fase di mera pendenza del procedimento – Adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta – Accessibilità.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 14 maggio 2018, n. 479


PROCEDIMENTO AMMMINISTRATIVO – Accesso ai documenti – Art. 22, c. 1, lett. b) l. n. 241/1990 – Difesa di un interesse giuridicamente rilevante – Nozione di strumentalità – Situazione giuridica rilevante – Interesse all’impugnazione – Differenza – Concretezza e attualità dell’interesse.

La nozione di “strumentalità” (nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale connesso alla disponibilità dell’atto o del documento del quale si richiede l’accesso), di cui all’art. 22, c. 1, lett. b) della l. n. 241/1990, va intesa in senso ampio, non imponendosi che l’accesso al documento sia unicamente e necessariamente funzionale all’esercizio del diritto di difesa in giudizio, andando valutato in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 1/8/2017 n. 3831);  la “situazione giuridicamente rilevante” disciplinata dalla L. 241/90, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è dunque nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnazione, e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo (Consiglio di Stato, sez. VI – 30/3/2017 n. 1453); in definitiva, ciò che rileva è la concretezza e l’attualità dell’interesse medesimo, il quale evidenzia che gli atti e i documenti sono suscettibili di interferire con la sfera giuridica del soggetto istante.
 

PROCEDIMENTO AMMMINISTRATIVO – Accesso ai documenti – Art. 24 l. n. 241/1990 – Procedimenti tributari – Esclusione del diritto di accesso – Fase di mera pendenza del procedimento – Adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta – Accessibilità.

L’art. 24 della legge n. 241/1990,nella parte in cui esclude il diritto di accesso con riferimento ai procedimenti tributari – per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano – va interpretato nel senso che l’inaccessibilità agli atti relativi deve essere ritenuta temporalmente limitata alla fase di mera "pendenza" del procedimento tributario, in quanto non sussistono esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali, che conducono alla quantificazione del tributo. (T.A.R. Lazio, II ter, 3260/2017, T.A.R. Catanzaro, sez. II, 08/03/2016, n. 469; T.A.R. Napoli, sez. VI, 14/01/2016, n. 171; Consiglio di Stato, sez. IV, 13/11/2014, n. 5588; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III – 31/7/2017 n. 1983).

Pres. Politi, Est. Tenca – Società agricola F. s.s. (avv.ti Fuzier e Zamboni) c.  Comune di Caravaggio (avv. Di Lascio)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ - 14 maggio 2018, n. 479

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 14 maggio 2018, n. 479

Pubblicato il 14/05/2018

N. 00479/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 216 del 2018, proposto da
Società Agricola Frana Emilio di Silvio & C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaia Fuzier, Francesca Zamboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio “fisico” ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3;

contro

Comune di Caravaggio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Di Lascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio “fisico” ex lege presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;

nei confronti

Azienda Agricola Bizzoni Fratelli Società Semplice – Società Agricola non costituitasi in giudizio;

per l’esercizio del diritto di accesso

ALLA DOCUMENTAZIONE DETENUTA DAL COMUNE INTIMATO, INDICATA NELLA DOMANDA DI ACCESSO TRASMESSA IL 22/12/2017 E RELATIVA AD ATTI TRIBUTARI (TARSU, TARES, TARI);

e per la condanna

ALL’OSTENSIONE INTEGRALE DEGLI STESSI;

e per l’annullamento

DELL’ATTO DI DINIEGO DEL 22/1/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Caravaggio;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Evidenziato:

– che il diritto di accesso è riconosciuto come diritto soggettivo ad un’informazione qualificata, a fronte del quale l’amministrazione (o il soggetto comunque tenuto a divulgare gli atti) pone in essere un’attività materiale vincolata;

– che le disposizioni normative che assicurano il soddisfacimento della pretesa ostensiva costituiscono diretta espressione del principio di imparzialità e trasparenza ex art. 97 Costituzione e del “Diritto ad una buona amministrazione” ex art. 41 par. 2 lett. b) della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”;

– che, dal punto di vista soggettivo (lato attivo), l’istanza del richiedente deve essere sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all’istante da uno specifico nesso;

– che l’art. 22 comma 1 lett. b) della L. 7/8/1990 n. 241, nel testo novellato dalla L. 11/2/2005 n. 15, stabilisce che debbono considerarsi "interessati", “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”;

– che va accolta una nozione ampia di “strumentalità” (nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale connesso alla disponibilità dell’atto o del documento del quale si richiede l’accesso), non imponendosi che l’accesso al documento sia unicamente e necessariamente funzionale all’esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ammettendo che la richiamata “strumentalità” vada intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 1/8/2017 n. 3831);

