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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 437 | Data di udienza: 22 Marzo 2017

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Rilascio dell’autorizzazione – Variante allo strumento urbanistico – Parametri edilizi – Destinazione agricola di zona – Compatibilità – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Pubblica utilità – Materia ambientale – Istituto della convalida – Applicabilità –  Garanzia per il ripristino dello stato dei luoghi dopo la dismissione dell’impianto – Imposizione di un obbligo parziale di rimessione in pristino – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 30 Marzo 2017
Numero: 437
Data di udienza: 22 Marzo 2017
Presidente: Calderoni
Estensore: Tenca


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Rilascio dell’autorizzazione – Variante allo strumento urbanistico – Parametri edilizi – Destinazione agricola di zona – Compatibilità – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Pubblica utilità – Materia ambientale – Istituto della convalida – Applicabilità –  Garanzia per il ripristino dello stato dei luoghi dopo la dismissione dell’impianto – Imposizione di un obbligo parziale di rimessione in pristino – Legittimità.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 30 marzo 2017, n.  437


DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Rilascio dell’autorizzazione – Variante allo strumento urbanistico – Parametri edilizi – Destinazione agricola di zona – Compatibilità.

Dal tenore dell’art. 12, cc. 1 e 3 del d.lgs. n. 387/2003 si evince chiaramente che il rilascio dell’autorizzazione unica adegua automaticamente lo strumento urbanistico locale alle clausole in essa contemplate, e le deroghe possono investire sia i profili strettamente urbanistici che i parametri edilizi (come per esempio i limiti di altezza). La stessa destinazione agricola di zona non costituisce elemento ostativo e al riguardo l’art. 12 comma 7 del medesimo D. Lgs. 387/2003 dispone che “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) – tra i quali rientrano gli impianti alimentati da biomasse – possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”
 

DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Pubblica utilità – Materia ambientale – Istituto della convalida – Applicabilità.

La convalida prevista dall’art. 21-nonies comma 2 della L. 241/1990 è applicabile anche in materia ambientale; con particolare riguardo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, qualificati ex lege come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (cfr. art. 12 comma 1 del D. Lgs. 387/2003), l’interesse pubblico a sanare i vizi dei provvedimenti autorizzativi è implicito nel favore legislativo verso la diffusione di queste tecnologie.
 

DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Garanzia per il ripristino dello stato dei luoghi dopo la dismissione dell’impianto – Imposizione di un obbligo parziale di rimessione in pristino – Legittimità.

L’imposizione di un obbligo solo parziale di rimessione in pristino dello stato dei luoghi dopo la dismissione dell’impianto non costituisce violazione dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. 387/2003. In relazione alle circostanze concrete, è infatti possibile che alcune delle opere realizzate possano essere utilizzate anche dopo la dismissione dell’impianto:  in questo caso, è corretto circoscrivere la garanzia alle sole parti dell’impianto che saranno effettivamente dismesse (cfr. TAR LOMBARDIA, Brescia,  sez. I – 14/7/2015 n. 968)

Pres. Calderoni, Est. Tenca – R.T. e altri (avv.ti Giletto, Vincenzo Corona) c. Provincia di Mantova (avv.ti Ruggerini e Noschese) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 30 marzo 2017, n. 437

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 30 marzo 2017, n.  437

Pubblicato il 30/03/2017

N. 00437/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00913/2012 REG.RIC.
N. 00580/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 913 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Romano Toffoli, Sperandio Pasquali, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Giletto, Vincenzo Corona, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
Comitato Aria Suolo e Sottosuolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Corona, Maurizio Giletto, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;


contro

Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini, Francesco Noschese, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Noschese in Brescia, via Spalto San Marco, 1/A;
Società Agricola Roverbella Energia Srl non costituitasi in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 580 del 2016, proposto da:
Toffoli Romano, in proprio e quale Presidente del Comitato Aria Suolo e Sottosuolo, Pasquali Sperandio, in proprio e quale Vicepresidente del Comitato Aria Suolo e Sottosuolo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Corona, Maurizio Giletto, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Eloisa Persegati Ruggerini, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Noschese in Brescia, via Spalto San Marco, 1/A;
Comune di Roverbella, non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

Soc. Agr. Roverbella Energia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Mengassini, Sergio Massimiliano Sambri, Carmine Oncia, con domicilio eletto presso lo studio Rosetta Gabba in Brescia, via Solferino, 26;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 913 del 2012:

– DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE IN DATA 3/4/2012, RECANTE L’AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI E DA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI ROVERBELLA;

– DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEQUENZIALE O COMUNQUE LESIVO DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEI RICORRENTI.

Motivi aggiunti:

DELL’ATTO DIRIGENZIALE IN DATA 18/7/2016, DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO 3/4/2012 EX ART. 21-NONIES DELLA L. 241/90;

DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 9/6/2016;

DELL’ATTO DIRIGENZIALE IN DATA 25/7/2016, DI CONVALIDA E CONFERMA “ORA PER ALLORA”, AI SENSI DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. 241/90, DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DEL 3/4/2016.

quanto al ricorso n. 580 del 2016:

DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE IN DATA 22/3/2016, RECANTE L’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA DEL 3/4/2012;

DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 16/12/2015;

Motivi aggiunti:

DELL’ATTO DIRIGENZIALE 9/3/2016, DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI ALL’IMPIANTO, DETTAGLIATE NELL’ALLEGATO TECNICO A2, E DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI (VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 16/12/2015, ATTO DIRIGENZIALE 22/2/2016, ATTO DIRIGENZIALE 3/4/2012 E ATTO DIRIGENZIALE 12/12/2012).

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Mantova e di Provincia di Mantova e di Soc. Agr. Roverbella Energia Srl;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. Riferiscono i ricorrenti che, in data 10/12/2007, il legale rappresentante di Mantova Energia Srl presentava domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e da rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Roverbella.

B. Espongono di seguito, in punto di fatto, che:

– il responsabile del procedimento avviava l’iter di autorizzazione dell’impianto e convocava la Conferenza di servizi per il 25/1/2008;

– nelle prime sedute venivano formulate richieste di integrazione documentali, e veniva depositata la voltura dell’istanza a favore dell’odierna controinteressata (Società Agricola Roverbella Energia Srl);

– nella seduta del 4/6/2009 venivano riscontrate le osservazioni del Sig. Toffoli Romano sulle problematiche della viabilità e sulla compatibilità dell’impianto con la destinazione agricola dell’area;

– nella Conferenza di servizi tenutasi il 26/8/2010, dopo aver fornito nuove spiegazioni al Sig. Toffoli, gli Enti preposti esprimevano all’unanimità parere favorevole, e purtuttavia, a seguito di ulteriori produzioni documentali aventi incidenza sul progetto approvato, veniva convocato un nuovo incontro tecnico in data 27/1/2012;

– su istanza del responsabile del procedimento, formulavano i pareri favorevoli di competenza il Comune di Roverbella, il Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della Provincia, l’ARPA di Mantova (sia sull’impatto acustico sia sullo studio geologico, entrambi con prescrizioni e condizioni), l’ASL di Mantova per gli aspetti igienico-sanitari (con prescrizioni), il Comando dei Vigili del Fuoco (con condizioni);

– alla conclusione positiva dell’istruttoria, il 3/4/2012 veniva rilasciata l’autorizzazione.

L’impianto, collocato su una superficie di 26.070 mq., intende produrre energia della potenza massima di circa 2.328 Kwe, potenza introdotta pari a 5.912 Kwt, alimentato da biogas prodotto da biomassa e rifiuti speciali non pericolosi (cfr. allegato tecnico A all’autorizzazione).

