* INQUINAMENTO ACUSTICO – Piano di zonizzazione acustica – Impugnazione – Controinteressati – Esclusione – Pianificazione acustica – Finalità – Governo del territorio, tutela dell’ambiente e della salute – Art. 2, c. 1 lett. a) l. n. 447/95 – Cd. “preuso” – Punto di partenza – Perfetta corrispondenza tra classificazione acustica e programmazione urbanistica – Non è richiesta – Siti produttivi – Classe VI – Presenza di abitazioni – Conseguenze.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 4 Agosto 2018
Numero: 773
Data di udienza: 11 Luglio 2018
Presidente: Politi
Estensore: Tenca
Premassima
* INQUINAMENTO ACUSTICO – Piano di zonizzazione acustica – Impugnazione – Controinteressati – Esclusione – Pianificazione acustica – Finalità – Governo del territorio, tutela dell’ambiente e della salute – Art. 2, c. 1 lett. a) l. n. 447/95 – Cd. “preuso” – Punto di partenza – Perfetta corrispondenza tra classificazione acustica e programmazione urbanistica – Non è richiesta – Siti produttivi – Classe VI – Presenza di abitazioni – Conseguenze.
Massima
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 4 agosto 2018, n. 773
INQUINAMENTO ACUSTICO – Piano di zonizzazione acustica – Impugnazione – Controinteressati – Esclusione.
Il Piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune secondo le disposizioni della L. 447/95 è un atto pianificatorio di natura generale, nei confronti del quale non affiorano diretti controinteressati, né questi ultimi sono individuabili nominativamente in base al medesimo.
INQUINAMENTO ACUSTICO – Pianificazione acustica – Finalità – Governo del territorio, tutela dell’ambiente e della salute – Art. 2, c. 1 lett. a) l. n. 447/95.
La pianificazione acustica, pur inquadrandosi tra gli strumenti di governo del territorio, non si esaurisce in un’attività di programmazione assimilabile a quella urbanistica, ma è rivolta a governare l’assetto del territorio sotto lo specifico profilo della tutela ambientale e della salute degli individui, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità: ne consegue che l’interpretazione teleologica della normativa in questione porta a valorizzare gli interessi protetti da tale disciplina, desumibili dall’art. 2 comma 1 lett. a) della L. 447/95, ossia la tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo e dell’ambiente esterno (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 14/1/2015 n. 133).
INQUINAMENTO ACUSTICO – Zonizzazione acustica – Cd. “preuso” – Punto di partenza – Perfetta corrispondenza tra classificazione acustica e programmazione urbanistica – Non è richiesta.
Le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici (il c.d. “preuso”) costituiscono l’imprescindibile punto di partenza della zonizzazione acustica: non si richiede tuttavia una perfetta corrispondenza tra la classificazione acustica del territorio e la programmazione urbanistica, tenuto conto della diversa funzione delle due tipologie di pianificazione; lo strumento urbanistico disciplina l’assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi; mentre la classificazione acustica ha riguardo all’effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici prettamente qualitativi (T.A.R. Piemonte, sez. I – 16/4/2014 n. 616).
INQUINAMENTO ACUSTICO – Siti produttivi – Classe VI – Presenza di abitazioni – Conseguenze.
I siti produttivi hanno una naturale predisposizione ad ottenere l’inquadramento nella classe VI, se le abitazioni presenti costituiscono la residenza dei proprietari delle aziende o sono destinate ai custodi. Non essendo obbligatorio nella classe VI il rispetto del limite differenziale, non vi sono infatti le garanzie minime necessarie per contenere i picchi di rumorosità molesta derivanti dall’attività produttiva. Questa mancanza di protezione potrebbe essere tollerabile (comunque non oltre certi limiti, dovendo comunque essere salvaguardato il diritto alla salute) quando vi sia una deliberata assunzione di rischio, come nel caso delle abitazioni dei custodi e dei titolari delle aziende (v. punto 6 della DGR 12 luglio 2002 n. 7/9776). Non è però possibile arrivare alle medesime conclusioni quando le abitazioni aggregate alla classe VI appartengano a soggetti estranei all’attività produttiva di tipo industriale.
