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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 214 | Data di udienza: 19 Febbraio 2014

* VIA, VAS E AIA – Procedimento di VIA – Provvedimento espresso e motivato ex art. 26 d.lgs. n. 152/2006 – Atto impugnabile a rilevanza esterna.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 26 Febbraio 2014
Numero: 214
Data di udienza: 19 Febbraio 2014
Presidente: Mosconi
Estensore: Gambato Spisani


Premassima

* VIA, VAS E AIA – Procedimento di VIA – Provvedimento espresso e motivato ex art. 26 d.lgs. n. 152/2006 – Atto impugnabile a rilevanza esterna.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 26 febbraio 2014, n. 214


VIA, VAS E AIA – Procedimento di VIA – Provvedimento espresso e motivato ex art. 26 d.lgs. n. 152/2006 – Atto impugnabile a rilevanza esterna.

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera b) del d. lgs 3 aprile 2006 n°152, il procedimento di VIA è quello in cui “vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto”; ai sensi del successivo art. 26 esso poi si conclude con un “provvedimento espresso e motivato”, che è certamente un atto impugnabile a rilevanza esterna. Tutte le questioni appunto attinenti gli effetti ambientali di un progetto vanno allora prospettate mediante impugnazione tempestiva del decreto VIA, e risultano inammissibili se proposte successivamente, in sede di impugnazione di uno dei molti successivi provvedimenti che possono intervenire per realizzare il progetto.


Pres. Mosconi, Est. Gambato Spisani – Comitato A. e altri (avv. Garbarino) c. Provincia di Brescia (avv.ti Poli, Donati e Rizzardi) e Comune di Ghedi (avv. Asaro)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ - 26 febbraio 2014, n. 214

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 26 febbraio 2014, n. 214

N. 00214/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01243/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2012, proposto da:
Comitato Anti Rovine Territoriali Ambientali, Angelo Medeghini, Mauro Consoli, Fausto Beccalossi, Gualtiero Dotti, rappresentati e difesi dall’avv. Pietro Garbarino, con domicilio eletto presso Pietro Garbarino in Brescia, via Malta, 3;


contro

Provincia di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Magda Poli, Gisella Donati, Raffaella Rizzardi, con domicilio eletto presso Raffaella Rizzardi in Brescia, p.zza Paolo VI, 29; Comune di Ghedi, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Asaro, con domicilio eletto presso Alessandro Asaro in Brescia, via Moretto, 31;

nei confronti di

Cava Inferno Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Bezzi, Alessandro Stefana, con domicilio eletto presso Domenico Bezzi in Brescia, via Diaz, 13/C; Cava Paradiso Srl;

per l’annullamento, previa sospensiva

del decreto 28 giugno 2012 prot. n°2168, conosciuto in data da precisarsi, con il quale il Dirigente del Settore ambiente, Ufficio rifiuti, della Provincia di Brescia ha approvato il progetto ed autorizzato la realizzazione e l’esercizio di un impianto di smaltimento mediante discarica D1 di rifiuti inerti e di deposito preliminare D15 di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalla attività a favore della Cava Inferno S.r.l. e in località Inferno del Comune di Ghedi;

della deliberazione 5 gennaio 2012 n°550, pubblicata in data imprecisata, con la quale la Giunta provinciale di Brescia ha approvato il relativo accordo di programma con il Comune di Ghedi;

degli allegati all’accordo di programma, in particolare dell’atto unilaterale di obbligo della Cava Inferno S.r.l. e della convenzione fra questa e la Provincia di Brescia;

di ogni atto o provvedimento presupposto, collegato, connesso o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Brescia e di Comune di Ghedi e di Cava Inferno Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comitato Anti Rovine Territoriali Ambientali, in sigla CARTA, odierno ricorrente, allega di essere un ente associativo spontaneamente costituitosi in Comune di Ghedi per opporsi al degrado ambientale della relativa zona; i restanti ricorrenti, Angelo Medeghini, Mauro Consoli, Fausto Beccalossi e Gualtiero Dotti allegano invece di essere residenti in tale Comune, in zona limitrofa all’impianto di cui subito (ricorso introduttivo, pp. 9-10).

Tutti costoro impugnano nella presente sede l’autorizzazione provinciale e l’accordo di programma ad essa relativo, meglio indicati in epigrafe, con i quali è stata assentita la realizzazione in Comune di Ghedi, sul sito di una cava esaurita in località Inferno, di una discarica di inerti con annesso deposito preliminare di rifiuti non pericolosi.

