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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, VIA VAS AIA Numero: 192 | Data di udienza: 22 Novembre 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Programma Integrato di Intervento (PII) – Interesse pubblico – Schema flessibile – Modifiche al PRG – VAS – Contenuto del PII costituente variante al PRG e riguardante specifici indici edificatori – Verifica di assoggettabilità a VAS- Verifica postuma di assoggettabilità a VAS – Esito negativo della verifica – Prevalenza dell’aspetto sostanziale – Ipotesi opposta – Travolgimento dell’approvazione del PII.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 19 Febbraio 2018
Numero: 192
Data di udienza: 22 Novembre 2017
Presidente: Politi
Estensore: Pedron


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Programma Integrato di Intervento (PII) – Interesse pubblico – Schema flessibile – Modifiche al PRG – VAS – Contenuto del PII costituente variante al PRG e riguardante specifici indici edificatori – Verifica di assoggettabilità a VAS- Verifica postuma di assoggettabilità a VAS – Esito negativo della verifica – Prevalenza dell’aspetto sostanziale – Ipotesi opposta – Travolgimento dell’approvazione del PII.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 19 febbraio 2018, n. 192


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Programma Integrato di Intervento (PII) – Interesse pubblico – Schema flessibile.

Non è necessario che nel PII (Programma Integrato di Intervento)  siano previste infrastrutture pubbliche o destinate a servizi pubblici, in quanto la riorganizzazione dell’ambito urbano può riguardare anche le sole destinazioni di interesse dei privati, quando il disegno complessivo corrisponda a un interesse pubblico. Perché sussista un interesse pubblico non occorre che vi sia il passaggio da una condizione di degrado a una di recupero ambientale delle aree interessate: questa è certamente una delle finalità perseguibili con il PII, ma nello schema flessibile di tale strumento urbanistico possono rientrare molti altri interventi (l’art. 88 comma 2 della LR Lombardia 12/2005 stabilisce, con formula ampia, che il PII persegue obiettivi di riqualificazione urbana e ambientale).
 


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – VIA, VAS E AIA – Modifiche al PRG – VAS – Contenuto del PII costituente variante al PRG e riguardante specifici indici edificatori – Verifica di assoggettabilità a VAS.

Le direttive formulate dalla Regione Lombardia nell’allegato 1-M alla DGR 27 dicembre 2007 n. 8/6420 impongono la VAS nella fase transitoria soltanto alle varianti al PRG che producano gli stessi effetti delle varianti al Documento di Piano del PGT, essendo quest’ultimo il caso previsto a regime dall’art. 4 comma 2 della LR 12/2005. Nei confronti delle altre modifiche al PRG, equivalenti a varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, è applicabile in via residuale soltanto la verifica di assoggettabilità alla VAS. Il contenuto del PII che costituisce variante al PRG, che riguarda specifici indici edificatori (densità fondiaria, altezza massima consentita), è sovrapponibile alla materia del Piano delle Regole. Di conseguenza, l’unico adempimento necessario è la verifica di assoggettabilità alla VAS.
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – VIA, VAS E AIA – PII – Verifica postuma di assoggettabilità a VAS – Esito negativo della verifica – Prevalenza dell’aspetto sostanziale – Ipotesi opposta – Travolgimento dell’approvazione del PII.

Il fatto che la verifica di assoggettabilità a VAS avvenga solo successivamente all’approvazione del PII non costituisce un vizio insanabile. Se l’esito della verifica postuma è negativo, prevale l’aspetto sostanziale della conformità dell’intervento al diritto comunitario, e pertanto il PII è convalidato e rimane efficace. Nel caso opposto, invece, ossia qualora la verifica evidenzi la necessità della VAS, l’approvazione del PII è travolta, e l’amministrazione deve intervenire nuovamente per conformare il programma alle risultanze della VAS, o per cancellarlo definitivamente se del tutto incompatibile.