Pres. Politi, Est. Tenca – R.C. (avv. Ghidotti) c. Comune di Capriolo (avv. Bezzi)
Allegato
Titolo Completo
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 4 agosto 2018, n. 773SENTENZA
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 4 agosto 2018, n. 773
Pubblicato il 04/08/2018
N. 00773/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00510/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 510 del 2013, proposto da
Renato Cavalleri, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Ghidotti, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” eletto presso il suo studio in Brescia, Via Solferino n. 55;
contro
Comune di Capriolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Domenico Bezzi, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” eletto presso il suo studio in Brescia, Via Diaz n. 13/c;
per l’annullamento
– DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE IN DATA 27/3/2013 N. 8, RECANTE L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE, NELLA PARTE IN CUI HA RESPINTO LE OSSERVAZIONI DEL RICORRENTE E CLASSIFICATO L’AREA IN CUI RISIEDE IN CLASSE VI;
– DI TUTTI I PROVVEDIMENTI PREORDINATI, CONSEGUENTI E CONNESSI, TRA I QUALI L’ATTO CONSILIARE 23/11/2012 N. 34, DI ADOZIONE DEL PIANO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Capriolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Il ricorrente riferisce di risiedere in Via Lombardia n. 71 a Capriolo, in un’area parzialmente industrializzata, caratterizzata dalla presenza d’insediamenti produttivi e civili abitazioni, contigua al territorio del Comune di Palazzolo Sull’Oglio (doc. 3).
B. Sostiene che, nel Piano di zonizzazione acustica previgente, la zona di residenza del ricorrente era collocata nella classe V, mentre con l’atto consiliare n. 34/2012, gravato in questa sede, è stata inserita in classe VI come “area esclusivamente industriale”, con applicazione di limiti di emissione e immissione, nonché di limiti differenziali e di qualità, incidenti in peius sulla qualità di vita e sul diritto al riposo e della salute dei residenti. La richiesta di ristabilire la classificazione precedente è stata disattesa all’amministrazione, la quale ha controdedotto alle osservazioni e approvato in via definitiva il nuovo assetto, ribadendo la scelta assunta in sede di adozione.
C. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione il ricorrente impugna gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:
a) Violazione dell’art. 4 comma 1 lett. a) della L. 447/95 in riferimento al successivo art. 6 comma 1 lett. a) e al DPCM 14/11/1997, dell’art. 2 della L.r. 13/2001, del DPCM 14/11/1997, eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, travisamento, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, in quanto:
• la zona interessata è di tipo misto, caratterizzata dalla prevalenza di terreni agricoli e dalla presenza di numerosi insediamenti abitativi (all. 5), cosicché non può essere collocata nell’alveo delle zone esclusivamente industriali;
• il DPCM 14/11/1997 prevede di inserire in classe IV le aree d’intensa attività umana (aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, ad alta densità di popolazione, ecc.), in classe V le aree prevalentemente industriali (aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni), e in classe VI le aree esclusivamente industriali (aree interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi);
• con riferimento ai valori limite di emissione e d’immissione, per le classi V e VI vi sono livelli diversi per l’orario notturno (fascia dalle ore 22.00 alle ore 6.00), mentre i valori limite sono uguali per la fascia diurna; per i valori di qualità (tabella D), le zone inserite in classe V e quelle inserite in classe VI hanno limiti diversi non solo per la fascia notturna, ma anche per quella diurna;