In proposito, premettono in punto legittimazione le loro qualifiche di cui sopra; premettono ancora di avere avuto conoscenza dell’atto autorizzativo impugnato e dell’accordo presupposto a partire dal 27 luglio 2012, data in cui esercitarono l’accesso agli atti del procedimento (ricorso, p. 8 dal terzo rigo e pp. 10-11); nel merito articolano poi sette censure, riconducibili in ordine logico ai seguenti otto motivi, dei quali i primi sei qualificati come eccesso di potere per carenza di istruttoria in ordine agli aspetti di seguito precisati. In dettaglio:

– con il primo motivo, corrispondente alla prima censura alle pp. 11-15 dell’atto e alla prima parte della seconda censura alle pp. 15-18 dell’atto, deducono difetto di istruttoria in ordine all’esatta configurazione della falda acquifera affiorante nel sito, il che in sintesi ne comporterebbe il rischio di contaminazione, nonostante il progetto preveda di isolarla dai rifiuti con uno spessore di argilla riportata;

– con il secondo motivo, corrispondente alla seconda parte della seconda censura a p. 18 dell’atto, deducono difetto di istruttoria in ordine al mancato accertamento della presenza di flora protetta;

– con il terzo motivo, corrispondente alla prima parte della terza censura, alle pp. 18 e prime dodici righe della 19 dell’atto, deducono la mancanza di accertamenti sulla possibile interferenza della discarica sulla sicurezza dei voli dal vicino aeroporto;

– con il quarto motivo, corrispondente alla seconda parte della terza censura a p. 19 dal tredicesimo rigo dell’atto, deducono parimenti la mancanza di accertamenti sulla sicurezza sismica;

– con il quinto motivo, corrispondente alla quarta censura alle pp. 19-23 dell’atto, deducono l’asserita omessa considerazione in sede di VIA delle attività presenti nei dintorni, ovvero tre ristoranti, quattro aziende agricole volte all’allevamento di vacche da latte e due abitazioni;

– con il sesto motivo, corrispondente alla quinta censura alle pp. 23-24 dell’atto, deducono l’omessa considerazione della sicurezza di alcuni pozzi di acqua potabile che esisterebbero nei dintorni;

– con il settimo motivo, corrispondente alla sesta censura alle pp. 23-25 dell’atto, deducono ulteriore eccesso di potere in ordine ad un contenuto dell’accordo di programma, in base al quale sul sito della discarica, dopo il suo riempimento e sistemazione, dovrebbe essere realizzata un centro “guida sicura”; deducono che ciò sarebbe irragionevole per risultare al presente in liquidazione la società a ciò preposta;

– con l’ottavo motivo, corrispondente alla censura settima alle pp. 25-27 dell’atto, deducono infine eccesso di potere in ordine ai contenuti economici della convenzione, che sarebbero per il Comune immotivatamente meno favorevoli di quanto all’inizio ipotizzato, in modo da far mancare l’interesse pubblico al rilascio dell’autorizzazione.

Hanno resistito la Provincia, con memoria formale 22 novembre e memoria 7 dicembre 2012; il Comune di Ghedi, con memoria 7 dicembre 2012, e la Cava Inferno, con memoria 4 dicembre 2012, in cui:

in via preliminare, eccepivano:

– la irricevibilità del ricorso in quanto tardivo rispetto alla conoscenza degli atti, in tesi verificatasi con la pubblicazione sino al 29 ottobre 2012 per l’autorizzazione e sino al 31 luglio 2012 per l’approvazione dell’accordo di programma (memoria Comune 7 dicembre 2012 p. 3);

– la sua inammissibilità per omessa notifica alla Cava Paradiso, società cui sarebbe stata volturata l’autorizzazione (memoria Provincia 7 dicembre 2012 p. 6, doc. 1 Provincia e memoria Cava Inferno 4 dicembre 2012 p. 3);

– ancora la sua inammissibilità per difetto di legittimazione del Comitato, per lo meno quanto ai due ultimi motivi, non attinenti a problematiche ambientali (memorie Provincia 7 dicembre 2012 p. 8 e Cava Inferno 4 dicembre 2012 p. 4);