Pres. Politi, Est. Pedron – L.S.M.D. e altro (avv.ti Bordogna e Codignola) c. Comune di Verdello (avv. Pagano)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ - 19 febbraio 2018, n. 192

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 19 febbraio 2018, n. 192

Pubblicato il 19/02/2018

N. 00192/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01329/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
LUIGI SIMONE MARIO DAMINELLI, MARINA PALMERINI, rappresentati e difesi dagli avv. Raffaella Bordogna ed Enrico Codignola, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via Romanino 16;


contro

COMUNE DI VERDELLO, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Pagano, con domicilio eletto presso l’avv. Gianni Morabito in Brescia, via Romanino 12;

nei confronti di

PIETRO LOCATELLI, ANNA MARIA LOCATELLI, BEATRICE LOCATELLI, MAURO LOCATELLI, GIOVANNA MAZZOLENI, FERRANTE MAGONI, LILIANA MORELLI, non costituitisi in giudizio;
IMMOBILIARE MIRIADE SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Murgia, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Secchi Villa in Brescia, via Rosa 71;

per l’annullamento

(a) nel ricorso introduttivo:

– della deliberazione consiliare n. 14 del 21 luglio 2008, con la quale è stato adottato il programma integrato di intervenuto denominato "Campo Vignale", relativo a nuove edificazioni tra via IV Novembre e via Marconi;

– della deliberazione consiliare n. 23 del 6 ottobre 2008, con la quale è stato approvato definitivamente il PII;

(b) nei primi motivi aggiunti:

– della DIA del 15 gennaio 2009, riguardante le opere del PII;

(c) nei secondi motivi aggiunti:

– del permesso di costruire di data 1 febbraio 2010, riguardante le opere del PII;

– della deliberazione consiliare n. 3 del 29 gennaio 2010, avente ad oggetto l’esclusione del PII dalla VAS;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verdello e di Immobiliare Miriade srl;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Verdello, con della deliberazioni consiliari n. 14 del 21 luglio 2008 e n. 23 del 6 ottobre 2008, ha rispettivamente adottato e approvato il programma integrato di intervenuto (PII) denominato "Campo Vignale", che prevede nuove edificazioni tra via IV Novembre e via Marconi. La convenzione urbanistica è stata stipulata il 30 dicembre 2008.

2. In precedenza, con deliberazione consiliare n. 25 del 16 giugno 2006, era stato approvato l’apposito documento di inquadramento territoriale, ai sensi dell’art. 25 comma 7 della LR 11 marzo 2005 n. 12, in quanto il Comune era ancora sprovvisto di PGT.

3. Il PII, proposto dai controinteressati, riguarda superfici con destinazione residenziale, situate all’esterno del centro storico, ma nelle vicinanze dello stesso. Nella stessa zona sono presenti vecchie case e pregevoli ville di inizio Novecento, con giardini pertinenziali. Non vi sono evidenti segni di degrado. Il volume edificato preesistente è pari, rispettivamente, a 4.795 mc (proprietà Locatelli) e a 980 mc (proprietà Magoni).

4. Più in dettaglio, il PRG aveva classificato l’area del PII in zona B1 (Corona al centro storico), assegnando una densità fondiaria pari a 1,8 mc/mq, con altezza massima pari a 10 metri.

5. Il progetto (v. doc. 16-17 di parte ricorrente) prevede, su una superficie complessiva (coperta e libera) pari a 3.073,93 mq, la realizzazione di tre edifici (A-B-C), con una volumetria fuori terra pari a 10.736,62 mc e una SLP pari a 3.482,36 mq. La densità fondiaria risulta pari a 3,49 mc/mq. L’altezza all’intradosso della gronda è pari a 12,40 metri per i corpi A-B (4 piani fuori terra), e raggiunge i 22,25 metri nel corpo C (3 e 6 piani fuori terra). La nuova SLP assume destinazione in parte residenziale e in parte commerciale (banca, hotel, ristorante, pianobar).

6. Per superare le difformità urbanistiche relative all’indice di densità fondiaria e all’altezza massima consentita, l’approvazione del PII è avvenuta in variante al PRG, ai sensi dell’art. 92 comma 8 della LR 12/2005.

7. Per quanto riguarda gli standard urbanistici, il progetto stima il fabbisogno di aree a standard per la superficie residenziale in 1.828,50 mq (ossia mq 26,5 mq/abitante teorico x 69 abitanti teorici), e per la superficie commerciale in 1.245,80 mq (secondo il rapporto di 1 mq di area a standard per 1 mq di superficie commerciale). Il fabbisogno complessivo (3.074,30 mq) viene reperito in parte nel sito del PII (1.695,66 mq), mediante la realizzazione di parcheggi a raso (938,86 mq) e di posti auto interrati (756,80 mq) da cedere gratuitamente al Comune, e per il resto (1.378,64 mq) viene monetizzato in un importo pari a € 137.864,00 (ossia 100 €/mq).