• l’amministrazione ha un’ampia potestà discrezionale nella programmazione acustica del territorio, salva la coerenza con i principi legislativi, con le linee generali poste a base della formazione del Piano stesso (nel rispetto, tra l’altro, delle esigenze del riposo e della salute), e con i canoni di logicità e non eccedenza rispetto ai criteri normativi;
• la L.r. 13/2001 (art. 4) sancisce che ogni Comune assicura il "coordinamento" tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici, esigendo pertanto l’integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una perfetta sovrapposizione; ciò in quanto la finalità principale del Piano di zonizzazione acustica (a differenza della pianificazione urbanistica) è la localizzazione delle attività antropiche in relazione alla protezione dell’ambiente e della salute umana dall’inquinamento acustico;
• le sfere di programmazione, urbanistica e acustica, sono autonome, e l’amministrazione deve soppesare i contrapposti interessi in gioco;
• la classe VI, per legge, è riferibile esclusivamente alle aree caratterizzate dalla presenza esclusiva di insediamenti produttivi (come la stessa amministrazione attesta nella relazione tecnica – allegato 7 pag. 8);
• l’opzione del Comune di Capriolo di elevare la classe acustica da V a VI si appalesa illegittima, in quanto compiuta a prescindere dalla preesistente destinazione d’uso (ossia, la situazione di fatto attuale a carattere misto, abitativo ed industriale) della porzione di territorio qui interessata, a favore di una destinazione che l’amministrazione prevede (o auspica di prevedere) nel prossimo futuro;
• il cd. “preuso” è un criterio testualmente prescritto dalla vigente normativa (art. 4 comma 1 lett. a) della L. 447/95 e art. 2 comma 3 della L.r. 13/2011);
b) Disapplicazione degli artt. 4 comma 1 lett. a) e 7 comma 1 della L. 447/95 e dell’art. 2 comma 3 della L.r. 13/2001, poiché:
• è violato il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro;
• da un punto di vista formale il Piano presenta salti di classe, poiché alla collocazione dell’area in questione in classe VI (industriale), si affianca la classe III (di tipo misto) intervallata da due susseguenti aree – rispettivamente V e IV – che per la loro estensione risultano di mera transizione allo scopo di eludere il divieto imposto dall’art. 2 comma 3 lett. b) della L.r. 13/2001;
• la continuità delle classi è soltanto apparente, in quanto ottenuta mediante zone-cuscinetto eccessivamente ristrette e quindi inidonee a garantire un’efficace abbattimento dell’impatto sonoro;
• in secondo luogo, la zona interessata confina a sud con il Comune di Palazzolo sull’Oglio, e precisamente con un’area la cui zonizzazione acustica appartiene alla classe IV (all. 10), con conseguente “salto di classe” fra Comuni confinanti;
• la legge stabilisce che, qualora nell’individuazione delle aree, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare il vincolo di contatto diretto fra aree il cui livello di rumore si discosta in misura superiore a 5 dB (A), a causa di preesistenti destinazioni di uso, si adottino i Piani di risanamento acustico di cui all’art. 7 della citata L. 447/95 (anche per le aree appartenenti a Comuni confinanti);
• il Comune, attraverso la zonizzazione diretta anche delle aree ove la soglia differenziale di 5 dB non è concretamente rispettata, ha agito in violazione del citato art. 7 comma 2, che impone l’elaborazione un progetto unitario di intervento.