– ulteriormente la inammissibilità dei primi sei motivi, in quanto riferiti a presunti vizi del precedente e non impugnato decreto di valutazione impatto ambientale – VIA, provvedimento 5 ottobre 2009 prot. n°9985 Dirigente struttura VIA Regione Lombardia (memorie Provincia 7 dicembre 2012 p. 12 e Cava Inferno 4 dicembre 2012 p. 7; la mancata impugnazione di tale decreto, in copia come doc. 3 ricorrenti, è incontestata come fatto storico);

nel merito, ne chiedevano poi la reiezione, e puntualizzavano come fosse corretta e completa l’istruttoria svolta, e quindi fossero insussistenti le lacune denunziate nei primi sei motivi; puntualizzavano poi come la situazione della società incaricata di realizzare il centro giuda sicura fosse non rilevante, e come l’assetto economico della convenzione rispondesse ai reciproci calcoli di convenienza svolti al momento della firma.

In proposito, i ricorrenti hanno altresì chiesto disporsi CTU ovvero verificazione sulle condizioni idrogeologiche del sito

Con atto ritualmente notificato e depositato il giorno 8 febbraio 2013, i ricorrenti hanno integrato il contraddittorio nei confronti della Cava Paradiso, peraltro non costituitasi; nella memoria 22 marzo 2013, come a p. 9, dichiaravano di voler rinunciare alla domanda cautelare in favore di una rapida definizione del merito.

Con memoria finale 18 gennaio 2014, i ricorrenti hanno da ultimo ribadito le proprie asserite ragioni, aggiungendo poi (memoria cit. pp. 6 e ss.) che negli ultimi tempi il sito sarebbe stato utilizzato come deposito di non meglio definiti materiali di scavo da parte dell’impresa che sta costruendo un vicino tratto autostradale; a tale ultimo proposito, hanno paventato una possibile compromissione della sicurezza dell’impianto da realizzare.

Allo stesso modo ribadiva le proprie contrapposte argomentazioni la Cava Inferno, con memoria finale 17 gennaio 2014.

Nella replica 29 gennaio 2014, i ricorrenti, oltre ad insistere sulla ritenuta rappresentatività del comitato ricorrente, al fine di sostenerne la legittimazione, hanno ribadito il pericolo a loro avviso derivante da successivi depositi di materiale nel sito, e hanno dato notizia (p. 9) della convocazione di un tavolo tecnico in proposito, a cura del Comune. Quest’ultimo, nella replica 29 gennaio 2014, chiariva come dalla proposizione del ricorso non constassero nuovo depositi di materiale, e che gli stessi, peraltro avvenuti nel rispetto della normativa vigente, dovevano ritenersi in sostanza estranei alla materia del contendere. La Provincia, con replica 23 gennaio 2014, e la Cava Inferno, con replica 28 gennaio 2014, ribadivano per parte loro quanto dedotto in precedenza.

La Sezione, all’udienza del giorno 19 febbraio 2014, tratteneva il ricorso in decisione dopo avere acquisito, su accordo delle parti, i documenti da ultimo depositati il 17 febbraio 2014 da Cava Inferno e avere avvisato, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., le parti della possibile inammissibilità per difetto di interesse dei due ultimi motivi.

DIRITTO
 

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito precisate, e ciò rende comunque superfluo dar corso a qualsiasi ulteriore istruttoria; va quindi respinta la richiesta di CTU formulata dai ricorrenti.

2. Per chiarezza, vanno poi premesse due considerazioni. Come è evidente, il presente giudizio, che rientra nella giurisdizione generale di legittimità di questo Giudice, verte esclusivamente sulla legittimità degli atti impugnati in relazione ai motivi dedotti. Non pertinenti al suo oggetto risultano allora tutte le puntualizzazioni, peraltro leale dimostrazione di trasparenza, fatte dalla Cava Inferno, da ultimo col deposito documentale del 17 febbraio 2014 di cui si è detto, in ordine alle proprie vicende interne e al relativo contenzioso in essere con un amministratore, certo Ferrari, accusato di condotte scorrette (memoria Cava Inferno 4 dicembre 2012 pp. 2-3). Si tratta infatti di vicende la cui influenza sugli atti impugnati nemmeno è stata dedotta.