C. Con gravame r.g. 913/2012, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria della Sezione, parte ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:

a) Falsa applicazione della direttiva 2001/77/CE, delle direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 2008/50/CE, dei principi e delle finalità in esse racchiuse, violazione del principio dell’effetto utile e di interpretazione conforme, inosservanza dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e dell’art. 14-ter della L. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria, dato che l’atto finale non ha tenuto in alcun conto l’impatto ambientale e le conseguenze sulla salute dei cittadini e degli abitanti della zona interessata dall’impianto a biogas, e in particolare non ha valutato la qualità globale dell’aria (destinata a peggiorare con le ulteriori emissioni) né la possibilità di garantire un riequilibrio ecologico finale positivo;

b) Violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dell’art. 14-ter della L. 241/90, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, insufficienza di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento, inosservanza del principio del giusto procedimento, per una pluralità di irregolarità e inosservanze;

c) Violazione ed errata applicazione dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dell’art. 14-ter della L. 241/90, eccesso di potere travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, sviamento, contraddittorietà, essendo il provvedimento privo di idonea motivazione sulla localizzazione urbanistica dell’impianto;

d) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, illogicità manifesta, inadeguatezza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, lesione del principio costituzionale di tutela della salute pubblica dei cittadini, in quanto la motivazione è apodittica e insufficiente;

e) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento, disparità di trattamento, poiché Roverbella Energia risulta controllata da una Società (Mantova Energia Srl) la quale è a sua volta partecipata dalla Provincia di Mantova, con evidente conflitto di interessi in capo all’amministrazione procedente (che riveste contestualmente il ruolo di Ente controllore e soggetto controllato);

f) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dell’art. 14-ter della L. 241/90, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, dato che non è stata compiuta alcuna istruttoria sull’impatto dell’aumento del traffico pesante in una zona non adeguata, nonché sul rischio della diffusione del virus influenzale aviaria dal momento che nelle vicinanze sono ubicati due allevamenti avicoli;

D. Si è costituita in giudizio l’amministrazione provinciale, eccependo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente Pasquali e chiedendo la reiezione del gravame nel merito. In punto di fatto, ha precisato che nella seconda seduta di Conferenza di Servizi (3/10/2008) è stato chiesto alla ditta di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a VIA, adempimento poi soddisfatto dalla proponente. Inoltre, nella terza riunione del 4/6/2009 le osservazioni del Sig. Toffoli (sulla riqualificazione della strada per ridurre le polveri generate dal traffico) sono state accolte, prevedendo l’asfaltatura della strada di accesso (comunale “Bergamasca”) e disponendo uno studio sull’impatto del traffico e sulla ricaduta degli inquinanti.

E. Con ordinanza n. 357, adottata nella Camera di consiglio dell’1/8/2012, questo T.A.R. ha respinto la domanda cautelare.

F. Con motivi aggiunti depositati il 21/11/2016, i ricorrenti impugnano l’atto dirigenziale 18/7/2016, di convalida del precedente atto 3/4/2012, il verbale della Conferenza di Servizi del 9/6/2016 e l’atto dirigenziale 25/7/2016, di convalida e conferma dell’autorizzazione unica. I motivi dedotti sono i seguenti:

g) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies comma 2 della L. 241/90, degli artt. 14 e ss. del L. 241/90, eccesso di potere per illogicità, in quanto l’avvio del procedimento 1/6/2016 ha un oggetto difforme da quello preannunciato e trattato nella Conferenza di Servizi del 9/6/2016, quando il procedimento promosso deve essere individuato con precisione (anche a fini partecipativi);

h) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies comma 2 della L. 241/90, dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dell’art. 14-ter della L. 241/90, eccesso di potere per illogicità, in quanto il provvedimento di convalida deve essere dotato di una motivazione espressa e persuasiva, in merito alla natura dell’interesse pubblico sotteso (da soppesare con i contrapposti interessi privati) e alla ragionevolezza del termine (visto che l’atto interviene a distanza di 4 anni);

i) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies comma 2 della L. 241/90, dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dell’art. 14-ter della L. 241/90, dell’art. 3 della L. 241/90, eccesso di potere per illogicità, in quanto il procedimento avviato dalla Provincia non ha effetto confermativo (di semplice convalida) ma novativo, avendo il provvedimento 18/7/2016 introdotto 2 elementi nuovi, ossia il ricorso r.g. 913/2012 nella sua integrità e le osservazioni scritte e orali formulate dal Sig. Toffoli;

l) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies comma 2 della L. 241/90, dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dell’art. 14-ter della L. 241/90, dell’art. 3 della L. 241/90, eccesso di potere per illogicità, in quanto l’atto dirigenziale di convalida non riscontra le osservazioni scritte del Sig. Toffoli, sugli aspetti della viabilità (utilizzo di 3 strade inidonee e non ampliate) e del numero dei mezzi coinvolti (superiore a quello prospettato nell’autorizzazione unica confermata);

m) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dell’art. 14-ter della L. 241/90, della L. 241/90, delle L.r. Lombardia 1/2007 e 11/2014, eccesso di potere per errore di fatto, in quanto il sopralluogo previsto dall’autorizzazione unica è stato espletato dopo la messa in esercizio dell’impianto.

G. Si è costituita in giudizio l’amministrazione provinciale, sollevando eccezioni in rito e chiedendo la reiezione dei motivi aggiunti nel merito.

H. Riferisce la ricorrente che di seguito l’impianto è stato completato con dichiarazione di fine lavori in data 18/12/2012 e messo in esercizio il 29/12/2012, ed è entrato regime nell’agosto 2013. A seguito dei controlli effettuati dall’ARPA tra il dicembre 2014 e il febbraio 2015 è emerso che l’impianto non era gestito nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi, per cui la Provincia ha emesso un provvedimento di diffida il 20/4/2015. Il 19/5/2015 la Società ha inoltrato istanza di autorizzazione per modifiche non sostanziali all’impianto, riguardanti la possibilità alternativa di effettuare la sola separazione della frazione liquida e della frazione solida del digestato prodotto, l’utilizzo, per il deposito della frazione solida del digestato, dell’esistente struttura destinata al compostaggio con capacità 4.235 mc., l’utilizzazione agronomica della frazione solida del digestato, la sostituzione del cippato nel biofiltro, l’esecuzione di una successiva campagna di misura delle unità olfattometriche. Roverbella Energia Srl dichiarava di non richiedere nessuna modifica delle tipologie e quantità delle matrici in ingresso e nessuna modifica delle opere impiantistiche. La Conferenza di Servizi si teneva il 14/7/2015, mentre nella successiva seduta del 13/11/2015 aveva luogo l’audizione al Comitato Aria Suolo e Sottosuolo di Roverbella, che formulava articolate osservazioni, successivamente riscontrate con le controdeduzioni della Conferenza di Servizi del 16/12/2015. Dopo il parere favorevole della Conferenza la Provincia emetteva il titolo abilitativo 22/3/2016.

I. Con ricorso r.g. 580/2016 parte ricorrente impugna l’atto dirigenziale 22/3/2016 che ha assentito le modifiche non sostanziali all’autorizzazione unica del 3/4/2012, nonché il verbale della Conferenza di Servizi del 16/12/2015 e gli atti presupposti e connessi, ossia l’atto dirigenziale 3/4/2012 e le deliberazioni giuntali del Comune di Roverbella n. 33/2013 e 90/2013, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 3 e 14-ter della L. 241/90, dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, eccesso di potere per illogicità, erroneità e contraddittorietà interna del provvedimento, contraddittorietà tra atti e sviamento, in quanto l’atto dirigenziale conclusivo denota una serie di rilevanti anomalie, ossia difformità formali e sostanziali in riferimento al verbale della Conferenza del 16/12/2015, poiché nella parte narrativa/motiva dedicata alle repliche alle deduzioni del Comitato Aria Suolo e Sottosuolo l’atto dirigenziale e il verbale non corrispondono appieno nella titolazione e nei contenuti, con alterazioni testuali e di significato, per cui a pagina 3 del verbale e a pagina 3 dell’atto dirigenziale si fa riferimento alle problematiche irrisolte già segnalate in precedenza, che nel primo documento sono individuate in senso oggettivo, e nel secondo vengono relativizzate con una qualificazione soggettiva (“a suo avviso”); nella parte conclusiva del verbale si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione, mentre nell’atto dirigenziale si aggiungono apprezzamenti sulle osservazioni del Comitato (che si ritiene non costituiscano motivi ostativi alla favorevole conclusione del procedimento);

2) Violazione dell’art. 14-ter della L. 241/90, dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, eccesso di potere per illogicità, erroneità e contraddittorietà del provvedimento, in quanto il Comitato ha ritenuto la procedura di assoggettabilità alla VIA inerente all’autorizzazione unica 21/86 difforme dalle motivazioni del provvedimento giurisdizionale di questo T.A.R. per un impianto “gemello” della ditta Guidizzolo Energia (ricorso r.g. 1236/2012), ma la Provincia ha disposto l’esclusione dalla procedura di VIA regionale per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in quanto l’impatto globale complessivo “si attesta a 381, non superiore al valore limite di 600”; l’assunto è erroneo, in quanto è stata applicata all’autorizzazione la procedura tabellare di cui alle DGR Lombardia 39975/1998 e 41269/1999, quando la domanda risale al dicembre 2007 e la Provincia avrebbe dovuto applicare il particolare procedimento previsto dal D. Lgs. 152/2006; l’assoggettabilità a VIA era resa necessaria anche in riferimento al tipo di alimentazione prevista per l’impianto, prevedendo la Società richiedente l’autorizzazione all’utilizzo anche di rifiuti speciali non pericolosi;

