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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 730 | Data di udienza: 27 Settembre 2023

VIA, VAS E AIA – VIA e AIA – Differenze – Impianti già esistenti e impianti da realizzare – Coordinamento – Inquadramento generale della localizzazione dell’impianto (Massima a cura di Augusto Di Cagno)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 9 Ottobre 2023
Numero: 730
Data di udienza: 27 Settembre 2023
Presidente: Gabbricci
Estensore: Di Paolo


Premassima

VIA, VAS E AIA – VIA e AIA – Differenze – Impianti già esistenti e impianti da realizzare – Coordinamento – Inquadramento generale della localizzazione dell’impianto (Massima a cura di Augusto Di Cagno)



Massima

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 9 ottobre 2023, n. 730

VIA, VAS E AIA – VIA e AIA – Differenze – Impianti già esistenti e impianti da realizzare – Coordinamento – Inquadramento generale della localizzazione dell’impianto.

I due procedimenti, di verifica di assoggettabilità a VIA e quello finalizzato al rilascio dell’AIA, sono distinti e assolvono a funzioni diverse: la prima si occupa dell’impatto di un’opera o impianto, attraverso l’esame del progetto; la seconda dell’impatto di una determinata attività (1). Occorre inoltre distinguere tra impianti che già esistono e impianti che devono essere ancora realizzati; per gli impianti esistenti, già sottoposti a VIA, la sovrapposizione può sussistere, ma si tratta di un problema interno all’AIA, quale procedimento autonomo nel quale potranno essere acquisiti i dati prodotti nel procedimento di VIA; per quanto riguarda invece i nuovi impianti da realizzare, si presenta un problema di coordinamento tra due valutazioni aventi in sostanza il medesimo oggetto, seppur considerato sotto diversi profili: il progetto dell’impianto. L’ambito specifico della VIA è, quindi, l’inquadramento generale della localizzazione dell’impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell’AIA. Infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, l’AIA “può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA”

(1) In senso conforme Consiglio di Stato, Sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000

Pres Gabbricci, Est. Di Paolo – S. s.r.l. (avv.ti Ferraris e Robaldo) c. Provincia di Bergamo(avv.ti Vavassori e Nava), Uniacque s.p.a. (avv.ti Di Lascio e Monzani), Comune di Medolago (avv. Adamo) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ - 9 ottobre 2023, n. 730

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2021, proposto da S.E. Servizi Ecologici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori, Katia Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Uniacque S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lascio, Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, non costituito in giudizio;
Comune di Medolago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enzo Adamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– del provvedimento della Provincia di Bergamo prot. Registro Ufficiale U.0010546.19-02-2021, adottato in data 19 febbraio 2021, avente ad oggetto “ARCHIVIAZIONE dell’istanza AIA trasmessa da S.E. Servizi Ecologici S.r.l con nota in atti provinciali al prot. 30644 del 15.06.2020. ARCHIVIAZIONE dell”istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale trasmessa da S.E. Servizi Ecologici S.r.l con nota in atti provinciali al prot. 30646 del 15.06.2020 e successivamente integrata”;

– della nota prot. 4424/21 del 9 febbraio 2021, con cui Uniacque S.p.A. ha espresso parere contrario all’iniziativa della ricorrente;

– ove occorrere possa, della nota prot. 3347 del 20 gennaio 2021 con cui la Provincia di Bergamo ha comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10-bis L. 241/1990;

– sempre ove occorrere possa e per quanto di ragione della nota prot. 1419/21 del 15 gennaio 2021 contenente il parere negativo di Uniacque S.p.A.;

– e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con particolare riferimento alle note con cui l’ATO Bergamo ha trasmesso, facendoli propri, i pareri di Uniacque S.p.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo, di Uniacque S.p.A. e del Comune di Medolago;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La S.E. Servizi Ecologici S.r.l. (di seguito, solo “S.E.” o “ricorrente”) è una società attiva nel settore dei servizi ambientali dal 2006, che opera nel campo delle bonifiche ambientali e della gestione e trattamento dei rifiuti, con sede legale a Cittanova (RC) e con una unità operativa situata nella zona industriale del Comune di Medolago (BG), in via Roma 61/63.