3. Allo stesso modo non pertinenti all’oggetto del processo risultano le deduzioni dei ricorrenti (memoria 29 gennaio 2014) in ordine ad asseriti depositi di materiale nel sito, eseguiti da soggetti estranei al processo stesso e al di fuori dall’autorizzazione di cui si parla: in proposito, se del caso, spetterà all’amministrazione di adottare ulteriori e distinti atti.

4. Venendo ora ad esaminare in ordine logico le questioni preliminari, e in proposito va respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso in quanto asseritamente tardivo. Come affermato da costante giurisprudenza, per tutte da ultimo C.d.S. sez. VI 27 dicembre 2011 n°6843 e sez. V 8 marzo 2011 n°1434, ed ora dall’art. 41 comma 2 c.p.a., la pubblicazione di un atto rileva per far decorrere i relativi termini di impugnazione solo se prevista per legge, il che non è per l’autorizzazione di cui si parla. Discorso in parte diverso va fatto per la delibera di approvazione dell’accordo di programma, che i ricorrenti, i quali non avrebbero interesse a impugnarla in via diretta, impugnano come atto endoprocedimentale, ovvero quanto ai suoi contenuti tradottisi nell’autorizzazione: in tal senso, il relativo termine resta il medesimo che per quest’ultima.

5. Come detto in narrativa, la inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Cava Paradiso è stata superata dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di essa, il che è consentito ai sensi dell’art. 41 comma 2 prima parte c.p.a., per cui basta la notifica nei termini di decadenza ad uno dei controinteressati, in ispecie la Cava Inferno, regolarmente e tempestivamente citata.

6. Va ancora respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione dell’impugnazione proposta dal Comitato. Questo Tribunale, peraltro in ciò conformandosi all’indirizzo maggioritario in giurisprudenza, ha sempre ammesso la legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi relativi ad interventi di impatto apprezzabile sull’ambiente a favore di tutti i comitati, e più in generale di tutte le realtà associative spontanee, che risultino non episodiche o meramente strumentali alla impugnazione stessa: si cita per tutte la sentenza sez. I 15 luglio 2013 n°668.

7. In tali termini, la legittimazione del Comitato odierno ricorrente va riconosciuta, atteso che esso per statuto si propone di “preservare il territorio della bassa bresciana e salvaguardare la salute dei suoi abitanti” (doc. 9 ricorrenti, copia statuto, p. 1 dall’undecimo rigo) e ciò in concreto ha fatto con continuità e con varie iniziative, di cui danno conto le notizie di stampa allegate in copia come doc. 10 ricorrenti.

8. Va invece accolta l’eccezione di inammissibilità dei primi sei motivi di ricorso per omessa previa impugnazione nei termini del decreto VIA. Come è noto, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera b) del d. lgs 3 aprile 2006 n°152, il procedimento di VIA è quello in cui “vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto”; ai sensi del successivo art. 26 esso poi si conclude con un “provvedimento espresso e motivato”, che per quanto qui interessa è certamente un atto impugnabile a rilevanza esterna. Tutte le questioni appunto attinenti gli effetti ambientali di un progetto vanno allora prospettate mediante impugnazione tempestiva del decreto VIA, e risultano inammissibili se proposte successivamente, in sede di impugnazione di uno dei molti successivi provvedimenti che possono intervenire per realizzare il progetto.

9. E’ quanto avviene nella specie, in cui, a semplice lettura, i primi sei motivi di ricorso sono tutti imperniati su questioni di compatibilità ambientale, tanto che la VIA è stata espressamente nominata sia nel contesto del quinto motivo, sia all’odierna discussione. Non vale obiettare in proposito quanto rilevato in tale sede, ovvero che la VIA nella specie rimanderebbe a successive verifiche da compiersi nel procedimento autorizzativo: ciò potrebbe, piuttosto, costituire in ipotesi un illegittimo abdicare da parte della VIA alla propria funzione, e quindi un vizio della VIA stessa, che si sarebbe dovuto far valere impugnandola nei termini.

10. Parimenti va ritenuta la inammissibilità dei due residui motivi, nei termini prospettati d’ufficio alla odierna udienza, dato che né il Comitato né i singoli ricorrenti hanno interesse a sindacare i profili economici dell’accordo precedente il rilascio dell’autorizzazione, dato che nessuna utilità ricaverebbero dal vederlo confezionare con diverse modalità.

11. La particolarità della controversia e il parziale rilievo d’ufficio della inammissibilità sono giusto motivo per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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