8. Sommando la predetta monetizzazione agli oneri di urbanizzazione primaria (€ 56.766,83) e secondaria (€ 50.348,74), l’importo complessivo dovuto dai lottizzanti è pari a € 244.979,57. A scomputo, i lottizzanti assumono l’obbligo di realizzare direttamente opere di interesse pubblico per un valore pari a € 497.500,00, e precisamente n. 27 stalli sul lastrico solare (€ 81.000,00), n. 16 autorimesse al primo livello interrato (€ 192.000,00), n. 17 stalli al primo livello interrato (€ 144.500, 00), e una strada di collegamento tra via Marconi e via IV Novembre (€ 80.000,00). La differenza tra il costo di queste opere e l’importo complessivo dovuto dai lottizzanti (€ 252.520,43) viene ceduta al Comune a titolo di standard di qualità, ossia rimane a carico dei lottizzanti.

9. I ricorrenti, proprietari di immobili confinanti con l’area del PII, o prospicienti sulla stessa, hanno presentato impugnazione, formulando varie censure così sintetizzabili: (i) violazione dell’art. 87 comma 2 della LR 12/2005, in quanto mancherebbero gli elementi che caratterizzano il PII; (ii) violazione dell’art. 11 comma 5, nonché dell’art. 88 comma 2-bis, della LR 12/2005, in quanto l’incremento dei diritti edificatori sarebbe eccessivo, non bilanciato da misure perequative a beneficio della collettività, e in contrasto con le indicazioni del documento di inquadramento territoriale, che privilegiano il recupero delle aree degradate; (iii) irragionevole altezza della torre e degli altri edifici, nel contesto residenziale, e violazione delle distanze dai confini; (iv) violazione dell’allegato 1-M alla DGR 27 dicembre 2007 n. 8/6420, per mancanza della VAS sulla variante urbanistica; (v) mancato rispetto della superficie drenante minima, pari al 30%, prevista dal regolamento locale di igiene; (vi) erroneo scomputo della monetizzazione, ed erroneo calcolo degli standard, in particolare per quanto riguarda le autorimesse cedute al Comune, che potrebbero a loro volta essere cedute a terzi perdendo la destinazione pubblica.

10. Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato, in un primo momento, la DIA del 15 gennaio 2009 relativa alle opere del PII, e in seguito il permesso di costruire di data 1 febbraio 2010, rilasciato alla controinteressata Immobiliare Miriade srl (subentrata nella proprietà del comparto), nonché la deliberazione consiliare n. 3 del 29 gennaio 2010, avente ad oggetto l’esclusione del PII dalla VAS. Le censure ribadiscono e integrano quanto già esposto nel ricorso introduttivo, e relativamente alla VAS insistono sul carattere non marginale dell’intervento edilizio e sul contrasto con il documento di inquadramento territoriale. Oltre all’annullamento degli atti impugnati, è stato chiesto il risarcimento del danno (diminuita vivibilità degli immobili di proprietà, inadeguatezza dei parcheggi pubblici).

11. Il Comune e la controinteressata Immobiliare Miriade srl si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione delle domande dei ricorrenti.

12. In corso di causa, le parti hanno cercato di raggiungere una soluzione transattiva finalizzata a provocare l’abbandono del presente ricorso. Il consiglio comunale, con deliberazione n. 31 del 6 agosto 2010, ha ratificato uno schema di accordo, che era già stato approvato in precedenza dalla giunta con deliberazione n. 90 del 6 luglio 2010. Nell’ipotesi di accordo Immobiliare Miriade srl si impegnava a cedere 4 autorimesse ai ricorrenti, e a realizzare un’ulteriore autorimessa sul terreno di uno dei ricorrenti. Per favorire l’intesa tra i privati, il Comune si impegnava a rinunciare a 2 delle 16 autorimesse con destinazione pubblica, o, in alternativa, a rivedere il calcolo degli oneri di urbanizzazione. Poco prima, in data 10 maggio 2010, i ricorrenti e Immobiliare Miriade srl avevano stipulato tra di loro un accordo simile, che prevedeva la cessione ai ricorrenti di 5 autorimesse, subordinatamente alla rinuncia da parte del Comune a 2 autorimesse con destinazione pubblica. Il Comune ha adempiuto le sue obbligazioni, sottoscrivendo in data 31 maggio 2011 con Immobiliare Miriade srl una modifica all’art. 3 della convenzione urbanistica, che riduceva a 14 il numero delle autorimesse con destinazione pubblica.

13. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.

Sulle eccezioni preliminari

14. La legittimazione dei ricorrenti si radica nella vicinanza delle rispettive proprietà al compendio del PII. L’interesse al ricorso deriva dalla presenza dei diritti edificatori concessi ai controinteressati, e dall’utilizzazione in concreto degli stessi. I ricorrenti non sono tenuti a dimostrare che l’edificazione interferisca realmente con l’utilizzazione degli immobili di proprietà, oppure determini una riduzione del valore di mercato. Ai fini processuali, si può presumere che dall’occupazione degli spazi liberi circostanti, come pure dalla riorganizzazione degli spazi occupati e dall’inserimento di un maggiore carico urbanistico, derivi un peggioramento della condizione dell’edificio preesistente. L’utilità, l’amenità e il valore di mercato di un edificio preesistente sono infatti, secondo gli ordinari parametri di valutazione del mercato immobiliare, direttamente proporzionali alle distanze tra i fabbricati e alla quantità di verde di contorno, e inversamente proporzionali alla congestione dell’area urbana in cui si trovano. L’onere della prova contraria spetta all’amministrazione resistente e ai controinteressati.

15. L’impugnazione della DIA equivale all’impugnazione del provvedimento che, espressamene o per silentium, attribuisce efficacia alla stessa, consentendo l’utilizzazione dei diritti edificatori. L’impugnazione è quindi parimenti ammissibile se proposta contro la DIA o contro il provvedimento non inibitorio. La differente impostazione non ha conseguenze per i ricorrenti, ma solo il giudice, in quanto determina il contenuto formale della pronuncia (accertamento o annullamento) a parità di tutela sostanziale (in caso di accoglimento, cancellazione dei diritti edificatori dei controinteressati).

16. La modifica apportata il 31 maggio 2011 alla convenzione urbanistica non determina l’improcedibilità del ricorso, in quanto costituisce un’esecuzione solo parziale dello schema di accordo tripartito approvato dal Comune con la deliberazione giuntale n. 90/2010 e con la deliberazione consiliare n. 31/2010. In effetti, sia questo schema di accordo sia l’accordo tra i privati stipulato il 10 maggio 2010 prevedevano la rinuncia al ricorso come conseguenza del passaggio di proprietà delle autorimesse da Immobiliare Miriade srl ai ricorrenti. Tale passaggio è ora possibile, essendo stata modificata la convenzione urbanistica. Tuttavia, poiché i ricorrenti sostengono, senza essere smentiti (v. memorie depositate il 20 e 31 ottobre 2017), che la proprietà delle autorimesse non è stata trasferita, permane l’interesse a una decisione di merito.

Sui presupposti del PII

17. Per quanto riguarda i presupposti del PII, si ritiene condivisibile la tesi del Comune, che afferma la presenza di tutte le condizioni poste dall’art. 87 comma 2 della LR 12/2005 (pluralità di destinazioni e di funzioni; compresenza di tipologie e modalità d’intervento integrate; rilevanza territoriale con effetto di riorganizzazione dell’ambito urbano). La norma, peraltro, ammette il PII anche quando solo due di queste condizioni siano presenti.

18. Nel progetto sono previste, e tra loro coordinate, due destinazioni d’uso principali (residenziale e commerciale). La seconda è a sua volta suddivisa in una pluralità di utilizzazioni differenziate. Appare quindi evidente la finalità di dare una nuova impronta urbanistica a questa parte del territorio. Non è necessario che nel PII siano previste infrastrutture pubbliche o destinate a servizi pubblici, in quanto la riorganizzazione dell’ambito urbano può riguardare anche le sole destinazioni di interesse dei privati, quando il disegno complessivo corrisponda a un interesse pubblico. Perché sussista un interesse pubblico non occorre che vi sia il passaggio da una condizione di degrado a una di recupero ambientale delle aree interessate. Questa è certamente una delle finalità perseguibili con il PII, ma nello schema flessibile di tale strumento urbanistico possono rientrare molti altri interventi (l’art. 88 comma 2 della LR 12/2005 stabilisce, con formula ampia, che il PII persegue obiettivi di riqualificazione urbana e ambientale). È quindi ammissibile anche un programma come quello in esame, che riscrive completamente le caratteristiche di una porzione di territorio. La circostanza che la trasformazione urbanistica aumenti il peso insediativo è del tutto normale, purché l’effetto sia ben regolato e funzionale.