2. Il 15 giugno 2020, la S.E. presentava al Settore Ambiente della Provincia di Bergamo istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (d’ora in poi VIA) di un progetto per la realizzazione nella struttura di Medolago di un impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi speciali non pericolosi con scarico in pubblica fognatura (300 mc/g) e una linea di trattamento e disidratazione meccanica di fanghi non pericolosi (30 mc/g), e istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (d’ora in poi AIA).

3. Dopo aver acquisito integrazioni documentali e aver chiesto chiarimenti alla S.E., la Provincia di Bergamo pubblicava sul sito web SILVIA la documentazione e avviava il procedimento di verifica di VIA dandone comunicazione alla S.E. con nota del 4 dicembre 2020.

4. Con nota di prot. n. 3347 del 20 gennaio 2021, acquisiti i pareri negativi del Comune di Medolago e del gestore del servizio idrico integrato, Uniacque S.p.A. (d’ora in poi Uniacque), la Provincia di Bergamo comunicava il preavviso di diniego, a cui seguirono le osservazioni della S.E., successivamente riscontrate, con conferma dei pareri già espressi, dal Comune e dal gestore.

4.1.1. In particolare, il Comune di Medolago, con nota del 14 gennaio 2021, aveva espresso parere negativo in quanto:

– “l’assetto idraulico fognario, nell’area ove è insediata l’azienda, presenta alte criticità di deflusso delle acque durante eventi meteorici di particolare intensità e l’edificio non risulta servito da pubblica fognatura”;

–“le norme tecniche di attuazione del PGT vigente riportano che per l’ambito di riferimento è vietato insediare attività ad alto rischio e pericolo per l’uso di sostanze chimiche di prodotti e materiali. È inoltre vietato l’insediamento di industrie di Prima Classe di cui al d.m. 5 settembre 1994”.

4.1.2. Successivamente, a riscontro delle osservazioni formulate dalla S.E. a seguito del preavviso di diniego, con nota del 10 febbraio 2021, il Comune, oltre a confermare le criticità già riferite, precisava che le pratiche edilizie indicate dalla ricorrente per attestare la presenza della rete fognaria, si riferivano in realtà ad aree di proprietà estranee a quella del nuovo insediamento e, da ultimo, segnalava un’ulteriore criticità rappresentata dalla vicinanza degli insediamenti residenziali, tale da impedire l’insediamento di industrie di prima classe.

4.1.3. A sua volta, Uniacque aveva motivato il parere negativo espresso con la nota prot. 1419/21 del 15 gennaio 2021, osservando che lo scarico di acque reflue previste dal progetto avrebbe prodotto sul depuratore di Brembate un impatto di 1.645 “abitanti equivalenti”, cioè superiore alla capacità di trattamento residua dello stesso e concludeva ritenendo il progetto non realizzabile in quel momento; successivamente, confermando il parere negativo, con la nota prot.n. 4424/21 del 9 febbraio 2021, chiariva che la maggiore capacità di trattamento indicata dalla S.E. nelle sue osservazioni si riferiva a dati superati, relativi ad una diversa configurazione strutturale, sostanzialmente dimezzati dal successivo D. Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, oltre al fatto che la capacità di trattamento residua del depuratore di Brembate si sarebbe ulteriormente ridotta con le immissioni di acque reflue provenienti dal depuratore di Bottanuco, oramai prossimo alla chiusura.

4.2. Nel frattempo S.E. aveva anche chiesto e ottenuto un incontro con i funzionari di Uniacque, nel corso del quale erano stati illustrati i motivi posti alla base del parere negativo del gestore e la stessa ricorrente si era resa disponibile a ridurre la portata di scarico da 300 mc/g fino a 100 mc/g e a valutare ulteriori soluzioni.

