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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1128 | Data di udienza: 20 Maggio 2015

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pluralità di opere abusive realizzate da soggetti differenti su fondi contigui – Lottizzazione abusiva – Esclusione – Proprietario subentrante che tragga beneficio dalle modifiche giuridiche o materiali effettuate in precedenza sull’immobile da altri soggetti – Confisca – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 31 Agosto 2015
Numero: 1128
Data di udienza: 20 Maggio 2015
Presidente: De Zotti
Estensore: Pedron


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pluralità di opere abusive realizzate da soggetti differenti su fondi contigui – Lottizzazione abusiva – Esclusione – Proprietario subentrante che tragga beneficio dalle modifiche giuridiche o materiali effettuate in precedenza sull’immobile da altri soggetti – Confisca – Illegittimità.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 31 agosto 2015, n. 1128


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pluralità di opere abusive realizzate da soggetti differenti su fondi contigui – Lottizzazione abusiva – Esclusione.

La lottizzazione abusiva presuppone un disegno complessivo di sistemazione delle aree per finalità edificatorie, e deve quindi essere tenuta distinta dall’ipotesi in cui vi sia semplicemente una pluralità di opere abusive realizzate da soggetti differenti su fondi contigui.

Pres. De Zotti, Est. Pedron – E.G. (avv. Orecchia) c. Comune di Mantova (avv. Magotti)

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Lottizzazione abusiva –  Proprietario subentrante che tragga beneficio dalle modifiche giuridiche o materiali effettuate in precedenza sull’immobile da altri soggetti – Confisca – Illegittimità.

Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la sanzione della perdita della proprietà è una misura applicabile soltanto a coloro che partecipano consapevolmente al disegno lottizzatorio abusivo e ne siano quindi responsabili (v. CEDU Sez. II 20 gennaio 2009, Sud Fondi, punto 116; CEDU Sez. II 29 ottobre 2013, Varvara, punto 71). Interpretando alla luce di questo principio l’art. 30 comma 1 del DPR 380/2001 (il quale stabilisce che nella lottizzazione abusiva la destinazione a scopo edificatorio deve emergere “in modo non equivoco” da atti di frazionamento e vendita, o equivalenti), non appare sanzionabile con la confisca il proprietario subentrante che tragga beneficio dalle modifiche giuridiche o materiali effettuate in precedenza sull’immobile da altri soggetti; il proprietario subentrante estraneo alla lottizzazione abusiva ma responsabile di opere abusive sarà quindi sanzionabile per queste ultime e non per la prima. Questo significa che la perdita della proprietà è subordinata a una condizione ulteriore, ossia alla mancata rimessione in pristino secondo la disciplina dell’art. 31 del DPR 380/2001.

Pres. De Zotti, Est. Pedron – E.G. (avv. Orecchia) c. Comune di Mantova (avv. Magotti)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ - 31 agosto 2015, n. 1128

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 31 agosto 2015, n. 1128

 

N. 01128/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2014, proposto da:
ERMINIA GUERCERI, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Orecchia, con domicilio eletto presso l’avv. Romano Manfredi in Brescia, via XX Settembre 66;

contro

COMUNE DI MANTOVA, rappresentato e difeso dall’avv. Sara Magotti, con domicilio eletto presso l’avv. Francesca Orlini in Brescia, via Corsica 10/12;

per l’annullamento

– dell’ordinanza del dirigente del Settore Attività Produttive n. 106 del 20 giugno 2014, con la quale è stata sospesa la lottizzazione abusiva realizzata sul mappale n. 238 situato lungo la strada del Trincerone, ed è stato prefigurato l’acquisto di diritto dell’area ai sensi dell’art. 30 comma 8 del DPR 6 giugno 2001 n. 380;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mantova;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Erminia Guerceri ha acquistato con atto notarile del 26 ottobre 1999 un terreno avente superficie pari a 1.934 mq situato nel Comune di Mantova in località Trincerone (mappale n. 238). Nel PGT attualmente in vigore il terreno è classificato come zona agricola di valenza paesistica, non edificabile salvo che per esigenze di conduzione del fondo agricolo. Inoltre si tratta di un terreno inserito nell’area naturalistica del Parco del Mincio.

2. I tecnici comunali, assieme a personale dell’ARPA, hanno condotto un sopralluogo in data 26 marzo 2013, accertando la presenza di una recinzione con accesso carraio e dei seguenti manufatti utilizzati come abitazione: (a) prefabbricato con portico su platea in calcestruzzo (8,35×8,95 metri) con copertura a due falde e altezza in gronda pari a 2,80 metri; (b) piscina fuori terra (4,10×6,45 metri); (c) gazebo (3,00×3,00 metri); (d) camino per barbecue; (e) pozzo per l’acqua.

3. Avendo rilevato che la proprietà originaria (3.990 mq) era stata suddivisa in due lotti, uno (quello di proprietà della ricorrente) con superficie pari a 1.934 mq, e uno con superficie pari a 2.056 mq, e collegando questa divisione alla presenza di opere abusive (sia sul terreno della ricorrente sia sui terreni vicini) finalizzate a consentire un’utilizzazione residenziale, il Comune ha qualificato la fattispecie come lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 30 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

4. Di conseguenza, il dirigente del Settore Attività Produttive con ordinanza n. 106 del 20 giugno 2014 ha sospeso i lavori sul terreno della ricorrente, provocando l’acquisto di diritto della medesima area al patrimonio comunale nel termine di novanta giorni ai sensi dell’art. 30 comma 8 del DPR 380/2001.