Sul bilanciamento degli interessi pubblici e privati

19. L’incremento dei diritti edificatori non è solo normale, ma spesso è indispensabile per garantire la fattibilità economica del PII. Non sarebbe corretto desumere da questa circostanza che l’amministrazione finisca per favorire i privati. L’utilità conseguita dai privati è perfettamente legittima, se bilanciata da una corrispondente utilità pubblica. Le valutazioni che portano alla definizione dell’equilibrio si collocano in una sfera di ampia discrezionalità per l’amministrazione, e non sono, né potrebbero essere, vincolate a un tetto insuperabile stabilito direttamente dal legislatore. Il limite di incentivo (pari al 15% della volumetria ammessa) previsto dall’art. 11 comma 5 della LR 12/2005 per i piani attuativi finalizzati alla riqualificazione urbana e all’edilizia residenziale pubblica riguarda interventi edilizi che non richiedono la modifica dello strumento urbanistico. È quindi sempre possibile andare oltre il suddetto limite attraverso una variante allo strumento urbanistico.

20. Il documento di inquadramento territoriale non pone ostacoli all’incremento dei diritti edificatori del PII tramite variante urbanistica. È vero che viene individuato l’obiettivo prioritario di migliorare il sistema del verde, dei servizi e della viabilità (v. paragrafo 8.1.1), e sono presenti inoltre direttive specifiche sul recupero dei siti produttivi dismessi (v. paragrafo 7.0). Tra gli obiettivi prioritari è però espressamente affermato anche quello di ottimizzare il riuso del territorio urbanizzato (v. paragrafo 8.1.1). Il PII è quindi uno strumento perfettamente utilizzabile per inserire nuova volumetria all’interno di aree già trasformate, e occupate da edilizia a bassa densità, in modo da evitare il consumo di suolo agricolo. La possibilità di progettare unitariamente un intero ambito territoriale garantisce che la maggiore volumetria sia disposta razionalmente, e sia impiegata per destinazioni d’uso ritenute utili alla collettività.

Sulle altezze e sulle distanze

21. Per quanto riguarda i limiti di altezza, il PII ha introdotto alcune deroghe alla disciplina generale del PRG, e non risente, trattandosi di una disciplina per questo aspetto ormai cristallizzata, delle modifiche restrittive introdotte dal PGT sopravvenuto. Non sono quindi possibili censure riferite al contrasto con il PRG o all’incompatibilità con il PGT.

22. Sotto il profilo della ragionevolezza, l’unica altezza fuori scala rispetto alla situazione delle aree circostanti è quella della torre del corpo C, pari a 22,25 metri (in concreto ancora più alta, tenendo conto della struttura collocata sulla sommità). Tuttavia, proprio il fatto che si tratti di una torre, ossia di un edificio progettato per isolarsi e differenziarsi dal contesto senza creare una cortina, è l’elemento che giustifica la scelta edificatoria. In particolare, come risulta dalla tavola N del progetto (v. doc. 15 del Comune), la torre non ostacola la veduta verso il campanile, alto 49,50 metri, e non interferisce con la chiesa parrocchiale, che si trova a circa 150 metri di distanza. Occorre poi precisare che l’assenza di un effetto cortina deve essere valutata su uno scenario ampio, e non con riferimento agli edifici situati nelle immediate vicinanze, i quali sono tutelati solamente attraverso la disciplina sulle distanze minime dal confine e dalle pareti finestrate.

23. Relativamente alle distanze, l’apposita tavola di progetto (v. doc. 17 del Comune) dimostra che non vi sono scostamenti rispetto alle regole generali. Il corpo C dista 16,43 metri dagli edifici situati sull’altro lato di via IV Novembre.

Sulla VAS

24. L’assoggettabilità del PII alla VAS è stata espressamente esclusa dal Comune con la deliberazione consiliare n. 3/2010, sul presupposto che i potenziali impatti sarebbero di modesta entità e gestibili attraverso le migliori tecniche disponibili, in particolare in materia di efficienza energetica.

25. La procedura seguita è coerente con le direttive formulate dalla Regione nell’allegato 1-M alla DGR 27 dicembre 2007 n. 8/6420. Correttamente, le direttive regionali impongono la VAS nella fase transitoria soltanto alle varianti al PRG che producano gli stessi effetti delle varianti al Documento di Piano del PGT, essendo quest’ultimo il caso previsto a regime dall’art. 4 comma 2 della LR 12/2005. Nei confronti delle altre modifiche al PRG, equivalenti a varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, è applicabile in via residuale soltanto la verifica di assoggettabilità alla VAS.