5. Con nota prot. prov. n. 1056 del 19 febbraio 2021, la Provincia di Bergamo disponeva l’archiviazione dell’istanza di AIA e della VIA.

6. Tale nota, congiuntamente al parere negativo di Uniacque, è stata impugnata dalla S.E. dinanzi a questo TAR con il ricorso in esame, che è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 27 settembre 2023.

7. Per resistere al ricorso si sono costituite la Provincia di Bergamo, Uniacque e il Comune di Medolago depositando documentazione e articolate memorie difensive, rilevando eccezioni di tardività del ricorso avverso il parere negativo di Uniacque, di inammissibilità e di improcedibilità, in ogni caso contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

8. Dopo la proposizione del ricorso, il successivo 9 agosto 2021, la S.E., attraverso il portale istituzionale “SILVIA” ha presentato una nuova istanza di verifica di assoggettabilità a VIA relativa ad un nuovo progetto.

DIRITTO

1. Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato formulando sette motivi di illegittimità.

2. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti perché il ricorso è infondato nel merito.

2.1.1. Anzitutto, si può procede congiuntamente all’esame del primo e secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente deduce la violazione degli articoli 9, 19 e 29-bis e ss. e 124 e ss. e dell’allegato IX alla Parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, violazione del regolamento regionale 25 marzo 2020, n. 2, violazione degli artt. 3, 7, 14, 14-bis, 14-ter e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità, eccesso di potere per sviamento, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento.

2.1.2. Secondo la parte ricorrente il provvedimento di archiviazione dell’istanza di VIA sarebbe stato illegittimamente adottato dalla Provincia di Bergamo sull’assunto che il parere negativo di Uniacque sarebbe stato ostativo al rilascio dell’AIA, senza che la stessa Provincia avesse svolto alcuna attività istruttoria, così violando le garanzie partecipative e il citato R.R. 2/2020, il quale all’articolo 5, comma 7, prevede che «Qualora in sede di istruttoria della procedura di verifica di VIA emergano elementi ostativi al rilascio della approvazione o di una autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto per la quale il proponente abbia già presentato istanza autorizzativa, non si dà ulteriore corso al procedimento di verifica di VIA per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, procedendosi all’archiviazione della relativa istanza, a seguito della conclusione dell’istruttoria avviata dall’autorità competente all’autorizzazione o approvazione cui l’elemento ostativo si riferisce».

2.1.3. A dire della ricorrente, l’archiviazione del procedimento di screening di VIA avrebbe potuto essere disposta unicamente a fronte della “conclusione dell’istruttoria avviata dall’autorità competente all’autorizzazione o approvazione cui l’elemento ostativo si riferisce”, mentre nel caso di specie la Provincia, ente competente al rilascio dell’AIA, non solo non avrebbe concluso, ma non avrebbe neppure avviato il procedimento autorizzativo ex art. 29-quater D.lgs. 152/2006, dal momento che il parere negativo era stato erroneamente ritenuto insindacabile dalla Provincia.

2.1.4. Sostiene inoltre la ricorrente che la Provincia, al fine di accertare il reale stato del depuratore, avrebbe dovuto entrare nel merito dei pareri resi da Uniacque, non essendo tali pareri supportati da alcun documento tecnico, e comunque avrebbe certamente dovuto convocare la conferenza di servizi ex art. 14 ter L. 241/90, nella quale il parere di Uniacque non avrebbe potuto considerarsi “qualitativamente prevalente”.

