DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Richiesta di annullamento in autotutela – Diniego di autotutela nei confronti di atto divenuto inoppugnabile – Atto confermativo di provvedimento impugnato – Provvedimento meramente confermativo – Manifestazione di potere amministrativo – Carenza di interesse – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Interesse a ricorrere – Legittimazione – Condizioni dell’azione – Criterio della vicinitas – Distinzione e autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso – Impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio (Massime a cura di Ilaria Genuessi)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 3 Dicembre 2022
Numero: 1236
Data di udienza: 1 Dicembre 2022
Presidente: Massari
Estensore: Zampicinnini
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Richiesta di annullamento in autotutela – Diniego di autotutela nei confronti di atto divenuto inoppugnabile – Atto confermativo di provvedimento impugnato – Provvedimento meramente confermativo – Manifestazione di potere amministrativo – Carenza di interesse – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Interesse a ricorrere – Legittimazione – Condizioni dell’azione – Criterio della vicinitas – Distinzione e autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso – Impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio (Massime a cura di Ilaria Genuessi)
Massima
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^, 3 dicembre 2022, n. 1236
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Richiesta di annullamento in autotutela – Diniego di autotutela nei confronti di atto divenuto inoppugnabile – Atto confermativo di provvedimento impugnato – Provvedimento meramente confermativo – Manifestazione di potere amministrativo – Carenza di interesse.
Il provvedimento meramente confermativo non può dirsi manifestazione di potere amministrativo, posto che mediante il medesimo l’amministrazione si limita a dare atto del fatto che la questione è già stata oggetto di analisi e di non ravvisare elementi di novità. Così, il provvedimento di diniego di autotutela nei confronti di atto divenuto inoppugnabile è equiparabile quod effectum ad un provvedimento meramente confermativo, con il quale l’amministrazione ribadisce la decisione assunta nell’atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti; ne consegue che, così come per il provvedimento meramente confermativo, l’adozione del suddetto provvedimento non vale a far decorrere un nuovo termine di impugnazione, laddove già decorso il termine per l’impugnazione del provvedimento confermato, cosicchè la relativa impugnazione risulta inammissibile per carenza di interesse.
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Interesse a ricorrere – Legittimazione – Condizioni dell’azione – Criterio della vicinitas – Distinzione e autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso – Impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio.
Nelle fattispecie di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, alla luce della distinzione e autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti – anche d’ufficio – la sussistenza di entrambi; ne consegue che il criterio della vicinitas, quale stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l’area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell’atto contestato e elemento di individuazione della legittimazione, non è sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere avverso il provvedimento impugnato e non vale dunque da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza della suddetta condizione dell’interesse al ricorso, da intendersi quale specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
Pres. Massari, Est. Zampicinini – omissis (avv.ti Mulà e Ghisalberti) c. Comune di omissis (avv. Messi)
Allegato
Titolo Completo
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^, 3 dicembre 2022, n. 1236SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Mulà, Tommaso Ghisalberti, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Ghisalberti in Bergamo, via San Benedetto n. 2;
contro
Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Fiorona, Paolo Loda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Loda in Brescia, via Romanino, 16;
per l’annullamento:
– del provvedimento del -OMISSIS- reso nel procedimento di cui alla pratica edilizia -OMISSIS- e richiesta ex art. 31 c.p.a. di condanna all’esercizio dei poteri di cui all’art. 19ter l. 241/90 relativamente alla SCIA presentata in data -OMISSIS-dai controinteressati -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS- e di -OMISSIS-i;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori -OMISSIS- hanno presentato in data -OMISSIS- una segnalazione certificata d’inizio attività edilizia per opere di “ristrutturazione di edificio residenziale unifamiliare con demolizione e fedele ricostruzione delle superfici, dei volumi e della sagoma”, -OMISSIS-, relativa all’immobile sito in-OMISSIS-, in via -OMISSIS-, identificato catastalmente con la -OMISSIS-, finitimo rispetto all’abitazione del ricorrente.
Avviati i lavori, il ricorrente ha sollecitato l’esercizio dei poteri repressivi del Comune di-OMISSIS-, alla quale quest’ultimo ha risposto con il provvedimento del -OMISSIS-.
Il signor -OMISSIS-in data -OMISSIS- ha inviato al Comune una richiesta di annullamento in autotutela alla quale quest’ultimo ha risposto con l’atto del -OMISSIS-, con il quale ha confermato la precedente determinazione del -OMISSIS-.
Il signor -OMISSIS-ha così deciso di presentare ricorso avverso il provvedimento confermativo da ultimo adottato.
Si è costituito il Comune di-OMISSIS- chiedendo, in rito, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in considerazione della natura di atto meramente confermativo del provvedimento impugnato nonché della insufficienza del requisito della sola vicinitas, nonché, nel merito, il rigetto dei motivi di ricorso
La causa è stata chiamata all’Udienza pubblica del 1 dicembre 2022 ed ivi trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, con l’atto del -OMISSIS- l’amministrazione ha comunicato l’assenza di elementi aggiuntivi rispetto all’istruttoria già svolta nell’ambito del procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento del -OMISSIS-.
Alla luce di tale contenuto, risulta agevole osservare che tale determinazione non può dirsi manifestazione di potere amministrativo; con la stessa, infatti, l’amministrazione resistente si limita a dare atto del fatto che la questione è già stata oggetto di analisi e di non ravvisare elementi di novità.
Trattasi, pertanto, di provvedimento meramente confermativo.
Quanto evidenziato trova, del resto, conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo il quale “il provvedimento di diniego di autotutela nei confronti di atto divenuto inoppugnabile è, infatti, equiparabile quod effectum ad un provvedimento meramente confermativo, con il quale l’amministrazione ribadisce la decisione assunta nell’atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti; così come per il provvedimento meramente confermativo si ritiene che la sua adozione non valga a far decorrere un nuovo termine di impugnazione se sia decorso il termine per l’impugnazione del provvedimento confermato e la relativa impugnazione è inammissibile per carenza di interesse (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2020, n. 2570; II, 15 ottobre 2019, n. 7285); allo stesso modo, in caso di diniego di autotutela, è preclusa la (rinnovata) impugnazione nel termine decorrente dall’adozione del diniego del provvedimento non annullato dall’amministrazione” (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 204 del 2021).
Il Collegio osserva, comunque, che a prescindere dalla natura meramente confermativa il requisito della sola vicinitas, contrariamente a quanto evidenzia parte ricorrente, non è sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere avverso il provvedimento impugnato; invero Adunanza plenaria del Consiglio di Stato afferma che “nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato” (Adunanza Plenaria n. 13 del 2021).
Il ricorso, per le ragioni esposte, va pertanto dichiarato inammissibile, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, conformemente al principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell’amministrazione resistente e dei controinteressati che liquida in complessivi Euro 4.000 (quattromila) (2.000 a favore dell’amministrazione e 2.000 a favore dei controinteressati).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
L’ESTENSORE
Massimo Zampicinini
IL PRESIDENTE
Bernardo Massari
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.