3) Violazione dell’art. 14-ter della L. 241/90, dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dell’art. 28 comma 1 lett. a) della L.r. 26/2003, della L.r. 52/82, del punto 6.4 dell’allegato 1 alla DGR 25/11/2009, illegittimità derivata, eccesso di potere per illogicità, erroneità e contraddittorietà visto che il Comitato aveva espresso rilievi (punti 2 e 9) sul mancato consenso dei proprietari dei terreni destinati all’interramento del cavo necessario alla connessione dell’impianto con la rete ENEL, da inserire nell’autorizzazione unica e non con autorizzazione a parte (5/11/2012 n. 21/274), dalla quale è scaturito altro titolo in data 8/11/2012, prodromico al decreto di occupazione d’urgenza delle aree interessate dall’interramento; l’urgenza dichiarata dal legale rappresentante dell’impresa doveva essere verificata con un sopralluogo prima della messa in esercizio prevista per il 29/12/2012; l’amministrazione provinciale ha affermato che il mancato inserimento della connessione nell’atto 21/86 è riconducibile alla data di inizio del procedimento (20/12/2007) anteriore al decreto ministeriale 10/9/2010 che include tra le “opere connesse” le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica (disposizione successivamente recepita dalla DGR 18/4/2012); l’argomentazione è erronea, dal momento che l’autorizzazione relativa alla connessione ENEL dovrebbe costituire un unicum con l’autorizzazione a costruire un impianto a biogas, poiché se quest’ultimo produce energia elettrica deve essere contestuale il collegamento con la rete di distribuzione; sul piano normativo, già erano in vigore le norme che imponevano la connessione mediante un’autorizzazione unica (art. 28 comma 1 lett. A della L.r. 26/2003, artt. 2, 3, 4 e 7 della L.r. 52/82, richiamate dall’allegato 1 punto 6.4 alla DGR Lombardia 25/11/2009); peraltro, il DM 10/9/2010 era applicabile alle Regioni che non avessero ancora legiferato in materia, ma la Lombardia aveva già provveduto con la succitata deliberazione giuntale;

4) Violazione dell’art. 14-ter della L. 241/90, dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, illegittimità derivata, eccesso di potere per illogicità, erroneità e contraddittorietà, travisamento, errore sul fatto, poiché il Comitato aveva osservato che alla data di inizio dei lavori non è stata presentata la fideiussione calcolata nel procedimento di autorizzazione unica n. 21/86 pari a € 815.314 (a garanzia della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi), e che in sede di variante all’autorizzazione 21/332 del 12/12/2012 la cifra da portare in fideiussione è stata ricalcolata in € 59.572, pur essendo all’evidenza insufficiente; la Provincia ha rilevato che il calcolo è avvenuto sulla base dello schema di polizza bancaria o assicurativa per la costituzione di fideiussione a carico dei soggetti che realizzano ed esercitano impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (decreto regionale 19/12/2014 n. 12478) e tale procedura è stata seguita nella fattispecie; ad avviso di parte ricorrente, l’autorizzazione unica 21/86 prevedeva come cifra € 815.314 e ciononostante i lavori sono iniziati il 9/6/2012 e si sono conclusi il 18/12/2012 senza che la garanzia sia stata prestata; la Provincia aveva diffidato il 13/1/2015 la Società a provvedere alla garanzia finanziaria, ma quest’ultima ha trasmesso un computo metrico per la completa demolizione dell’impianto con un importo totale di € 59.000, acriticamente accettato dall’amministrazione (che lo ha riferito a una demolizione soltanto parziale, mentre deve essere considerata la demolizione di tutto l’impianto);

5) Violazione dell’art. 14-ter della L. 241/90, dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, illegittimità derivata, eccesso di potere per illogicità, erroneità e contraddittorietà, carenza di motivazione, poiché il Comitato in tema di viabilità ha rilevato che, nell’ambito dell’autorizzazione unica n. 21/86, non era stato presentato il progetto della viabilità comunale di accesso l’impianto avente una larghezza minima di 6 m (richiesto nella Conferenza del 4/6/2009) e non era stata firmata la convenzione allegata alla DGC di Roverbella n. 7/2009 (da siglare prima dell’inizio dei lavori, non sospesi almeno sino alla data della firma della nuova convenzione allegata alla DGC del 6/4/2013); nell’autorizzazione oggetto dell’odierna impugnazione, la Provincia osserva che il Comune di Roverbella, nella seduta della conferenza 16/12/2015, ha dato atto della regolare esecuzione delle opere di sistemazione della rete viaria secondo il progetto approvato, e che in ogni caso gli accordi esulano dalla sua competenza: in ogni caso l’amministrazione comunale, nella seduta della Conferenza sopraccitata, ha comunicato che la firma è stata apposta prima della messa a regime dell’impianto; ad avviso dei ricorrenti la questione della viabilità è molto delicata, e in proposito la DGC n. 7/2009 prescriveva un progetto idoneo della strada con larghezza minima di metri sei, mentre nelle successive Conferenze il Comune non ha trasfuso nei verbali la richiesta già effettuata (con inosservanza di una prescrizione puntuale di una propria deliberazione); in realtà, non è stata sistemata alcuna rete viaria e la DGC n. 90/2013 ha autorizzato i lavori previsti dalla DGC n. 33/2013 e il progetto a questi inerente con asfaltatura (e parziale allargamento) della sola via Bergamasca, mentre sono state lasciate inalterate la Capezzagna e la Strada Sei Vie; conclusivamente, non è stato effettuato alcun intervento di allargamento a 6 metri lineari della sede stradale delle vie interessate, come il Comune di Roverbella aveva stabilito nella DGC 7/2009, e la convenzione tra privato e Ente locale non esula dalle competenze provinciali rientrando nel raggio della Conferenza di servizi decisoria;

6) Violazione dell’art. 14-ter della L. 241/90, dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, illegittimità derivata, eccesso di potere per travisamento, errore sul fatto, eccesso di potere per illogicità, erroneità e contraddittorietà, in quanto il Comitato aveva rilevato l’erroneo calcolo del numero dei mezzi “da e per” l’impianto dichiarato in sede di procedimento AU 21/86 (2 autotreni/gg e 2,35 mezzi agricoli/gg); la Provincia ha osservato che i dati erano stati valutati da ASL e ARPA e ritenuti congrui, mentre il numero dei mezzi circolanti sarebbe ben superiore, come desumibile da apposito calcolo analitico (con risultato finale di 122 viaggi/giorno di dato medio);

7) Violazione dell’art. 14-ter della L. 241/90, dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, violazione della DGR Lombardia 6501/2001 allegato C, illegittimità derivata, eccesso di potere per travisamento, errore sul fatto, illegittimità derivata, eccesso di potere per illogicità, erroneità e contraddittorietà, in quanto il Comitato aveva rilevato che non è consentita nelle zone “critiche” per la qualità dell’aria la costruzione di impianti di produzione di energia ad uso commerciale o di potenzialità energetica superiore al fabbisogno del richiedente; la Provincia ha richiamato il D. Lgs. 387/2003, l’allegato C predetto e la DGR 3934/2012, ma nelle zone “critiche” non possono essere autorizzati impianti di produzione di energia per scopi commerciali;

8) Violazione dell’art. 14-ter della L. 241/90, dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, della L.r. Lombardia 1/2007 e 11/2014, del DM Sviluppo Economico del 10/9/2010 allegato n. 4, illegittimità derivata, eccesso di potere per illogicità, erroneità, visto che il Comitato aveva lamentato il mancato sopralluogo nelle modalità previste dall’autorizzazione unica n. 21/86 (dato che è stata effettuata solo l’autocertificazione); nell’autorizzazione impugnata PD/233, la Provincia specifica che la normativa non prevede l’obbligo di effettuare un sopralluogo preventivo alla messa in esercizio di un impianto FER in esito alla comunicazione di fine lavori da parte delle ditte; la condizione dell’atto dirigenziale 21/86 del 3/4/2012 deve considerarsi una mera disposizione interna gestionale del dirigente (la L.r. 1/2007 prevedeva l’autocertificazione); ad avviso dei ricorrenti la L.r. 1/2007 non è applicabile alle procedure di particolare delicatezza e rilevanza (riguardanti la materia energetica e ambientale), e il sopralluogo è stato effettuato tardivamente il 9/4/2013, con implicita conferma della sua necessità.