2.2.1. Tali motivi sono entrambi infondati.

2.2.2. Ai fini dell’esame delle censure formulate dalla ricorrente, conviene premettere alcuni cenni sui rapporti tra VIA ed AIA. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i due procedimenti, di verifica di assoggettabilità a VIA e quello finalizzato al rilascio dell’AIA, sono distinti e assolvono a funzioni diverse: la prima si occupa dell’impatto di un’opera o impianto, attraverso l’esame del progetto; la seconda dell’impatto di una determinata attività (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000). Occorre inoltre distinguere tra impianti che già esistono e, come nel caso di specie, di impianti che devono essere ancora realizzati; per gli impianti esistenti, già sottoposti a VIA, la sovrapposizione può sussistere, ma si tratta di un problema interno all’AIA, quale procedimento autonomo nel quale potranno essere acquisiti i dati prodotti nel procedimento di VIA; per quanto riguarda invece i nuovi impianti da realizzare, si presenta un problema di coordinamento tra due valutazioni aventi in sostanza il medesimo oggetto, seppur considerato sotto diversi profili: il progetto dell’impianto.

2.2.3. L’ambito specifico della VIA è, quindi, l’inquadramento generale della localizzazione dell’impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell’AIA. Infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, l’AIA <<può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA>>.

2.3. Nel caso di specie, la S.E. aveva rappresentato la necessità di scaricare 330 mc/g di acque reflue industriali che l’impianto progettato dalla ricorrente, dopo il trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi speciali non pericolosi e la disidratazione meccanica di fanghi non pericolosi, avrebbe rilasciato alla fognatura di Medolago e indirizzato al depuratore di Brembate.

2.4. La disciplina degli scarichi che qui rileva è contenuta in norme primarie e regolamentari, che subordinano la realizzazione del progetto alla necessaria e preventiva autorizzazione, così come previsto dall’art. 124 del D.lgs. 152/2006, secondo cui <<tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati>> e l’Allegato IX specifica che l’AIA sostituisce l’autorizzazione allo scarico. Inoltre, ai sensi degli art. 21 e 23 del Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione, approvato dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo con delibera del C.d.A. n. 13 del 6 luglio 2016 <<gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi in fognatura a condizione che presentino caratteristiche qualitative e quantitative compatibili con al funzionalità di reti ed impianti di Uniacque S.p.A>> e che <<ai fini dell’attivazione di uno scarico di acque reflue industriali e/o di prima pioggia, deve essere acquisita l’autorizzazione allo scarico da parte dell’Autorità competente, che acquisisce, anche in fase di rinnovo, il parere di Uniacque S.p.A.>>.

2.5. Chiaro è dunque che è riservata al gestore del servizio idrico, Uniacque, la competenza esclusiva per ciò che concerne la valutazione tecnica delle caratteristiche degli scarichi di acque reflue, non solo di carattere qualitativo ma anche, come nel caso di specie, di carattere quantitativo, tenuto conto della capacità di trattamento residua degli scarichi.

2.6.1. Il parere negativo esprime dunque il risultato della valutazione tecnica svolta da Uniacque, adeguatamente motivata in ordine alla insufficiente capacità di trattamento residua del depuratore di Brembate, e si configura come elemento ostativo che rileva nell’ambito di ambedue i procedimenti (di verifica di assoggettabilità a VIA e di AIA) e ne condiziona gli esiti.

2.6.2. Si tratta pertanto di una valutazione tecnica infungibile ex art. 17, comma 2, della L. 241/90, che per espressa disposizione del regolamento deve essere preventivamente acquisita dall’amministrazione competente, ma non di un atto avente valore provvedimentale, immediatamente impugnabile, come invece sostenuto dalle parti convenute.

2.7. Continuando nella disamina delle esposte censure, il Collegio ravvisa inoltre l’infondatezza delle doglianze per quanto concerne le garanzie partecipative della ricorrente, dal momento che la Provincia ha comunicato l’avvio del procedimento di verifica di VIA con nota del 4 dicembre 2020; né è mancata una adeguata fase istruttoria, avviata dalla Provincia con le richieste dei pareri al Comune di Medolago e al gestore Uniacque, poi esitate in espressi e motivati pareri negativi, correttamente comunicati alla ricorrente con il preavviso del diniego ex art. 10 bis della L. 241/90.