5. Contro la suddetta ordinanza la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 1 ottobre 2014 e depositato il 29 ottobre 2014. La tesi del ricorso è che non vi sarebbe alcuna lottizzazione, né cartolare (al momento dell’acquisto nel 1999 l’originario lotto era già suddiviso) né materiale (la piscina, il gazebo, il camino per barbecue e il pozzo per l’acqua sono opere precarie, il prefabbricato ha reso stabile un manufatto precario preesistente). Nel ricorso si manifesta poi la disponibilità alla rimessione in pristino, con eliminazione delle opere che dovessero essere qualificate come abusive, a condizione che la proprietà del terreno rimanga alla ricorrente.

6. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

7. Questo TAR con ordinanza n. 921 del 17 novembre 2014 ha parzialmente accolto la domanda cautelare, giudicando non sussistente la lottizzazione abusiva, ma ritenendo necessaria una valutazione del Comune circa la legittimità delle singole opere realizzate.

8. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni, che riprendono l’impostazione già seguita in sede cautelare:

(a) la lottizzazione abusiva presuppone un disegno complessivo di sistemazione delle aree per finalità edificatorie, e deve quindi essere tenuta distinta dall’ipotesi in cui vi sia semplicemente una pluralità di opere abusive realizzate da soggetti differenti su fondi contigui;

(b) nel caso in esame sembra sussistere la seconda fattispecie, in quanto (1) sotto il profilo materiale, non è stata evidenziata la realizzazione di opere di urbanizzazione condivise con gli altri fabbricati abusivi presenti nei dintorni, e (2) sotto il profilo cartolare, la ripartizione del lotto originario si colloca a notevole distanza di tempo dall’accertamento degli abusi;

(c) in particolare, il lotto originario era già stato diviso quando la ricorrente ha acquistato la proprietà del mappale n. 238 con atto notarile del 26 ottobre 1999. Il mappale n. 238 aveva la medesima superficie (1.934 mq) anche al momento dell’acquisto da parte della dante causa della ricorrente, avvenuto con atto notarile del 31 marzo 1994;

(d) mancano poi elementi formali che indirizzino l’acquisto della proprietà verso l’utilizzazione edificatoria del fondo (l’art. 30 comma 1 del DPR 380/2001 consente di presumere la lottizzazione abusiva anche “in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti”). In realtà, nell’atto notarile del 26 ottobre 1999 l’area è definita come “appezzamento di terreno”, e viene riportata la classificazione catastale a “seminativo”. Non vi è stato quindi il tentativo di far risultare per via cartolare una qualche trasformazione in senso residenziale, e in effetti (come emerge dalle ortofoto depositate dal Comune – v. doc. 6) l’edificazione abusiva è iniziata solo nel 2003;

(e) secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la sanzione della perdita della proprietà è una misura applicabile soltanto a coloro che partecipano consapevolmente al disegno lottizzatorio abusivo e ne siano quindi responsabili (v. CEDU Sez. II 20 gennaio 2009, Sud Fondi, punto 116; CEDU Sez. II 29 ottobre 2013, Varvara, punto 71). Interpretando alla luce di questo principio l’art. 30 comma 1 del DPR 380/2001 (il quale stabilisce che nella lottizzazione abusiva la destinazione a scopo edificatorio deve emergere “in modo non equivoco” da atti di frazionamento e vendita, o equivalenti), non appare sanzionabile con la confisca il proprietario subentrante che tragga beneficio dalle modifiche giuridiche o materiali effettuate in precedenza sull’immobile da altri soggetti;

(f) il proprietario subentrante estraneo alla lottizzazione abusiva ma responsabile di opere abusive sarà quindi sanzionabile per queste ultime e non per la prima. Questo significa che la perdita della proprietà è subordinata a una condizione ulteriore, ossia alla mancata rimessione in pristino secondo la disciplina dell’art. 31 del DPR 380/2001. Una simile soluzione, peraltro, sarebbe preferibile anche nel caso di vera e propria lottizzazione abusiva con edificazione limitata a una parte del terreno, in quanto deve essere mantenuto un giusto equilibrio tra l’interesse pubblico alla repressione delle violazioni urbanistiche e la tutela del diritto di proprietà (v. CEDU Sez. II 10 maggio 2012, Sud Fondi, punto 52; e ancora CEDU Sez. II 20 gennaio 2009, Sud Fondi, punto 140);

(g) per quanto riguarda le singole opere abusive, si osserva che le stesse non possono essere considerate precarie, in quanto sono in realtà idonee a consentire un uso residenziale senza limiti di tempo e svincolato da esigenze stagionali (v. verbale di sopralluogo del 26 marzo 2013), in contrasto con la zonizzazione agricola di valenza paesistica e con i vincoli derivanti dall’inserimento dell’area nel Parco del Mincio;

(h) sul punto dovrà tuttavia pronunciarsi il Comune, con un ulteriore provvedimento, nell’esercizio dei poteri di vigilanza sull’attività edilizia.

9. In conclusione, non essendosi realizzata la condizione che legittima l’acquisto automatico della proprietà dell’area al patrimonio del Comune, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata. Resta fermo il potere del Comune di qualificare e reprimere gli interventi edilizi abusivi.

10. La complessità di alcune questioni consente la compensazione delle spese di giudizio.

11. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando:

(a) accoglie il ricorso come precisato in motivazione;

(b) compensa le spese di giudizio;

(c) pone il contributo unificato a carico del Comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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