Con motivi aggiunti depositati il 27/5/2016 parte ricorrente impugna l’atto dirigenziale 9/3/2016 n. PD/432, di autorizzazione alle modifiche non sostanziali all’autorizzazione unica 21/86 del 3/4/2016, dettagliate nell’allegato tecnico A2, che integra e sostituisce l’allegato A1 dell’atto dirigenziale 21/332 del 12/12/2012.

Le doglianze dedotte sono le seguenti:

9) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90, dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dell’art. 14-ter della L. 241/90, eccesso di potere per illogicità, erroneità e contraddittorietà del provvedimento, dato che l’atto dirigenziale impugnato autorizza la controinteressata alla concreta realizzazione delle modifiche richieste, ma si caratterizza per alcune rilevanti anomalie (già descritte alla censura rubricata con il n. 1); si tratta di difformità formali e sostanziali in riferimento al verbale della Conferenza decisoria del 16/12/2015, poiché nella parte narrativa/motiva dedicata alle repliche alle deduzioni del Comitato Aria Suolo e Sottosuolo, l’atto dirigenziale e il verbale non corrispondono appieno nella titolazione e nei contenuti, con alterazioni testuali e di significato, per cui a pagina 3 del verbale e a pagina 3 dell’atto dirigenziale si fa riferimento alle problematiche irrisolte già segnalate in precedenza, che nel primo documento sono individuate in senso oggettivo, e nel secondo vengono relativizzate con una qualificazione soggettiva (“a suo avviso”); nella parte conclusiva del verbale, si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione, mentre nell’atto dirigenziale si aggiungono apprezzamenti sulle osservazioni del Comitato (che si ritiene non costituiscano motivi ostativi alla favorevole conclusione del procedimento);

10) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90, dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dell’art. 14-ter della L. 241/90, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti, dato che tra il dicembre 2014 e il gennaio 2015 i residenti hanno segnalato odori molesti e ARPA ha effettuato accertamenti; la Provincia ha diffidato Roverbella Energia Srl, la quale ha di seguito depositato istanza di modifiche non sostanziali all’autorizzazione unica 21/86; il provvedimento 9/3/2016 PD/432 assente la separazione della frazione liquida e solida del digestato prodotto, il deposito della frazione solida sotto la struttura coperta destinata a compostaggio, un termine di 30 giorni per coprire la vasca di stoccaggio della frazione liquida; secondo i ricorrenti ad oggi permane una situazione di molestia olfattiva nell’area circostante all’impianto di biogas, e risultano ancora scoperte le due vasche di contenimento per la frazione liquida e per la parte non ancora separata del digestato; ciò evidenzia incoerenze sugli esiti degli accertamenti effettuati da ARPA sull’impianto tra il 2014 e il 2015 sotto il profilo degli odori molesti, non risolti con l’istanza di modifiche non sostanziali; non sono state ottemperate ad oggi le prescrizioni dell’atto dirigenziale PD/432 allegato A2;

11) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90, dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dell’art. 14-ter della L. 241/90, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti, dato che il Comitato aveva rilevato l’erroneo calcolo del numero dei mezzi “da e per” l’impianto dichiarato in sede di procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica 21/86, ma la Provincia ha osservato che i dati erano stati valutati da ASL e ARPA e ritenuti congrui; in realtà il numero dei mezzi circolanti sarebbe stato ben superiore, come risulta da apposito calcolo analitico (che esibisce 122 viaggi/giorno di dato medio); nella seduta del 16/12/2015, il Comune di Roverbella assumeva l’impegno ad effettuare le valutazioni tecniche sull’incidenza del traffico, e l’allegato A2 all’autorizzazione dirigenziale 9/3/2016 PD/432 prescrive che entro 90 giorni sia presentato l’aggiornamento dello studio di dispersione degli inquinanti relativo al traffico veicolare “da e per” l’impianto, comprensivo del dato relativo all’anno 2015; l’autorizzazione impugnata autorizza la richiedente alla concreta realizzazione delle modifiche, e quindi ad implementare la struttura tecnologica e il funzionamento dell’impianto, quando ancora non è stata fatta chiarezza sui calcoli relativi all’incidenza del traffico sulla viabilità comunale;

12) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90, dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dell’art. 14-ter della L. 241/90, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti, in quanto il verbale della Conferenza del 16/12/2015 riportava la dichiarazione della controinteressata per cui la modifica richiesta “non incide sul traffico veicolare in ingresso all’impianto, già oggetto di valutazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni sopraccitate”; nel mese di maggio 2016, quando l’autorizzazione PD 432 era stata da tempo emanata, lungo la strada privata non asfaltata (la cd. “capezzagna”) si sono verificati frequenti episodi di superamento del sedime viario da parte dei mezzi pesanti, con invasione e danneggiamento dei terreni agricoli prospicienti; l’esecuzione delle modifiche autorizzate provocherà a breve un oggettivo incremento dei veicoli e dunque l’interessamento ulteriore della rete viaria già coinvolta; la situazione della viabilità connessa all’impianto non è stata risolta con l’emanazione dell’atto impugnato; è rimasta inevasa la questione della DGC 7/2009 del Comune di Roverbella, che imponeva alla Società l’allargamento a 6 metri lineari di tutta la rete viaria coinvolta dall’insediamento e l’asfaltatura di quest’ultima; la DGC n. 33/2013, che ha formalmente sostituito la precedente, ha mantenuto la configurazione di sistemazione della viabilità interessata (allargamento a 6 metri dell’asfaltatura della capezzagna); ciononostante, nessuna delle tre strade è stata allargata e quella privata non è stata asfaltata; si autorizza in concreto l’implementazione funzionale dell’impianto quando la soluzione viabilistica della capezzagna privata è rimasta allo stato precedente l’autorizzazione unica 21/86;

13) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90, dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dell’art. 14-ter della L. 241/90, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti, in quanto è stata individuata l’effettiva distanza tra l’impianto di biogas e gli allevamenti dei soci conferitori di sostanza organica; si tratta di aziende a distanza molto elevata, in linea d’aria, dall’impianto (tra 750 e 4100 metri); nel contesto della fideiussione si ricava che l’impianto biogas non fa parte di nessun nucleo/contesto aziendale agricolo o zootecnico anche consortile;

14) illegittimità derivata dai vizi che affliggono i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, che vengono riepilogati (censure dal n. 14 al n. 21, corrispondenti a quelle enunciate ai numeri da 1 a 8 nell’esposizione precedente).

I. Alla pubblica udienza del 22/3/2017, i gravami sono stati chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.

DIRITTO

I due ricorsi appaiono connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo e pertanto se ne dispone la riunione, potendo essere decisi con un’unica sentenza ai sensi dell’art. 70 del Codice del processo amministrativo.

0. Con riguardo al ricorso r.g. 913/2012, il Collegio può prescindere dall’affrontare l’eccezione del difetto di legittimazione del Sig. Pasquali, in quanto il ricorso è nel merito privo di fondamento.

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la falsa applicazione della direttiva 2001/77/CE, delle direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 2008/50/CE, dei principi e delle finalità in esse racchiuse, la violazione del principio dell’effetto utile e di interpretazione conforme, l’inosservanza dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e dell’art. 14-ter della L. 241/90, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, dato che l’atto finale non ha tenuto in alcun conto l’impatto ambientale e le conseguenze sulla salute dei cittadini e degli abitanti della zona interessata dall’impianto a biogas, e in particolare non ha valutato la qualità globale dell’aria (destinata a peggiorare con le ulteriori emissioni) né la possibilità di garantire un riequilibrio ecologico finale positivo. Sostengono gli esponenti in particolare che:

– recenti studi hanno dimostrato che la quantità di diossito di azoto (NO2) che può essere emessa da un impianto a biomasse (fino a 450 mg/Nmc.) è pari circa al doppio rispetto alla quantità che può essere emessa da un inceneritore di grossa taglia (200 mg./Nmc.) e di circa 11 volte superiore al limite massimo concesso alle centrali termoelettriche a metano (40 mg./Nmc.);

– allo stesso modo, si è riscontrato che gli impianti a biomasse sono antieconomici, dannosi per l’agricoltura e inquinanti sia a largo raggio (cfr. polveri sottili prodotte come particolato secondario dalla combustione del biogas o del legname) sia a corto raggio (cfr. polveri, erbicidi e concimi chimici utilizzati in maniera spropositata per produrre mais e altri prodotti da immettere nei digestori);

– va aggiunto poi l’inquinamento provocato dai camion e dagli autoarticolati che dovranno transitare continuamente per effettuare i trasporti di merce in scarico presso gli impianti stessi;

– nella valutazione del progetto in sede di Conferenza di servizi, si è valorizzato unilateralmente lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile, senza farsi carico della complessiva compatibilità dell’opera con la qualità dell’aria, tenendo conto che la zona ospita già numerosi impianti a biogas (4 nella zona di Curtatone), e che Mantova è tra le prime quattro città d’Italia con il più alto livello di PM10 (micropolveri inquinanti).