2.8. Per quanto riguarda poi la censura sulla mancata indizione della conferenza di servizi, si osserva che l’art. 9 del D.lgs. 152/2006, contenente le “Norme procedurali generali comuni” delle procedure di verifica e autorizzazione, al comma 2, prevede che l’Autorità competente indìce la conferenza di servizi «ove ritenuto utile…..al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate»; dal tenore letterale della norma si evince quindi che la valutazione circa l’utilità della convocazione della conferenza istruttoria è rimessa alla discrezionalità della Provincia e, pertanto, non è censurabile la scelta della Provincia del mancato ricorso a tale modulo di semplificazione procedimentale.

2.9.1. In realtà, ciò che invece la ricorrente intende contestare è la scelta della Provincia di condividere e fare proprio il parere negativo espresso dal gestore del servizio idrico integrato Uniacque, scelta che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000), rientra nell’ambito della discrezionalità tecnico-amministrativa, sottratta al sindacato di legittimità, salvo le macroscopiche ipotesi di arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che non ricorrono nel caso di specie.

2.9.2. Invero, un’autonoma valutazione di quei pareri da parte dell’amministrazione procedente non solo non è richiesta direttamente dalla legge, ma non è neppure ragionevole pretenderla per negare la richiesta autorizzazione: tale autonoma valutazione dei pareri sfavorevoli – e dunque un particolare onere di motivazione – diversa ed ulteriore da quella per relationem, sarebbe stata necessaria solo se l’amministrazione procedente si fosse voluta discostare da quei pareri sfavorevoli, il che non è avvenuto.

2.10. Questo Collegio, quindi, non ravvisa alcun superamento dei limiti della logicità e della ragionevolezza delle valutazioni tecniche da parte delle Amministrazioni intimate, che, al contrario appaiono logiche e ragionevoli, pur nella loro opinabilità che è propria di tutte le scienze specialistiche, non emergendo elementi sintomatici di vizi di manifesta illogicità o travisamento negli atti tecnici istruttori.

2.11.1. Il provvedimento impugnato non può, infine, essere censurato sotto il profilo della carenza motivazionale, dal momento che esso è adeguatamente motivato per relationem, con riferimento ai pareri negativi e convergenti sia del Comune di Medolago che del gestore del servizio Uniacque.

2.11.2. Per quanto riguarda, in particolare, Uniacque, le note prot. 1419/21 del 15.01.2021 e n. 4424/21 del 9.02.2021 contengono un’ampia e circostanziata motivazione, sufficiente e proporzionata, facendo riferimento:

– alle caratteristiche del nuovo scarico richiesto e alla capacità di trattamento del depuratore di Brembate destinato ad accogliere le relative acque;

– al fatto che i dati relativi al depuratore di Brembate citati dalla S.E. a sostegno della propria richiesta fossero in realtà superati, non ufficiali e, soprattutto, facenti riferimento ad una diversa configurazione dell’impianto nonché ad un contesto normativo non più vigente;

– alla necessità, documentata attraverso numerose analisi, di mantenere una “eccezionale concentrazione di biomassa attiva nelle vasche, ben superiore ai valori ideali di processo” al fine di consentire il trattamento del carico già insistente sull’impianto stesso, tenuto conto anche dell’ulteriore aggravio conseguente alla dismissione di altro impianto della zona (quello sito in Comune di Bottanuco);

– alla dichiarata necessità di aumentare la capacità di trattamento dell’impianto di Brembate attraverso diversi interventi di miglioramento dell’impianto stesso, per cui il parere non poteva che essere negativo.

3. Proseguendo nella trattazione delle censure dedotte con il ricorso, questo Collegio, nel rispetto delle regole fissate da C.d.S., a.p. 27 aprile 2015, n. 5, osserva che ricorrono ragioni di economia processuale, le quali consentono di disporre il parziale assorbimento dei motivi 3, 4, 6 e 7 relativamente alle censure di illegittimità per violazione degli articoli 3,14, 14 bis, 14 ter e seguenti della L. 241/90, violazione degli articoli 19 e 29 bis e seguenti e degli art. 124 e 125 e dell’allegato IX alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, violazione dei principi del giusto procedimento, violazione del principio di proporzionalità, del legittimo affidamento, eccesso di potere per sviamento, per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta: si tratta, infatti, di censure ripetitive di motivi già in precedenza esaminati e respinti.