D. Si è costituita in giudizio l’amministrazione, proponendo eccezioni in rito e precisando in punto di fatto che:
– il ricorrente risiede in una zona chiaramente industriale, ove sono attualmente presenti ben 25 attività produttive (doc.7);
– Via Lombardia è interessata da tre classi acustiche; dei 21 residenti complessivi, 12 sono in classe V, 5 sono in classe IV e 4 (ossia il nucleo della parte ricorrente) in classe VI;
– la classificazione è collegata alla prossimità dell’ubicazione del numero civico alle attività produttive evocate, e la planimetria allegata al doc. 7 evidenzia le classi acustiche presenti e l’ubicazione degli insediamenti;
– l’abitazione di parte ricorrente (viale Lombardia 71) è una pertinenza di servizio all’attività produttiva, e lo stesso ricorrente risulta titolare di una delle attività industriali insediate nella predetta zona, ossia la Rigotex;
– la destinazione urbanistica esclusivamente industriale della zona in cui è ubicata l’abitazione del ricorrente determina l’inquadramento in classe VI;
– l’area confina con il Comune di Palazzolo, il quale ha ivi previsto una classe V prevalentemente industriale (cfr. 3 planimetria allegata al doc.6), per cui non si registra alcun salto di classe neppure tra i due contermini Comuni;
– il declassamento acustico dell’area ove è ubicata l’abitazione del ricorrente pregiudicherebbe le produzioni insediate in zona (in particolare, quella della frontista del ricorrente), le quali dovrebbero munirsi di accorgimenti tali da consentire il rispetto del differenziale massimo previsto per la classe V, al fine di continuare l’attività a ciclo continuo.
Alla pubblica udienza dell’11/7/2018 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
La ricorrente lamenta l’illegittimità del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Capriolo, il quale ha classificato l’area di residenza in classe VI.
LE ECCEZIONI IN RITO
0.1 Lamenta l’amministrazione l’omessa notifica del ricorso ad almeno una delle attività produttive esistenti, e in particolare a quella con cui la ricorrente ha instaurato un contenzioso civilistico e che (come altre ditte che lavorano a ciclo continuo) incontrerebbero problemi ad adeguarsi al differenziale notturno proprio delle classi inferiori alla VI.
L’eccezione è infondata.
0.2 Seppur con riferimento allo strumento urbanistico la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., per tutte, sez. IV – sentenza 29/3/2018 n. 1981), giustificando il proprio convincimento sulla base della natura di atto amministrativo generale dello stesso, ha escluso, nella relativa impugnativa, la possibilità di configurare posizioni di controinteressati, evidenziando che la funzione esclusiva del Piano è quella di predisporre un ordinato assetto del territorio comunale prescindendo dal considerare le posizioni dei titolari di diritti reali, anche se nominativamente indicati, ed i vantaggi e gli svantaggi che ad essi possano derivare dalla programmazione.
Per ragionare diversamente occorre che l’interesse qualificato, che costituisce la premessa per la posizione di controinteressato, sia espressamente tutelato dal provvedimento e percepibile come un vantaggio individualmente attribuito, ma tali requisiti non ricorrono nel caso del Piano regolatore (o delle sue varianti generali), poiché la sua funzione esclusiva è quella di predisporre un ordinato assetto del territorio comunale, prescindendo dalle posizioni dei titolari di diritti reali e dai vantaggi o dagli svantaggi che ad essi possono derivare dalla pianificazione (Consiglio di Stato, sez. IV – 28/6/2016 n. 2921).
0.3 E’ stato pure chiarito che la figura di controinteressato in senso formale, peculiare del processo amministrativo, ricorre soltanto nel caso in cui l’atto sul quale è richiesto il controllo giurisdizionale si riferisca direttamente ed immediatamente a soggetti singolarmente individuabili, i quali per effetto di detto atto abbiano già acquistato una posizione giuridica di vantaggio, vicenda questa per definizione non configurabile nell’atto generale (Consiglio di Stato, sez. VI – 15/12/2014 n. 6153). E’ stato altresì sostenuto (Consiglio di Stato, sez. IV – 7/5/2015 n. 2316) che i principi menzionati sono applicabili anche al Piano di zonizzazione acustica, in considerazione della omologa natura di atto di pianificazione, diretto a classificare, in relazione allo specifico interesse pubblico tutelato, il territorio comunale in zone, senza prendere in considerazione – e, dunque, riconoscere – un’immediata posizione differenziata di vantaggio in capo ad alcuno.