La censura è priva di pregio giuridico.

1.1 In linea generale, l’art. 2 del Protocollo di Kyoto (ratificato in Italia con L. 1/6/2002 n. 120), statuisce al comma 1 che “Ogni Parte inclusa nell’allegato I, nell’adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni previsti all’articolo 3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, tra l’altro Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in conformità con la sua situazione nazionale”, come in particolare “ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l’isolamento del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l’ambiente”. L’accordo internazionale – recepito dal legislatore – introduce pertanto un accentuato favor per la crescente espansione e la diffusione delle fonti di energia alternativa, come quella di cui si controverte.

La direttiva 2009/28/CE fissa tra gli obiettivi nazionali obbligatori la definizione di una quota percentuale complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia (art. 1), e in particolare stabilisce per il 2020 una quota minima europea del 20% (per l’Italia del 17%), con l’esplicitazione della necessità di mantenere i meccanismi di sostegno nazionali, ossia gli aiuti di Stato, per il perseguimento dello scopo.

1.2 Detti rilievi hanno riflessi sotto il versante procedimentale, dato che il rilascio dell’autorizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è regolato da una speciale disciplina legislativa. Come ha evidenziato la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI – 15/3/2013 n. 1562) in questa materia, la legge, nel dare attuazione alla direttiva 2001/77/CE del 27/9/2001 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, poi sostituita con la direttiva 2009/28/CE), finalizzata a disciplinare uniformemente e a incentivare tali forme di produzione di energia anche a mezzo della semplificazione dei procedimenti autorizzatori, è intervenuta con una disciplina procedimentale ad hoc che culmina con il rilascio (o con il diniego) della c.d. autorizzazione unica (cfr. art. 12 del D. Lgs. 29/12/2003 n. 387).

1.3 Premesso che la doglianza non enuclea valori specifici di emissione dell’impianto per avvalorare la loro potenzialità inquinante, si osserva che il progetto è stato sottoposto alle autorità titolari delle attribuzioni in materia di sanità e ambiente, le quali hanno formulato il proprio parere positivo dopo aver esaminato tutti i profili di rispettiva competenza. Sulle ricadute delle emissioni (relativamente agli inquinanti NOx e PM 10), ARPA ha rilevato che “l’esercizio dell’impianto non comporterà il superamento dei valori limite di qualità dell’aria”, poiché dall’indagine condotta su un’area di 10 Kmq attorno all’impianto risulta un valore massimo delle medie annuali di 0,926 ug/mc per gli NOx e di 0,019 ug/mc per le polveri (cfr. relazione del 14/3/2012 – doc. 11 Provincia). Il parere citato dà conto inoltre del sistema di abbattimento del COT (carbonio organico totale) posto a presidio delle emissioni E1 e E2, del biofiltro dell’emissione identificata con la sigla E4 e del sistema di analisi a presidio delle emissioni prodotte dal cogeneratore. Nelle prescrizioni (punto 4), vengono individuati i limiti di emissione dei cogeneratori (espressi su base oraria) mediante richiamo ai valori di cui all’allegato 2 del DM 5/2/1998 (cfr. punto 3), e sono introdotte soglie limite per il biossido di zolfo (SO2) e per il COT, alla luce della collocazione dell’impianto in area critica per la qualità dell’aria. 1.4 Se appare fuorviante e fuori luogo il paragone con impianti di differente natura, ARPA affronta anche il tema della componente traffico indotto dal conferimento delle biomasse e dei rifiuti in loco, evidenziando un incremento limitato a 2 autotreni al giorno e a 2,35 mezzi agricoli al giorno: sotto il profilo delle dispersioni in atmosfera, l’autorità afferma che “l’apporto stimato relativo agli inquinanti prodotti dalle sorgenti lineari non modifica la qualità dell’aria presente nella zona considerata”. Parimenti generico è il riferimento agli ulteriori 4 impianti nella zona, non precisando i ricorrenti l’esatta tipologia e ubicazione dei medesimi, e sul punto la difesa provinciale (la quale fa riferimento al Comune di Curtatone) correttamente osserva che la censura non offre la prova di alcun vizio di legittimità, in disparte i provvedimenti autorizzatori emessi per tali insediamenti.

2. I ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione, della violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dell’art. 14-ter della L. 241/90, dell’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, insufficienza di istruttore di motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento, inosservanza del principio del giusto procedimento, dato che:

I) il provvedimento 3/4/2012 non è stato notificato al Sig. Romano Toffoli, che aveva partecipato alle sedute della Conferenza in qualità di rappresentante del Comitato Aria, Suolo e Sottosuolo e che pertanto aveva pieno diritto di essere informato, a maggior ragione sull’adozione della decisione finale;

II) non è stata chiaramente evidenziata la volontà degli Enti pubblici coinvolti nel procedimento, attraverso la votazione dei partecipanti ai lavori della Conferenza;

III) non è stato prefissato il termine per l’adozione della decisione conclusiva;

IV) non è stato raggiunto un accordo preliminare sull’articolazione dei lavori;

V) non si è proceduto al riesame collegiale delle integrazioni progettuali presentate dalla richiedente;

VI) non è stata adottata la prescritta determinazione motivata di conclusione del procedimento, sulla scorta delle posizioni prevalenti emerse nella Conferenza.

Inoltre, non si è fornita alcuna risposta ai quesiti posti dall’odierno ricorrente il 27/7/2010 sulle problematiche inerenti:

VII) alle reali matrici e quantità trattate nell’impianto, poi modificate nel corso delle varie Conferenze di servizi;

VIII) alle verifiche sulle risposte della ditta costruttrice dell’impianto ai quesiti formulati dall’ASL di Mantova;

IX) all’impatto negativo derivante dalla realizzazione dell’impianto sul disciplinare Global GAP per la realizzazione delle pesche nettarine;

X) alla verifica dei danni derivanti dal deposito delle polveri generate dall’impianto sulle cultura di indirizzo frutticolo situate nei terreni limitrofi;

XI) alla valutazione della vicinanza dell’impianto al centro abitato (230 metri).

La doglianza non è passibile di positivo scrutinio.

2.1 L’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 statuisce al comma 1 che “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. Il successivo comma 3 stabilisce che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”. Dal tenore delle disposizioni riportate si evince chiaramente che il rilascio dell’autorizzazione unica adegua automaticamente lo strumento urbanistico locale alle clausole in essa contemplate, e le deroghe possono investire sia i profili strettamente urbanistici che i parametri edilizi (come per esempio i limiti di altezza). La stessa destinazione agricola di zona non costituisce elemento ostativo e al riguardo l’art. 12 comma 7 del medesimo D. Lgs. 387/2003 dispone che “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) – tra i quali rientrano gli impianti alimentati da biomasse – possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici” (cfr. sentenza sez. II – 26/2/2014 n. 222 confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V – 9/4/2015 n. 1823).