3.1. Devono invece essere esaminate le altre censure formulate con il terzo motivo di ricorso; in particolare, l’articolata censura di violazione dell’art. 10 bis, rinviando l’esame delle asserite violazioni del Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione e della stessa autorizzazione allo scarico del depuratore di Brembate n. 2240 del 29 ottobre 2019, che formano oggetto del successivo quarto motivo di ricorso.

3.2.1. Secondo la ricorrente la mancata allegazione di <<documentazione o esame a supporto delle affermazioni dichiarate>> da Uniacque le avrebbe impedito di comprendere le ragioni tecniche della potenzialità dell’impianto di depurazione; inoltre, la Provincia, in assenza di tale documentazione tecnica, avrebbe dovuto considerare il parere alla stregua di un parere del tutto immotivato e quindi equiparabile, ai sensi dell’articolo 14-ter della L. 241/1990, ad un parere positivo.

3.2.2. Sempre la ricorrente rileva infine il provvedimento di archiviazione non avrebbe confutato le sue osservazioni formulate dopo il preavviso di diniego.

4.1. Il motivo è infondato, innanzitutto perché, quanto al contraddittorio endoprocedimentale, si è già dato atto che è stato correttamente garantito dalla Provincia: prima, con la comunicazione di avvio del procedimento, e poi, con il preavviso di diniego. Non solo, subito dopo il preavviso la S.E. aveva chiesto e ottenuto un incontro con i funzionari di Uniacque, nel corso del quale erano state illustrate le ragioni del parere negativo.

4.2. Si osserva inoltre che, oltre a quanto già rilevato nel § 2.11.2., il gestore ha persino allegato numerose analisi per dimostrare che l’impianto di depurazione di Brembate era appena sufficiente a trattare lo scarico influente (v. analisi 1260/20, 1531/20, 210/20, 2452/20, 2622/20, 5071/20, 5378/20, 5626/20, 7298/20, 10667/20, 12447/21), e pertanto non si è in presenza di un parere immotivato e quindi non avrebbe comunque trovato applicazione l’art. 14-ter della L. 241/1990 anche ove la Provincia avesse indetto la conferenza di servizi.

4.3. Risulta inoltre dai documenti versati in atti che sia il Comune di Medolago sia Uniacque hanno riscontrato le osservazioni prodotte dalla ricorrente a seguito del preavviso di diniego ex art. 10 bis e di ciò si è dato ampiamente conto nel provvedimento impugnato che, anche sotto tale profilo, non può essere censurato.

5.1. Si può procedere congiuntamente all’esame del quarto e sesto motivo di ricorso, con i quali la ricorrente ha dedotto la violazione del Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione e della stessa autorizzazione allo scarico del depuratore di Brembate n. 2240 del 29 ottobre 2019, nonché il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento: secondo la ricorrente le ragioni impeditive poste alla base del parere negativo di Uniacque sarebbero in contrasto non solo con i dati resi pubblici da Hidrogest SpA, precedente gestore, a cui Uniacque è subentrata nel 2019, ma anche con quelli autorizzati con la d.d. n. 2240 del 29 ottobre 2019, che avrebbero indicato una capacità di trattamento del depuratore di Brembate pari a 185.000 abitanti equivalenti; inoltre – a suo dire – gli Enti non avrebbero considerato la non significatività dello scarico da autorizzare a fronte della disponibilità della ricorrente di ridurre lo scarico da 300 mc/g a 100 mc/g.

