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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 1694 | Data di udienza: 21 Giugno 2018

RIFIUTI – Attività di recupero – Comunicazione di rinnovo – Dichiarazione di inefficacia non preceduta da diffida – Violazione dell’art. 216, c. 4 d.lgs. n. 152/2006


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 16 Luglio 2018
Numero: 1694
Data di udienza: 21 Giugno 2018
Presidente: Gabbricci
Estensore: Quadri


Premassima

RIFIUTI – Attività di recupero – Comunicazione di rinnovo – Dichiarazione di inefficacia non preceduta da diffida – Violazione dell’art. 216, c. 4 d.lgs. n. 152/2006



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 16 luglio 2018, n. 1694


RIFIUTI – Attività di recupero – Comunicazione di rinnovo – Dichiarazione di inefficacia non preceduta da diffida – Violazione dell’art. 216, c. 4 d.lgs. n. 152/2006

Ai sensi dell’art. 216, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 (secondo cui “la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall’Amministrazione"), è illegittima la dichiarazione di inefficacia della comunicazione di rinnovo per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti che, in palese violazione delle garanzie partecipative dell’impresa interessata, non sia preceduta dalla diffida con fissazione di un termine per provvedere.

Pres. Gabbricci, Est. Quadri – G. s.r.l. (avv.ti Giambellini, Cipolloni e Salomoni) c. Citta’ Metropolitana di Milano (avv.ti Gabigliani, Bartolomeo, Ferrari e Zimmitti)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ - 16 luglio 2018, n. 1694

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 16 luglio 2018, n. 1694

Pubblicato il 16/07/2018

N. 01694/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02706/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2706 del 2011, proposto da
Giada Macchine S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Giambellini, Paola Cipolloni, Luciano Salomoni, con domicilio eletto presso lo studio Luciano Salomoni in Milano, via Caradosso, 8;


contro

Citta’ Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano), rappresentata e difesa dagli avvocati Nadia Marina Gabigliani, Angela Bartolomeo, Marialuisa Ferrari, Alessandra Zimmitti, domiciliata in Milano, via Vivaio 1;

nei confronti

Parco Agricolo Sud Milano non costituito in giudizio;
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta D’Auria, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi, Antonello Mandarano, domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6;

per l’annullamento

della nota prot. 86116 del 25.5.2011 della Provincia di Milano – Settore Rifiuti e Bonifiche, che comunica “l’inefficacia della comunicazione di rinnovo per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti presentata in data 25.02.2008” relativamente all’insediamento di via Merula 62,

nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente,

ivi inclusa la nota della Provincia di Milano – Settore Rifiuti e Bonifiche, Direzione centrale risorse ambientali prot. 68735 del 21.4.2011 di preavviso di diniego alla prosecuzione di attività di recupero rifiuti non pericolosi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Citta’ Metropolitana di Milano (Già Provincia di Milano) e di Comune di Milano in persona del Sindaco pro tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’esame del collegio la società istante ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, concernente la dichiarazione di inefficacia della comunicazione di rinnovo per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti dalla stessa presentata in data 25 febbraio 2008 relativamente all’insediamento di via Merula 62.

A sostegno del proprio gravame la ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto diversi profili, assumendo, sostanzialmente, molteplici violazioni procedimentali, nonché l’assenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento impugnato.

Si sono costituiti in giudizio la città metropolitana di Milano e il comune di Milano, quest’ultimo con mera memoria di stile, che hanno chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.

Successivamente la società ricorrente e la città metropolitana di Milano hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 21 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il collegio ritiene che il ricorso sia fondato alla luce delle plurime violazioni procedimentali dedotte dall’istante con i primi tre motivi di diritto.

Ed invero, come dedotto dalla ricorrente, l’Amministrazione provinciale ha fornito riscontro all’istanza di rinnovo della comunicazione di esercizio attività della ricorrente ad oltre tre anni di distanza dalla sua presentazione, ed assegnando solo un termine minimo di dieci giorni per effettuare una corposa integrazione documentale, senza ragionevole giustificazione e proporzione tra un intervallo così breve assegnato ed uno così lungo trascorso, con intuibili difficoltà a reperire tanto celermente quanto richiesto, che aveva condotto la stessa ricorrente a richiedere una proroga .

In ogni caso, dopo la richiesta di documentazione tecnica, dalla quale si evinceva la necessità di effettuazione di un’approfondita istruttoria, l’Amministrazione non avrebbe potuto concludere il procedimento con l’emissione del provvedimento di inefficacia, oggetto della presente impugnazione, senza considerare espressamente l’istanza di proroga che la ricorrente aveva nel frattempo depositato, proprio in considerazione dell’alta tecnicità della documentazione richiesta.

Ne consegue un palese difetto di motivazione in proposito.

Inoltre, non risulta che l’Amministrazione abbia operato in conformità al disposto dell’art. 216, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, per il quale: “la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall’Amministrazione", atteso che le contestazioni mosse nell’atto gravato non sono state precedute da alcuna diffida provinciale.

Dal provvedimento impugnato risulta, invero, che in data 9 maggio 2011 si svolse un sopralluogo, nel corso del quale era emerso che: "l’area non è interessata da alcuna attività riconducibile all’impianto di gestione rifiuti", e che solo sul fondamento delle risultanze di tale sopralluogo la comunicazione di rinnovo è stata dichiarata inefficace.

Ne consegue la palese violazione delle garanzie partecipative dell’interessata, che non ha ricevuto la formale diffida con fissazione di un termine per provvedere, per avere la possibilità di intervenire nel procedimento volto alla dichiarazione di inefficacia della comunicazione per il rinnovo dell’attività e, dunque, di fatto, alla chiusura dell’impianto, nonché l’illegittimità del provvedimento conclusivo, in quanto fondato su elementi nuovi emersi per la prima volta nell’atto gravato.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.

Condanna la Città Metropolitana di Milano alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della società ricorrente, che si liquidano in una somma pari ad euro 3.000 (tremila,00) oltre ad oneri di legge e alla restituzione del contributo unificato. Spese compensate tra la ricorrente e il comune di Milano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Giovanni Zucchini, Consigliere

L’ESTENSORE
Elena Quadri
        
IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci
        
        
IL SEGRETARIO
 

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