2.2 Nello specifico:

I) l’omessa notifica del provvedimento finale al Sig. Romano Toffoli non ha impedito al medesimo di tutelare le ragioni proprie e del Comitato, sia in sede procedimentale (ove ha potuto presentare le proprie osservazioni), sia attraverso l’esercizio del diritto di accesso, sia nella sede giurisdizionale; II) gli Enti preposti alla cura degli interessi collettivi coinvolti nel procedimento possono esprimere le determinazioni di competenza nelle forme idonee, sia nel corso delle riunioni ritualmente convocate, sia mediante la trasmissione del parere prescritto, e in ogni caso la stessa esposizione in fatto dei ricorrenti dà conto dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso (talora accompagnati da prescrizioni) delle autorità pubbliche;

III) l’omessa indicazione preventiva del termine per l’adozione della decisione definitiva non ha alcun riflesso sul provvedimento finale, poiché la conclusione del procedimento è soggetta alla soglia temporale fissata dalla normativa per tempo vigente, peraltro avente natura puramente ordinatoria e organizzatoria;

IV) il mancato raggiungimento di un accordo preliminare sull’articolazione dei lavori non assume valore viziante, ma al contrario è giuridicamente indifferente: la relativa dinamica è rimessa alla potestà organizzatoria dell’autorità procedente;

V) non è riscontrabile un “mancato riesame collegiale” delle integrazioni progettuali presentate dalla richiedente, poiché tutte le modifiche sono state ritualmente sottoposte alle autorità chiamate a pronunciarsi, come in particolare dopo le innovazioni apportate all’esito della Conferenza di servizi del 26/8/2010 (vagliate nuovamente nella riunione tecnica del 27/1/2012);

VI) la determinazione motivata di conclusione del procedimento coincide con l’autorizzazione unica, impugnata in questa sede.

2.3 Sulle ulteriori obiezioni circa il mancato esame delle osservazioni presentate dal Sig. Toffoli, questo Tribunale (cfr. sentenza sez. I – 9/1/2013 n. 4 che ha richiamato ex multis Consiglio di Stato, sez. IV – 18/2/2010 n. 944) ha affermato che deve ritenersi assolto l’obbligo della motivazione del provvedimento, purché risulti in ogni caso idonea a disvelare l’iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell’ipotesi astratta considerata dalla legge. In un quadro procedimentale connotato da particolare complessità, risulta pienamente intelligibile il percorso intrapreso dalla Provincia per pervenire all’atto finale positivo, come risulta dai verbali delle Conferenze di servizi indette e dalle stesse diffuse argomentazioni racchiuse nell’autorizzazione. Circa gli specifici rilievi (in particolare, del Comitato) che sarebbero stati trascurati, va rilevato come non sia indispensabile sottoporre in via immediata a puntuale confutazione ciascuna obiezione sollevata da un partecipante alla Conferenza, purché dagli atti emerga un’istruttoria esaustiva su tutte le principali questioni tecnico-giuridiche emerse nel corso degli incontri.

2.4 In aggiunta, può rilevarsi che il Sig. Toffoli è stato ascoltato nel corso della Conferenza di Servizi del 27/7/2010 (si veda il doc. 7), e sono state puntualmente riscontrate le obiezioni dallo stesso formulate.

2.5 Per il resto:

VII) le matrici trattate per qualità e quantità sono indicate nel verbale della Conferenza 27/7/2010 e riportate nell’autorizzazione,

VIII) la Società ha soddisfatto le richieste dell’ASL di Mantova (che ha espresso parere favorevole il 24/2/2012 – doc. 10 Provincia);

IX) sull’impatto negativo sul disciplinare Global GAP per la coltivazione delle pesche nettarine, il Sig. Toffoli non ha esplicitato già in sede procedimentale (cfr. verbale Conferenza del 27/7/2010) ulteriori specifici elementi di prova su quanto affermato;

X) non risulta dovuta una verifica dei danni derivanti dal deposito delle polveri sulle culture frutticole dei terreni limitrofi, alla luce dello scrutinio dei dati sulle emissioni del quale già si è dato conto (cfr. parere ARPA);

XI) alla distanza di 230 metri dalla centrale a biogas è ubicata la Corte Sei Vie (cfr. atto impugnato, paragrafo “Inquadramento Territoriale”), che si trova in zona agricola e non nel centro abitato.

3. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dell’art. 14-ter della L. 241/90, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, sviamento, contraddittorietà, essendo il provvedimento privo di idonea motivazione sulla localizzazione urbanistica dell’impianto. Osservano gli esponenti che l’area oggetto di intervento dista solo 230 metri dalla Corte Sei Vie, si estende per una superficie totale di 26.070 m² ed è classificata come “E1” a destinazione agricola prevalente; l’accesso avviene per la strada comunale Sei Vie, per la vicinale “Bergamasca” e per un breve tratto attraverso una capezzagna di 3,5 metri e non asfaltata; a fronte di ciò, la Provincia non ha considerato i possibili danni ambientali e alla salute dei cittadini derivanti dalla realizzazione dell’impianto: se è vero che la normativa vigente attribuisce all’autorizzazione unica l’efficacia di variante allo strumento urbanistico, ciò non consente alle fonti rinnovabili di azzerare le scelte programmatorie degli Enti locali, dovendo essere ponderate nella Conferenza di servizi ed eventualmente superate con una motivazione adeguata nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici.

Il motivo non è degno di positivo apprezzamento.

3.1 In disparte l’eccezione di difetto di legittimazione, è sufficiente ribadire quanto illustrato al precedente paragrafo 2.1, per cui il rilascio dell’autorizzazione unica adegua automaticamente lo strumento urbanistico locale alle clausole in essa contemplate, e le deroghe possono investire sia i profili strettamente urbanistici che i parametri edilizi; inoltre, la stessa destinazione agricola di zona non costituisce elemento ostativo (cfr. art. 12 comma 7 del D. Lgs. 387/2003). Peraltro, la localizzazione non risulta ostacolata dall’Ente locale interessato (Comune di Roverbella), il quale ha espresso parere favorevole sia nella Conferenza di Servizi del 27/7/2010, sia con nota 13/7/2011 sulle integrazioni di modifica (cfr. verbale incontro tecnico del 27/1/2012 – doc. 9 Provincia): non si è registrata dunque alcuna interferenza con le scelte pianificatorie dell’Ente locale. Sul difetto di motivazione, si rinvia a quanto esposto al precedente paragrafo 2.3, mentre le questioni viabilistiche sono state approfondite nel parere ARPA.

4. Con ulteriore censura gli esponenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, illogicità manifesta, inadeguatezza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, lesione del principio costituzionale di tutela della salute pubblica dei cittadini, in quanto la motivazione è apodittica e insufficiente, pur essendo noto che gli impianti a biogas inquinano a lungo raggio e a corto raggio, cui vanno aggiunti il transito continuo dei camion, le emissioni di “nanopolveri”, i cattivi odori dovuti allo stoccaggio di matrici organiche, i rumori dei motori e il deterioramento delle rete viaria.

4.1 La censura è del tutto vaga e generica, ai limiti dell’inammissibilità. Ad ogni modo, possono essere richiamate in argomento le riflessioni sviluppate nei paragrafi precedenti, con particolare riguardo all’ampia attività istruttoria effettuata (con acquisizione dei pareri degli Enti preposti) e all’articolata decisione conclusiva, accompagnata da numerose prescrizioni.

5. Con ulteriore doglianza, i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 3 della L. 241/90, dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento, disparità di trattamento, poiché Roverbella Energia risulta controllata da una Società (Mantova Energia Srl) la quale è a sua volta partecipata dalla Provincia di Mantova, con evidente conflitto di interessi in capo all’amministrazione procedente (che riveste contestualmente il ruolo di Ente controllore e soggetto controllato): la Provincia di Mantova, in buona sostanza, è chiamata a verificare un impianto realizzato da una Società indirettamente controllata dalla medesima.

La prospettazione non è condivisibile.

5.1 La circostanza che l’amministrazione abbia una partecipazione presso una Società, la quale a sua volta possiede una quota della Società controinteressata non introduce di per sé un vizio del procedimento. Premesso che parte ricorrente non ha chiarito il valore delle quote di partecipazione e dunque “l’intensità” del controllo, la circostanza non introduce una deroga all’esercizio di competenze istituzionalmente demandate all’Ente locale: la Provincia è in ogni caso chiamata a svolgere i compiti ad essa affidati dal legislatore attraverso i dirigenti incardinati negli uffici, i quali agiscono in autonomia secondo il principio generale dell’ordinamento degli Enti locali – codificato all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 –– di separazione tra attività di indirizzo e controllo, demandate agli organi di vertice, e attività gestionali spettanti agli organi burocratici (cfr. Consiglio di Stato, sez. I – 27/7/2016 n. 1715; sentenza di questo T.A.R., sez. II – 29/11/2016 n. 1634, che risulta appellata). I compiti e le funzioni ordinarie (come quelle di cui si controverte in questa sede) non interferiscono con le scelte di alta o straordinaria amministrazione assunte dagli organi di direzione politica, tra le quali rientra l’acquisto di partecipazioni azionarie, e del resto ai sensi dell’art. 98 comma 1 della Costituzione “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.