5.2. Lamenta poi, da ultimo, una disparità di trattamento: la Provincia di Bergamo, pochi mesi prima della presentazione dell’istanza di VIA, sulla base di un parere positivo di Uniacque emesso – a suo dire – in violazione del Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione, avrebbe rilasciato a favore della Kerry Ingredients & Flavours Italia S.p.A l’AIA sostitutiva dell’autorizzazione allo scarico nell’impianto di depurazione di Brembate per un volume massimo di scarico di 112.500 mc/annui, successivamente aumentata a 220.000 mc/annui e quindi ben superiore alla capacità di trattamento pari a 0,1%.

I motivi sono entrambi infondati.

6.1. Per quanto riguarda la d.d. n. 2240 del 29 ottobre 2019, si osserva che Hidrogest SpA aveva ottenuto nel 2014 l’autorizzazione allo scarico nei corsi d’acqua superficiali delle acque reflue urbane e, nel 2017, in prossimità della scadenza, ne aveva chiesto il rinnovo con una nuova istanza presentata prima che entrasse in vigore il R.R. n. 6/2019, il quale espressamente prevede che le nuove disposizioni relative alle procedure di autorizzazione si applicano alle istanze presentate dopo l’entrata in vigore di detto regolamento. Solo con l’entrata in vigore del R.R. n. 6/2019 è stata definita una determinata procedura che il gestore degli impianti di trattamento di acque reflue dovrà osservare per il calcolo della capacità effettiva di trattamento degli impianti riferita alle condizioni reali di funzionamento e ai valori limite allo scarico vigenti, fermo restando che potranno essere immessi nel depuratore di Brembate solo gli scarichi di acque reflue industriali che presentino caratteristiche qualitative e quantitative compatibili.

6.2. Pertanto, il dato in questione (185.000, che è un dato teorico, in quanto riferito alla potenzialità del progetto), espresso in termini di abitanti equivalenti, deve essere calcolato tenendo conto di una serie di variabili tecniche che cambiano nel tempo, ossia: la dimensione dei manufatti, la tecnologia impiegata, l’età della struttura, i limiti da rispettare allo scarico, le procedure gestionali adottate, il contributo di scarichi industriali.

6.3. Nel caso di specie, trovando applicazione il R.R. 6/2019 e la nuova procedura di calcolo con esso introdotta, i risultati del nuovo calcolo effettuato da Uniacque per determinare la capacità residua di trattamento del depuratore di Brembate, hanno determinato il parere negativo, ritenendo non ammissibile un ulteriore carico in ingresso per l’impianto di depurazione di Brembate, ciò anche se la ricorrente avesse ridotto in modo significativo lo scarico da 300 mc/g a 100 mc/g.

6.4. Per quanto riguarda, inoltre, la dismissione del depuratore di Bottanuco, che Uniacque ha richiamato come ulteriore elemento nella motivazione del parere negativo, si osserva che già la citata d.d. n. 2240 del 29 ottobre 2019 indicava che “si potrebbero verificare criticità nel caso di carichi di punta” rispetto ai valori standard di funzionamento dell’impianto, e prescriveva le opportune verifiche, secondo i parametri di cui al regolamento regionale predetto. Verifiche poi eseguite da Uniacque, che ha manifestato la necessità di adeguamento dell’impianto, in parte realizzato, con riferimento a una sezione di filtrazione, ed in parte ancora da realizzare, in merito al potenziamento dell’impianto stesso, per cui è stato affidato, in data 9 febbraio 2023, l’incarico per la relativa progettazione. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non si tratta di un motivo di opposizione inconsistente e pretestuoso.