– che la “situazione giuridicamente rilevante” disciplinata dalla L. 241/90, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è dunque nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnazione, e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo (Consiglio di Stato, sez. VI – 30/3/2017 n. 1453);

– che, in definitiva, ciò che rileva è la concretezza e l’attualità dell’interesse medesimo, il quale evidenzia che gli atti e i documenti sono suscettibili di interferire con la sfera giuridica del soggetto istante;

Atteso:

– che la Società Agricola ricorrente, che svolge attività di allevamento di bovini e produzione di latte negli immobili di proprietà in località “Cascina Valle” riferisce di aver instaurato numerosi contenziosi tributari con il Comune di Caravaggio, sugli avvisi di accertamento relativi alla tassa rifiuti (TARSU – TARES – TARI);

– che espone di avere da ultimo notificato, in data 4/1/2018 e innanzi alla Commissione Tributaria competente, un ulteriore ricorso avverso l’avviso di accertamento TARI relativo all’annualità 2016;

– che, con nota del 22/12/2017, la ricorrente ha chiesto al Comune intimato “copia delle denunce/autocertificazioni ai fini TARSU/TARES/TARI, verbali di sopralluogo e verifiche, Docfa, avvisi di pagamento e/o accertamento TARSU/TARES/TARI quanto meno per il periodo 2012/2017 e relativi alle imprese che svolgono nel Comune di Caravaggio attività analoga a quella della mia assistita”;

– che l’istanza è stata accompagnata dall’indicazione di 37 Società che si troverebbero in condizioni analoghe a quelle in cui versa la Società esponente, la quale ha addotto la necessità di espletare attività difensiva in ambito tributario;

– che il Comune di Caravaggio, nella risposta del 22/1/2018 (doc. 1) ha accolto solo parzialmente la pretesa ostensiva, mettendo a disposizione i documenti di interesse con cancellazione dei dati identificativi delle Società ossia denominazione, ubicazione, riferimenti catastali (doc. 5);

– che la difesa comunale ha precisato come, nello specifico, sia stata fornita copia di tutta la documentazione richiesta – ossia importi, denunce e accertamenti TARES/TARI con eccezione dei DOCFA (non detenuti dall’Ente locale) – oscurando i dati relativi alla ragione sociale delle Società agricole interessate dagli avvisi, nonché i dati catastali delle stesse;

– che ha puntualizzato come la maggior parte delle Società agricole oggetto della richiesta, ritualmente sollecitate dal Comune, abbiano comunicato il proprio dissenso all’accesso;

– che l’esponente lamenta che la documentazione fornita, non permettendo di risalire all’intestatario degli avvisi e all’ubicazione delle Società agricole indicate nell’istanza, impedirebbe di verificare il corretto operato dell’amministrazione comunale e l’insussistenza di eventuali disparità di trattamento tra operatori attivi nel medesimo settore economico;

– che non sarebbe possibile il raffronto con la realtà fattuale, per cui verrebbe precluso il sindacato di legittimità dell’azione amministrativa;

– che l’ulteriore tentativo di interlocuzione non ha avuto esito;

Considerato:

– che, in via generale, le necessità difensive – riconducibili ai principi tutelati dall’art. 24 della Costituzione – sono ritenute prioritarie anche rispetto alle istanze di riservatezza di soggetti terzi (cfr. Consiglio di Stato, ad. plenaria – 4/2/1997 n. 5);

– che deve essere, in buona sostanza, garantito agli interessati l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici (cfr. art. 24 comma 7 della L. 241/90), dal momento che il diritto di difesa è garantito a livello costituzionale;

– che la L. 241/90 specifica come non siano sufficienti esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l’accesso, dovendo quest’ultimo corrispondere ad un effettivo bisogno di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti che si assumano lese;

– che l’interesse all’accesso ai documenti deve essere tuttavia valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso, per cui la legittimazione all’accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, avendo essa consistenza autonoma (Consiglio di Stato, sez. VI – 9/4/2018 n. 2158);

Dato atto:

– che la difesa del Comune ha affermato che i documenti richiesti sarebbero del tutto irrilevanti per l’avvio dell’azione giudiziaria;

– che gli stessi non sarebbero direttamente lesivi delle posizioni giuridiche della ricorrente, non sarebbero idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti e non rivestirebbero influenza alcuna nel contenzioso tributario pendente (per l’inconfigurabilità della denunciata disparità di trattamento);

– che l’istanza si porrebbe altresì in contrasto con il disposto dell’art. 24 comma 3 della L. 241/1990, integrando un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione;