6. Da ultimo l’esponente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dell’art. 14-ter della L. 241/90, l’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, dato che non è stata compiuta alcuna istruttoria sull’impatto dell’aumento del traffico pesante in una zona non adeguata, nonché sul rischio di diffusione del virus influenzale aviaria dal momento che nelle vicinanze sono ubicati due allevamenti avicoli; sul primo aspetto, già attualmente il transito dei mezzi pesanti sulla strada Sei Vie (molto stretta) è problematico, e in caso di incrocio uno dei due mezzi deve arrestarsi; anche l’innesto sulla S.S. 249 sud in uscita dalla strada risulta pericoloso per la presenza di un incrocio in cui si verificano numerosi sinistri stradali, mentre l’innesto su strada Sei Vie dalla strada bianca “Bergamasca” obbliga a manovre lente e pericolose soprattutto i mezzi pesanti; inoltre, l’ultimo tratto prima di accedere all’impianto è costituito da due piccole strade private (dette “capezzagne”), per cui i numerosi viaggi – inevitabili in caso di realizzazione dell’impianto – verrebbero effettuati tramite rimorchi da 9,8 t di capacità, con impatto devastante sulla situazione del traffico dell’intero Comune; sul rischio sanitario, la Società ha dichiarato di utilizzare la pollina (deiezione degli animali provenienti da allevamenti avicoli) per il funzionamento dell’impianto, e i mezzi in transito potrebbero provenire da allevamenti non controllati o dove non sono rispettate le norme sulla bio-sicurezza, con il pericolo di sviluppare un focolaio di influenza aviaria nell’allevamento adiacente alla strada di passaggio; non è stata fornita la prova che la “pollina” è acquistata in allevamenti rispettosi della normativa vigente.

La censura è infondata.

6.1 La questione dell’impatto del maggiore traffico indotto dall’insediamento è già stata esaminata (e depotenziata) al paragrafo 1.2, mentre per l’uso della pollina si è chiarito (cfr. parere ARPA 14/3/2012) che “sarà approvvigionata nelle aziende facenti parte della Società Roverbella Energia Srl, con una frequenza pari a 2 rimorchi per giorno dotati di cassone chiuso e coperto superiormente con apposito telo onde evitare la dispersione di odori e materiale sulle strade interessate dal passaggio dei mezzi”. Pertanto saranno coinvolte Aziende del gruppo con modalità che garantiscono il trasferimento protetto della pollina, mentre il rispetto delle normative da parte di queste Aziende non può essere messo in dubbio con semplici illazioni.

In conclusione, il ricorso r.g. 913/2012 è infondato.

7. Passando all’esame dei motivi aggiunti, il Collegio può esimersi dall’esame delle ulteriori eccezioni in rito, dal momento che i medesimi risultano infondati nel merito.

8. I ricorrenti contestano anzitutto la violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies comma 2 della L. 241/90, degli artt. 14 e ss del L. 241/90, l’eccesso di potere per illogicità, in quanto l’avvio del procedimento 1/6/2016 ha un oggetto difforme da quello preannunciato e trattato nella Conferenza di Servizi del 9/6/2016, quando il procedimento promosso deve essere individuato con precisione (anche a fini partecipativi): in definitiva la convalida finale operata non coincide con quella annunciata con l’avvio del procedimento.

La censura è priva di pregio giuridico.

8.1 La notizia dell’avvio del procedimento ha natura preparatoria, nel senso che anticipa e sintetizza le questioni che saranno oggetto di successiva trattazione da parte degli organi coinvolti. Non era certamente precluso alle amministrazioni coinvolte un riesame ampio ed esteso delle molteplici questioni sottese al rilascio dell’autorizzazione (nello specifico, connesse alle doglianze formulate nel ricorso introduttivo r.g. 913/2012, esaminato proprio in questa sede).

9. Anche le ulteriori doglianze (cfr. paragrafo F lettere h, i, l, m dell’esposizione in fatto) sono prive di fondamento. Premette anzitutto il Collegio che la convalida prevista dall’art. 21-nonies comma 2 della L. 241/1990 è applicabile anche in materia ambientale. Con particolare riguardo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, qualificati ex lege come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (cfr. art. 12 comma 1 del D. Lgs. 387/2003), l’interesse pubblico a sanare i vizi dei provvedimenti autorizzativi è implicito nel favore legislativo verso la diffusione di queste tecnologie. Nello specifico:

– l’amministrazione ha dato conto dell’interesse pubblico perseguito, trattandosi di confermare un titolo abilitativo già rilasciato per l’esercizio un impianto (ormai attivo) che produce energia elettrica mediante sfruttamento di risorse rinnovabili (riconosciuto di pubblica utilità dall’art. 12 del D. Lgs. 387/2003) e ha evidenziato altresì la ragionevolezza del termine, visto che il ricorso giurisdizionale proposto non era ancora stato definito dal T.A.R.: è riscontrabile dunque un’esaustiva motivazione dell’instaurato procedimento in autotutela, con ampio vaglio degli interessi privati coinvolti (dai quali muovono le doglianze sollevate con il ricorso che la Conferenza di Servizi ha esaminato) e sua adozione prima della pronuncia della competente autorità giurisdizionale;

– il provvedimento di convalida si correla e si salda all’autorizzazione unica del 3/4/2012, del quale tiene fermi gli effetti al termine del riesame istruttorio; l’estensione degli elementi di valutazione (intera gamma dei motivi del gravame r.g. 913/2012 ed osservazioni del Sig. Toffoli) non interferisce con la natura di convalida dell’atto, ma semmai ne rafforza la motivazione, fondata su una più ampia platea di elementi di giudizio; in ogni caso, l’eventuale presenza di elementi nuovi non elimina i connotati tipici del provvedimento amministrativo, suscettibile di impugnazione (peraltro effettuata con i motivi aggiunti);

– nel precedente paragrafo 2.3 questo Collegio ha già statuito che non è indispensabile sottoporre in via immediata a puntuale confutazione ciascuna obiezione sollevata da un partecipante alla Conferenza, purché dagli atti emerga un’istruttoria esaustiva su tutte le principali questioni tecnico-giuridiche sollevate nel corso degli incontri; peraltro, nella Conferenza di Servizi del 9/6/2016 (cfr. verbale – doc. 8 ricorrenti) il Sig. Toffoli Romano è stato sentito e sono state verbalizzate le controdeduzioni ai suoi rilievi;

– gli specifici aspetti della viabilità e dei mezzi coinvolti sono stati trattati nella parte relativa ai motivi del ricorso, mentre la difesa comunale ha altresì dato conto della regolare esecuzione delle opere di sistemazione viaria (cfr. Verbale Conferenza di servizi del 16/12/2015) e delle scelte assunte dal Comune di Roverbella con le deliberazioni giuntali n. 28/2013 e n. 90/2013, non ritualmente impugnate dai ricorrenti;

– la questione del sopralluogo eseguito ex post appare tardivamente formulata, in quanto riferito ad atto assunto nel 2012, e in ogni caso la sua esecuzione (effettuata nel 2013) rende anche dubbio l’interesse alla formulazione della doglianza.

10. Il Collegio è ora chiamato ad affrontare il gravame r.g. 580/2016. In proposito, la sua infondatezza induce a soprassedere sulle eccezioni generali sollevate dalla Provincia a pagina 7 della memoria di costituzione, salvo quanto si dirà con riguardo ai singoli motivi di ricorso.

11. Del tutto irrilevanti sono le dedotte anomalie dell’atto dirigenziale conclusivo, che presenterebbe difformità formali e sostanziali rispetto al verbale della Conferenza del 16/12/2015. Le differenze di lessico, intitolazione e contenuto appaiono del tutto normali, in quanto il verbale riporta l’andamento della seduta e le dichiarazioni delle parti, mentre il provvedimento si sviluppa in una componente narrativa e in una motivazionale tipica degli atti amministrativi, non rappresentando la mera trasfusione del verbale della Conferenza. Non è necessario riscontrare un’assoluta identità di espressioni e valutazioni nei i due documenti, purché il provvedimento dirigenziale si ponga come sviluppo logico dell’attività compiuta nella sede collegiale, secondo una relazione di continuità e coerenza. In proposito la doglianza ha natura prettamente formale, in quanto non mette in luce discrasie e antinomie capaci di rivelare contraddizioni e incongruenze sostanziali.