26. Il contenuto del PII che costituisce variante al PRG riguarda specifici indici edificatori (densità fondiaria, altezza massima consentita), e dunque è sovrapponibile alla materia del Piano delle Regole. Di conseguenza, l’unico adempimento necessario era la verifica di assoggettabilità alla VAS.

27. Il fatto che tale verifica sia avvenuta solo successivamente all’approvazione del PII non costituisce un vizio insanabile. In realtà, poiché l’esito della verifica postuma è stato negativo, prevale l’aspetto sostanziale della conformità dell’intervento al diritto comunitario, e pertanto il PII è convalidato e rimane efficace. Nel caso opposto, invece, ossia qualora la verifica avesse evidenziato la necessità della VAS, l’approvazione del PII sarebbe stata travolta, e l’amministrazione avrebbe dovuto intervenire nuovamente per conformare il programma alle risultanze della VAS, o per cancellarlo definitivamente se del tutto incompatibile.

28. Sotto il profilo sostanziale, il giudizio sulla modesta entità dei potenziali impatti del PII trova conferma nella relazione ambientale del progettista, che costituisce l’allegato H al progetto (v. doc. 9 del Comune). In effetti, l’intensità dell’impatto non si misura quantitativamente in relazione alla nuova volumetria insediata, ma con un metodo qualitativo, analizzando il modo in cui tale volumetria si inserisce nel contesto. Se dunque le conseguenze della nuova edificazione possono essere importanti per gli edifici preesistenti collocati nelle immediate vicinanze, la valutazione è necessariamente differente quando il problema è esaminato in uno scenario più ampio, dove le innovazioni tendono a diluirsi e ad amalgamarsi con il resto del territorio.

Sulla superficie drenante

29. Non è chiaro in esito a quali calcoli i ricorrenti ritengano violato il limite minimo della superficie drenante, pari al 30% in base al regolamento locale di igiene. In ogni caso, non è dimostrato che il sito del PII richieda una particolare dotazione di superficie drenante per prevenire problemi relativi al deflusso delle acque. Di conseguenza, rimane applicabile la facoltà di deroga prevista in via generale dall’art. 3.0.0 del regolamento locale di igiene, subordinata all’adozione di soluzioni ugualmente affidabili sotto il profilo tecnico.

Sulle aree a standard

30. Il calcolo delle aree a standard, come esposto sopra, appare corretto. Il fatto che gli stalli si trovino all’interno degli edifici non ne rende impossibile la fruizione da parte della collettività, tenendo conto della pluralità di destinazioni d’uso e del conseguente flusso di visitatori non residenti. Per quanto riguarda le autorimesse, l’utilità pubblica permane anche se il Comune dovesse decidere di concederle in uso esclusivo a fronte del versamento di un canone. In effetti, si tratta di valutazioni discrezionali dell’amministrazione, che non possono essere anticipate in questa sede.

31. Nel calcolo degli oneri di urbanizzazione vi è un’imprecisione, che non ha però conseguenze sulla legittimità del PII. Si tratta dell’inserimento della monetizzazione delle aree a standard non reperite sul posto (€ 137.864,00) nel valore complessivo delle opere di interesse pubblico interne al PII (€ 497.500,00). In realtà, la monetizzazione, per sé legittima, deve essere tenuta distinta, essendo vincolata al reperimento di ulteriori parcheggi pubblici al di fuori del perimetro del PII. Il Comune può accettare le maggiori opere interne al PII in compensazione della monetizzazione, ma non può cancellare il vincolo posto ex lege sul relativo importo, che rimane destinato al reperimento di nuovi parcheggi pubblici. Peraltro, la differenza ha rilievo solo per la contabilità comunale.

Conclusioni

32. Il ricorso deve quindi essere respinto, così come i motivi aggiunti, sia nella parte impugnatoria sia relativamente alla domanda di risarcimento.

33. La complessità della vicenda consente l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando:

(a) respinge il ricorso e i motivi aggiunti, sia nella parte impugnatoria sia relativamente alla domanda di risarcimento;

(b) compensa integralmente le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere

L’ESTENSORE
Mauro Pedron
        
IL PRESIDENTE
Roberto Politi
        
        
IL SEGRETARIO

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