In buona sostanza, il Piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune secondo le disposizioni della L. 447/95 è un atto pianificatorio di natura generale, nei confronti del quale non affiorano diretti controinteressati, né questi ultimi sono individuabili nominativamente in base al medesimo: di conseguenza, nell’impugnativa del Piano approvato dal Comune di Capriolo, attese le peculiari natura e funzione dell’atto, non può essere riconosciuta alle altre imprese dislocate nella zona la posizione di controinteressate, con conseguente infondatezza dell’eccezione sollevata.
0.4 Lamenta l’amministrazione il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto l’abitazione occupata è a servizio dell’Azienda e pertanto egli non sarebbe abilitato a ricorrere avverso la classificazione acustica di una zona produttiva, connotata dall’immobile in cui risiede.
0.5 L’eccezione è infondata, dal momento che anche in classe V (ossia, la classificazione cui il ricorrente aspira) è idonea a ospitare attività artigianali o industriali non esclusive, né è dimostrato che l’esponente agisca contro il suo stesso interesse e persegua l’obiettivo di una classificazione impattante sulle sue stesse emissioni: al contrario, intende ottenere l’inserimento in classe V per ridurre le emissioni provenienti da altre sorgenti rumorose limitrofe (e la causa in corso ne costituisce testimonianza).
IL MERITO DELLA CONTROVERSIA
1. La pretesa avanzata è meritevole di positivo scrutinio.
2. Va preliminarmente evidenziato che il Piano di zonizzazione acustica si inquadra tra gli strumenti di governo del territorio come un atto di natura generale a contenuto normativo che disciplina i diversi indici di tollerabilità dei rumori per ciascuna zona (T.A.R. Abruzzo L’Aquila – 10/7/2014 n. 597). Certamente, le opzioni comunali in materia di classificazione acustica costituiscono tipica espressione di discrezionalità tecnica: esse, pertanto, sono soggette al sindacato giurisdizionale nei limiti della ritenuta irrazionalità, contraddittorietà e manifesta incongruenza (T.A.R. Toscana, sez. III – 11/11/2014 n. 1763, che risulta appellata; T.A.R. Piemonte, sez. I – 28/11/2014 n. 1910; si veda anche Consiglio di Stato, sez. IV – 18/5/2016 n. 2004). Tuttavia, la pianificazione acustica non si esaurisce in un’attività di programmazione assimilabile a quella urbanistica, ma è rivolta a governare l’assetto del territorio sotto lo specifico profilo della tutela ambientale e della salute degli individui, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità: ne consegue che l’interpretazione teleologica della normativa in questione porta a valorizzare gli interessi protetti da tale disciplina, desumibili dall’art. 2 comma 1 lett. a) della L. 447/95, ossia la tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo e dell’ambiente esterno (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 14/1/2015 n. 133).
2.1 La giurisprudenza ha altresì chiarito che le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici (il c.d. “preuso”) costituiscono l’imprescindibile punto di partenza della zonizzazione acustica, ma che tuttavia non si richiede una perfetta corrispondenza tra la classificazione acustica del territorio e la programmazione urbanistica, tenuto conto della diversa funzione delle due tipologie di pianificazione; lo strumento urbanistico disciplina l’assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi; mentre la classificazione acustica ha riguardo all’effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici prettamente qualitativi (T.A.R. Piemonte, sez. I – 16/4/2014 n. 616).
3. Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’impostazione seguita dall’amministrazione comunale sia irragionevole, sulla base della situazione di fatto che emerge dagli atti causa.
3.1 Il Comune resistente, nella propria memoria, dopo aver sottolineato che parte ricorrente abita in una residenza posta a servizio dell’attività produttiva, osserva che l’atto pianificatorio costituisce la prima espressione di programmazione acustica del territorio, e che la classe assegnata dal Piano corrisponde esattamente al “preuso” dell’area e della zona, interessata esclusivamente da numerose attività produttive alle quali si affiancano isolate abitazioni di servizio.