12. La doglianza sull’omessa sottoposizione a VIA dell’autorizzazione emessa il 3/4/2012 è ampiamente tardiva, in quanto non risulta tempestivamente sollevata nel ricorso promosso avverso tale titolo abilitativo (r.g. 913/2012). Peraltro, nel merito la Provincia ha puntualizzato che detta verifica è funzionale all’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, non ancora avviata in quanto subordinata a autorizzazione integrativa (mai rilasciata all’impresa), previa attivazione di uno specifico procedimento ed esecuzione di puntuali adempimenti.

13. La doglianza della mancata previsione della connessione ENEL nell’autorizzazione unica 3/4/2012 è tardiva, in quanto non tempestivamente proposta avverso tale provvedimento. E’ altresì inammissibile, in quanto l’atto separato 5/11/2012 n. 21/274 non è stato ritualmente impugnato, e del tutto infondata nel merito, dal momento che (in disparte il regime normativo dell’epoca) la “contestualità” in un unico procedimento ha lo scopo di conferire rapidità e snellezza all’azione amministrativa, senza che la stessa possa considerarsi viziata ove la scansione contempli distinti procedimenti e atti conclusivi.

14. E’ altresì tardivamente proposta la censura afferente alla rideterminazione della misura della fideiussione (da € 815.314 nell’autorizzazione unica 21/86 a € 59.572 nella determinazione in variante 21/332 del 12/12/2012): i ricorrenti non hanno impugnato tempestivamente né il provvedimento che ha rideterminato l’importo né l’accettazione della garanzia del 18/6/2015 (il cui atto è stato portato a conoscenza del Comitato con raccomandata del 23/6/2015 (doc. 13 e 14 Provincia). Nel merito, la limitazione della garanzia è stata legittimamente assentita anche alla luce di un decisum di questo T.A.R. (cfr. sentenza sez. I – 14/7/2015 n. 968) il quale ha statuito al paragrafo 20 che “L’imposizione di un obbligo solo parziale di rimessione in pristino dello stato dei luoghi dopo la dismissione dell’impianto non costituisce violazione dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. 387/2003. Come chiarito nella conferenza di servizi del 4 marzo 2015, la Provincia ha infatti tenuto conto di una specifica richiesta di ENEL Distribuzione spa, diretta a evitare lo smantellamento delle strutture entrate a far parte della rete di distribuzione nazionale. Per altre opere è stata poi correttamente valutata la possibilità di un’utilizzazione al servizio dell’azienda agricola anche dopo la dismissione dell’impianto”. Dunque è corretto circoscrivere la garanzia alle parti dell’impianto che saranno effettivamente dismesse, mentre altre continueranno ad essere utilizzate per le attività aziendali (l’impianto utilizza pollina prodotta dalle Aziende socie, e dunque è connesso a un’iniziativa produttiva zootecnica in corso e perdurante).

15. Sulla questione viabilistica, gli stessi ricorrenti ammettono che l’intervento di adeguamento della Via Bergamasca – con asfaltatura e parziale allargamento – è stato regolarmente eseguito come previsto nell’autorizzazione 3/4/2012. Sulla Capezzagna e sulla Strada Sei Vie, le scelte assunte dal Comune di Roverbella con le deliberazioni giuntali 6/4/2013 n. 33 e 28/9/2013 n. 90 (che hanno contemplato un nuovo progetto di risistemazione stradale in luogo di quello introdotto con la deliberazione precedente n. 7/2009) non risultano ritualmente censurate in sede giurisdizionale. Per il resto, le autorità competenti (ASL e ARPA) hanno rilasciato parere favorevole dopo una puntuale istruttoria.

16. Per quanto riguarda lo specifico impatto del traffico, si rinvia a quanto illustrato al precedente paragrafo 1.2, e comunque le valutazioni tecniche di ARPA sono state confermate nella Conferenza di Servizi del 16/12/2015.

17. Le prospettazioni afferenti alle zone critiche per la qualità dell’aria sono già state esaminate e rigettate nel ricorso r.g. 913/2012 (cfr. paragrafi 1.1 e 1.2) e risultano tardive nella nuova formulazione (per cui non sarebbe consentita in dette zone la costruzione di impianti di produzione di energia ad uso commerciale).

18. Infondato è infine il motivo con il quale si contesta il mancato sopralluogo nelle modalità previste dall’autorizzazione unica n. 21/86, poiché la L.r. 1/2007 ammetteva in alternativa l’autocertificazione e comunque – come ha messo in luce la difesa provinciale – i controlli e le verifiche successive presso l’impianto sono avvenuti in modo ripetuto e regolare (cfr. in data 4/6/2013, 19/6/2013 e 16/10/2013).

19. Passando all’esame dei motivi aggiunti, il Collegio ne ravvisa l’infondatezza. Nello specifico si può sinteticamente rilevare quanto segue.

19.1 Le dedotte anomalie dell’atto dirigenziale 22/3/2016 PD/432, che presenterebbe difformità formali e sostanziali rispetto al verbale della Conferenza del 16/12/2015, sono identiche a quelle già esaminate e ritenute irrilevanti al precedente paragrafo n. 11 (al quale si fa rinvio).

19.2 La doglianza con la quale vengono segnalati odori molesti provenienti dall’impianto (per mancata attuazione delle prescrizioni racchiuse nella nuova autorizzazione) non è persuasiva, dal momento che si dirige contro l’inottemperanza alle prescrizioni dell’atto dirigenziale. In buona sostanza, le emissioni non sono attribuibili a vizi del provvedimento impugnato, il quale prevede proprio misure di contenimento (separazione della frazione liquida e solida del digestato prodotto, deposito della frazione solida sotto la struttura coperta destinata a compostaggio, copertura della vasca di stoccaggio della frazione liquida).

19.3 La doglianza sulla correttezza del calcolo dei mezzi in circolazione è già stata esaminata nei precedenti paragrafi. In proposito, la stessa parte ricorrente dà conto della prescrizione impartita alla Società Roverbella Energia – racchiusa nell’allegato A2 all’autorizzazione dirigenziale 9/3/2016 PD/432 – di presentare entro 90 giorni l’aggiornamento dello studio di dispersione degli inquinanti relativo al traffico veicolare “da e per” l’impianto, comprensivo del dato relativo all’anno 2015 (cfr. doc. 8 Provincia).

19.4 I profili di solidità e appropriatezza della rete viaria coinvolta dal passaggio degli automezzi “da e verso” l’impianto sono già stati affrontati al precedente paragrafo 15. Si è già rilevato come l’adeguamento della Via Bergamasca – con asfaltatura e parziale allargamento – è stato regolarmente eseguito come previsto nell’autorizzazione 3/4/2012. Sulla Capezzagna e sulla Strada Sei Vie, si ribadisce che il Comune di Roverbella (con D.G.C. 6/4/2013 n. 33, i cui effetti sono ormai definitivamente consolidati) ha approvato una nuova bozza di convenzione che contempla gli impegni a carico della Società (cfr. lettere a, b, c, d – doc. 12 ricorrente), mentre è stata contestualmente revocata la precedente deliberazione giuntale n. 7/2009.

19.5 L’ultima censura (punto 13 dell’esposizione in fatto) è esposta in modo discorsivo e non permette di cogliere profili di illegittimità. La questione della fideiussione è già stata affrontata mentre sono tardive contestazioni sulla natura dell’impianto, assentito con autorizzazione 3/4/2012.

20. Devono infine essere rigettate le censure di illegittimità derivata dai vizi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, ritenuti non sussistenti da questo Collegio.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore della Provincia di Mantova, mentre possono essere compensate nei confronti della controinteressata, costituitasi nel solo ricorso r.g. 580/2016 con memoria formale.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), relativamente ai ricorsi in epigrafe:

– dichiara infondato il ricorso introduttivo r.g. 913/2012 e i correlati motivi aggiunti, e definitivamente pronunciando li respinge;

– dichiara in parte irricevibili e inammissibili e in parte infondati il ricorso r.g. 580/2016 e i correlati motivi aggiunti, e definitivamente pronunciando li respinge.

Condanna i ricorrenti a corrispondere alla Provincia di Mantova la somma di 6.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica nei due ricorsi, oltre a oneri di legge.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Stefano Tenca
        
IL PRESIDENTE
Giorgio Calderoni
        
        
IL SEGRETARIO

 

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