– che l’amministrazione (o il soggetto ad essa equiparato), in sede di esame di una domanda d’accesso, è tenuta soltanto a valutare l’inerenza del documento richiesto con l’interesse palesato dall’istante, e non anche l’utilità del documento al fine del soddisfacimento della pretesa correlata;

– che, nella fattispecie, appare chiara la correlazione tra l’aspirazione coltivata e la situazione giuridica soggettiva sottostante, ovvero l’esistenza di un collegamento funzionale tra l’interesse conoscitivo e il contenuto del documento richiesto (cfr. in proposito T.A.R. Campania Napoli, sez. VI – 29/6/2016 n. 3287);

– che, infatti, la divulgazione degli atti identificativi delle Aziende agricole del territorio soddisfa una concreta aspirazione dell’istante, la quale è chiaramente titolare dell’interesse a prenderne cognizione al fine di raffrontare le situazioni di fatto e orientare le proprie scelte successive, anche in sede giurisdizionale;

Rilevato:

– che, come ha statuito Consiglio di Stato, sez. IV – 6/11/2017 n. 5128, ferma, in linea di principio, l’esclusione del diritto di accesso nei procedimenti tributari sancita dalla legge [art. 24, co. 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241], vale comunque il comma 7, primo periodo, del medesimo art. 24, secondo il quale “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”;

– che la pronuncia evocata ha statuito che <<Come ha avuto occasione di rilevare la Sezione (11 febbraio 2011, n. 925; 26 settembre 2013, n. 4821; 13 marzo 2014, n. 1211), svolgendo considerazioni dalle quali non vi è motivo per discostarsi in questa sede, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 24 conduce alle seguenti conclusioni: I) l’inaccessibilità degli atti del procedimento tributario è temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento stesso, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue l’adozione del provvedimento definitivo e dunque nella fase della riscossione (fermo restando che sono inaccessibili i documenti relativi all’attività investigativa, ispettiva e di controllo specie della Guardia di finanza dalla cui diffusione possa derivare pregiudizio alla prevenzione e repressione della criminalità nei settori di competenza di quest’ultima anche sotto il profilo della conoscenza delle tecniche e delle fonti informative ed operative: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2002, n. 1977); II) il comma 7 costituisce una norma di chiusura che, nei limiti di legge, garantisce l’accesso a quei documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici e pone come unico limite il fatto che i documenti contengano dati sensibili o giudiziari; III) il soggetto pubblico richiesto non può andare oltre una valutazione circa il collegamento dell’atto – obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente – con la situazione soggettiva da tutelare e quanto all’esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell’interessato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55; sez. V, sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461; sez. V, 23 marzo 2015, n. 1545)>>;

– che si registra un l’orientamento giurisprudenziale oramai costante, al quale aderisce T.A.R. Puglia Lecce, sez. II – 22/12/2017 n. 2021, che ha richiamato T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II – 2/5/2017 n. 573 ad avviso del quale “l’art. 24 della legge n. 241/1990,nella parte in cui esclude il diritto di accesso con riferimento ai procedimenti tributari – per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano – va interpretato nel senso che l’inaccessibilità agli atti relativi deve essere ritenuta temporalmente limitata alla fase di mera "pendenza" del procedimento tributario, in quanto non sussistono esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali, che conducono alla quantificazione del tributo. (T.A.R. Lazio, II ter, 3260/2017, T.A.R. Catanzaro, sez. II, 08/03/2016, n. 469; T.A.R. Napoli, sez. VI, 14/01/2016, n. 171; Consiglio di Stato, sez. IV, 13/11/2014, n. 5588)” (si veda anche T.A.R. Sicilia Catania, sez. III – 31/7/2017 n. 1983);

Evidenziato:

– che, nel caso che occupa il Collegio, la ricorrente sostiene che dall’istanza di accesso emerge la prova della consistenza dell’interesse ad utilizzare nel procedimento tributario i documenti richiesti, e che è stato rappresentato l’intento di verificare un’eventuale disparità di trattamento ai fini TARSU, TARI e TASI tra imprese agricole operanti nella stessa zona;

– che i plurimi ricorsi tributari proposti attestano la sussistenza di un effettivo legame “tra la finalità dichiarata ed il documento richiesto” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 5/2/2014 n. 556);

– che l’interesse che fonda il diritto di accesso, e la sua proiezione processuale di tutela giurisdizionale, deve qualificarsi in funzione di una stretta relazione con la documentazione di cui si chiede l’ostensione, e quindi di un rapporto diretto tra la medesima e la situazione giuridica soggettiva, per cui la pendenza dei ricorsi tributari consente la valutazione dell’astratta inerenza dell’istanza a quei giudizi;