3.2 Il ricorrente ha replicato rilevando che, delle 22 unità produttive ubicate in classe VI, soltanto 6 si affacciano su viale Lombardia (n. 1, 3, 4, 5, 7, 13 – doc. 7 amministrazione), mentre altre 14 ditte insistono principalmente nell’area tra Via Faletti, Via degli Abruzzi, Via Palazzolo e Via Colombara. Sulla base della produzione comunale (doc. 8) il numero di residenti è pari a 21, e dunque la classificazione non rispetterebbe il dettato normativo che ammette la classe VI soltanto per le aree esclusivamente industriali. Puntualizza che l’area circoscritta tra viale Lombardia, Via degli Abruzzi, Via Palazzolo e Via Molinara – individuata con il Piano di zonizzazione qui impugnato in classe VI – ospita plurimi insediamenti residenziali, i quali eccedono le 22 unità produttive ivi presenti, di cui soltanto 3 corrispondono a un alloggio di custodia. Sul punto, le osservazioni critiche trasmesse durante il procedimento di approvazione del Piano darebbero conto di 66 residenti complessivi.
3.3 Con riferimento al punto controverso (primo motivo di gravame) questo T.A.R. (cfr. sez. I – 20/5/2014 n. 532) ha riconosciuto una naturale predisposizione del sito produttivo a ottenere l’inquadramento nella classe VI “Se le abitazioni presenti costituiscono la residenza dei proprietari o sono destinate ai custodi”, per cui non vi sono ragioni per non applicare la classe propria delle aree esclusivamente industriali. Ugualmente nella pronuncia di questo T.A.R., sez. I – 26/11/2014 n. 1296 si è statuito che <<Per quanto riguarda il rischio di immissioni eccedenti la normale tollerabilità, la scelta di inserire l’abitazione dei ricorrenti nella classe VI si rivela irragionevole, in quanto fa venir meno la tutela costituita dal differenziale di natura pubblicistica previsto dall’art. 4 comma 1 del DPCM 14 novembre 1997. Non essendo obbligatorio nella classe VI il rispetto del suddetto differenziale, non vi sono neppure le garanzie minime necessarie per contenere i picchi di rumorosità molesta derivanti dall’attività produttiva. Questa mancanza di protezione potrebbe essere tollerabile (comunque non oltre certi limiti, dovendo comunque essere salvaguardato il diritto alla salute) quando vi sia una deliberata assunzione di rischio, come nel caso delle abitazioni dei custodi e dei titolari delle aziende (v. punto 6 della DGR 12 luglio 2002 n. 7/9776). Non è però possibile arrivare alle medesime conclusioni quando le abitazioni aggregate alla classe VI appartengano a soggetti estranei all’attività produttiva di tipo industriale>>.
Il Consiglio di Stato, sez. II – parere 26/10/2012 n. 4385 ha sostenuto che l’assegnazione della classe V ad una zona esclusivamente interessata da attività industriali e artigianali, e nella quale le uniche unità abitative presenti sono gli alloggi dei custodi, risulta palesemente illegittima, non potendosi disattendere acriticamente le caratteristiche morfologiche dell’area interessata, quali consolidatesi nel tempo, senza violare i criteri di ragionevolezza che devono sovrintendere all’attività delle amministrazioni. Anche il T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 5/7/2011 n. 1781 ha – nella medesima situazione di fatto – affermato che “l’avvertita necessità di salvaguardia per un insediamento residenziale recentemente realizzato in prossimità della struttura industriale della ricorrente disattende, infatti, acriticamente le caratteristiche morfologiche dell’area interessata, quali consolidatesi nel tempo, mortificando l’affidamento di quanti abbiano legittimamente confidato in una tutela corrispondente a quell’assetto del territorio, laddove assoggetta quella zona a limiti di emissione acustica minori, pregiudicando le esigenze dei soggetti che operano nel settore industriale ove lo stesso legislatore ha consentito più elevati livelli di rumorosità in considerazione delle esigenze scaturenti dalla natura dell’attività svolta”.
