* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Attività di allevamento – Regolamento locale di igiene – Distanze tra allevamenti ed edifici residenziali – Principio civilistico della prevenzione temporale.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 5 Giugno 2013
Numero: 524
Data di udienza: 22 Maggio 2013
Presidente: Petruzzelli
Estensore: Mosconi
Premassima
* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Attività di allevamento – Regolamento locale di igiene – Distanze tra allevamenti ed edifici residenziali – Principio civilistico della prevenzione temporale.
Massima
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.1^ – 5 giugno 2013, n. 524
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Attività di allevamento – Regolamento locale di igiene – Distanze tra allevamenti ed edifici residenziali – Principio civilistico della prevenzione temporale.
Il regolamento locale di igiene, nel fissare le distanze tra allevamenti e edifici residenziali, ed il cui scopo è quello di ricercare un equo contemperamento tra le opposte esigenze produttive delle attività di allevamento e che determina l’obliterazione di possibili fonti di inquinamento e pregiudizio per la salubrità delle aree residenziali, va declinato con l’insistenza con lo ius edificandi dei proprietari di immobili posti in prossimità di zone agricole ma, in primo luogo, secondo il principio civilistico della prevenzione temporale.
Pres. Petruzzelli, Est. Mosconi – C.E. (avv. Riva) c. Comune di Aviatico (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.1^ – 5 giugno 2013, n. 524SENTENZA
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.1^ – 5 giugno 2013, n. 524
N. 00524/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00927/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 927 del 2005, proposto da:
Carrara Eliliana, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Riva, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Brescia, via Carlo Zima, n. 3;
contro
Comune di Aviatico;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Sindaco 8.4.2005 n. 2 che impone al ricorrente di presentare entro 30 giorni un progetto per nuova concimaia da insediare lontano dalle abitazioni circostanti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’atto di cui in rubrica impone alla parte ricorrente la costruzione di una nuova concimaia a tenuta ed altrimenti da tenersi lontano dalle abitazioni circostanti.
La detta parte, pacificamente impegnata nel settore primario dell’agricoltura, declina al riguardo la priorità temporale d’uso della diversa concimaia in essere ed il travisamento dei fatti per la inesatta percezione della vicenda e per il fatto che la detta attività è presente in loco da moltissimo tempo e perciò ancor prima dell’insediamento progressivo di abitazioni nella zona circostante.
Il Comune non si è costituito in giudizio e, all’Udienza Pubblica del 22/5/2013, la causa è stata spedita a sentenza.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato. Al riguardo richiama le argomentazioni contenute, nella a suo tempo, emessa ordinanza cautelare (911/05) qui facendole proprie. Ed invero in tale sede si affermava che:
– il ricorso appare assistito dal requisito del fumus boni iuris nella parte in cui censura il provvedimento impugnato per la mancata considerazione che l’attività di allevamento della ricorrente ha acquisito una priorità d’uso rispetto agli edifici residenziali realizzati ad una distanza inferiore a cinquanta metri dalla concimaia di cui si è ordinato lo spostamento;
– il regolamento locale di igiene, nel fissare le distanze tra allevamenti e edifici residenziali, ed il cui scopo è quello di ricercare un equo contemperamento tra le opposte esigenze produttive delle attività di allevamento e che determina l’obliterazione di possibili fonti di inquinamento e pregiudizio per la salubrità delle aree residenziali, va declinato con l’insistenza con lo ius edificandi dei proprietari di immobili posti in prossimità di zone agricole ma, in primo luogo, secondo il principio civilistico della prevenzione temporale;
– pertanto appare incongruo l’ordine di spostamento della vecchia concimaia anziché quello di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela di carattere igienico sanitario indicati nella relazione agronomica a suo tempo presentata dalla ricorrente o indicati dallo stesso Comune (quali, ad esempio, la sistemazione della concimaia stessa, da realizzare in materiale impermeabile a doppia tenuta con vasca di contenimento del colaticcio; idonea struttura di copertura atta ad impedire la diluizione con le acque meteoriche; aggiunta di additivi di tipo biologico enzimatico atti alla deodorizzazione dei reflui; utilizzo di prodotti moschicidi).
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)