6.5. Non è infine ravvisabile la disparità di trattamento lamentata dalla ricorrente, configurabile, peraltro, soltanto quando in presenza di situazioni identiche, o analoghe, l’amministrazione applica trattamenti diversi, o, viceversa, quando in presenza di situazioni diverse opera uguale trattamento. 6.6. Nel caso di specie, invece, la ricorrente ha chiesto l’autorizzazione per un nuovo impianto, mentre la Kerry Ingredients & Flavours Italia S.p.a. è in possesso di autorizzazione allo scarico, senza limiti di portata, dal 2013. Tuttavia, al fine di ottenere una diminuzione dei carichi inquinanti versati nel depuratore intercomunale di Brembate, con l’AUA è stata prescritta alla Kerry Ingredients & Flavours Italia S.p.a. la realizzazione di un impianto di depurazione che la stessa ha infatti realizzato e messo in esercizio nel 2021, oltre a dimostrare che per il COD la concentrazione media rilevata in uscita ha avuto una importante diminuzione rispetto ai valori effettivi precedenti. Il parere positivo è stato quindi legittimamente espresso da Uniacque per il rilascio dell’AUA ai sensi dell’art. 21 del Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione, che prevede che <<gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi in fognatura a condizione che presentino caratteristiche qualitative e quantitative compatibili con la funzionalità di reti ed impianti di Uniacque S.p.A.>>, ciò ha trovato applicazione, nello stesso modo, sia per la ricorrente che per la Kerry Ingredients & Flavours Italia S.p.a.

7.1. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 74, 110 e 185 del D.lgs. 152/2006, violazione dell’allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia ed irragionevolezza manifesta: la ricorrente afferma che il parametro della capacità residua per il trattamento di acque reflue dell’impianto di depurazione di Brembate, si riferirebbe esclusivamente ai rifiuti liquidi che vengono immessi nell’impianto previa comunicazione del gestore del S.I.I., senza un sistema di collettamento, e proprio in quanto riferibile unicamente ai rifiuti, non troverebbe applicazione relativamente agli scarichi di acque reflue collettate tramite fognatura. A suo dire, l’unico articolo che richiamerebbe il parametro della capacità residua sarebbe l’art. 110 del D. Lgs. 152/2006, riferito comunque allo smaltimento dei rifiuti liquidi, mentre non esisterebbe nessuna norma che subordini il rilascio dell’autorizzazione alla valutazione del gestore del servizio.

7.2. Il motivo è infondato: si tratta infatti di un’interpretazione che non trova riscontro nel quadro normativo vigente, che non distingue tra rifiuti liquidi e acque reflue industriali. Basti ricordare che la valutazione tecnica di Uniacque, espressamente prevista dal Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione, si pone come un passaggio imprescindibile e infungibile per definire la portata degli scarichi di acque reflue nella rete fognaria, senza distinguere tra rifiuti liquidi e acque reflue industriali.

8.1. Con il settimo e ultimo motivo di ricorso, per quanto non assorbito nei motivi già esaminati, ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento, sostenendo che «le esigenze di salvaguardia del corretto funzionamento del depuratore di Brembate avrebbero potuto essere garantite attraverso l’adozione di misure meno lesive per la ricorrente, quali ad esempio la prescrizione del rispetto di valori emissione più rigorosi» e lamenta infine il respingimento della sua proposta della ricorrente di riduzione dello scarico.

8.2. Il motivo è infondato. Come è noto, il principio di proporzionalità, di derivazione eurounitaria, impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale principio, nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale in relazione all’effettivo bilanciamento degli interessi (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 maggio 2013 n. 964)

8.3. Date tali premesse, non si ravvisa nel provvedimento impugnato la violazione di detto principio in quanto Uniacque ha correttamente ponderato i contrapposti interessi e anche valutato la proposta della ricorrente di riduzione del carico, senza riuscire tuttavia a superare i limiti della capacità effettiva di trattamento del depuratore di Brembate, riferita alle condizioni reali di funzionamento e ai valori limite allo scarico vigenti, che non consentivano, in quel momento, di ricevere nessun altro scarico.

9. Non meritano accoglimento le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente dal momento che la documentazione versata in atti è da ritenersi adeguata e completa.

10. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato: le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Provincia di Bergamo, del Comune di Medolago e di Uniacque S.p.A., che liquida in € 3.500,00 (tremilacinquecento) oltre oneri accessori per ciascuna di queste, oltre spese generali nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Marilena Di Paolo

IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO

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