– che, peraltro, questo T.A.R. (cfr. sentenza sez. I – 20/5/2014 n. 535) ha sostenuto che il diritto di accesso non può essere neppure subordinato all’avvio di una controversia sulla pretesa di merito, al fine di provocare l’ordine del giudice rivolto a un terzo o a una pubblica amministrazione per l’esibizione di documenti ex art. 210-213 cpc;

– che non sarebbe infatti ragionevole, né coerente con il principio di proporzionalità, e neppure rispettoso del principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost., esigere che il diritto di accesso sia esercitato in prima battuta attraverso la via giurisdizionale e attivando la controversia di merito (in definitiva con uno scopo esplorativo);

– che la sequenza corretta è invece la seguente: (a) rilascio del documento da parte dell’amministrazione detentrice, una volta esclusa la presenza di dati sensibili; (b) utilizzo del rimedio giurisdizionale diretto e ordinario ex art. 116 cpa; (c) avvio eventuale della causa di merito, con richiesta di emissione di un ordine di esibizione da parte del giudice.

Rilevato:

– che l’istanza si caratterizza per la specificità dell’oggetto, costituito da dati ed elementi relativi a ben identificati procedimenti tributari che coinvolgono soggetti individuati in apposito elenco;

– che non si profila, dunque, un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione, ma la puntuale indicazione delle pratiche di interesse, per ottenere l’ostensione dei documenti formati con riferimento alle medesime;

– che la difesa del Comune ha altresì invocato le esigenze di riservatezza dei terzi, e il limite della necessità di conoscere i dati al fine della difesa o dell’azione, nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza nel trattamento;

– che, a suo avviso, quando l’oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali «dati personali») non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l’Ente destinatario della richiesta, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale, come è avvenuto nel caso concreto, scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell’interessato;

– che, anzitutto, dal tema controverso appaiono estranei i dati sensibili e super-sensibili;

– che il carattere sensibile di un’informazione deve essere infatti ricondotto alle categorie previste espressamente dall’art. 4 comma 1-d del D Lgs. 30/6/2003 n. 196, e solo se effettivamente un documento contenesse un’informazione di natura sensibile (e non è questo il caso) sarebbe necessaria la schermatura del singolo dato, salva la possibilità per chi ha chiesto l’accesso di dimostrare di essere titolare di un pari-ordinato interesse a conoscere anche quella specifica informazione;

– che, sotto diverso profilo, l’accesso ai dati catastali e di proprietà non può essere escluso in via preventiva adducendo ulteriori esigenze di riservatezza consistenti nel segreto professionale, poiché anche in questa fattispecie il diritto di accesso risulta comunque prevalente una volta che si accerti la necessità di disporre della documentazione per la difesa in giudizio;

– che, su una tematica affine, questa Sezione (cfr. sentenza 20/5/2014 n. 535) ha affermato che “I modelli 770 sono in effetti dichiarazioni di soggetti privati, o di amministrazioni che agiscono come datori di lavoro, tuttavia diventano documenti amministrativi nel momento in cui sono acquisiti alla banca dati fiscale. L’acquisizione determina il passaggio di tali documenti dalla sfera privata del rapporto di lavoro alla sfera pubblica del controllo sull’adempimento delle obbligazioni tributarie …. Una volta entrate nella sfera pubblica, le informazioni contenute nelle dichiarazioni inviate all’Agenzia delle Entrate sono trattate per finalità pubblicistiche di natura tributaria, e dunque non sono più nella disponibilità dei soggetti tra cui è intercorso il rapporto di lavoro. Ne consegue che i documenti contenenti i dati fiscali possono essere oggetto di accesso da parte di terzi, quando questi ultimi dimostrino di avere un interesse prevalente rispetto al diritto alla riservatezza delle parti del sottostante rapporto di lavoro. Rispetto a tale forma di accesso l’unico contraddittore è l’amministrazione tributaria, e non sussistono controinteressati da coinvolgere necessariamente nella procedura”;

– che, in definitiva, in assenza di esigenze di riservatezza che possano precludere la conoscenza dei documenti richiesti deve prevalere il principio di trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti di un soggetto che, per le ragioni diffusamente esplicitate, è portatore di un interesse concreto e attuale all’ostensione degli atti (Consiglio di Stato, sez. III – 5/6/2015 n. 2768);

Tenuto conto:

– che, in conclusione, il ricorso in esame è fondato e merita accoglimento;

– che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto ordina al Responsabile dell’Area Tributi del Comune di Caravaggio di rilasciare alla parte ricorrente la documentazione richiesta, entro e non oltre il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione o di notificazione della presente sentenza.

Condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di 2.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.

La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione intimata ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Stefano Tenca
        
IL PRESIDENTE
Roberto Politi
        
        
IL SEGRETARIO
 

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