4. Trasponendo i suddetti principi al caso controverso, è opinione del Collegio che – da quanto sostenuto dalle parti e avvalorato dagli atti di causa – nell’area allocata in classe VI non risiedano esclusivamente i custodi delle attività ivi ubicate ovvero gli occupanti degli alloggi di servizio. Il ricorrente ha fornito del resto (doc. 4) un principio di prova dell’esistenza di un consistente numero di persone che hanno espresso le proprie rimostranze rispetto all’anzidetta classificazione, per cui sorge il fondato dubbio che nella perimetrazione siano inclusi ulteriori (e numerosi) soggetti che non sono titolari delle attività industriali ivi insistenti.
4.1 Detta conclusione è altresì suffragata dalla sentenza civile di primo grado prodotta dalla parte ricorrente (doc. 12), e resa all’esito di una CTU. Il Tribunale di Brescia, sez. I civile 13/1/2014 n. 89, ha statuito a pagina 8 quanto segue <<… che i caratteri concreti della porzione del territorio che qui interessa siano difficilmente riconducibili alla classe VI, emerge altresì dalle considerazioni del c.t.u., soggetto esperto in materia di classificazioni acustiche (tanto da aver redatto la zonizzazione per conto ad es. del Comune di Brescia ) e conoscitore della zona e delle sue caratteristiche, secondo cui non appare perfettamente corretta la classificazione effettuata dal Comune di Capriolo, presentando quell’area i connotati propri della classe V (aree prevalentemente industriale). A pagina 10 della relazione si legge “la tipologia della zona industriale in esame vede attività produttive di dimensioni ridotte se non artigianali, unita alla presenza di diversi edifici ad uso abitativo”. Proprio la presenza di diversi edifici ad uso abitativo evidenzia la distonia con le classificazioni adottate dall’ente comunale. A ciò si aggiunga che quanto detto pare trovare ulteriore conferma, da un lato, nelle fotografie raffiguranti svariate abitazioni della zona… e dall’altro, nella verbalizzazione, avvenuta all’udienza del 24/10/2013, della circostanza (non smentita) della firma di 113 residenti a contestazione, in sede di osservazioni del corso del procedimento di approvazione della zonizzazione, delle scelte classificatorie del Comune” (all. 12)>>. La classe più confacente alla concreta conformazione dell’area interessata è dunque, secondo il giudice ordinario (supportato dall’esito della consulenza), la V.
E’ in definitiva fondato il primo motivo di ricorso.
5. Riguardo all’ulteriore censura, dalle precisazioni dell’amministrazione resistente si evince che non è formalmente violato il divieto del “salto di classi”, anche con riguardo al limitrofo Comune di Palazzolo. Tuttavia, poiché il ricorrente ravvisa l’individuazione di “zone cuscinetto” estremamente ristrette (ed effettivamente si può osservare l’estensione minima della classe V sul confine sud – colore rosso scuro – rappresentata nella tavola 1 di cui all’allegato 8 del ricorso), in sede di riedizione dell’attività pianificatoria il Comune di Capriolo sarà tenuto altresì a compiere un’attività ricognitiva tesa a verificare l’adeguatezza delle fasce nel passaggio decrescente da quelle superiori a quelle corrispondenti ai livelli inferiori di rumorosità. L’amministrazione intimata dovrà, in definitiva, dimostrare che la successione delle classi non è solo apparente ma è idonea a garantire un efficace abbattimento dell’impatto sonoro.
6. In conclusione, il gravame è fondato e merita accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati.
Condanna il resistente Comune a corrispondere alla parte ricorrente la somma di 3.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Stefano Tenca
IL PRESIDENTE
Roberto Politi
IL SEGRETARIO